Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 maggio 2002, n. 127
Regolamento recante disciplina delle modalita' di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonche' la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che al comma 13 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalita' per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992, che approva la tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto l'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7221 del 24 aprile 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo

1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto ........ euro ..... 41,32";
b) nelle modalita' di pagamento, in corrispondenza del comma 1-ter e' aggiunto il seguente punto: "2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448";
c) nelle note e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 3, comma 13, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e' il
seguente:
"13. Al comma 2 dell'art. 31 della legge 24 novembre
2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno sono sostituite
dalle seguenti: "Decorsi due anni . Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle
domande, le denunce e gli atti che le accompagnano,
presentate all'ufficio del registro delle imprese per via
telematica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge
24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre
1972, n. 292, S.O. n. 3.
- Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi), e' il seguente:
"2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- Il testo del decreto ministeriale 20 agosto 1992
(Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196,
S.O. n. 106.
- Il testo del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n.
9 (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di
utilizzazione di procedure telematiche per la
semplificazione degli adempimenti tributari in materia di
atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino
delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2000, n. 30.
- L'art. 3-quinquies del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463 (Modifiche alla disciplina
dell'imposta di bollo), ha aggiunto il comma 1-bis e la
nota 1-bis all'art. 1 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per il
testo del quale si rimanda alla nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
1997, n. 63, S.O. n. 56/L.

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o | da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di | qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi | all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio |20.000 --------------------------------------------------------------------- 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da | altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, | sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro | copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di | formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed | iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi | dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 | del codice civile: lire |320.000 --------------------------------------------------------------------- 1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, | presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate | per via telematica ovvero presentate su supporto informatico | ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.| 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto euro | 41,32

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure
mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti
soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative
copie presentate unitamente ad essi.
2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 3, comma 13 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva
specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal
trattamento previsto per l'originale.
1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa,
all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento
da eseguire con le stesse modalita' previste per il
pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle
formalita' per via telematica.
1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa,
all'atto della trasmissione per via telematica o della
consegna del supporto informatico.".



 
Art. 2.

Modalita' di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o
su supporto informatico

1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti che ne hanno interesse possono presentare all'Ufficio delle entrate competente una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti che potranno essere presentati all'ufficio del registro delle imprese durante l'anno.
2. L'Ufficio delle entrate, sulla base della predetta dichiarazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre.
3. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare all'Ufficio delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente.
4. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
5. Tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 296



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si rimanda alle
note alle premesse.



 
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