Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 dicembre 2001
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per glianziani degli anni 2000".

Il MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che individua tra le funzioni e i compiti mantenuti allo Stato quelli relativi "al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale";
Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello
Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1;
Visto il comma 3 del suddetto art. 3, che dispone che all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;
Visto il comma 4 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalita' di applicazione ed erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.
1. Parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalita' fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore - e' destinata all'attuazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere, in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti anziani - da localizzare in ambienti urbani strutturati e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali - denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000".
 
Art. 2.
1. Gli alloggi di cui all'art. 1 sono destinati alla locazione, a canoni previsti per l'edilizia economica e popolare, ad utenti ultrasessantacinquenni individuati dai comuni, anche tramite specifici bandi di concorso, sulla base del possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Non piu' del venti per cento delle disponibilita' individuate all'art. 1 sono riservate ad alloggi da destinare ad utenti ultrasessantacinquenni in possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata ed il canone di locazione non puo' essere superiore all'ottanta per cento del canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 3. La superficie massima degli alloggi e' quella prevista dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
 
Art. 3.
1. Ai fini del presente programma, per il calcolo delle superfici utili, necessario alla valutazione tecnico economica (QTE), rientrano nella superficie utile (Su) quelle relative ad ambienti comuni (quali soggiorni comuni, sale lettura, svago ecc.), da ripartire fra gli alloggi in quote percentuali. Per quanto riguarda le superfici non residenziali (Snr) il limite del quarantacinque per cento della superficie utile, riferita all'organismo abitativo, puo' essere incrementato fino al sessanta per cento, tenuto conto dell'esigenza di spazi e servizi di sostegno connessi alla residenza (quali lavanderie, laboratori, palestre ecc.).
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - in seguito denominate regioni - non abbiano stabilito i requisiti oggettivi per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 179.
 
Art. 4.
1. E' approvato il bando di gara relativo al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 198
 
BANDO DI GARA
Art. 1.
Finalita'
1. Il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" e' finalizzato alla realizzazione ed al recupero di alloggi attrezzati da concedere in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti ultrasessantacinquenni, da localizzare in ambienti urbani strutturati e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali.
Art. 2.
Disponibilita' finanziarie
1. Parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalita' fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore - e' destinata all'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata di cui all'art. 1.
Art. 3.
Soggetti proponenti
1. Oltre ai comuni, possono presentare proposte di intervento gli Iacp, comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonche' le persone giuridiche da questi costituite. Nel caso di ricorso al credito privato, le proposte devono essere accompagnate da un piano finanziario sottoscritto da un istituto di credito. In ogni caso, i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
per le imprese di costruzione e loro consorzi, aver realizzato nell'ultimo quinquennio un numero di alloggi almeno triplo rispetto a quelli richiesti ed aver chiuso il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte, alla data di pubblicazione del presente bando, all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;
per i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti indicati nel presente comma, i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli soci.
Art. 4. Localizzazione degli interventi e modalita' di presentazione delle
domande
1. Gli interventi devono essere localizzati in ambiti urbani centrali o comunque a prevalente destinazione residenziale con edificazione compatta, anche ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi e ad aree di completamento di piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica gia' edificati e consolidati. Tali interventi possono essere attuati attraverso programmi di recupero urbano, prevedere la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, o interventi di recupero, come definiti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' interventi di nuova costruzione.
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, i soggetti individuati all'art. 3 - trasmettono la richiesta di finanziamento al comune competente, il quale, unitamente alla eventuale iniziativa che intende promuovere direttamente, presenta, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, la domanda alla regione, dandone contestuale comunicazione alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative. Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate in accordo con l'operatore, verifica le proposte e ne attesta, con propria delibera, la congruita' in relazione agli obiettivi del programma e la fattibilita' urbanistico-amministrativa.
3. In riferimento alle finalita' del bando, e conformemente ai contenuti del disciplinare tecnico di cui all'art. 5, la domanda e' corredata da:
a) proposta di programma contenente relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalita' in riferimento alla dotazione di servizi e attrezzature di quartiere, delle modalita' di attuazione in conformita' agli strumenti urbanistici vigenti o adottati con l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, dei livelli di integrazione tra abitazioni e servizi, nonche' la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento;
b) programma di assistenza e accompagnamento sociale da destinare agli anziani residenti, eventualmente da estendere all'utenza del quartiere, sottoscritto dagli operatori (pubblici, privati, del terzo settore e del volontariato) ;
c) progetto preliminare delle opere che si chiede di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento riferito ai massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;
d) programma di sperimentazione con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:
lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato di appalto e del prezziario regionale;
attivita' di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario L./giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggio, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in percentuale);
e) piano economico finanziario con l'indicazione del costo delle eventuali strutture di servizio (portierato, ecc.) e, limitatamente alla quota di cui all'art. 2, comma 2, del decreto, dell'entita' del canone annuo degli alloggi;
f) richiesta di finanziamento che in ogni caso non potra' eccedere i limiti indicati all'art. 6;
g) delibera del comune di adesione al programma di intervento;
h) designazione del responsabile del programma di sperimentazione che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e della regione competente.
4. Le regioni, negli ulteriori successivi sessanta giorni, trasmettono alla Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale non piu' di dieci delle domande pervenute nei termini di cui al comma 2, di cui non piu' del quaranta per cento presentate da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione e loro consorzi, con l'eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno finanziario assunto con risorse proprie.
5. La Commissione di cui all'art. 7 provvede alla valutazione delle proposte nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4 e seleziona quelle da finanziare, includendo - qualora vi siano i presupposti - almeno una proposta per ciascuna regione e procedendo alla scelta definitiva dei proponenti con i quali sottoscrivere i protocolli d'intesa. Non sono prese in considerazione le proposte pervenute successivamente al termine di cui al comma 4 e quelle trasmesse, in caso di inadempienza da parte delle regioni, direttamente dai soggetti proponenti.
6. A decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa, il proponente dispone di centottanta giorni, pena la decadenza del finanziamento, per redigere e trasmettere alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative il progetto esecutivo, conforme agli elaborati presentati a corredo della domanda, approvato dal comune competente.
7. I comuni, per la redazione dei progetti esecutivi, possono accedere al fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 5.
Disciplinare tecnico
1. Non oltre la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative approva, con proprio decreto, un disciplinare tecnico contenente caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonche' modalita' e tipologie di organizzazione del programma sperimentale.
Art. 6.
Dimensionamento del contributo dello Stato
1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 1 e 4, ciascuna proposta puo' essere finanziata:
al 90% del costo risultante dalla somma del costo totale, calcolato sulla base dei massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale, e dei costi aggiuntivi da sostenere per lavorazioni straordinarie, di cui all'art. 4, comma 3, lettera d), per un importo complessivo massimo di contributo dello Stato non superiore a lire sei miliardi, nel caso di alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica;
al 45% del costo risultante dalla somma del costo totale, calcolato sulla base dei massimali di costo vigenti nelle singole regioni, e dei costi aggiuntivi da sostenere per lavorazioni straordinarie, di cui all'art. 4, comma 3, lettera d), per un importo complessivo massimo di contributo dello Stato non superiore a lire tre miliardi, nel caso di alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta per cento del canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. I contributi individuati al comma 1, comprendono anche i costi aggiuntivi da sostenere per le lavorazioni straordinarie e le attivita' di sperimentazione, per le quali ciascuna iniziativa puo' essere finanziata fino ad un importo non superiore a lire dodici milioni ad alloggio.
3. Possono essere presentate proposte di intervento nel massimo di una per comune; nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti il numero massimo di proposte e' elevato a tre.
Art. 7.
Criteri di selezione delle domande
1. Con decreto ministeriale e' istituita apposita Commissione composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, tre designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del bando, esamina le domande selezionate dalle regioni e da queste trasmesse alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e, conseguentemente, procede all'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, non superiore a 20 punti:
a) caratteri del comune con riferimento a:
dimensione demografica;
percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione;
percentuale di anziani soli ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione;
percentuale di anziani in lista di attesa per la richiesta di interventi socio-assistenziali sul totale della popolazione anziana;
percentuale di anziani in lista di attesa per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sul totale della popolazione anziana;
b) caratteri dell'intervento con riferimento a:
integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti;
integrazione con alloggi per utenze differenziate, anche di edilizia libera;
contiguita' ai servizi di quartiere;
collegamento con i servizi di assistenza;
c) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
qualita' architettonica;
sostenibilita' ambientale;
rapporti con il contesto;
d) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
livelli prestazionali offerti dagli alloggi;
livelli prestazionali offerti dall'intervento;
e) presenza di risorse regionali o comunali o di altra provenienza con riferimento a:
entita' del finanziamento;
conferimento di immobili da rifunzionalizzare.
Art. 8.
Procedure
1. Con decreto ministeriale sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dalla Commissione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, e' affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data del citato provvedimento, ai proponenti selezionati ammessi al finanziamento.
2. A seguito della stipula dei protocolli d'intesa da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative con i proponenti, con i comuni e, qualora siano previsti finanziamenti da parte di queste, con le rispettive regioni, si formalizzano eventuali accordi di programma, per quanto attiene la conformita' urbanistico-edilizia. In attuazione di detti atti, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, entro quarantacinque giorni dalla data del protocollo d'intesa, stipula con i proponenti le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 2, secondo le modalita' previste nel protocollo di intesa. L'esecutivita' delle convenzioni e' subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
3. A seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale designa l'ufficio responsabile dell'istruttoria del programma sperimentale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000".
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
 
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