Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 giugno 2002
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina;

IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, cosi' come modificato dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro toscano, ed in particolare l'art. 4, che prevede la determinazione delle modalita' e delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437, del 2000, nonche' per la trasmissione informatica dei dati;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede l'emanazione, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle procedure di attuazione del decreto medesimo, predisposte dal Comitato di cui all'art. 15 dello stesso decreto, in apposito manuale operativo;
Visto il decreto di nomina dei componenti il Comitato tecnico di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 15 del piu' volte citato decreto del 31 gennaio 2002;
Visto il sopraindicato manuale operativo, predisposto dal predetto Comitato tecnico di coordinamento;

Decretano:
Articolo unico

E' approvato il manuale operativo, contenente le procedure di attuazione del decreto 31 gennaio 2002 relativo alle disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, riportato in allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002
Il Ministro della salute
SIRCHIA
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO
 
Applicazione del regolamento (CE)1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina
MANUALE OPERATIVO
per la gestione della
ANAGRAFE BOVINA
Decreto 31 gennaio 2002

1 Obiettivo

Il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2002 (gazzetta ufficiale del 26 marzo 2002 n. 72) determina le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale di cui al D.P.R. n. 437 del 19.10.2000, individuandone i soggetti responsabili della gestione nonche' i loro delegati.
In attuazione all'articolo 6, comma 2 del citato decreto, il presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina sono tenuti a garantire per l'efficace gestione dell'anagrafe nazionale di aziende, allevamenti e capi bovini.
Come sottolineato all'articolo 6 del Decreto citato,la Banca Dati Nazionale informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra' fare riferimento chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; il suo aggiornamento infatti assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi. Cio' non di meno la Banca Dati Nazionale (BDN) garantira', attraverso apposite procedure, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDN stessa che i Servizi Veterinari periferici potranno utilizzare per ulteriori finalita' anche di carattere sanitario.
Per raggiungere gli obiettivi di qualita' ed efficienza necessari anche ad ottenere la piena operativita' della banca dati informatizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio del 17 luglio 2000 e successive modificazioni, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale.
Il ricorso, da parte del detentore degli animali o suoi delegati, a procedure automatizzate interattive evidenziera' in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonerera' dalla presentazione, alle competenti autorita', dei modelli cartacei, ad eccezione degli obblighi di rilascio del passaporto, di consegna del passaporto in caso di morte di capi in azienda nonche' di notifiche degli spostamenti degli animali dovute da altri dispositivi legislativi.
Il responsabile dello stabilimento di macellazione o l'associazione professionale delegata comunichera' alla Banca Dati Nazionale gli eventi di competenza aggiornando direttamente, o tramite la ASL di competenza, in tempo reale il sistema attraverso l'utilizzo di applicativi informatici messi a disposizione sulla rete pubblica Internet.
Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli specificati nel seguito del documento; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione.
Le modalita' di alimentazione della BDN saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalita' in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionali (CSN).

2 Criteri organizzativi di gestione delle banche dati da parte delle regioni e province autonome

Le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto interministeriale 31 gennaio 2002, possono stabilire criteri organizzativi propri riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alle banche dati regionali per l'invio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del medesimo D.M, alla BDN. Nella fattispecie le Regioni e le Province Autonome che intendano mantenere o dotarsi di una banca dati regionale possono decidere di avere uno o piu' punti di invio dati alla banca dati nazionale.
Per adottare l'opzione organizzativa dotata di piu' punti di invio, le Regioni e le Province Autonome devono assicurare che le informazioni siano sottoposte al trattamento automatizzato di un unico sistema centrale regionale i cui requisiti devono essere coerenti con quelli definiti nel manuale operativo dell'Anagrafe.
Le stesse dovranno organizzare il flusso dei dati provenienti da tutti i soggetti aventi titolo di inserire i dati, garantendo che le modalita' e i tempi di comunicazione degli eventi dovranno rispettare i termini stabiliti dalla normativa vigente.
In tal caso, ai sensi dell'art. 15 del suddetto decreto, le Regioni e le Province Autonome, presentano al Comitato un progetto di adeguamento o di realizzazione di banca dati regionale, illustrandone le fasi e i relativi tempi di attuazione.
Fatto salvo che dovra' essere assicurata una completa equipollenza dei progetti regionali e nazionale sotto il profilo dei livelli di funzionamento dei rispettivi livelli architetturali regionali e nazionali (nodo regionale e nodo nazionale), le Regioni e le Province Autonome e l'Amministrazione Centrale, nell'ambito del comitato, dovranno definire le modalita' di connessione e di cooperazione applicativa.

3 Misure di sicurezza utilizzate

I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazioni sono costituiti dall'utilizzo di un documento informatico che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 23 gennaio 2002 "Attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", e' sottoscritto mediante firma digitale.
La firma digitale e' il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche che consente al sottoscrittore, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Il Centro Servizi Nazionale fornisce, a ciascuna delle figure che hanno titolo ad operare per l'alimentazione del sistema dell'anagrafe nazionale bovina, una smart card contenente un certificato di firma digitale.
Ad ognuno dei titolari viene associato il ruolo specifico che puo' essere svolto nel sistema; tale ruolo consente di personalizzare l'ambiente operativo presentando esclusivamente le funzionalita' abilitate secondo le figure definite al capitolo 3.2.

3.1 Procedura di accreditamento

Le figure che possono richiedere l'attribuzione di una smart card contenente un certificato di firma digitale sono:

- i Servizi Veterinari delle Aziende USL - le Regioni e le Provincie autonome - il Ministero della Salute - gli Organismi pagatori - i Detentori degli animali - i Titolari degli stabilimenti di macellazione - i Veterinari riconosciuti - i Rappresentanti delle Organizzazioni Professionali, delle
Associazioni o dei CAA che, su delega degli allevatori o dei
macellatori, si sostituiscono nella comunicazione degli eventi
significativi per l'aggiornamento dell'anagrafe bovina - i Fornitori autorizzati di marche auricolari

I soggetti di cui sopra, se intendono alimentare direttamente la BDN, devono richiedere un dispositivo di firma ed il relativo certificato di firma elettronica nonche' l'assegnazione di un account e di una password per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dal CSN in ambiente Internet relativamente alle funzionalita' di loro competenza.
Il CSN, nelle more della definitiva adozione della Carta Nazionale dei Servizi, avendo gia' positivamente conclusa una fase di sperimentazione con la societa' BNL MULTISERVIZI spa che gli ha permesso di diventare Autorita' di Certificazione di secondo livello, secondo le policy concordate con BNL MULTISERVIZI spa stessa, e' in grado di fornire direttamente la smart card ed il certificato digitale.
Il CSN provvede inoltre ad assegnare ad ogni richiedente l'account e la password da utilizzare, password che potra' essere sostituita, a cura del titolare del certificato di firma elettronica, all'atto del primo collegamento alla BDN.
Il software installato sulla stazione client provvede ad allegare, ad ogni form inviata per l'alimentazione della BDN, il relativo certificato digitale onde consentire ai moduli software sviluppati dal CSN sui propri server di verificare che il certificato sia valido (non revocato o sospeso).
Per tutti gli interessati verranno organizzati, presso la sede indicata del CSN, appositi incontri per il disbrigo delle necessarie pratiche, secondo un calendario reso disponibile sul sito WEB del CSN stesso.

3.1.1 Procedura per l'ottenimento del certificato di firma elettronica ad opera del CSN

Il responsabile dell'accertamento dell'identita' personale (personale appositamente delegato dal CSN) richiede al futuro titolare della firma elettronica un documento in corso di validita' (di cui fara' una fotocopia) e il tesserino del codice fiscale; dopo aver verificata la validita' dei documenti di cui sopra ed essersi accertato dell'identita' personale del richiedente, consegna all'utente il "contratto" redatto dall'Autorita' di Certificazione comprensivo del modulo di registrazione, dell'informativa per il trattamento dei dati personali e delle Condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
Nel modulo di registrazione l'utente inserisce i propri dati identificativi ed il ruolo che intende poter assumere nel sistema; appone quindi, in calce, la propria firma.
Il richiedente la firma digitale deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- nome, cognome, data di nascita ed indirizzo - indirizzo di posta elettronica - codice fiscale - organismo professionale (Allevatori/Macellatori) di appartenenza,
per i funzionari degli organismi di cui all'art.4 del D.L.vo 15
giugno 2000 n.188 - consenso al trattamento dei dati personali - consenso alla piena osservanza delle Condizioni generali per la
fornitura del servizio di certificazione.

Un operatore addetto all'espletamento dell'attivita' di registrazione provvede a:

- inserire i dati contenuti nel modulo di registrazione nella banca
dati dell'Autorita' di Certificazione (BNL MULTISERVIZI spa),
associando all'utente il numero di licenza e il codice smart card,
firmando digitalmente la web form compilata - personalizzare la smart card seguendo le istruzioni contenute nella
Norma Operativa per la personalizzazione delle smart card - predisporre una confezione contenente: - il CD on il Manuale Operativo e il software da installare sulla
stazione di lavoro Client; tale software permette di generare la
coppia di chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di
gestire un certificato e di realizzare un canale di comunicazione
sicuro con il Certificatore - un dispositivo di firma comprensivo di smart card e lettore di
smart card - e un'altra confezione contenente una busta oscurata sulla quale e'
stampato il numero di licenza e che contiene al suo interno sia la
password di accesso al servizio che una ristampa del numero di
licenza - consegnare le confezioni al richiedente la firma elettronica

Il richiedente la firma elettronica, ricevuto il materiale:

- installa sull'elaboratore, all'uso del quale e' autorizzato, il
software ricevuto - collega il lettore di smart card alla porta seriale
dell'elaboratore - avvia la procedura informatica di Richiesta del certificato
inserendo la licenza e la password contenute nella busta oscurata;
in questa fase viene generata sulla smart card la coppia di chiavi
asimmetriche e inviata elettronicamente all'Autorita' di
Certificazione la chiave pubblica da certificare - avvia la procedura informatica di Ritiro del certificato inserendo
nuovamente la licenza e la password contenuta nella busta oscurata;
in questa fase si scarica il certificato generato sui server
dell'Autorita' di Certificazione sulla propria smart card.

In alternativa il richiedente la firma elettronica, ricevuto il materiale, con l'assistenza del personale del CSN puo' avviare direttamente la procedura informatica di Richiesta del certificato nonche' la procedura informatica di Ritiro del certificato utilizzando la stazione di lavoro messa a disposizione dal CSN stesso; naturalmente il richiedente la firma elettronica dovra' successivamente provvedere ad installare il software ricevuto ed a collegare il lettore di smart card alla porta seriale del proprio elaboratore.

L'Autorita' di Certificazione:

- accerta l'autenticita' della richiesta di un certificato da parte
del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che
l'utente invia al momento della richiesta del certificato - verifica l'univocita' della chiave pubblica di cui si richiede la
certificazione rispetto all'intero novero delle chiavi pubbliche
certificate dai certificatori iscritti nell'elenco AIPA - verifica il possesso della chiave privata corrispondente alla
chiave pubblica da certificare attraverso l'invio, da parte
dell'utente, di una richiesta di firma per un certificato; con
richiesta di firma di un certificato si intende una struttura dati
standard contenete la chiave pubblica del titolare, firmata con la
corrispondente chiave privata.

In seguito alle verifiche di cui sopra il certificato e' generato in formato standard e pubblicato nel registro dei certificati; il momento della pubblicazione e' attestato dalla generazione di una marca temporale, mentre al titolare e' notificata l'emissione del certificato tramite un messaggio di posta elettronica.
La password di accesso fornita in fase di registrazione e' il codice riservato del titolare che deve essere, dallo stesso, utilizzato per una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di rinnovo del certificato.

Il CSN provvedera' a:

- conservare per almeno 10 anni la documentazione relativa alla
richiesta di registrazione

3.2 Funzioni consentite al possessore di firma elettronica

Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico, che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di aggiornamento della Banca Dati Nazionale informatizzata.
In particolare al ruolo di Detentore o suo delegato (art. 14, comma 1 del D.M. 31.01.2002) e' permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di competenza per:

- iscrivere capi in anagrafe - movimentare gli animali in ingresso ed in uscita - denunciare la morte di capi in azienda - richiedere l'assegnazione di marchi auricolari - registrare la sostituzione di marchi auricolari - registrare le informazioni di competenza previste art. 13 del D.M.
31.01.2002

Al Titolare dello stabilimento di macellazione o suo delegato (art.14, comma 1 del D.M. 31.01.2002) e' consentito di operare esclusivamente sui mattatoi di competenza per:

- registrare la macellazione/abbattimento di capi - registrare i dati relativi alla macellazione di cui all'art.13 del
decreto interministeriale 31.01.2002.

Alla Ditta fornitrice di marche auricolari e' permesso esclusivamente di:

- registrare per ciascun ordinati o prodotto l'elenco delle marche
stampate o ristampate, la data di spedizione e gli estremi degli
allevamenti che dovranno utilizzarle.

Al Veterinario dell'Azienda USL e' permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di cui e' territorialmente competente per:

- registrare i codici identificativi delle aziende e egli allevamenti - validare la richiesta dei codici identificativi dei bovini per
ciascun allevamento - registrare l'iscrizione capi in anagrafe per conto del detentore
che non intenda avvalersi della facolta' di operare direttamente - stampare i passaporti - registrare le movimentazioni degli animali in ingresso ed in uscita
per conto del detentore che non intenda avvalersi della facolta' di
operare direttamente - registrare i capi morti in azienda per conto del detentore che non
intenda avvalersi della facolta' di operare direttamente - emettere duplicati di passaporti - registrare le comunicazioni dei furti/smarrimenti di capi, cedole
identificative, marchi auricolari e passaporti - registrare esito dei tests definitivi BSE - registrare l'esito dei controlli di propria competenza effettuati
ai sensi del Regolamento CE 2630/97 e successive modificazioni ed
integrazioni, riportando le irregolarita' evidenziate nei controlli
in azienda - registrare inadempienze ed irregolarita' nella distruzione dei
marchi auricolari e nella comunicazione alla Banca Dati Nazionale
dei capi macellati rilevati presso i macelli - registrare le sanzioni applicate per irregolarita' riscontrate nel
sistema di identificazione e registrazione in azienda o nelle
strutture di macellazione - registrare in prima istanza l'esito positivo dei controlli
sull'utilizzo di sostanze vietate - registrare l'esito definitivo dell'analisi di revisione per
sostanze vietate - provvedere allo scarico dalla Banca Dati Nazionale dei dati di
competenza - registrare la cessazione di attivita' di allevamento - registrare le variazioni di dati aziendali - registrare la sostituzione di marchi, in caso di smarrimento,
qualora il detentore non intenda avvalersi della facolta' di
operare direttamente.

All'Organismo Pagatore e' permesso di operare sugli allevamenti per i quali i produttori hanno richiesto premi sui capi, per integrare la BDN con le informazioni di competenza previste dall'art. 13 del D.M. 31.01.2002, nonche' per:

- registrare inadempienze ed irregolarita' sulle domande di premio,
nonche' le relative sanzioni comminate - segnalare gli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei
tempi previsti dalla normativa comunitaria - registrare gli esiti dei controlli in azienda

Alle Regioni e Province Autonome e' consentito operare per:

- provvedere allo scarico dalla Banca Dati Nazionale dei dati di
competenza

Per tutti gli altri ruoli non espressamente indicati sono consentite esclusivamente funzioni di consultazione dei dati presenti in Banca Dati Nazionale, secondo le regole stabilite dal Ministero della Salute.

4 Assistenza nell'alimentazione della Banca Dati Nazionale

Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda avvalersi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto del 31 gennaio 2002 dovra' darne formale comunicazione all'Autorita' competente comunicando nel contempo la data di inizio del rapporto con il visto, per accettazione, del delegato.
In particolare il detentore degli animali dovra' comunicare all'Autorita' competente, all'atto della richiesta di apertura di un nuovo allevamento, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della BDN o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti abilitati, il compito di aggiornare la BDN con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento nei tempi previsti dalla normativa vigente, indicando gli estremi del proprio delegato individuato ai sensi dell'art. 14.
Il detentore che non ha richiesto una smart card per operare direttamente sul sistema invia all'ASL di competenza le informazioni secondo le cadenze previste.
Il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda avvalersi di quanto previsto all'art. 14 del citato decreto dovra' specificare gli estremi del proprio delegato all'atto dell'attribuzione del codice identificativo del mattatoio.
Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda variare la scelta del proprio delegato dovra' prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e solo successivamente indicare il nuovo delegato.
A regime il CSN mettera' a disposizione, in ambiente internet, un applicativo che consentira', in tempo reale, di effettuare la scelta o la revoca del delegato;
Il CSN mette a disposizione l 'opportuna assistenza per gli utenti. In particolare assicura un'adeguata attivita' di formazione e garantisce la disponibilita' di un call center, con uno o piu' numeri verdi.

5 Registrazione azienda

L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attivita' propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe bovina.
Il proprietario dell'allevamento e' tenuto, entro 20 giorni dall'inizio dell'attivita', a richiedere, al Servizio Veterinario competente per territorio, l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale.
L'assegnazione, da parte del Servizio Veterinario, di un nuovo codice aziendale ovvero l'adozione di uno esistente dipende esclusivamente dalla localizzazione geografica dell'azienda.
Poiche' su una stessa azienda possono insistere piu' allevamenti di specie diversa ovvero appartenenti a proprietari diversi e' necessario che, a fronte dell'identico codice aziendale, si identifichi il singolo allevamento attraverso la codifica della specie allevata e gli estremi fiscali dell'allevamento rappresentati dal suo codice fiscale.
La chiave di ricerca dell'allevamento e' percio' costituita indissolubilmente da codice aziendale, codice della specie allevata ed identificativo fiscale e deve essere riportata su tutta la documentazione relativa ad ogni atto svolto (cedola, compra-vendita, passaporto, domande di premio, ecc).
Per identificativo fiscale dell'allevamento deve intendersi il codice fiscale del proprietario dell'allevamento se trattasi di persona fisica o di ditta individuale oppure il codice fiscale attribuito alla persona giuridica proprietaria dell'allevamento stesso.
Nel caso di aziende in contratto di soccida, va indicato il codice fiscale del soccidante-proprietario.
La struttura del codice aziendale (di 8 caratteri in totale) prevede che i primi 3 caratteri rappresentino il codice ISTAT del Comune in cui l'azienda e' ubicata, mentre i successivi 2 caratteri identificano la sigla automobilistica della Provincia; infine i restanti 3 caratteri sono un progressivo alfanumerico da attribuirsi nell'ambito del Comune (es: 014TE001).
Ogni allevamento cosi' identificato e' tenuto a conservare un autonomo registro di stalla sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti che si verificano nell'allevamento (nascite, movimentazioni, morti, ecc.); tale registro puo' essere tenuto sia su supporti cartacei che in formato elettronico.
L'applicativo gestionale, utilizzato in allevamento, che consente l'archiviazione elettronica del registro di stalla deve consentirne la stampa periodica su modulo continuo o su fogli prenumerati e preventivamente vidimati secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e Province Autonome.
Il detentore di ciascun allevamento e' tenuto a comunicare, entro 7 giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai dati anagrafici dell'azienda.

5.1 Richiesta di attribuzione nuovo codice aziendale o segnalazione di apertura di nuovo allevamento

Il proprietario dell'allevamento, entro 20 giorni dall'inizio dell'attivita', deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per richiedere che gli venga assegnato il codice aziendale.
Il Servizio Veterinario consegna al richiedente il modulo di registrazione aziendale come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanita' n. 11 del 14 agosto 1996.
Il proprietario dell'allevamento lo compila in ogni sua parte ed apponendo infine la propria firma lo riconsegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali dell'Allevamento, del Detentore e del Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di persona giuridica e provvede a:

- registrare il Comune in cui e' ubicata l'azienda, secondo la
codifica ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il Detentore, secondo la
codifica ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il Proprietario, secondo
la codifica ISTAT; - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica; - assegnare il codice aziendale.

Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di richiesta di registrazione dell'azienda, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere conservata dal Detentore all'interno del registro di stalla relativo.
Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di richiesta di registrazione dell'azienda, deve provvedere ad inserire nella Banca Dati Nazionale la nuova azienda, entro 7 giorni dalla richiesta.
Nei tempi che il Servizio Veterinario ritiene piu' opportuni e comunque non oltre 2 mesi dall'assegnazione del nuovo codice aziendale, il Servizio Veterinario provvede a verificare sul campo l'effettiva presenza dei capi per i quali e' stata comunicata la volonta' di iniziare l'allevamento.
In caso di verifica negativa, il Servizio Veterinario provvede d'ufficio a cancellare l'allevamento dall'anagrafe.
Nota per la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del Servizio Veterinario.
Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Il sistema, verificata la validita' della carta a microprocessore, attiva le funzioni specifiche previste per la figura del Servizio Veterinario che consente di operare esclusivamente sugli allevamenti di competenza della AUSL.
Se il codice aziendale non e' mai stato assegnato in precedenza, e' necessario attivare a funzione di iscrizione di nuova azienda, per la cui positiva conclusione e' necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:

- nuovo codice aziendale assegnato all'azienda - l'indirizzo dell'azienda (via, codice avviamento postale,
localita', Comune)

Possono inoltre essere indicati i seguenti attributi facoltativi:

- le coordinate geografiche dell'azienda nel formato decimale
##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) - gli identificativi catastali della stalla.

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il nuovo codice aziendale non deve essere presente in BDN - il codice del Comune in cui e' ubicata l'azienda deve essere
presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani - il Comune indicato deve essere di competenza dell'Azienda USL che
si e' identificata al sistema - i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e
sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di
ubicazione

Al termine dell'inserimento del codice aziendale si deve richiamare la funzione di iscrizione di nuove unita' aziendali (allevamenti), in cui, a fronte del codice aziendale assegnato, e' necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:

- estremi fiscali del nuovo allevamento - codice identificativo della specie allevata - denominazione dell'allevamento - codice fiscale del detentore degli animali - codice fiscale del proprietario dell'allevamento o del
soccidante-proprietario. - la data di registrazione dell'allevamento - il tipo di produzione (da carne o da latte) - gli estremi anagrafici della sede legale (via, codice avviamento
postale, localita', comune) - il recapito telefonico - iscrizione ai libri genealogici di razza

Nel caso che venga utilizzato un codice aziendale gia' presente, l'operativita' richiesta e' limitata alle informazioni previste per la registrazione di una nuova unita' aziendale (allevamento).
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice aziendale assegnato all'allevamento deve essere presente
in BDN - l'identificativo fiscale dell'allevamento deve essere formalmente
corretto - il codice della specie allevata deve essere presente nella tabella
di decodifica specie allevata - la chiave di ricerca dell'allevamento (codice aziendale +
identificativo fiscale + specie allevata) non deve essere presente
in BDN - il codice fiscale del proprietario dell'allevamento o del
soccidante-proprietario deve essere presente in BDN - il codice fiscale del detentore dell'allevamento o del
soccidario-detentore deve essere presente in BDN - il codice del tipo di produzione deve essere presente nella tabella
di decodifica tipo di produzione - la data di registrazione deve essere formalmente valida (nel caso
non venga indicata verra' recuperata la data della transazione) - la data di registrazione non deve essere maggiore della data
corrente - il codice del Comune in cui e' ubicata la sede legale deve essere
presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani - le informazioni relative ad iscrizione ai libri genealogici di
razza, possono assumere solo i valori N o S

5.2 Comunicazione variazioni dati aziendali

Il proprietario di ciascun allevamento deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare le variazioni intervenute sui dati relativi agli allevamenti per cui ha gia' ricevuto i relativi codici aziendali.
Il Servizio Veterinario consegna al richiedente il medesimo modulo di registrazione aziendale come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanita' n. 11 del 14 agosto 1996.
Il proprietario dell'allevamento lo compila in ogni sua parte ed, apponendo infine la propria firma, lo consegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'Azienda, del Detentore e del Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di persona giuridica e provvede, se non gia' inseriti dal responsabile dell'allevamento, a:

- registrare il Comune in cui e' ubicato l'allevamento, secondo la
codificazione ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il Detentore, secondo la
codificazione ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il Proprietario, secondo
la codificazione ISTAT; - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica

Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere conservata dal Detentore all'interno del registro di stalla relativo.
Il Servizio Veterinario ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali deve provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella Banca Dati Nazionale entro un termine massimo di 7 giorni.
Nota per la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del Servizio Veterinario.
Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario dell'azienda.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Relativamente all'azienda possono essere oggetto di modifica le seguenti informazioni:

- la data di assegnazione de codice aziendale - la data di chiusura dell'azienda - l'indirizzo - gli estremi delle coordinate geografiche e/o degli identificativi
catastali

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- a data di assegnazione e/o di chiusura dell'azienda deve essere
formalmente valida - la data di assegnazione e/o chiusura non deve essere maggiore della
data corrente - la data di chiusura deve essere successiva alla data di
assegnazione - la chiusura dell'azienda non puo' essere accettata se risultano
ancora presenti in BDN allevamenti attivi che fanno riferimento
allo specifico codice aziendale - le coordinate geografiche devono essere espresse nel formato
decimale ##.###### - il Comune specificato nell'indirizzo deve essere coerente con i
primi 5 caratteri del codice aziendale

Relativamente all'allevamento possono essere modificate tutte le informazioni, comprese parte di quelle che fanno riferimento a chiavi di ricerca dell'allevamento stesso (specie allevata, identificativi fiscali).
In particolare possono essere oggetto di correzione o variazione:

- la specie allevata - l'identificativo fiscale dell'allevamento - la denominazione - i riferimenti alle figure del detentore e del proprietario - le date di apertura e chiusura dell'allevamento - i riferimenti agli estremi della sede legale - i riferimenti al tipo di produzione - i riferimenti all'iscrizione a libri genealogici - i riferimenti catastali delle stalle

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice aziendale deve essere presente in BDN - l'identificativo fiscale dell'allevamento deve essere formalmente
corretto - il codice della specie allevata deve essere presente nella tabella
di decodifica specie allevata - la nuova chiave di ricerca dell'allevamento (codice aziendale +
identificativo fiscale + specie allevata), se modificata, non deve
essere presente in BDN - il codice fiscale del proprietario dell'allevamento o del
soccidante-proprietario deve essere presente in BDN - il codice fiscale del detentore dell'allevamento o del
soccidario-detentore deve essere presente in BDN - il codice del tipo di produzione deve essere presente nella tabella
di decodifica tipo di produzione - la data di registrazione e/o di chiusura dell'allevamento deve
essere formalmente valida - la data di registrazione e/o chiusura non deve essere maggiore
della data corrente - la data di chiusura deve essere successiva alla data di
registrazione - la chiusura dell'allevamento non puo' essere accettata se risultano
ancora presenti in BDN dei capi inseriti nel registro di stalla - il codice del Comune in cui e' ubicata la sede legale deve essere
presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani - l'indirizzo di mail deve essere formalmente valido - le informazioni relative ad iscrizione ai libri genealogici di
razza possono assumere solo i valori N o S

Ogni variazione apportata in Banca Dati Nazionale produce a livello di sistema:

- l'archiviazione delle informazioni precedenti con l'indicazione del
relativo periodo di validita' (data di inizio e data di fine
validita' dei dati archiviati) - aggiornamento delle informazioni attive, riportando gli estremi
dell'autore delle variazioni nonche' la data in cui tali variazioni
risultano essere effettuate

5.3 Comunicazione cessazione attivita'

Il proprietario deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare la cessazione dell'attivita' di allevamento di animali della specie bovina.
Il Servizio Veterinario consegna al richiedente l'apposito modulo di cessazione.
Il proprietario dell'allevamento lo compila in ogni sua parte indicando la data di cessazione di attivita' e, dopo aver apposto la propria firma, lo consegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'Azienda, del Detentore e del Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di persona giuridica.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al responsabile dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere conservata dal Detentore all'interno del registro di stalla relativo.
Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di cessazione deve provvedere ad aggiornare, entro 7 giorni, le informazioni relative all'allevamento nella Banca Dati Nazionale.
Nel momento in cui tutti gli allevamenti facenti capo ad una azienda cessano la propria attivita', l'intera azienda cessa automaticamente di esistere.
Il codice aziendale relativo ad aziende non piu' attive potra' essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi 3 anni dall'avvenuta cancellazione dall'anagrafe.
Nota per la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del Servizio Veterinario.
Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario dell'allevamento
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento individuato da codice aziendale, dalla specie allevata e dagli estremi fiscali, provvede ad inserire la data di cessazione dell'attivita';
I sistema verifica, come gia' specificato nel modulo precedente, che nell'allevamento in oggetto non risultino presenti animali.
Si precisa che per poter attivare la procedura di cessazione dell'attivita' occorre che l'allevamento in oggetto non risulti possedere animali ovvero siano stati macellati/abbattuti, siano morti o trasferiti ad altro allevamento.

6 Registrazione marchi auricolari

Tutti gli animali nati in stalla ovvero importati da Paesi Terzi devono essere identificati tramite marchi auricolari univoci.
Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla Banca Dati Nazionale, un numero di marche pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui e' responsabile; nella richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende approvvigionarsi.
Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento verifica e valida la richiesta e, automaticamente, genera l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.
Il codice identificativo e' costituito dal prefisso IT e, per i restanti 12 caratteri, da un prefisso di 3 cifre riportante il codice Istat della provincia in cui e' ubicato l'allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco le cui prime 2 cifre sono costituite dal numero "99".
L'elenco dei codici cosi' definiti viene, sempre in modo automatico, inviato e reso disponibile al fornitore autorizzato indicato, nella sua richiesta, dal detentore degli animali.
Il fornitore di marchi auricolari genera per il singolo detentore il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che e' stato autorizzato a stampare.
Il fornitore di marchi auricolari consegna le marche richieste, allegando a ciascuna di esse la relativa cedola identificativa sulla quale deve riportare, oltre al codice che viene assegnato al capo, anche gli estremi dell'allevamento in cui puo' essere utilizzata la marca auricolare; contestualmente il fornitore comunica al Centro Servizi Nazionale e, ove esistente, alla Banca Data Regionale l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore.
Il detentore dell'allevamento puo' marcare i capi in azienda utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento.
In caso di chiusura dell'allevamento i marchi non utilizzati devono essere consegnati al Servizio Veterinario competente.

6.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi per capi bovini

Il detentore degli animali o suo delegato richiede, alla Banca Dati Nazionale, l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da utilizzare nell'identificazione degli animali nati in stalla ovvero importati da Paesi Terzi e che debbono percio' essere rimarcati in Italia; la richiesta non puo' eccedere il fabbisogno annuale previsto.
Nella richiesta, il responsabile dell'allevamento, indica il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi.
Il servizio veterinario competente sull'allevamento verifica i dati introdotti e provvede a validare la richiesta inviando in forma elettronica, al fornitore autorizzato indicato dal detentore, l'elenco dei codici che devono essere stampati.
Il codice di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla sigla IT, dal codice Istat della provincia in cui e' ubicato l'allevamento e da un progressivo nell'ambito della provincia le cui prime due cifre sono "99".
Il fornitore e' tenuto a produrre esclusivamente i marchi auricolari autorizzati dal servizio veterinario competente.
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da utilizzare
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per cui intende richiedere marche auricolari da utilizzare nell'identificazione di capi nati in stalla o introdotti da Paesi Terzi, provvede ad inserire le informazioni necessarie:

- il numero di marche auricolari richieste - l'indicazione se le marche richieste devono riguardare capi
iscritti a libro genealogico - il fornitore autorizzato di marche auricolari dal quale intende
approvvigionarsi

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il numero di marche deve essere superiore a zero - il fornitore delle marche deve essere presente in BDN - se specificato che trattasi di marche richieste per capi iscritti a
libro genealogico l'allevamento deve riportare in BDN l'indicazione
che possiede animali iscritti a libro

Validazione dei codici richiesti dal detentore

Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per il quale intende autorizzare la produzione di marche auricolari, provvede a selezionare gli ordinativi delle marche auricolari validate.
Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
Il fornitore delle marche auricolari abilitato, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiama gli ordinativi di marche auricolari a lui indirizzate che puo' scaricare dal sistema.
Una volta effettuata la produzione e spedizione dei marchi auricolari ordinati, il fornitore di marchi auricolari registra in BDN, per ciascun ordinativo prodotto, l'elenco delle marche stampate, la data di spedizione e l'allevamento che dovra' utilizzarle.

6.2 Richiesta di ristampa e fornitura di codici identificativi in sostituzione causa smarrimento.

Il detentore degli animali ordina alla Banca Dati Nazionale, causa smarrimento, la ristampa del codice identificativo della marca auricolare gia' apposta e smarrita, se trattasi di capi marcati a norma Regolamento CE 1760/2000. Il Detentore degli animali, ordina esclusivamente ad una della ditte accreditate la produzione e la fornitura della marca necessaria previamente autorizzata da Servizio Veterinario.
La ditta accreditata utilizzera' e stampera' solo i codici validati dal servizio veterinario competente sull'allevamento, consegnera' le marche prodotte, allegando a ciascuna di esse la cedola identificativa debitamente compilata per quanto riguarda il codice del capo nonche' gli estremi dell'allevamento in cui tale marchio dovra' essere impiegato (codice azienda, codifica della specie allevata, identificativo fiscale dell'allevamento).
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da ristampare
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per cui intende richiedere marche auricolari da ristampare provvede a:

- selezionare il capo di cui occorre richiedere a ristampa del
marchio auricolare - indicare se la marca di cui si richiede la ristampa e' quella di
sinistra e/o destra - indicare se la marca da produrre si riferisce ad un capo iscritto a
libro genealogico - indicare il fornitore autorizzato di marche auricolare dal quale
intende approvvigionarsi.

Validazione dei codici richiesti dal detentore

Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per il quale intende autorizzare la riproduzione di marche auricolari, provvede a selezionare gli ordinativi delle marche auricolari il cui smarrimento e' stato comunicato da parte del Detentore.
Conferma dell'avvenuta riproduzione delle marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
Il fornitore delle marche auricolari abilitato, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiama e scarica dal sistema gli ordinativi di marche auricolari a lui indirizzate e previamente autorizzate dal Servizio Veterinario.
Una volta effettuata la produzione e spedizione dei marchi auricolari ordinati, il fornitore di marchi auricolari registra in BDN, per ciascun ordinativo prodotto, l'elenco delle marche ristampate in sostituzione, la data di spedizione e l'allevamento che dovra' utilizzare.

7 Iscrizione dei capi in anagrafe

Per ogni capo bovino nato in stalla, ovvero introdotto da Paesi U.E o importato da Paesi Terzi, il Detentore dell'allevamento di primo ingresso deve provvedere all'iscrizione dell'animale in anagrafe.
Solo dopo che il capo e' stato inserito in anagrafe nazionale e' possibile al Servizio Veterinario competente rilasciare e vidimare il relativo passaporto (per gli animali nati in stalla o importati da Paesi Terzi), senza il quale non sara' possibile procedere all'eventuale spostamento dell'animale ad altra azienda o allo stabilimento di macellazione.
Il detentore, per i capi nati in stalla o importati da Paesi Terzi, invia per ciascun animale la cedola identificativa, completata in ogni sua parte, al Servizio Veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente territorialmente, entro 7 giorni dalla marcatura dell'animale.
In alternativa il detentore (o suo delegato) puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale informatizzata utilizzando gli applicativi in ambiente internet messi a disposizione da Centro Servizi Nazionale.
Se viene adottata questa modalita' operativa il detentore non deve inviare alcuna cedola identificativa al Servizio Veterinario.
Gli animali della specie bovina importati da Paesi Terzi, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari, entro i 20 giorni successivi ai controlli effettuati presso i Posti di Ispezione frontalieri e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.
Non occorre identificare gli animali importati da Paesi Terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro i 20 giorni successivi ai predetti controlli, effettuati ai sensi del decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 93.
Per i capi scambiati con i Paesi U.E dovranno essere mantenuti i marchi originari
I Detentore ha l'obbligo di comunicare alla Azienda unita' sanitaria locale competente territorialmente, entro 7 giorni (ad esclusione degli animali che vengono immediatamente macellati) la richiesta della iscrizione in anagrafe degli animali provenienti da Paesi UE, attraverso l'invio della copia del passaporto originario che ha accompagnato l'animale nello scambio.
La mancata iscrizione di un capo in anagrafe nazionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (CE) 494/98 e la mancata erogazione dei premi comunitari agli allevatori da parte degli Organismi Pagatori.

7.1 Iscrizione di capi nati in stalla

Il Detentore dell'allevamento al fine di identificare correttamente gli animali nati in stalla, acquista presso i fornitori di marche auricolari autorizzati dal Ministero della Salute:

- n.2 marche auricolari maschio-femmina (quattro facciate) - n.1 cedola identificativa con prestampato il codice assegnato
all'animale ed il codice identificativo dell'allevamento

Il documento di identificazione individuale (passaporto) e' rilasciato al detentore e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL, entro 14 giorni dalla notifica della nascita e comunque solo se il capo risulta iscritto nella BDN.
Il Detentore acquista un numero di marche auricolari corrispondenti al massimo al proprio fabbisogno annuale.
Il Detentore appone i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro 20 giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che il bovino lasci l'azienda dove e' nato.
Dopo aver applicato ai padiglioni auricolari dell'animale le relative marche il Detentore deve compilare il frontespizio della cedola identificativa:

- barra la casella Nuova identificazione - inserisce il Codice identificativo della madre - inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina - inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno - inserisce la Data di applicazione del marchio nella forma
giorno/mese/anno - inserisce la Data di ingresso in stalla che, in questo caso,
coincide con la data di nascita dell'animale, nella forma
giorno/mese/anno - barra la casella Nato in azienda - inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo - inserisce, nello spazio assegnato, il Nome, Cognome e codice
fiscale del detentore; - inserisce, nello spazio assegnato, il Nome, Cognome e codice
fiscale del proprietario se diverso dal detentore - inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno - appone la propria firma nell'apposito spazio riservato.

Sul retro:

- riporta, se non gia' prestampato, l'indirizzo del Servizio
Veterinario della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio - affranca la cedola identificativa, se intende utilizzare per la
comunicazione il servizio postale.

Il Detentore (o suo delegato) invia o consegna direttamente la cedola al Servizio Veterinario di competenza entro 7 giorni dalla marcatura del capo, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole che si riferiscono a piu' animali.
Il Servizio Veterinario ricevuta la cedola ne verifica la completezza delle informazioni e provvede ad inserire nella Banca Dati Nazionale il nuovo capo.
In alternativa alla modalita' operativa sopra riportata il Detentore (o suo delegato), entro 7 giorni dalla marcatura del capo, iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale i nuovi capi utilizzando gli applicativi messi disposizione in ambiente Internet dal Centro Servizi Nazionale identificandosi al sistema attraverso la smart card individuale.
Tale modalita' lo esime dalla consegna, al Servizio Veterinario competente per territorio, delle cedole identificative degli animali stessi.
Il Servizio Veterinario e' tenuto a verificare sulla BDN l'iscrizione del capo e sulla base dei dati in essa contenuti provvede al rilascio e vidimazione del passaporto dell'animale inserito in anagrafe nei termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Per gli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, sara' l'A.N.A che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico a trasmettere l'informazione all'anagrafe entro 7 giorni dall'effettiva iscrizione.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale del capo iscritto a libro
Responsabile della notifica: l'A.N.A.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario A.N.A incaricato
Il funzionario utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni capo iscritto devono essere registrate le seguenti informazioni:

- il codice del libro genealogico o di razza - la codice dell'Associazione che gestisce il libro genealogico

Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale di capo nato in stalla
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in anagrafe di capi nati in stalla, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni iscrizione in anagrafe di capi nati in stalla devono essere registrate e seguenti informazioni:

- il codice assegnato all'animale - la data di nascita - il sesso - la razza - l'indicazione se il capo e' nato a seguito di trasferimento
embrionale - il codice della madre o, in caso di trasferimento embrionale, il
codice della donatrice - il codice del libro genealogico se il capo risulta iscritto - la data di applicazione del marchio auricolare I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono: - il codice assegnato all'animale deve essere presente in BDN tra
quelli validati dalle ASL all'allevamento che si e' identificato al
sistema - la data di nascita deve essere formalmente corretta - la data di nascita non deve essere posteriore alla data corrente - la data di nascita deve essere posteriore di almeno 18 mesi
rispetto a l'eta' della madre - il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F - il codice della razza deve essere tra quelli riportati nella
tabella di decodifica razze bovine - il codice della madre deve appartenere ad un capo di sesso
femminile presente in BDN nell'allevamento che si e' identificato a
sistema e con almeno 18 mesi di eta'; nel caso di trasferimento
embrionale dovra' essere riportato il codice identificativo della
donatrice che verra' accettato senza controlli specifici - la data di marcatura deve essere formalmente corretta - la data di marcatura del capo non deve essere antecedente la data
di nascita - il sistema riportera' automaticamente la data di ingresso in
allevamento ponendola uguale alla data di nascita.
Esempio di compilazione cedola iscrizione capo nato in stalla =================================================================== CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO (da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione [x ] Sostituzione [ ]

CODICE IDENTIFICATIVO CODICE A BARRE
IT 067000000100

Codice azienda Codice del marchio della madre
030 TE 045 IT 020 AT 054 B 126 ET (4)

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1) Sesso (M/F) M

Data di nascita dell'animale Data di applicazione del marchio
10/08/1999 15/08/199

Data ingresso in stalla Nato in azienda Razza BRUNA 10/08/1999 [ x]

Origine dell'animale: Paesi Terzi [ ] (3) Paese di
provenienza

Detentore (cognome, nome): ROSSI MARIO Cod. fiscale RSSMR12S20F345

Proprietario cognome, nome) (2): BIANCHI CARLO Cod. fiscale BNCCRL10L54423B

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione 27/08/1999 Firma ROSSI MARIO

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per
sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative
vigenti (2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal
detentore (3) Indicare il Paese Terzo di provenienza (4) Barrare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento
embrionale
Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL .....di....
Via....................
CAP CITTA'..........
PROVINCIA .............

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto (5) in data: ...../.../.

presso ...............................

Comune .............Prov. ..............

(5) Cancellare la dizione non corretta -------------------------------------------------------------------

7.2 Iscrizione di capi scambiati con Paesi della Unione Europea

I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano i marchi auricolari originali e quindi non devono essere rimarcati.
L'animale deve conservare l'identificativo originario nel caso che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente marcato in un Paese UE.
Gli animali scambiati con Paesi U.E, per i quali l'azienda di prima destinazione e' rappresentata da un macello non devono essere iscritti in anagrafe.
Negli altri casi il Detentore (o suo delegato) dell'allevamento di prima introduzione (con esclusione dei Centri di raccolta e smistamento) entro 7 giorni consegna copia del passaporto originario dell'animale al Servizio Veterinario competente che provvedera' ad inserire le informazioni relative al capo nella Banca Dati Nazionale.
In alternativa alla modalita' operativa sopra riportata il Detentore (o suo delegato), entro 7 giorni dall'ingresso del capo in azienda, lo iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi messi disposizione in ambiente Internet dal Centro Servizi Nazionale;
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in anagrafe di capi provenienti da Paesi UE, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni iscrizione in anagrafe di capi provenienti da Paesi UE devono essere registrate le seguenti informazioni:

- il codice assegnato all'animale nel Paese di origine - la data di nascita - il sesso - la razza - il codice della madre - il Paese UE di provenienza - la data di ingresso in stalla

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice assegnato all'animale deve riportare nei primi 2
caratteri la sigla di un Paese UE - la data di nascita deve essere formalmente corretta - la data di nascita deve essere antecedente la data di ingresso in
stalla - il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F - il codice della razza deve essere tra quelli riportati nella
tabella di decodifica razze bovine - il codice della madre deve essere indicato e riportare nei primi 2
caratteri a sigla di un Paese presente sulla tabella di decodifica
Nazioni - la data di ingresso in stalla deve essere formalmente corretta

7.3 Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi

Il Detentore dell'allevamento in cui e' presente il capo bovino acquistato da Paesi Terzi e' tenuto a rimarcare l'animale entro i 20 giorni successivi ai controlli previsti per tali importazioni e comunque prima che lasci l'azienda.
Il detentore, dopo aver applicato ai padiglioni auricolari dell'animale le relative marche, compila il frontespizio della cedola identificativa:

- barra la casella Nuova identificazione - inserisce il Codice indicato sul marchio originario applicato in
precedenza all'animale - inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina - inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di
importazione) - inserisce la Data di ingresso in stalla nella forma
giorno/mese/anno - inserisce la Data di applicazione del nuovo marchio nella forma
giorno/mese/anno - barra la casella Paesi Terzi - inserisce la descrizione del Paese di provenienza (si intende il
Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli
animali); - inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo - inserisce nello spazio assegnato il Nome, Cognome e il codice
fiscale del Detentore - inserisce nello spazio assegnato il Nome, Cognome e il codice
fiscale del Proprietario se diverso dal Detentore - inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno - appone la propria firma nell'apposito spazio.

Sul retro:

- riporta, se non gia' prestampato, l'indirizzo del Servizio
Veterinario della Azienda Unita' Sanitaria Locale competente per
territorio; - affranca la cedola identificativa se intende avvalersi del servizio
postale per la comunicazione.

Il Detentore (o suo delegato) invia o consegna direttamente entro 7 giorni dalla marcatura dell'animale la cedola al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole che si riferiscono a piu' animali.
Il Servizio Veterinario, ricevuta la cedola, provvede ad inserire nella Banca Dati Nazionale il nuovo capo.
In alternativa alla modalita' operativa sopra riportata il Detentore (o suo delegato), entro 7 giorni dall'ingresso del capo in azienda, lo iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi messi disposizione in ambiente Internet dal Centro Servizi Nazionale, accedendo al servizio con la smart card individuale.
Tale modalita' lo esime dal consegnare, al Servizio Veterinario competente per territorio, la cedola identificativa dell'animale.
Il Servizio Veterinario e' tenuto a verificare sulla BDN l'iscrizione del capo e solo dopo l'aggiornamento della stessa puo' provvedere al rilascio e vidimazione del passaporto dell'animale inserito in anagrafe nei termini previsti nella normativa nazionale e comunitaria.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in anagrafe di capi importati da Paesi Terzi, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni iscrizione in anagrafe di capi importati da Paesi Terzi devono essere registrate le seguenti informazioni:

- il codice assegnato all'animale - la data di nascita - il sesso - la razza - il codice originario applicato in precedenza all'animale - la data di applicazione del nuovo marchio auricolare - la data di ingresso in allevamento - il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il
certificato sanitario di scorta all'animale)

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice assegnato all'animale deve essere presente in BDN tra
quelli consegnati, da un fornitore accreditato, all'allevamento che
si e' identificato al sistema - la data di nascita deve essere formalmente corretta - la data di nascita non deve essere posteriore alla data corrente - il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F - il codice della razza deve essere tra quelli riportati nella
tabella di decodifica razze bovine - il codice originario non puo' essere nullo - la data di marcatura deve essere formalmente corretta - la data di marcatura del capo non deve essere antecedente la data
di nascita - la data di ingresso in allevamento deve essere formalmente corretta - la data di ingresso deve essere posteriore alla data di nascita - la data di ingresso non puo' essere posteriore alla data di
marcatura - il codice del Paese di provenienza deve essere presente nella
tabella di decodifica Nazioni - il codice del Paese di provenienza non deve essere un Paese UE
Esempio di compilazione cedola iscrizione
capo acquistato da Paesi Terzi =================================================================== CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO (da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione [ x] Sostituzione [ ]

CODICE IDENTIFICATIVO CODICE A BARRE IT 067000000100

Codice azienda Codice del marchio della madre 030 TE 045 IT 020 AT 054 B 126 ET (4)

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1) PL 2653448 Sesso (M/F) M

Data di nascita dell'animale Data di applicazione del marchio
11/07/1998 15/08/199

Data ingresso in stalla Nato in azienda [] Razza BRUNA ALPINA
10/08/1999

Origine dell'animale: Paesi Terzi [x ] (3) Paese di

provenienza: POLONIA

Detentore (cognome, nome): ROSSI MARIO Cod. fiscale RSSMR12S20F345

Proprietario cognome, nome) (2): BIANCHI CARLO Cod. fiscale BNCCRL10L54423B

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione 27/08/1999 Firma ROSSI MARIO

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per
sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative
vigenti (2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal
detentore (3) Indicare il Paese Terzo di provenienza (4) Barrare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento
embrionale
Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL.....di....
Via...................
CAP CITTA'.........
PROVINCIA ............

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto (5) in data: ...../.../.

presso ...............................

Comune .............Pro ..............

(5) Cancellare la dizione non corretta -------------------------------------------------------------------

8 Movimentazione dei capi

Dopo l'iscrizione del capo in anagrafe nazionale si rende necessario monitorarne tutti gli spostamenti sino alla macellazione o alla cessione dell'animale ad azienda di altro Paese.
In tutti gli spostamenti i capi bovini sono scortati dal proprio passaporto
Per lo spostamento inoltre il detentore compila, in 4 copie, il modello di dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4):

- una copia e' trattenuta dal cedente, allegata al registro di stalla
per giustificare lo scarico dell'animale; - una seconda copia e' inviata dal cedente al Servizio Veterinario
dell'Azienda U.S.L. di competenza per consentire l'aggiornamento
della Banca Dati Nazionale relativamente ai movimenti di uscita da
allevamento; - le altre 2 copie seguono, con il passaporto, l'animale nel suo
spostamento.

A destinazione l'acquirente completa le copie del modello 4 in suo
possesso e:

- trattiene una copia allegandola al registro di stalla per
giustificare la presa in carico dell'animale; - invia l'ultima copia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.
competente, per consentire l'aggiornamento della Banca Dati
Nazionale relativamente ai movimenti di ingresso in allevamento.

L'aggiornamento della Banca Dati Nazionale puo' avvenire anche ad opera del Detentore dei capi movimentati, direttamente o tramite suo delegato, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet forniti dal Centro Servizi Nazionale.

8.1 Cessione del capo ad altro allevamento italiano

Il Detentore dell'allevamento che ha ceduto il capo e' tenuto a compilare il modello di dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 ) in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda cedente che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il Detentore e' inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.
Il Detentore dell'allevamento di partenza invia quindi o consegna la seconda copia del modello 4 al Servizio Veterinario di competenza, entro 7 giorni, eventualmente raggruppando in un unico plico modelli che si riferiscono a piu' animali;
Il detentore puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario aggiorna la Banca Dati Nazionale utilizzando le informazioni presenti nella copia del modello 4 inviato dal detentore.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la movimentazione dei capi ceduti, provvede ad inserire e informazioni necessarie.
In particolare per ogni movimentazione verso altri allevamenti italiani devono essere indicati:

- il codice dell'animale - la data di partenza dall'allevamento - l'allevamento di destinazione se noto (codice aziendale o nome,
cognome o ragione sociale e indirizzo ) - il numero del modello 4 - la data di rilascio del modello 4

Il sistema consente di selezionare esclusivamente animali che risultano presenti, nell'allevamento di partenza, nella Banca Dati Nazionale.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN tra
quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al sistema - la data di partenza deve essere formalmente corretta - la data di partenza non deve essere posteriore alla data corrente - se indicato, il codice azienda e dell'allevamento di destinazione
deve essere presente in BDN - il numero del modello 4 non puo' essere nullo - la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta - la data di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
data di partenza

8.2 Acquisto capo da allevamento italiano

Il Detentore dell'allevamento che introduce in azienda i capi, oltre a completare le ultime due copie del modello 4 ne trattiene una, da allegare al registro di stalla e invia entro 7 giorni la restante copia al Servizio Veterinario competente, inoltre:

- verifica che ciascun capo sia provvisto di passaporto - riporta sul retro di ciascun passaporto il proprio Codice aziendale
ed il codice fiscale dell'allevamento - inserisce sul retro del passaporto la Data di ingresso in stalla
dell'animale nel formato giorno/mese/anno - appone sul retro del passaporto la propria Firma

Il Detentore invia o consegna, al Servizio Veterinario di competenza, entro 7 giorni l'ultima copia del modello 4 unitamente a copia dei passaporti dei capi ivi indicati, eventualmente raggruppando in un unico plico modelli che si riferiscono a piu' animali.
Il Detentore (o suo delegato) puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, entro 7 giorni, aggiorna la Banca Dati Nazionale utilizzando le informazioni presenti nella copia del modello 4 che acquisisce.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema,ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la movimentazione dei capi acquistati, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni movimentazione da altri allevamenti italiani devono essere indicati:

- il codice dell'animale - la data di ingresso nell'allevamento - l'allevamento di provenienza (codice aziendale e codice fiscale) - il numero del modello 4 - la data di rilascio del modello 4

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN - la data di ingresso deve essere formalmente corretta - la data di ingresso non deve essere posteriore alla data corrente - l'allevamento di provenienza deve essere presente in BDN - il numero del modello 4 non puo' essere nullo - la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta - la data di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
data di ingresso.

Il sistema verifica se i capi movimentati erano presenti in BDN nell'allevamento di provenienza, se la registrazione della movimentazione di uscita e' gia' stata effettuata in BDN e, in caso positivo, se corrispondono gli estremi del modello 4.
Eventuali discordanze saranno oggetto di segnalazione di avvertimento non vincolante per l'operatore.
----> Vedere immagine a pag. 47 della G.U. <----

8.3 Uscita del capo da una azienda italiana per il macello

Il Detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito e' tenuto a compilare il modello di dichiarazione di accompagnamento degli animali (modello 4 ) in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il Detentore e' inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.
Il Detentore invia o consegna entro 7 giorni la seconda copia del modello 4 al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico i modelli che si riferiscono a piu' animali.
Il Detentore (o suo delegato) puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il Detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, entro 7 giorni, aggiorna la Banca Dati Nazionale utilizzando le informazioni presenti nella copia del modello 4 che acquisisce;
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la movimentazione dei capi inviati al macello, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni movimentazione verso stabilimenti di macellazione devono essere indicati:

- il codice dell'animale - la data di uscita dall'allevamento - il macello di destinazione se noto (codice macello o ragione
sociale e indirizzo ) - il numero del modello 4 - la data di rilascio del modello 4

Il sistema consente di selezionare esclusivamente animali che risultano presenti, nell'allevamento di partenza, nella Banca Dati Nazionale.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN tra
quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al sistema - la data di uscita deve essere formalmente corretta - la data di uscita non deve essere posteriore alla data corrente - se indicato, il codice dello stabilimento di macellazione di
destinazione deve essere presente in BDN - il numero del modello 4 non puo' essere nullo - la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta - la data di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
data di uscita dall'allevamento.

9 Macellazione o abbattimento del capo

Nel momento in cui un animale viene macellato od abbattuto e' compito del gestore dello stabilimento di macellazione provvedere alla registrazione degli animali macellati, alla distruzione dei marchi auricolari (che saranno preventivamente tagliati a cura del responsabile del macello) apposti sugli animali macellati ed all'invio al Servizio Veterinario che effettua l'ispezione e la vigilanza sul mattatoio, dei passaporti preventivamente annullati con apposito timbro dal Veterinario presente in mattatoio.
Il Servizio Veterinario competente deve custodire i passaporti e renderli disponibili per ogni ispezione delle Autorita' Nazionali o Comunitarie, per 3 anni.
In particolare il gestore dello stabilimento di macellazione comunica alla Banca Dati Nazionale e contestualmente alle banche dati regionali che ne facciano richiesta, con frequenza preferibilmente giornaliera e comunque non oltre 7 giorni dalla macellazione, per via informatica e secondo i tracciati previsti, i dati sui capi macellati od abbattuti presso il suo stabilimento.
L'aggiornamento della Banca Dati Nazionale puo' avvenire, in alternativa, in tempo reale utilizzando gli applicativi sviluppati dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet.
Il Servizio Veterinario che assicura il servizio di ispezione e vigilanza sullo stabilimento di macellazione verifica inoltre il corretto adempimento dei compiti demandati ai gestori degli stabilimenti di macellazione.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il titolare dello stabilimento di macellazione.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il titolare dello stabilimento di macellazione direttamente o tramite un suo delegato.
Il responsabile dello stabilimento di macellazione, utilizzando la smart card personale assegnategli, si identifica al sistema, e, richiamato il capo di cui intende comunicare l'avvenuta macellazione, inserisce le informazioni necessarie;
In particolare per ogni capo macellato devono essere registrate le seguenti informazioni:

- la data di macellazione/abbattimento dell'animale - il codice del capo - il codice dell'ultima azienda di provenienza - il numero di macellazione attribuito alla carcassa - il peso della carcassa - la classificazione della carcassa nei casi in cui tale informazione
e' obbligatoria - la categoria della carcassa nei casi in cui tale informazione e'
obbligatoria - indicazione se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di
ordinanza sanitaria

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice dell'animale macellato deve essere presente in BDN - il codice dell'ultima azienda di provenienza deve essere presente
in BDN - il numero di macellazione attribuito alla carcassa non puo' essere
nullo - il peso della carcassa deve essere espresso nella forma ####,## - obbligo o meno di classificazione da parte del macello - il codice di classificazione deve essere presente nella tabella di
decodifica Classificazioni - il codice relativo alla categoria deve essere presente nella
tabella di decodifica Categoria - la data di macellazione deve essere formalmente corretta - la data di macellazione non deve essere posteriore alla data
corrente

Il sistema verifica se i capi macellati erano presenti in BDN nell'allevamento di provenienza e se la registrazione della movimentazione di uscita e' gia' stata effettuata in BDN.
Eventuali discordanze sono oggetto di segnalazione di avvertimento non vincolante per l'operatore.

10 Morte in azienda del capo

Qualora l'animale venga a morte in azienda, il Detentore (o suo delegato) completa con le informazioni richieste il relativo passaporto notificando l'evento entro 24 ore al Servizio Veterinario di competenza, il quale provvede al ritiro ed all'annullamento dello stesso con apposito timbro. Il passaporto cosi' annullato e' conservato dal Servizio Veterinario per almeno tre anni.
E' inoltre compito del detentore provvedere alla distruzione dei marchi auricolari apposti sugli animali morti.
In particolare il Detentore dell'allevamento (o suo delegato) deve:

- riportare sul retro del passaporto di ciascun animale che e'
deceduto, la Data di decesso - cancellare la dicitura Macellato - inserire sul retro del passaporto di ciascun animale che e'
deceduto, il Codice dell'azienda e il codice fiscale
dell'allevamento in cui il fatto e' accaduto; utilizzando a tale
scopo i campi indicati come Azienda e Cod. Fis. - consegnare al Servizio Veterinario competente il passaporto cosi'
completato

Il Detentore (o suo delegato) puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non provveda direttamente il Servizio Veterinario, sulla base del passaporto restituito dal detentore, cancella il capo dalla Banca Dati Nazionale.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la morte o l'abbattimento di capi, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni morte o abbattimento in azienda devono essere indicati:

- il codice dell'animale deceduto o abbattuto - la data di morte o abbattimento - la causale della morte (indicare solo "morte in allevamento")

Il sistema consente di selezionare esclusivamente animali che risultano presenti, nell'allevamento in cui l'evento si e' verificato, nella Banca Dati Nazionale.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice dell'animale morto o abbattuto deve essere presente in
BDN tra quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al
sistema - la data di morte/abbattimento deve essere formalmente corretta - la data di morte/abbattimento non deve essere posteriore alla data
corrente
----> Vedere immagine a pag. 53 della G.U. <----

11 Comunicazione esiti positivi ai test BSE

In caso di positivita' definitiva alla prove diagnostiche alla BSE il Servizio Veterinario competente deve inserire in Banca Dati Nazionale il relativo esito.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato i capo di cui intende registrare l'esito positivo alla BSE, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni risposta deve essere indicata:

- la data di comunicazione della risposta positiva definitiva
ricevuta dal CEA

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice dell'animale avente esito positivo deve essere presente
in BDN tra i capi morti in azienda o tra i capi macellati o
abbattuti - la data di comunicazione della risposta deve essere formalmente
corretta - la data di comunicazione della risposta deve essere posteriore alla
data di morte/macellazione del capo

12 Capi bovini destinati a Paesi Membri o ad altri Paesi Terzi

Tutti gli animali destinati a Paesi membri ed a Paesi Terzi devono essere identificati con il marchio auricolare su entrambe le orecchie e devono essere accompagnati dal relativo passaporto.
A norma del Regolamento (CE) 331/99 per gli animali nati prima del primo gennaio 1998 non risulta obbligatorio trascrivere sul passaporto la data di nascita ed il codice identificativo della madre.
12.1 Cessione capo ad azienda di altro Paese Comunitario
Il Detentore dell'allevamento che cede i capi (o suo delegato) comunica alla Azienda U.S.L. competente:

- il Codice dell'animale esportato - la Data di uscita dalla stalla - il Paese in cui verra' inviato l'animale - il numero del certificato sanitario - la data di rilascio del certificato sanitario

Il Detentore o suo delegato puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet forniti dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario aggiorna la Banca dati Nazionale utilizzando le informazioni del certificato sanitario rilasciato dal Servizio medesimo;
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la cessione di capi verso aziende di Paese Comunitario, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni cessione di capi all'estero devono essere indicati:

- il Codice dell'animale esportato - la Data di uscita dalla stalla - il Paese in cui verra' inviato l'animale - il numero del certificato sanitario - la data di rilascio de certificato sanitario

Per la validita' della comunicazione e' necessario che il capo risulti, sulla Banca Dati Nazionale, registrato nell'allevamento di partenza
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice del capo ceduto deve essere presente in BDN
nell'allevamento che si e' identificato al sistema - la data di movimentazione deve essere formalmente corretta - la data della movimentazione non deve essere antecedente la data di
rilascio del certificato sanitario - la sigla del Paese a cui e' stato inviato il capo deve essere
presente nella tabella di decodifica Nazioni - la data di rilascio del certificato sanitario deve essere
formalmente corretta - il numero del certificato sanitario non puo' essere nullo

12.2 Capi bovini destinati all'esportazione verso Paesi Terzi

Tutti gli animali esportati verso Paesi terzi devono essere identificati, scortati da un certificato sanitario e dal relativo passaporto.
L'ultimo detentore degli animali e' tenuto a rinviare il passaporto all'autorita' dello Stato membro che ha provveduto al rilascio.
Se trattasi di bovini in uscita verso Paesi terzi da un Posto di Ispezione Frontaliero (P.I.F.) italiano, il detentore puo' consegnare al Servizio veterinario del P.I.F. il passaporto degli animali per il successivo inoltro all'autorita' dello Stato membro che ha provveduto al rilascio.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la cessione di capi verso Paese Terzo, provvede ad inserire e informazioni necessarie.
In particolare per ogni cessione di capi all'estero devono essere indicati:

- il Codice dell'animale esportato - la Data di uscita dalla stalla - il Paese in cui verra' inviato l'animale - il numero del certificato sanitario - la data di rilascio de certificato sanitario

Per la validita' della comunicazione e' necessario che il capo risulti, sulla Banca Dati Nazionale, registrato nell'allevamento di partenza
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- i codice del capo ceduto deve essere presente in BDN
nell'allevamento che si e' identificato al sistema - la data di movimentazione deve essere formalmente corretta - la data della movimentazione non deve essere antecedente la data di
rilascio del certificato sanitario - la sigla del Paese a cui e' stato inviato il capo deve essere
presente nella tabella di decodifica Nazioni - la data di rilascio del certificato sanitario deve essere
formalmente corretta - il numero del certificato sanitario non puo' essere nullo

13 Premio bovini

Il Proprietario o il Detentore che ha presentato domanda di accesso a premi comunitari per capi bovini maschi:

- annota tale richiesta sul passaporto di ogni bovino richiesto a
premio barrando l'apposita casella. - registra nella BDN i dati e le informazioni di sua competenza
previste nel presente manuale

Gli adempimenti di cui sopra sono vincolanti ai fini dell'erogazione del premio.

13.1 Richiesta premi per capo bovino - interventi del detentore

Quando il detentore intenda richiedere a premio capi iscritti in anagrafe segnala tale intenzione al sistema ed inserisce, per ciascun capo a premio, i dati di competenza previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore o suo delegato, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet per l'aggiornamento della BDN;
In particolare per ogni richiesta di premio devono essere comunicati:

- il codice identificativo del capo richiesto a premio che deve
essere selezionato tra gli animali presenti nell'allevamento.

13.2 Richiesta premi per capo bovino - interventi dell'Organismo pagatore

L'Organismo pagatore aggiorna la Banca Dati Nazionale inserendo, per ogni animale richiesto a premio, gli estremi della domanda (numero, data di ricezione e tipo di domanda).
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: Organismo pagatore
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario dell'Organismo pagatore
I funzionario dell'Organismo pagatore, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet per l'aggiornamento della BDN, inserendo per ciascun capo il numero e il tipo di domanda di premio e la data di ricezione da parte dell'Organismo Pagatore.

14 sostituzione marche per smarrimento

In caso di smarrimento di marca auricolare apposta, il Detentore o suo delegato e' tenuto a:

- richiedere ad uno dei fornitori accreditati di marche auricolari la
ristampa della marca, riportando lo stesso codice identificativo
smarrito nel caso di animali identificati a norma del Regolamento
(CE) 820/97 e successive modifiche. - apporre un nuovo codice identificativo a norma del Regolamento (CE)
1760/2000 nel caso di animali identificati con sistemi precedenti.

14.1 Comunicazione sostituzione marche auricolari per capi identificati con sistemi precedenti al Regolamento (CE) 1760/2000

Il detentore del capo per il quale e' stato smarrito il marchio auricolare ricorre alle marche auricolari ed alle cedole in suo possesso.
Il detentore compila il fronte della cedola identificativa:

- barra la casella Sostituzione - inserisce il Codice del marchio applicato in precedenza all'animale - inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina - inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno - inserisce la Data di nuova applicazione del marchio nella forma
giorno/mese/anno - inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno - appone la propria firma nell'apposito spazio riservato

Il detentore, applicata la marca al capo, sul retro della cedola deve:

- riportare l'indirizzo del Servizio Veterinario della Unita'
Sanitaria Locale competente per territorio - affrancare la cedola identificativa se intende avvalersi del
servizio postale per la comunicazione

Il Detentore (o suo delegato), provvede inoltre a:

- inserire in BDN il nuovo identificativo del capo in oggetto
mantenendo il legame con il precedente codice identificativo - inviare o consegnare direttamente la cedola al Servizio Veterinario
di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole
che si riferiscono a piu' animali.

Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali o suo delegato.
I detentore degli animali o suo delegato, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare la sostituzione di marche auricolari, provvede ad inserire e informazioni necessarie.
In particolare per ogni marchio sostituito devono essere indicati:

- il vecchio codice assegnato all'animale - il nuovo codice del capo rimarcato - la data della rimarcatura

14.2 Comunicazione sostituzione marche auricolari per capi identificati a norma del Regolamento (CE) 1760/2000

Il detentore del capo per il quale e' stato smarrito il marchio auricolare, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente, deve richiedere ad un fornitore di marche auricolari registrato presso il Ministero della Salute:
n. 2 marche auricolari maschio-femmina (quattro facciate) recanti il medesimo codice della marca smarrita (se le smarrisce entrambe, altrimenti sx o dx);
n. 1 cedola identificativa con prestampato il codice assegnato all'animale, il codice aziendale e l'identificativo fiscale che individuano l'allevamento che effettuera' la rimarcatura del capo.
Il detentore compila il fronte della cedola identificativa:

- barra la casella Sostituzione - inserisce il proprio Codice azienda - inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina - inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno - inserisce la Data di nuova applicazione del marchio nella forma
giorno/mese/anno - inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno - appone la propria firma nell'apposito spazio riservato

Il detentore, applicata la marca al capo, sul retro della cedola deve:

- riportare l'indirizzo del Servizio Veterinario della Unita'
Sanitaria Locale competente per territorio - affrancare la cedola identificativa se intende avvalersi del
servizio postale per la comunicazione

La procedura di autorizzazione alla stampa del duplicato della marca segue quella per l'autorizzazione della stampa di nuovi marchi (punto 5.2);
Il Detentore (o suo delegato)provvede inoltre a:

- inviare o consegnare direttamente la cedola al Servizio Veterinario
di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole
che si riferiscono a piu' animali - inserire nella Banca Dati Nazionale l'informazione relativa alla
rimarcatura dell'animale e della marca auricolare con la data della
nuova apposizione

Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali.
I detentore degli animali o suo delegato, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare la sostituzione di marche auricolari, provvede ad inserire e informazioni necessarie;
In particolare per ogni marchio sostituito devono essere indicati:

- I codice dell'allevamento in cui avviene la rimarcatura - Il codice del capo rimarcato - La data della rimarcatura

15 Comunicazione furto o smarrimento di marche auricolari, passaporti ed animali

Il Detentore che subisce il furto o lo smarrimento di capi, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate, oltre agli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente deve darne comunicazione ai Servizi Veterinari entro 2 giorni dall'evento.
Il Detentore deve annotare, entro 2 giorni, sul registro di stalla l'avvenuto smarrimento o furto di capi.
I Servizio Veterinario sulla base della documentazione presentata provvede ad aggiornare la Banca Dati Nazionale entro 7 giorni.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per il quale intende registrare l'evento, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni capo, marca o passaporto rubato/smarrito devono essere memorizzate e seguenti informazioni:

- il codice dell'allevamento in cui e' avvenuto il furto/smarrimento - il codice del capo rubato/smarrito (in alternativa il codice della
marca o del passaporto rubato) - la data del furto

16 Sostituzione passaporto per smarrimento/furto

Se il detentore perde il passaporto di un animale deve richiedere
al Servizio Veterinario competente un duplicato in sostituzione
entro 2 giorni dallo smarrimento o dal furto.
Il Servizio Veterinario, sulla base delle informazioni contenute
nella Banca Dati Nazionale, provvede a rilasciare il duplicato del
passaporto, riportando sul retro dello stesso tutti gli eventuali
spostamenti effettuati dal capo desumibili dalla consultazione
della BDN.
Il nuovo passaporto, oltre alla dicitura DUPLICATO, conterra' il
relativo bar-code dell'animale.

17 Controlli

17.1 Controlli espletati dai Servizi Veterinari

I Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti a svolgere
controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del
sistema di identificazione e registrazione di capi bovini secondo i
criteri e le modalita' definite dal regolamento CE 2630/1997 e
successive modifiche ed integrazioni.
La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere
registrata in BDN.
I Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti sempre a firmare il
Registro di stalla e apporvi la data ogni volta che effettuano un
controllo, anche se non riscontrano infrazioni.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Controlli espletati dal Servizio Veterinario a norma del reg. (CE)
2630/97.
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio
Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento in cui e' stato effettuato il controllo
dovra' inserire le seguenti informazioni:

- La data in cui l'attivita' di controllo e' stata effettuata

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- la data in cui e' stato effettuato il controllo deve essere
formalmente corretta - la data in cui e' stato effettuato il controllo non deve essere
posteriore alla data attuale

17.2 Aggiornamento aziende sottoposte al controllo a campione dall'Organismo pagatore

Responsabile della notifica: Organismo pagatore.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Organismo pagatore.
Il funzionario dell'organismo pagatore, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento che intende sottoporre a controllo provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni verifica devono essere indicati:

- il codice dell'allevamento da sottoporre a controllo - l'anno della campagna a cui si riferisce il campione - il tipo di campione

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice dell'allevamento indicato nel campione deve essere
presente in BDN - il tipo di campione deve essere presente nella tabella di
decodifica Categoria di campione

17.3 Controlli espletati dall'Organismo Pagatore

Responsabile della notifica: Organismo Pagatore.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario dell'Organismo Pagatore.
I funzionario dell'Organismo Pagatore abilitato o suo delegato, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'esito del controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni controllo devono essere indicati:

- la data del controllo - l'esito del controllo

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- la data del controllo deve essere formalmente corretta - la data del controllo non deve essere posteriore alla data attuale

17.4 Irregolarita' riscontrate nei controlli in allevamento

Registrazione in Anagrafe degli esiti sfavorevoli dei controlli veterinari ai sensi del Reg. 630/1997
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Controlli espletati dal Servizio Veterinario a norma del reg. (CE) 2630/97.
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'anomalia riscontrata al controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate anomalie devono essere riportati:

- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata - il tipo di anomalia/irregolarita' riscontrata - la tipologia di provvedimento adottato

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' deve essere
formalmente corretta - la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' non deve essere
posteriore alla data attuale - il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente
nella tabella di decodifica Anomalie/Irregolarita' - il codice della tipologia di sanzioni adottate deve essere presente
nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento

Controlli espletati dall'Organismo Pagatore.

Responsabile della notifica: Organismo Pagatore.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario dell'Organismo Pagatore.
I funzionario dell'Organismo Pagatore abilitato o suo delegato, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'esito del controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate anomalie devono essere riportati:

- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata - la codifica del tipo di anomalia/irregolarita' - la tipologia dell'eventuale sanzione adottata (tipologia del
provvedimento) - l'importo dell'eventuale sanzione (facoltativo)

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' deve essere
formalmente corretta - la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' non deve essere
posteriore alla data attuale - il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente
nella tabella di decodifica Anomalie/Irregolarita' - il codice della tipologia di provvedimento adottato deve essere
presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento

17.5 Anomalie riscontrate nei controlli negli stabilimenti di macellazione

Nel caso vengano riscontrate irregolarita', i Veterinari ufficiali devono riportare l'esito delle anomalie riscontrate in un apposita check list che verra' definita dal Ministero della Salute.
Su tale scheda devono essere riportate le anomalie riscontrate a seguito di inadempienze ed irregolarita':

- il codice dello stabilimento di macellazione - la data in cui l'anomalia e' stata riscontrata - il tipo di inadempienza/anomalia riscontrata - tipologia di provvedimento adottato

Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale

Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato il mattatoio di cui intende registrare l'anomalia riscontrata al controllo, provvede ad inserire e informazioni necessarie;
In particolare per ogni stabilimento di macellazione in cui sono state riscontrate anomalie devono essere riportati:

- La data in cui l'anomalia e' stata riscontrata - La codifica del tipo di anomalia riscontrata - La tipologia di provvedimento

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- la data in cui e' stata rivelata l'anomalia deve essere formalmente
corretta - la data in cui e' stata rivelata l'anomalia non deve essere
posteriore alla data attuale - il codice del tipo di anomalia deve essere presente nella tabella
di decodifica Anomalie/Irregolarita' - il codice della tipologia di provvedimento adottato deve essere
presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento.

17.6 Comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1254/99

Qualora sia accertata in un capo bovino la presenza di residui di sostanze vietate a norma decreto legislativo 336/1999, o di residui di sostanze autorizzate in base a tale decreto, ma utilizzate illecitamente, o qualora siano rinvenuti nell'allevamento una sostanza o prodotto non autorizzato o una sostanza o un prodotto autorizzato ma detenuti illecitamente, il Servizio Veterinario registra in BDN le seguenti informazioni:
1. Data riscontro irregolarita' o data esito sfavorevole analisi di prima istanza
2. Tipologia di irregolarita' (che dovra' fare riferimento alle codifiche stabilite)
3. Data e esito eventuale esame di revisione
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1254/99
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, al servizio.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'anomalia riscontrata a controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate anomalie devono essere riportati:

- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata o data esito
sfavorevole analisi di prima istanza - la codifica del tipo di irregolarita' - data eventuale esame di revisione - esito eventuale esame di revisione I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono: - la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' o la data esito
sfavorevole analisi di prima istanza deve essere formalmente
corretta - la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' o la data esito
sfavorevole analisi di prima istanza non deve essere posteriore
alla data attuale - la data in cui e' stato effettuato l'esame di revisione, se
valorizzata, deve essere formalmente corretta - la data in cui e' stato effettuato l'esame di revisione, se
valorizzata, deve essere successiva alla data esito sfavorevole
analisi di prima istanza - il codice del tipo di irregolarita' deve essere presente nella
tabella di decodifica Anomalie/irregolarita' - il valore dell'esito dell'eventuale esame di revisione puo'
assumere solo i valori "F" (favorevole) o "S" (sfavorevole)

18 Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari

Il Centro Servizi Nazionale mette a disposizione, in ambiente Internet, un applicativo che consente di scaricare dalla Banca Dati Nazionale tutti i record relativi a nuove comunicazioni od a segnalazioni di variazioni di dati esistenti;
Ogni giorno un'elaborazione schedulata esaminera', raggruppandole per ASL, tutte le informazioni pervenute che hanno prodotto cambiamenti sulla Banca Dati Nazionale
Tale elaborazione generera' in formato ASCII, secondo i tracciati in allegato, i seguenti output:

Tavola Aziende Tavola Allevamenti Tavola Fiere/Mercati Tavola Detentori/Proprietari Tavola Veterinari riconosciuti Tavola Responsabili di Macello Tavola Codici identificativi autorizzati (nuovi o in sostituzione) Tavola Marche Prodotte dai Fornitori Autorizzati (nuove o in sostituzione) Tavola Anagrafica Capi bovini Tavola Movimentazioni Ingresso degli Animali in Allevamento Tavola Movimentazioni Uscita degli Animali da Allevamento Tavola Capi Morti in Azienda Tavola Capi Macellati/Abbattuti Tavola Furti e smarrimenti Capi Tavola Furti e smarrimenti Marche Tavola Furti e smarrimenti Passaporti Tavola Controlli ed Irregolarita' riscontrate Tavola Stabilimenti di Macellazione Tavola Fornitori Autorizzati Tavola Organismi professionali

Altre tavole e query potranno essere messe a disposizione nei tempi e nelle modalita' concordate con il Ministero della Salute.
I Servizi Veterinari delle singole ASL potranno accedere alla cartella di rispettiva competenza ed utilizzare i file in essa memorizzati per l'aggiornamento delle proprie basi dati locali; analoga funzione potra' essere effettuata per gli archivi dei nodi regionali con le informazioni da questi ritenute utili;
Il nome del file riportera', oltre all'indicazione della tavola a cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno di estrazione dei dati dalla Banca Dati Nazionale;
Trascorso 1 mese dalla elaborazione i file verranno cancellati dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM;
19 Comunicazione marche auricolari in magazzino non ancora utilizzate
Il CSN, sulla base delle comunicazioni fornite dalle ASL circa i marchi autorizzati per l'anno corrente, provvede a generare in BDN, raggruppati per singola ASL, l'elenco dei codici identificativi non ancora utilizzati nella marcatura di capi in anagrafe.
Il Centro Servizi Nazionale mette inoltre a disposizione, in ambiente Internet, un applicativo che consente di caricare nella Banca Dati Nazionale tutti i record relativi a marche auricolari presenti presso il singolo allevamento prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema e non ancora apposte ai capi;
In questo modo il sistema sara' in grado di impedire che l'iscrizione di nuovi capi in Banca Dati Nazionale possa avvenire utilizzando marche non specificatamente autorizzate per l'allevamento di prima identificazione;
Aggiornamento in tempo reale
Comunicazione marche auricolari non ancora utilizzate
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale, si identifichera' al sistema automatizzato, ed accedera', in ambiente Internet, al servizio.
Richiamato l'allevamento per i quale intende comunicare l'elenco delle marche auricolari non ancora utilizzate, ma presenti in magazzino, provvedera' ad inserire le informazioni necessarie:

- il codice della singola marca auricolare in carico, selezionandola
tra quelle presenti in BDN nella ASL di competenza - l'indicazione se la marca potra' riguardare capi iscritti a libro
genealogico.

I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:

- il codice della marca auricolare in carico non deve identificare
capi gia' presenti in BDN - se specificato che trattasi di marca utilizzabile per capi iscritti
a libro genealogico l'allevamento deve riportare in BDN
l'indicazione che possiede animali iscritti a libro

20 Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate

Il detentore degli animali o suo delegato, in caso di errata imputazione in BDN delle comunicazione relative agli enti di cui e' responsabile, puo' modificare i dati registrati utilizzando le apposite transazioni messe a disposizione dal CSN in ambiente Internet.
In particolare il detentore o suo delegato puo':

- modificare le informazioni relative alla movimentazione di ingresso
di capi nell'allevamento di competenza - modificare le informazioni relative alla movimentazione di uscita
di capi dall'allevamento di competenza - modificare le informazioni relative alla morte in azienda di capi
presenti nell'allevamento di competenza

La modifica dei dati anagrafici degli animali presenti nell'allevamento di competenza e' consentita all'allevatore o suo delegato solo nel caso che non sia ancora stato stampato il passaporto del capo oggetto di variazione.
Nel caso le variazioni interessino animali gia' provvisti di passaporto sara' compito del Servizio Veterinario competente provvedere a tale funzione, funzione che comprendera' anche la ristampa del passaporto.
In tal caso il detentore dovra' restituire al Servizio Veterinario competente il passaporto originario recante le informazioni errate.

21 Verifica consistenza della BDN con la situazione di stalla

Tenuto conto che, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicita' che della tempestiva registrazione dei nuovi eventi si rende necessario affrontare il problema dei dati pregressi per garantire al sistema un avvio su base certa con piena assunzione di responsabilita' da parte dei detentori anche in merito alla situazione di stalla di "partenza".
In tale ottica si provvedera' ad attribuire ai detentori, entro tre mesi, la responsabilita' di verificare la situazione dell'allevamento di competenza, cosi' come registrata nella banca dati, con la possibilita' di effettuare gli eventuali aggiornamenti e secondo modalita' che il detentore trovera' pubblicate sullo stesso portale di gestione della Banca Dati Nazionale.
 
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