Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 2002, n. 130
Regolamento per l'esecutivita' dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che e' stato stipulato, in data 10 ottobre 2001, un accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale, regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati F.I.M.M.G. - S.N.A.M.I. - Federazione Medici - Intesa Sindacale S.U.M.A.I. - SIMET - CISL Medici/COSIME;
Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 27



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e'
il seguente:
"Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). -
L'uniformita' del trattamento economico e normativo del
personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita
sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi
durata triennale, del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati
dalle regioni attraverso la commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'Accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I
competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti
atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la
medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al
fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera
scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
unici per i medici generici, per i pediatri, per gli
specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e
generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai
medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle
limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre
attivita' mediche, al fine di favorire la migliore
distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle
prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun
medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di
fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli
obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero
degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
libera professione nei confronti dei propri convenzionati;
le attivita' libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo
determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla
unita' sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di
lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto
4);
7) la differenziazione del trattamento economico a
seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in
relazione alle funzioni esercitate nei settori della
prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal
fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati
alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli
ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici
convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione,
salvaguardando il principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici
convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate,
anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento
obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita'
dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico
tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il
lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture
sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di
prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto
applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre
categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si
estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte
delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
all'art. 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere
integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o
sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita'
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini
religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli
appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilita' personale degli
amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i
collegi professionali, nel corso delle trattative per la
stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le
rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
albi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
al comma precedente, la regione interessata provvede a
farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione
nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita
la suddetta federazione, provvede alla nomina di un
commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti
di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore
dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del
28 ottobre 1976, n. 289.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
"1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai
sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, con le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e'
basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono
tenere conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le
unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo
equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al
fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell'attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione.
- Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
concerne "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421".
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concerne "Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419".
- Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), come modificato dall'art. 72, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) limitatamente alla
disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti
delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, e' il seguente:
"9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il comparto di personale del
Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a
rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti
regionali nominati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei
contratti, del Dipartimento della funzione pubblica,
designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede
presso la segreteria della Conferenza permanente, con un
apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale
del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori
ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come
sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
accordo entro quindici giorni dalla stipula.".
- Il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reca: "Sostituzione dei rappresentanti regionali in seno
alla delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'art. 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per il
rinnovo degli accordi collettivi del personale sanitario a
rapporto convenzionale di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successive
modifiche e integrazioni.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a), b), c) (omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: "Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero ai servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000, n. 270, concerne: "Regolamento di esecuzione
dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato e
integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n. 270, si veda nelle note alle premesse.



 
Accordo integrativo contenente modifiche all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
n. 270 del 28 luglio 2000.

Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165/L alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;
Preso atto che la A.M.A.P.I., Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana, con la nota del 10 novembre 2000 ha richiamato l'illegittimita' dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 e del comma 4, lettera c) dell'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, "Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale";
Considerato che detta rilevata illegittimita' opera nei confronti della legge 9 ottobre 1970, n. 740, cosi' come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, che regolamenta i rapporti del personale sanitario incaricato negli istituti di prevenzione e pena, e che all'articolo 2, comma 3 prevede "A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale";
Vista la nota del Ministero della sanita', Servizio rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale n. 1200/SRC/MG/AB/RA/60 dell'8 gennaio 2001, trasmessa alle regioni facenti parte della delegazione nazionale deputata alle trattative di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che fa riferimento alla nota n. 100.1/21799-G/6658 del 7 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero della sanita' propone la risoluzione della questione riguardante la sollevata illegittimita' delle norme di cui all'articolo 25, commi 8, 9 e 10 e all'articolo 40, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche necessarie all'Accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, al fine di armonizzare le disposizioni in esso contenute con la legge 9 ottobre 1970, n. 740, cosi' come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

Concordano quanto segue:

Nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, devono essere apportate le seguenti modifiche:
i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 sono cancellati ed il comma 11 del medesimo articolo diventa comma 8;
all'articolo 40, comma 4, lettera c) e' cancellato l'inciso "Esclusi quelli di cui all'articolo 25, comma 8".
Elenco delle parti firmatarie dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
Regione Toscana: (firmato).
Regione Veneto: (firmato).
Regione Lazio: (firmato).
Regione Campania: (firmato).
Regione Umbria: (firmato).
Regione Abruzzo: (firmato).
Regione Lombardia: (firmato).
F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici Medicina Generale): (Luigi Santi).
S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani): (Giorgio Massara).
Federazione Medici: (Armando Masucci) - (Elisabetta Severa).
Intesa sindacale SUMAI - SIMET - CISL Medici/COSIME: SUMAI (Lala Roberto).
Roma, 10 ottobre 2001
 
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