Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2002 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 27 dicembre 2001
Evento sismico del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Modifica dell'organizzazione della gestione commissariale per il supporto tecnico al commissario. (Ordinanza n. D/1137).

IL VICE COMMISSARIO
in funzione di commissario delegato (Art. 5, legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2741 del 30
gennaio 1998 ordinanza commissariale D/517 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepicro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre ottobre 1997;
Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato l'assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepoicro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;
Preso atto dell'Ordinanza commissariale n. D/1099 deI 28 novembre 2001 con la quale sono dettate ulteriori disposizioni organizzative per assicurare il supporto tecnico all'ufficio del commissario attribuendo al dipartimento delle politiche territoriali e ambientali ed in particolare alla struttura dell'U.O.C. rischio sismico la responsabilita' complessiva per gli adempimenti di carattere amministrativo-organizzativo e tecnico-scientifico;
Ritenuto che per garantire una maggiore funzionalita' del supporto tecnico e' opportuno procedere ad una riorganizzazione della gestione commissariale anche sotto tale ultimo aspetto, procedendo di conseguenza alla revisione di quanto previsto con le ordinanze n. D/544 del 19 gennaio 1999, D/564 del 18 febbraio 1999, n. D/570 del 4 marzo 1999, D/578 del 18 marzo 1999 e n. 647 del 20 maggio 1999 con le quali si individuano, le strutture incaricate di effettuare le verifiche circa la conformita' dei progetti alle direttive e alle istruzioni tecniche e circa la regolare esecuzione degli interventi;
Considerato che il complesso degli adempimenti affidati alle strutture regionali rende necessario un potenziamento degli stessi, funzionale allo svolgimento dell'attivita' a supporto del commissario;
Ritenuto procedere ad una prima fase della riorganizzazione, che consenta tra l'altro di coinvolgere nella fasi di assistenza tecnica ai professionisti e di integrazione alle attivita' di valutazione degli uffici regionali:
tecnici regionali del nucleo di valutazione (costituito con delibera di GRT n. 291/1996 e successive integrazioni);
esperti della comunita' scientifica nazionale;

Ordina:

1. Di avvalersi del supporto tecnico dei tecnici regionali del nucleo di valutazione esperti in vulnerabilita-danno-agibilita-interventi di ricostruzione, di cui al punto I dell'allegato a) della presente ordinanza;
2. Di avvalersi di esperti della comunita' scientifica nazionale, indicati dalla struttura regionale competente, di cui al punto 2 dell'allegato a) della presente ordinanza;
3. L'uoc rischio sismico del dipartimento politiche territoriali ed ambientali procede agli adempimenti necessari per il coinvolgimento:
dei tecnici regionali del nucleo di valutazione, secondo modalita' concordate con i responsabili degli uffici regionali di tutela del territorio;
degli esperti, in relazione alle tematiche rilevate sentita anche la struttura dell'URTT di Arezzo;
4. Di prevedere, sulla base delle indicazioni della competente struttura regionale, ad un compenso giornaliero ed al rimborso delle spese, secondo quanto indicato nell'allegato a) alla presente ordinanza, utilizzando a tal fine le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 132/1999;
5. La presente ordinanza e' comunicata agli uffici regionali interessati e al dipartimento della Protezione civile. E' inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge regionale n. 18/1996.
Firenze, 27 dicembre 2001
Il vice commissario: Franci
 
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