Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 giugno 2002
Approvazione di tipo del contenitore denominato "VAS/3/bis" idoneo al trasporto di dodici detonatori, aventi potenza massima fino al n. 10 della scala Sellier-Bellot, del tipo elettrico, nonel e ordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la domande in data 5 novembre 2001 e la successiva nota in data 13 dicembre 2001 con cui la "Vassale & Figli S.r.l.", con sede in La Spezia, ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore per il trasporto di detonatori denominato "VAS/3/bis";
Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta n. 32/01E del 18 dicembre 2001;
Vista l'ulteriore documentazione prodotta dal richiedente e trasmessa alla prefettura di La Spezia con nota del 25 febbraio 2002;
Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato C del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
Decreta:
Il contenitore "VAS/3/bis", rispondente alle caratteristiche indicate nell'istanza del 13 dicembre 2001 e nella relazione tecnica presentata dalla societa' "Vassale & Figli S.r.l.", che ancorche' non allegate al presente decreto si intendono parte integrante, e' dichiarato di tipo approvato per il trasporto di dodici detonatori di potenza fino al n. 10 di tipo elettrico, nonel ed ordinario (istantaneo o ritardato), per via terrestre, marittima e aerea anche in presenza sul mezzo di trasporto di altri esplosivi, con la prescrizione che in caso di trasporto di detonatori nonel i relativi tubi per la distribuzione dell'onda d'urto devono essere trasportati in un altro contenitore privato della struttura a nido d'ape.
Il contenitore si intende altresi' approvato alle seguenti condizioni:
a) che il contenitore corrisponda nelle misure dimensionali, nonche' alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;
b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accettarne l'integrita';
c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su un apposito libretto che dovra' accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;
d) che il contenitore sia fissato al mezzo sul quale viene trasportato e che il coperchio dia ben serrato ed i detonatori siano correttamente inseriti nei loro alloggi;
e) che vengano utilizzati gli appositi astucci ermetici in legno Iroko in funzione dei detonatori contenuti, che possono essere elettrici, ordinari e nonel.
Il presente decreto, con gli allegati, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002
p. Il Ministro: Mantovano
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 5 a pag. 10 <----
 
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