Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 3 luglio 2002, n. 20
Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2002/2003.

Al Ministero per le politiche agricole
- Dipartimento delle Politiche di
mercato - Direzione generale
agroalimentare - Ufficio IV seminativi
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti (Coldiretti)
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura (Confagricoltura)
Alla Confederazione italiana
agricoltori (C.I.A.)
Al Coordinamento organizzazioni
professionali agricole italiane
(Copagri)
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Associazione nazionale tra
produttori di alimenti zootecnici
(Assalzoo)
All'Associazione Italmopa
All'Unipi
All'I.C.B.P.I.
La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2002/2003.
1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1 luglio 2002 e termina il 30 giugno 2003. Tuttavia gli acquisti dei cereali offerti all'intervento possono essere effettuati soltanto nel periodo decorrente dal 1 agosto 2002 al 30 aprile 2003, come disposto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Va precisato a tal fine che il termine del 30 aprile 2003 e' perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute all'AGEA successivamente a tale termine.
2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000:
essere raccolti nella Comunita';
essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
essere di qualita' sana, leale e mercantile;
presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa tabella A.
3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA, a pena di inammissibilita', con domanda scritta redatta in conformita' al modello (allegato 1) in ogni sua parte e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax con l'obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.
All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformita' all'allegato 2);
fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identita', in corso di validita', del sottoscrittore dell'offerta;
originale del certificato delle analisi chimico-merceologiche relativo al prodotto offerto.
Qualora l'offerta risulti ammissibile l'AGEA comunichera' al piu' presto all'offerente il centro di intervento e l'Ente depositario presso il quale dovra' essere effettuato il conferimento.
La quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.
L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, tuttavia non puo' essere superato il termine del 1 luglio 2003.
4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento verso il quale sara' avviato con la minore spesa sono a carico dell'offerente.
Se il magazzino designato dall'AGEA non e' il centro d'intervento verso il quale il prodotto puo' essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AGEA stessa. A tal fine il conferente dovra' inviare apposita documentazione giustificativa delle spese di trasporto sostenute. Qualora tali spese siano superiori a quelle riconosciute dall'AGEA, la stessa rimborsera' la somma inferiore.
Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AGEA all'ente depositario nonche' le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino.
5. La presa in consegna dei cereali e' subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo teso ad appurare che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'Ente depositario possieda la qualita' e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.
Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
A detto prelievo in contraddittorio prendera' parte personale dell'AGEA o dalla medesima delegato.
Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre giorni presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.
L'AGEA fara' eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.
In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal laboratorio designato, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procedera' ad effettuare nuovamente i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.
L'Ente depositario emettera' la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformita' alle disposizioni che verranno comunicate dall'AGEA.
Fermo restando l'obbligo dell'Ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AGEA sottoporra' successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000.
La bolletta di acquisto e la fattura di vendita rilasciata dall'offerente debbono essere trasmesse dall'Ente depositario all'AGEA via fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in consegna.
Contestualmente debbono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fideiussione di importo pari al 30% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformita' al modello (allegati 3 e 4).
Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate con le modalita' sopraindicate da personale dell'AGEA e/o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.
Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna puo' essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 824/2000, ed in particolar modo:
nella contabilita' di magazzino siano indicati la quantita' constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, in particolare il grado di umidita', i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;
la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
l'Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita' di magazzino;
le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilita' di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima secondo la procedura gia' indicata.
6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento e' di 101,31 euro/tonnellata.
Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre e' quello di maggio 2002 e cioe' 117,25 euro/tonnellata.
Tale prezzo e' suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle B, C, D, E, F, G nonche' della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella H).
Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato al conferente direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto.
Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo per cause non imputabili all'AGEA saranno a carico degli operatori responsabili.
Roma, 3 luglio 2002
Il direttore dell'area
organismo pagatore
Migliorini
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 13 a pag. 18 <----
 
Allegato 2
All'AGEA - Via Palestro, 81 00185 Roma Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel
registro delle imprese di cui al decreto ministeriale
7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/la sottoscritt.... nat.... il.... residente a.... in via.... codice fiscale n..... in qualita' di rappresentante legale della societa/ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente: Denominazione: .... Partita I.V.A./Codice fiscale:.... Forma giuridica:.... Sede:.... Iscritta nel registro delle imprese di:.... in data.... n..... sezione.... Costituita con atto del:.... Capitale sociale o totale quota L/EURO:.... Durata della Societa' - data termine:.... Oggetto sociale:.... (descrizione sintetica)
Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalita' e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione):....
Dichiara inoltre che la societa/ditta e' legalmente vigente, in quanto la stessa non e', ne' lo e' stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche.
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Data....
Firma autenticata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello e' effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675, del 31 dicembre 1996.
(1) Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identita' del sottoscrittore.
 
Allegato 3
FIDEJUSSIONE BANCARIA
(su carta intestata) Fidejussione n.
Alla Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - via Palestro n. 81 -
00185 Roma
Premesso che la ditta.... (denominazione o ragione sociale), partita I.V.A./ C.F. n....., con sede in...., iscritta nel Registro delle imprese di.... al n. . . . . . . , (di seguito indicato "Contraente"), e' ente depositario dell'AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal consiglio d'amministrazione AGEA con delibera n..... del.... ;
che nella predetta qualita' di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonche' della delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla delibera del 23 dicembre 1998;
che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2002/2003 n..... del.... la contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30% del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi all'incarico ricevuto nonche' quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 del codice civile;
che nel caso in specie la cauzione ammonta a euro.... per tonnellate.... di.... prese in carico nella campagna di commercializzazione 2002/2003;
Tutto cio' premesso
la Banca.... (denominazione o ragione sociale) con sede in...., partita I.V.A. n....., iscritta nel registro delle imprese di.... al n..... (di seguito indicata "Fidejussore") in persona di....(1) - presso la Filiale/Agenzia di.... via...., dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come "AGEA") e, in virtu' della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di euro...., secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.
1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sara' effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
4) La presente garanzia avra' durata di dodici mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il fidejussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Data.... La banca(2) ....
(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale pro tempore/procuratore speciale.
(2) Firma del rappresentante legale o negoziale del fidejussore.
 
Allegato 4
POLIZZA FIDEJUSSORIA Polizza n.
All'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - Via Palestro n. 81 -
00185 Roma
Premesso che la ditta.... (denominazione o ragione sociale), partita I.V.A./ C.F. n....., con sede in...., iscritta nel registro delle imprese di.... al n....., (di seguito indicato "Contraente"), e' ente depositario dell'AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal consiglio d'amministrazione AGEA con delibera n. .... del....;
che nella predetta qualita' di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonche' della delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla delibera del 23 dicembre 1998;
che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2002/2003 n. .... del...., la contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30% del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi all'incarico ricevuto nonche' quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 del codice civile;
che nel caso in specie la cauzione ammonta a euro per tonnellate.... di.... prese in carico nella campagna di commercializzazione 2002/2003;
Tutto cio' premesso la compagnia assicuratrice.... (denominazione o ragione sociale) con sede in...., partita I.V.A. n....., iscritta nel registro delle imprese di.... al n....., autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento(1) n..... del.... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. . . . . . . . . del.... (di seguito indicata "Fidejussore") in persona di....(2)
presso l'Agenzia di.... via....
dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata " AGEA") e, in virtu' della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di euro...., secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.
1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sara' effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
4) La presente garanzia avra' durata di dodici mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il fidejussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Data....
La compagnia assicuratrice(3) ....
(1) Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale pro tempore/procuratore speciale.
(3) Firma del rappresentante legale o negoziale del fidejussore.

----> Vedere Tabelle da pag. 21 a pag. 24 <----
 
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