Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 giugno 2002
Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e determinazione del costo medio annuo di distribuzione. (Deliberazione n. 122/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 giugno 2002,
Premesso che:
con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
con le sentenze 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 237/00 "nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui dati concreti della singola gestione, ove sussistenti" e che tali sentenze sono passate in giudicato;
l'annullamento della deliberazione n. 237/00 ha effetti erga omnes, stante il carattere irrescindibile delle ragioni adottate a fondamento dell'annullamento stesso ed e', quindi, necessario modificare ed integrare la predetta determinazione delle tariffe di distribuzione e fornitura di gas, conforme alla pronuncia del Tar Lombardia;
Premesso, che sono pervenute all'Autorita' numerose segnalazioni da parte di esercenti l'attivita' di distribuzione e da parte di utenti del servizio medesimo che evidenziano l'esistenza di controversie in merito alla negoziazione dei contenuti dei contratti di distribuzione, e nelle quali viene richiesto un intervento dell'Autorita' volto a risolvere tali controversie;
Premesso, che ai sensi dell'art. 4, comma 4.11, della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD);
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 2, comma 12, lettera d);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 148/00 di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, all'art. 16, commi 2 e 5, dell'art. 23, commi 2 e 4 e dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di esercizio dell'attivita' di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;
la deliberazione n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 20/01);
Considerato che:
nelle sentenze richiamate in premessa, il Tar Lombardia ha confermato la legittimita' di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico, ma ha accolto i ricorsi nella parte in cui detto sistema non garantiva all'esercente l'attivita' di distribuzione la possibilita' di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora "sia in grado, in virtu' della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti";
l'attivita' di distribuzione del gas in Italia e' connotata da un elevato numero di esercenti e da un elevato grado di frammentazione e di varieta' delle forme organizzative adottate dagli esercenti medesimi, i quali, in generale, non dispongono dell'intera serie storica di dati certi ed attendibili necessari ai fini della valutazione del capitale investito;
la carenza di dati certi ed attendibili, considerata al precedente alinea, pone l'esigenza di delimitare la sede storica di dati rilevante ai fini della valutazione del capitale investito; e che nell'operare la suddetta delimitazione e' necessario garantire la disponibilita' di una serie storica di dati sufficientemente ampia da assicurare una attendibile e precisa quantificazione del capitale investito;
tali dati possono essere qualificati come "concreti" nel momento in cui essi sono attendibili, verificabili e idonei a rappresentare in modo certo la valutazione corretta del capitale investito dell'impresa;
la qualificazione di dati concreti ai fini del precedente alinea comporta una valutazione di conformita' ai principi contabili nazionali ed internazionali, operata da un revisore contabile, e di conseguenza, solamente i bilanci certificati possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati attendibili e certi;
la metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede che la determinazione del capitale investito si basi sull'esame di bilanci a partire dall'esercizio 1990;
l'individuazione delle previsioni correttive del criterio parametrico imposto dalle sentenze del Tar Lombardia puo' essere attuato riconoscendo agli esercenti la facolta' di determinare il capitale investito delle imprese, attraverso il metodo del costo storico rivalutato sulla base di dati concreti;
al fine di evitare differenze di trattamento tra le discipline dei servizi, quali il servizio di trasporto ed i servizi di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, la determinazione di cui al precedente alinea deve essere effettuata in applicazione dei criteri definiti dalla deliberazione n. 120/01;
Considerato che:
le segnalazioni di cui in premessa evidenziano controversie circa il contenuto del contratto di distribuzione, con particolare riferimento alla previsione di penali a carico dell'utente per prelievi di gas superiori a quanto convenuto ed alla richiesta da parte dell'esercente di garanzie finanziarie o assicurative;
il mancato accordo sul contenuto delle clausole del contratto che regola l'erogazione del servizio puo' comportare in un quadro regolatorio non ancora completamente definito, la sospensione o l'interruzione nell'erogazione del servizio medesimo, in sostanziale violazione del principio di restrittivita' dei casi di diniego all'accesso, di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00.
Ritenuta la necessita':
in ottemperanza alle citate sentenze del Tar Lombardia, di apportare l'unica modifica al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00 nel rispetto dell'integrita' del criterio parametrico legittimato dal medesimo TAR Lombardia;
di modificare il sistema tariffario, prevedendo la possibilita' per gli esercenti l'attivita' di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente al 1 gennaio 1991, di calcolare il capitale investito, attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
di intervenire, ai sensi del precedente alinea, con urgenza allo scopo di rendere completo e coerente il quadro delle regole che governano la determinazione dei corrispettivi per l'attivita' di distribuzione e di fornitura ai clienti dei mercato vincolato, nonche' al fine di eliminare incertezze applicative, tenuto conto delle scadenze temporali definite dalla deliberazione n. 237/00 e della necessita' di dare attuazione alle sentenze del Tar Lombardia;
Ritenuto che sia necessario:
definire una disciplina transitoria al fine di evitare sospensioni ed interruzioni dell'erogazione del medesimo da parte dell'esercente per mancato accordo sulle clausole contrattuali riguardanti le penali e le garanzie, nelle more dell'adozione del provvedimento dell'autorita' in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione;
modificare, ai fini di cui al precedente alinea, il sistema tariffario delineato dalla deliberazione n. 237/00, prevedendo l'introduzione nella opzione tariffaria base, per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno di una quota fissa articolata in funzione della capacita' conferita;
riconoscere un prolungamento dei termini al fine di consentire agli esercenti di tener conto delle modificazioni e integrazioni apportate all'ordinamento esistente;
a) per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe per la distribuzione e la fornitura del gas di cui alla deliberazione n. 237/00 allo scopo di consentire agli esercenti di tener conto delle modificazioni e integrazioni apportate all'ordinamento esistente;
b) per i versamenti delle quote relative al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione al fine di consentire agli esercenti e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di tenere conto delle modificazioni e integrazioni apportate all'ordinamento esistente;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, di seguito indicata come deliberazione n. 237/00, come modificata ed integrata dal successivo art. 2.
 
Art. 2.
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 237/00
2.1. All'art. 1:
a) la definizione contenuta al comma 1.1, lettera r), e' sostituita con la seguente: "localita' e' il comune o parte di esso servito da un esercente mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune";
b) la definizione contenuta al comma 1.1, lettera u), e' sostituita con la seguente: "opzione tariffaria e' la combinazione di quote fisse rapportate agli impegni di prelievo (espresse in euro/cliente/anno o euro/mc/giorno) e quote variabili rapportate all'energia consumata o distribuita (espresse in euro/MJ), al netto degli oneri fiscali, eventualmente articolate per un massimo di sette scaglioni di consumo su base annuale, in funzione degli impegni di prelievo e/o dei periodi di consumo";
c) sono aggiunte le seguenti definizioni:
"hh) conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di trasporto che individua la quantita' massima di gas che ciascun utente puo' prelevare dall'impianto di distribuzione;
ii) punto di riconsegna e' il punto fisico della rete nel quale avviene il passaggio di proprieta' del gas e la sua misurazione;
jj) titolare di ambito tariffario e' l'esercente che svolge le attivita' di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato in tutte le localita' dell'ambito tariffario o, in caso di piu' esercenti operanti nel medesimo ambito, l'esercente con il maggior numero di clienti finali o l'esercente al quale piu' enti locali affidano le attivita' di cui sopra".
2.2. Dopo l'art. 4, comma 4.12, sono aggiunti i seguenti commi:
"4.13. Gli esercenti che dispongono di bilanci certificati a partire dall'esercizio che chiuso anteriormente al 1 gennaio 1991, con evidenze relative al settore gas, ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato, in alternativa alla procedura disciplinata nei commi da 4.3 a 4.10, possono per ogni localita' servita:
a) individuare gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni' necessarie allo svolgimento dell'attivita' di distribuzione e vendita di gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 14, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, radiazioni o dismissioni ed altre poste incrementative non costituenti costo storico originario delle stesse;
b) rivalutare i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a), in base al deflatore degli investimenti fissi lordi ottenibile dai dati annualmente pubblicati dall'ISTAT nell'ambito della contabilita' nazionale, nonche' riportato, per il solo primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16;
c) calcolare il capitale investito lordo delle immobilizzazioni tecniche in questione (CIL) per la sola attivita' di distribuzione come prodotto tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b) e il fattore di detrazione della vendita (fv) pari a 0,908;
d) determinare il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati di cui alla lettera b) per il fattore fv. di cui alla lettera c), e per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera e);
e) calcolare le percentuali di degrado con la formula: ((AC-1)-AIP)/VUT*100 dove:
AC e' l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria;
AIP e' l'anno dell'incremento patrimoniale;
VUT e' la vita utile tecnica individuata nella tabella 15 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;
f) calcolare, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascu anno relativa ai contributi comunque versati dalla pubblica amministrazione e da utenti (quota comprensiva dei contributi di allacciamento e per estensioni) per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l'attivita' di distribuzione, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla lettera b), e ridotta delle rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera e);
g) calcolare il capitale investito netto (CIN), detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f);
h) detrarre dal valore del CIL, sempre ai fini del calcolo del CIN, qualunque altra posta che abbia contribuito al finanziamento degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera a), per la quale l'esercente non abbia sostenuto oneri finanziari;
i) utilizzare ai fini del calcolo di cui al punto f), ove non sia disponibile la serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti dall'esercente e, per gli anni cui si riferisce della indisponibilita', il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualita' disponibili. Il calcolo del peso si basa in ogni caso sui dati relativi ai contributi percepiti dal singolo esercente a partire dall'anno 1990; in assenza di elementi attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il soggetto non puo' accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente articolo.
4.14. Per gli esercenti che applicano la procedura di cui al comma 4.13, il calcolo della componente CCD avviene mediante la formula: CCD = CIL · s + CIN · rD dove:
a) CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attivita' di distribuzione;
b) s e' il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito di distribuzione, assunto pari al 2%;
c) rD e' la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%.
4.15. A decorre dal 1 luglio 2004, il valore del capitale investito relativamente agli esercenti di cui all'art. 4, commi 4.13 e 4.14, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla presente deliberazione, puo' essere sottoposto a verifica con modalita' che saranno fissate dall'Autorita'.".
2.3. L'art. 7, comma 7.1, e' sostituito dal seguente comma:
"7.1. L'opzione tariffaria base e' costituita da quote fisse e variabili determinate rispettando un corretto equilibrio tra costi fissi e variabili:
a) le quote fisse possono essere articolate per classi di contatori o per scaglioni di consumo annuo e sono espresse in euro/cliente/anno. Dal 1 luglio 2002, per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la quota fissa e' articolata in funzione della capacita' conferita;
b) le quote variabili sono rapportate all'energia consumata, espressa in MJ, eventualmente articolate per fasce di consumo, in numero non superiore a sette, aventi come limiti valori scelti tra quelli indicati nella tabella 3.".
2.4 L'art. 7, comma 7.2, e' costituito dal seguente:
"7.2. L'opzione tariffaria base non puo' comportare per ogni esercente un ricavo superiore al vincolo sui ricavi VRD per le tariffe di distribuzione. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli esercenti calcolano i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria base, considerando:
a) i clienti attivi al 30 giugno dell'anno termico precedente a quello della proposta tariffaria, eventualmente suddivisi per classi di contatori o per scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria base, nonche' la capacita' complessivamente resa disponibile ai punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno;
b) i consumi complessivi dell'anno termico precedente a quello della proposta tariffaria, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria base.
I ricavi derivanti dall'eventuale applicazione di corrispettivi a titolo di penale di cui all'art. 19, comma 1, sono portati in detrazione dal VRD dell'anno termico successivo a quello di applicazione dei corrispettivi medesimi.".
2.5. Dopo il titolo V, e' aggiunto il seguente titolo: Titolo VI - Disposizioni urgenti in materia di conferimento della capacita' e di erogazione del servizio di distribuzione.
Art. 18.
Conferimenti della capacita' di trasporto
negli impianti di distribuzione
18.1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 2002 fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000 relativamente al servizio di distribuzione.
18.2. L'esercente l'attivita' di distribuzione effettua il conferimento di capacita' agli utenti della rete nei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione.
18.3. Il conferimento nei punti di riconsegna con prelievo superiore a 200.000 mc/anno avviene con riferimento alla quantita' giornaliera massima di gas che l'utente puo' ritirare dall'impianto.
18.4. L'esercente l'attivita' di distribuzione applica le quote tariffarie fisse, di cui al precedente art. 7, comma 7.1, sulla base delle capacita' conferite in ciascun punto di riconsegna.
18.5. L'esercente l'attivita' di distribuzione effettua, di norma con cadenza il primo giorno del mese, salvo la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 20, nuovi conferirnenti o revisioni delle capacita' conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro, e nei punti di riconsegna di nuova attivazione.
Art. 19.
Penali e garanzie finanziarie
19.1. L'esercente l'attivita' di distribuzione puo' prevedere, nelle proprie condizioni generali di contratto, penali relative ai prelievi in eccesso rispetto alla capacita' conferita nei soli punti di riconsegna di cui all'art. 18, comma 18.3. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali, l'esercente l'attivita' di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000.
19.2. L'esercente l'attivita' di distribuzione puo' richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, purche' l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di distribuzione di gas. La garanzia copre anche il pagamento del conguaglio di cui al comma 19.1 e resta vincolata fino a sessanta giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni richiamate nello stesso comma 19.1.
Art. 20.
Obblighi informativi
20.1. Gli utenti dell'impianto di distribuzione comunicano agli esercenti l'attivita' di distribuzione i dati necessari allo svolgimento dell'attivita' in condizioni di sicurezza ed efficienza, ed in particolare, per ciascun punto di riconsegna:
a) localizzazione del punto di riconsegna;
b) ragione sociale del cliente finale;
c) massimo prelievo orario;
d) tipologia di utilizzo del gas, distinguendo tra uso civile, artigianale e industriale;
e) caratteristiche tecniche degli apparecchi di utilizzazione del gas;
f) soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti del cliente finale.
20.2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, l'esercente l'attivita' di distribuzione adotta procedure e sistemi informativi idonei ad assicurare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, acquisite ai sensi del presente articolo.
2.6. In conseguenza di quanto disposto al comma 2.5:
a) la numerazione del titolo VI "Disposizioni transitorie e finali" e' modificata in titolo VII "Disposizioni transitorie e finali";
b) la numerazione dell'art. 18 "Disposizioni transitorie" e' modificata in art. 21 "Disposizioni transitorie";
c) la numerazione dell'art. 19 "Disposizioni finali" e' modificata in art. 22 "Disposizioni finali".
 
Art. 3.
Costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD
3.1 Il costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD di cui all'art. 4, comma 4.11, della deliberazione n. 237/00, applicabile per l'anno termico 2002 - 2003, e' determinato in euro 120,79 per la distribuzione di gas naturale e in euro 153,82 per la distribuzione degli altri gas.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
4.1. Il termine di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 13 marzo 2001, n. 58/01 per i soli versamenti relativi all'anno termico 2001-2002 e' prorogato sino al 31 agosto 2002.
4.2. Il termine di cui all'art. 4, comma 4.3, previsto dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 13 marzo 2001, n. 58/01 per i soli versamenti relativi all'anno termico 2001-2002 e' prorogato sino al 30 settembre 2002.
4.3. Gli esercenti di cui all'art. 4, commi 4.13 e 4.14, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla presente deliberazione, sono tenuti a presentare le proposte tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 di cui all'art. 13, comma 1, della medesima deliberazione, entro il 15 agosto 2002.
4.4. Gli esercenti diversi da quelli di cui al precedente alinea sono tenuti a presentare le proposte tariffarie per l'anno termico 2002-2003, di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n 237/00, entro il 31 luglio 2002.
4.5. La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione nel sito dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
Milano, 26 giugno 2002
Il presidente: Ranci
 
Tabella 14
CATEGORIE DI CESPITI
Terreni
Fabbricati
Metanodotti (condotte e derivazioni)
Misuratori
Impianti principali e secondari
Altre immobilizzazioni
 
Tabella 15
VITA UTILE TECNICA DELLE INFRASTRUTTURE

=====================================================================
Categoria di cespiti |Vira utile tecnica (in anni) ===================================================================== Fabbricati.... | 50 Metanodotti (condotte e derivazioni)....| 50 Misuratori.... | 25 Impianti principali e secondari.... | 20 Altre immobilizzazioni.... | 10
 
Tabella 16
DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI

=====================================================================
| Deflatore investimenti | | Deflatore investimenti
Anno | fissi lordi | Anno | fissi lordi =====================================================================
1944 | 1.497,7910 | 1973 | 12,1298 ---------------------------------------------------------------------
1945 | 223,5229 | 1974 | 9,3947 ---------------------------------------------------------------------
1946 | 59,3978 | 1975 | 7,9954 ---------------------------------------------------------------------
1947 | 34,7771 | 1976 | 6,5512 ---------------------------------------------------------------------
1948 | 29,4952 | 1977 | 5,5108 ---------------------------------------------------------------------
1949 | 29,6284 | 1978 | 4,8340 ---------------------------------------------------------------------
1950 | 29,2534 | 1979 | 4,1386 ---------------------------------------------------------------------
1951 | 26,0165 | 1980 | 3,3713 ---------------------------------------------------------------------
1952 | 25,8023 | 1981 | 2,7757 ---------------------------------------------------------------------
1953 | 26,2885 | 1982 | 2,3893 ---------------------------------------------------------------------
1954 | 26,7148 | 1983 | 2,1369 ---------------------------------------------------------------------
1955 | 26,7020 | 1984 | 1,9509 ---------------------------------------------------------------------
1956 | 25,9398 | 1985 | 1,7898 ---------------------------------------------------------------------
1957 | 25,2185 | 1986 | 1,7233 ---------------------------------------------------------------------
1958 | 25,8002 | 1987 | 1,6453 ---------------------------------------------------------------------
1959 | 25,9822 | 1988 | 1,5531 ---------------------------------------------------------------------
1960 | 24,9392 | 1989 | 1,4736 ---------------------------------------------------------------------
1961 | 24,0695 | 1990 | 1,3821 ---------------------------------------------------------------------
1962 | 23,0890 | 1991 | 1,3047 ---------------------------------------------------------------------
1963 | 21,3570 | 1992 | 1,2550 ---------------------------------------------------------------------
1964 | 20,4627 | 1993 | 1,2053 ---------------------------------------------------------------------
1965 | 20,3982 | 1994 | 1,1681 ---------------------------------------------------------------------
1966 | 19,8493 | 1995 | 1,1237 ---------------------------------------------------------------------
1967 | 19,1969 | 1996 | 1,0943 ---------------------------------------------------------------------
1968 | 18,7650 | 1997 | 1,0741 ---------------------------------------------------------------------
1969 | 17,7193 | 1998 | 1,0564 ---------------------------------------------------------------------
1970 | 16,2514 | 1999 | 1,0434 ---------------------------------------------------------------------
1971 | 15,2545 | 2000 | 1,0183 ---------------------------------------------------------------------
1972 | 14,5561 | 2001 | 1,0000
 
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