Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 26 giugno 2002
Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento. (Deliberazione n. 9/02/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale e' stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service provider portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, e successive modificazioni;
Sentita in audizione la societa' Telecom Italia;
Sentite in audizione le Associazioni degli internet service provider @IIP ed Assoprovider;
Sentite in audizione, a seguito della nota del 21 maggio 2002, le societa' Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., Edisontel S.p.a., Fastweb S.p.a., Planetwork S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato che la legge 8 aprile 2002, n. 59, "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet", all'art. 1, comma 1, dispone che: "Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318." Tale disposizione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, si applica "per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet" e "per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge";
Considerato che in attuazione di quanto stabilito dalla citata legge, il 18 aprile 2002 la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorita' ha avviato un procedimento volto ad individuare i criteri di applicazione agli Internet service provider (ISP) delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento pubblicata dagli organismi di telecomunicazioni notificati quali aventi significativo potere di mercato, allo stato la societa' Telecom Italia. I criteri individuati saranno applicati anche alle condizioni economiche praticate dagli organismi di telecomunicazioni riconosciuti dall'Autorita' quali aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet, al termine del procedimento avviato in attuazione di quanto stabilito dalla seconda parte del comma l, art. l della legge n. 59/2002;
Considerato il nuovo quadro regolamentare di riferimento in materia di comunicazioni elettroniche composto dalle direttive comunitarie approvate il 7 marzo 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che dovranno essere recepite da parte degli Stati membri entro il 24 luglio 2003;
Considerato che, alla luce della finalita' delle attivita' svolte dagli Internet service provider, questi ultimi, qualora interconnessi, possono richiedere agli organismi di telecomunicazione servizi di originazione del traffico ed offrire servizi di terminazione sulle proprie reti;
Considerato che l'operatore notificato negozia con gli Internet service provider accordi di interconnessione inversa nel rispetto del principio di non discriminazione, ossia applicando condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili;
Considerato che, per poter utilizzare i servizi di raccolta del traffico in decade 7, i soggetti interconnessi alla rete dell'operatore di accesso devono disporre delle numerazioni necessarie ad individuare il punto di consegna delle chiamate;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla definizione delle modalita' di richiesta ed attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico per gli operatori autorizzati, che intendano utilizzare i servizi di raccolta del traffico Internet;
Considerato che i codici identificativi degli operatori utili all'instradamento attualmente del traffico sono espressi con tre cifre decimali;
Ritenuto opportuno rinviare il necessario approfondimento in merito all'eventualita' di ampliare la capacita' di tali risorse, in forza del numero degli Internet service provider che ne potrebbero fare richiesta;
Ritenuto opportuno definire una procedura semplificata per l'attribuzione dei suddetti diritti d'uso, con la previsione di condizioni nella misura strettamente necessaria, in linea con la legge n. 59/2002;
Ritenuto che le attivita' istruttorie per l'attribuzione dei diritti d'uso dei numeri debbano essere svolte nei tempi previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di applicare a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria i contributi previsti all'art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998;
Ritenuto che i diritti d'uso per le numerazioni per i servizi Internet debbano avere una validita' non superiore alla durata dell'autorizzazione generale in base alla quale l'operatore stesso offre i propri servizi al pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 59 dell'8 aprile 2002;
Considerato che i contributi annui per l'attribuzione di numerazione sono definiti dall'art. 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998;
Considerato che gli Internet service provider, ai sensi della legge n. 59/2002, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche del servizio di fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso ai propri servizi da parte di abbonati dell'operatore notificato, incluso nell'offerta di riferimento;
Considerato che gli Internet service provider ritengono funzionale alla propria attivita' l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali e considerato che tale punto e' stato oggetto di diversa interpretazione da parte dell'operatore attualmente notificato;
Ritenuto, nelle more della revisione regolamentare dei servizi di linee affittate, di condividere le argomentazioni espresse dagli ISP in materia;
Considerata la necessita' di prevedere precise disposizioni finalizzate alla tutela dell'integrita' della rete pubblica ed alla trasparenza e responsabilita' del rapporto verso il cliente finale, stante che con l'accesso diretto all'offerta di interconnessione, gli Internet service provider possono diventare titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale per il traffico di accesso ad Internet;
Ritenuto opportuno richiedere agli Internet service provider le necessarie garanzie in termini di trasparenza e comunicazione nei confronti dei clienti finali relative alle condizioni di offerta del servizio di accesso ad Internet;
Ritenuto, alla luce della normativa vigente, che le numerazioni per i servizi internet, di cui all'art. 21 della delibera n. 6/00/CIR, possono essere utilizzate esclusivamente per la fornitura di servizi di accesso ad Internet e che, pertanto, le relative offerte economiche al pubblico, ai fini della trasparenza dell'offerta e della tutela del consumatore, non possono comprendere nei costi del traffico telefonico la vendita di servizi a valore aggiunto o beni;
Ritenuto opportuno introdurre una disciplina per le condizioni di offerta dei servizi di accesso ad Internet, che definisca in maniera chiara le caratteristiche del servizio incluse quelle tecniche, i limiti ed i vantaggi e le potenzialita' della connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano come dato essenziale le principali caratteristiche dei servizi quali:
a) riferimento dell'operatore titolare della numerazione;
b) descrizione del contenuto dei servizi offerti e modalita' di fruizione;
c) condizioni economiche applicate e modalita' di fatturazione;
d) rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);
e) banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell'ISP per ciascun modem;
f) eventuali limitazioni o regole sull'uso del servizio;
g) livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;
h) disponibilita' del servizio.
Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli operatori in termini chiari ed in maniera diffusa ed inserite nelle carte dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Considerato che nell'ambito del procedimento gli Internet service provider hanno manifestato l'esigenza di disporre nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento di un servizio di originazione del traffico di accesso ad Internet raccolto su interfacce di interconnessione, attualmente non previste;
Ritenuto opportuno esaminare l'introduzione di nuovi servizi nell'ambito del procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002, stante la necessita' di svolgere, tra l'altro, le opportune verifiche di orientamento al costo e non discriminazione ai sensi della normativa vigente;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "Regolamento", il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
b) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) "operatore autorizzato", gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere;
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, e' ottenuta su semplice denuncia di inizio attivita' ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;
e) "operatore con significativo potere di mercato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma l, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorita' alla Commissione europea;
f) "offerta di riferimento", offerta pubblicata dagli operatori con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 comprendente la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonche' i termini e le relative condizioni;
g) "numerazioni per servizi Internet", numerazioni dedicate ad impieghi connessi ad Internet, quali i "servizi di accesso" ad Internet service provider, definite dall'art. 21 della delibera n. 6/00/CIR e successive modificazioni.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. l del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
 
Art. 2.
Condizioni generali
1. Gli operatori autorizzati hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti alle categorie riportate nell'allegato B del regolamento, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione, con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.
2. Gli accordi di interconnessione, di cui al precedente comma, sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quanto previsto nel regolamento e nel decreto ministeriale del 23 aprile 1998, e secondo i criteri definiti nel presente provvedimento.
 
Art. 3.
Condizioni di accesso all'offerta di riferimento
1. Gli operatori autorizzati, al fine di fornire i servizi oggetto dell'autorizzazione, possono accedere all'offerta di riferimento, ivi inclusa l'offerta dei circuiti parziali e dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso da parte di abbonati dell'operatore con significativo potere di mercato.
2. Gli operatori autorizzati, per usufruire dei servizi di interconnessione, richiedono i diritti d'uso per le risorse di numerazione per i servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico. Le modalita' di attribuzione di detti diritti d'uso sono riportate al successivo art. 4.
 
Art. 4.
Accesso alle numerazioni per servizi Internet
1. La numerazione per servizi Internet, in conformita' con il piano di numerazione nazionale e' utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete Internet. E' fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.
2. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente provvedimento, attribuisce agli operatori autorizzati, che ne facciano richiesta, i diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico.
3. La richiesta dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico puo' essere presentata dai soggetti interessati anche in sede di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione generale, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS.
4. I diritti d'uso di cui al presente articolo non possono essere attribuiti ai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
5. L'operatore autorizzato, cui sono stati attribuiti i diritti d'uso di cui al presente articolo, e' tenuto a:
a) negoziare l'interconnessione con gli organismi individuati nell'allegato B al regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento;
b) fornire, ove applicabile, le informazioni specifiche, previste dall'Autorita', in ordine agli accordi d'interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento;
c) l'uso efficiente ed effettivo della capacita' di numerazione assegnata;
d) versare i contributi annui per l'attribuzione di numerazione, diversi da quelli riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
e) adottare e pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del regolamento;
f) comunicare all'Autorita' le caratteristiche tecniche relative all'offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a cura dell'organismo di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;
g) rispettare la normativa vigente in materia di portabilita' del numero, ai sensi della delibera n. 4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'operatore autorizzato richiedente i diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet ed instradamento del relativo traffico e' tenuto al pagamento dei contributi di istruttoria, in misura pari a quanto previsto dall'art. l del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
7. La domanda di diritti d'uso di numerazioni deve contenere:
a) dati relativi al soggetto richiedente: denominazione, identita' giuridica e sede legale, nonche' i dati relativi al rappresentante legale;
b) estremi della richiesta dell'autorizzazione generale;
c) specifiche numerazioni richieste;
d) designazione del servizio per il quale e' utilizzata la numerazione richiesta, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura del servizio tra cui i distretti in cui sono attivate le numerazioni;
e) reti ed impianti da impiegare nell'espletamento dell'attivita';
f) l'impegno a versare il contributo previsto nel caso di utilizzo di risorse scarse;
g) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui al precedente comma 5.
8. La domanda di diritti d'uso di numerazioni deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) eventuali integrazioni o aggiornamenti alla documentazione presentata in sede di domanda di autorizzazione generale;
b) dichiarazione che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 4;
c) ricevute dei versamenti di cui al precedente comma 6;
d) carta dei servizi di cui al precedente comma 5, lettera e).
9. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al Ministero delle comunicazioni.
10. Le richieste di risorse di numerazione sono soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa, in conformita' con quanto previsto dal piano di numerazione vigente.
11. Il Ministero delle comunicazioni provvede a comunicare l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni entro il termine conforme alla normativa vigente. L'offerta di servizi basati sulle numerazioni oggetto della richiesta non puo' essere avviata prima della comunicazione della decisione in merito alla richiesta di diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet, da parte del Ministero delle comunicazioni.
12. I diritti d'uso per le numerazioni per i servizi Internet sono attribuiti per il periodo previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59, e hanno validita' comunque non superiore alla durata dell'autorizzazione generale in base alla quale l'operatore stesso offre i propri servizi al pubblico.
13. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi Internet comporta per l'operatore autorizzato il rispetto della normativa vigente in materia di numerazione e, in particolare, della delibera n. 6/00/CIR e successive modificazioni, nonche' l'obbligo di iscrizione nel "Registro degli operatori di comunicazione" (ROC) secondo le procedure vigenti.
 
Art. 5.
Condizioni di offerta e regime di pubblicita'
1. Gli operatori, che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet in qualita' di titolare della numerazione per servizi Internet, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori di qualita':
a) riferimento dell'operatore titolare della numerazione;
b) condizioni economiche applicate e modalita' di fatturazione;
c) rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);
d) banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell'ISP per ciascun modem;
e) eventuali limitazioni o regole sull'uso del servizio;
f) livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;
g) disponibilita' del servizio.
2. Agli indicatori di qualita' di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, e' data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l'inserzione nelle home page Internet dei servizi.
3. La pubblicita' delle offerte dei servizi basati su numerazioni per servizi Internet deve recare l'indicazione esplicita dei prezzo praticato per il traffico telefonico comprensivo della quota minutaria e delle eventuali quote a transazione.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano per il periodo di cui all'art. 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59.
2. L'Autorita' si riserva di rivedere le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell'evoluzione del piano di numerazione e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.
Il presente provvedimento e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle comunicazioni, notificato alla societa' Telecom Italia ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 26 giugno 2002
Il presidente: Cheli
 
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