Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 aprile 2002, n. 135
Regolamento recante l'individuazione delle sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificata dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai sensi del quale occorre individuare con apposito regolamento, in analogia alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilita', le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari, nonche' quelle irrogabili ai vigili del fuoco ausiliari;
Visti il comma 5, lettera c) ed il comma 8 del medesimo articolo 4 della citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le sanzioni la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e l'accesso al profilo di vigile del fuoco;
Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari sono, in ordine di gravita':
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto o censura;
c) la consegna;
d) il trasferimento ad altra sede di servizio;
e) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva, ai sensi dell'articolo 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante "Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi". In
particolare si riporta di seguito il testo dell'art. 13:
"Art. 13. - I sottufficiali, vigili scelti e vigili
formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del
fuoco. La loro nomina e' deliberata dal consiglio di
amministrazione di cui all'art. 31.
Il Ministro per l'interno ha facolta' di distaccare
temporaneamente tale personale da un Corpo dei vigili del
fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio.
Il Ministro per l'interno ha pure facolta' di
trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un
Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di
servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su
domanda, purche' nel Corpo di nuova destinazione vi siano
vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da
trasferire.
Il personale trasferito ai sensi del comma precedente,
va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a
seconda della anzianita' di grado".
- La legge 13 ottobre 1950, n. 913, concernente
"L'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco". In particolare si riporta di seguito il
testo dell'art. 2, modificativo dell'art. 13 della legge n.
1570/1941:
"Art. 2. - Nell'art. 13 della legge predetta e'
aggiunto il seguente ultimo comma: "I volontari ausiliari
arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono
considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad
essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari
che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri
speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali
debbono frequentare un corso di addestramento tecnico
professionale della durata di quattro mesi; al termine del
corso possono essere destinati a prestare servizio presso i
Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di
specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono
collocati in congedo .".
- Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 10 agosto
2000, n. 246, concernente il "Potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco" e' il seguente:
"2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vengono altresi' individuate, in analogia con
quelle previste dalla contrattazione collettiva per i
vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i
limiti di compatibilita', le sanzioni disciplinari
irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui
comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in
servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo
di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere
dalla data di emanazione del predetto regolamento sono
abrogate le precedenti disposizioni in materia.".
- Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 10 agosto
2000, n. 246, e' il seguente:
"5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) possesso di una specializzazione professionale in
uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;
b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto
del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari
stabilite dal regolamento di cui al comma 2.".
- Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto
2000, n. 246, e' il seguente:
"8. Al termine del periodo di trattenimento in
servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia
richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato
le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui
al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel
rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni
di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.".
- La legge 5 dicembre 1988, n. 521, reca: "Misure di
potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 13 e comma 14, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521, e' il seguente:
"13. Il Ministro dell'interno puo', in qualsiasi
momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili
volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con provvedimento motivato.
14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio
vengono posti a disposizione dei distretti militari
competenti, per il completamento della ferma di leva.".



 
Art. 2.
Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo ed alla gravita' della mancanza commessa dal vigile volontario ausiliario.
2. Il rimprovero verbale e' un ammonimento inflitto al vigile volontario ausiliario con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza.
3. Il rimprovero scritto o censura e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
a) la reiterazione di lievi mancanze;
b) la reiterata negligenza in servizio;
c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
d) il disordine nella divisa o l'uso dell'abito civile durante il servizio;
e) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia personale, nel vestiario, nella conservazione del corredo e degli oggetti in consegna, l'alterazione della divisa.
4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di sette giorni complessivi, durante i quali il consegnato non puo' uscire dalla struttura se non per disimpegnare i compiti che gli vengono affidati e dai quali non e' esonerato. La consegna viene graduata in relazione alla gravita' di una delle seguenti mancanze:
a) recidivita' nelle lievi mancanze per le quali il vigile volontario ausiliario abbia gia' subito il rimprovero scritto;
b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
c) lieve insubordinazione;
d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;
e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
5. Il trasferimento ad altra sede di servizio viene disposto per le seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze che abbiano gia' dato luogo alla consegna;
b) disobbedienza agli ordini superiori.
6. L'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per motivi disciplinari, viene disposto per le seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze gia' sanzionate con il trasferimento ad altra sede;
b) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato;
c) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio;
d) violazione del segreto d'ufficio;
e) provvedimenti restrittivi dell'autorita' giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione, comportamenti che diano luogo a denunce all'autorita' giudiziaria;
f) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumita' propria o altrui;
g) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 3.
Procedimento disciplinare

1. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata dal superiore gerarchico dell'unita' operativa o funzionale presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, senza obbligo di rapporto; essa non viene trascritta sulla documentazione personale e non necessita di particolari forme di comunicazione scritta.
2. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto o censura viene comminata mediante provvedimento scritto del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa audizione dell'interessato a sua difesa, ed e' riportata sulla documentazione personale.
3. La sanzione disciplinare della consegna viene comminata dal dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa contestazione scritta della mancanza ed assunzione delle giustificazioni scritte dell'interessato; essa viene trascritta sulla documentazione personale.
4. Avverso il provvedimento di irrogazione della consegna e' ammesso ricorso al capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, di seguito denominato capo Dipartimento, entro il termine di cinque giorni dalla sua notificazione; il capo Dipartimento decide con provvedimento motivato emesso entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione.
5. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono comminate con provvedimento definitivo e motivato del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio. Esse devono essere precedute dalla contestazione formale degli addebiti da parte del dirigente responsabile della struttura, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto. L'interessato, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della contestazione, potra' produrre giustificazioni a sua difesa al dirigente stesso, che provvedera' a trasmetterle al capo Dipartimento con le proprie osservazioni.
6. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono trascritte sulla documentazione personale.
 
Art. 4.
Sanzioni che comportano l'esclusione dal trattenimento in servizio

1. Le sanzioni che comportano l'esclusione del vigile volontario ausiliario dal trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 246, sono:
a) la consegna per sette giorni complessivi;
b) il trasferimento ad altra sede di servizio;
c) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 4, comma 5, della legge
10 agosto 2000, n. 246, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5. Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari
trattenuti in servizio

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 246, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto o censura;
c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) la sospensione dal corso di formazione di cui all'articolo 4, comma 7, della citata legge n. 246, con obbligo di frequenza;
e) il proscioglimento immediato dal trattenimento in servizio.
2. Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto o censura si applicano ai vigili del fuoco ausiliari, trattenuti in servizio, per le medesime condotte e con la medesima procedura previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento per le analoghe sanzioni applicabili ai vigili volontari ausiliari.
3. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione viene comminata, fino ad un massimo di dieci giorni, al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, in relazione alla gravita' di una delle seguenti mancanze:
a) recidivita' nelle lievi mancanze per le quali il vigile del fuoco ausiliario, trattenuto in servizio, abbia gia' subito il rimprovero scritto;
b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
c) lieve insubordinazione;
d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;
e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
4. La sospensione dal corso con obbligo di frequenza, fino ad un massimo di dieci giorni, da graduarsi in relazione alla gravita' della condotta, viene comminata al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, per le mancanze che danno luogo alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ove compiute durante la frequenza del sopra richiamato corso di formazione.
5. Il proscioglimento immediato dal servizio ha luogo per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alla sospensione dal corso con obbligo di frequenza ovvero alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) disobbedienza agli ordini superiori;
c) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato;
d) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio;
e) violazione del segreto d'ufficio;
f) provvedimenti restrittivi dell'autorita' giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione; comportamenti che diano luogo a denunce all'autorita' giudiziaria;
g) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumita' propria o altrui;
h) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal corso con obbligo di frequenza ed il proscioglimento immediato sono irrogate ai vigili del fuoco ausiliari mediante provvedimento definitivo del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura, con la medesima procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.
7. Il capo Dipartimento, con proprio provvedimento, reintegra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il vigile del fuoco ausiliario prosciolto dal servizio per la condotta di cui al comma 5, lettera f), del presente articolo, qualora il procedimento penale si concluda in suo favore.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 agosto
2000, n. 246, e' il seguente:
"4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del
collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono
essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica
di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento
dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre
dell'anno precedente e sulla base di una apposita
graduatoria di merito. Nella prima applicazione della
presente disposizione detto limite e' fissato al 70 per
cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di
legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui al
presente comma e' disposto nel rispetto delle procedure di
programmazione delle assunzioni di personale previste
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 10 agosto
2000, n. 246, e' il seguente:
"7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in
servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi,
frequentano un apposito corso di formazione, che si
conclude con esame finale, presso le scuole centrali
antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con
decreto del Ministro dell'interno.".



 
Art. 6. Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dall'accesso al
profilo di vigile del fuoco

1. L'accesso al profilo di vigile del fuoco e' precluso, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della citata legge n. 246, al vigile del fuoco ausiliario cui sia stata comminata una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per dieci giorni complessivi;
b) sospensione dal corso di formazione con obbligo di frequenza, per dieci giorni complessivi;
c) proscioglimento immediato dal servizio.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto
2000, n. 246, e' il seguente:
"8. Al termine del periodo di trattenimento in
servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia
richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato
le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui
al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel
rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni
di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.".



 
Art. 7.
Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Alle sanzioni disciplinari individuate dall'articolo 2, comma 5 e comma 6, sono equiparate, negli effetti, le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede di servizio e dell'esonero dal servizio irrogate ai vigili volontari ausiliari prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I procedimenti disciplinari iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi della normativa previgente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2002
Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 7 Interno, foglio n. 70
 
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