Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FIRENZE
DECRETO RETTORALE 17 giugno 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, ed in particolare l'art. 39, comma 3, laddove si prevede che, una volta assunta l'iniziativa di revisione dello statuto il rettore e' tenuto a convocare il senato accademico ed il consiglio di amministrazione in seduta congiunta;
Vista la delibera adottata congiuntamente dai suddetti organi in data 20 marzo 2002 con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 5, titolo I, e 17 titolo II dello Statuto dell'Universita' degli studi di Firenze;
Vista la nota del rettore prot. n. 2783 dell'11 aprile 2002 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1638 del 29 maggio 2002, dalla quale non risultano rilievi in merito alle modifiche proposte, salvo le lievi modifiche conseguenti alle richieste di precisazione relative all'art. 5, comma 6;
Decreta:
Agli articoli 5, del titolo I e 17 del titolo II dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5:
il titolo dell'articolo e' cosi' modificato: "Efficienza, efficacia e sistema di valutazione";
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti come segue:
"2. E' costituito in seno all'Universita' di Firenze un nucleo di valutazione interna con il compito di:
a) valutare la efficacia ed efficienza delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio sulla base di indicatori generali, stabiliti ogni triennio sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ognuno per le rispettive competenze, e resi pubblici a tutta la comunita' universitaria nei modi piu' opportuni. Per le attivita' didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti;
b) verificare, in relazione alle finalita' indicate dalle norme e dagli atti di indirizzo degli organi competenti, l'efficacia, l'economicita' e l'imparzialita' della gestione, l'effettiva attuazione di quelle finalita' e di quegli indirizzi, ed analizzare in via preventiva e successiva, la congruenza e/o gli eventuali scostamenti; si provvedera' anche ad individuare eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione, ed eventuali responsabilita' nonche' i possibili rimedi;
c) porre in essere ogni altra attivita' di valutazione a livello di Ateneo che sia richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria, prevista dall'art. 33, ultimo comma della Costituzione, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. I risultati delle attivita' del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera b) supportano gli organi di governo nella definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali, nonche' nella individuazione delle risorse umane, finanziarie e materiali per il raggiungimento di quei fini.
4. I risultati delle attivita' del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera b) costituiscono uno degli elementi utilizzati dal consiglio di amministrazione nel procedimento per la valutazione del direttore amministrativo e dallo stesso direttore amministrativo per la valutazione dei dirigenti. Costituiscono altresi' supporto all'attivita' del direttore amministrativo.
5. Il nucleo di valutazione e' composto come segue:
a) un membro designato dal rettore scelto fra i professori universitari che assume le funzioni di presidente;
b) quattro membri nominati dal senato accademico, di cui due esterni all'Universita' di Firenze, scelti fra esperti nella valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;
c) quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due esterni all'Universita' di Firenze, scelti fra esperti di organizzazione di enti pubblici e valutazione del rendimento e della qualita' dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria nonche' di contabilita' pubblica e di diritto amministrativo.
6. I membri del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati per non piu' di una volta consecutivamente. Il presidente dura in carica quattro anni e non puo' essere confermato.
7. Il nucleo opera in piena autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo dell'Ateneo. Tutte le decisioni sono assunte collegialmente.
8. I risultati delle attivita' del nucleo di cui al presente articolo costituiscono elemento di conoscenza per la formulazione del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle peculiarita' dell'area scientifica di afferenza.
Contestualmente all'art. 13 vengono apportate le seguenti modifiche di adeguamento al richiamo all'art. 5:
comma 1, lettera b): la locuzione "... tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5," e' sostituita ".... tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 2, lettera a) e 8 dell'art. 5,";
comma 1, lettera g): la locuzione "... quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4;" e' sostituita "... quanto previsto dall'art. 5 commi 2, lettera a) e 8".
All'art. 17, comma 9, viene apportata la seguente modifica:
dopo l'espressione "da tutti i ricercatori" cassare la parola "confermati".
Il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito riportato:
"Art. 5 (Efficienza, efficacia e sistema di valutazione). - 1. Tutte le strutture dell'Universita', nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione al principio di massima efficienza, efficacia od economicita'.
2. E' costituito in seno all'Universita' di Firenze un nucleo di valutazione interna con il compito di:
a) valutare la efficacia ed efficienza delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio sulla base di indicatori generali, stabiliti ogni triennio sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ognuno per le rispettive competenze, e resi pubblici a tutta la comunita' universitaria nei modi piu' opportuni. Per le attivita' didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti;
b) verificare, in relazione alle finalita' indicate dalle norme e dagli atti di indirizzo degli organi competenti, l'efficacia, l'economicita' e l'imparzialita' della gestione, l'effettiva attuazione di quelle finalita' e di quegli indirizzi, ed analizzare in via preventiva e successiva, la congruenza e/o gli eventuali scostamenti; si provvedera' anche ad individuare eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione, ed eventuali responsabilita' nonche' i possibili rimedi;
c) porre in essere ogni altra attivita' di valutazione a livello di Ateneo che sia richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria, prevista dall'art. 33, ultimo comma della Costituzione, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. I risultati delle attivita' del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera b) supportano gli organi di governo nella definizione dl obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali, nonche' nella individuazione delle risorse umane, finanziarie e materiali per il raggiungimento di quei fini.
4. I risultati delle attivita' del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera b) costituiscono uno degli elementi utilizzati dal consiglio di amministrazione nel procedimento per la valutazione del direttore amministrativo e dallo stesso direttore amministrativo per la valutazione dei dirigenti. Costituiscono altresi' supporto all'attivita' del direttore amministrativo.
5. Il nucleo di valutazione e' composto come segue:
a) un membro designato dal rettore scelto fra i professori universitari che assume le funzioni di presidente;
b) quattro membri nominati dal senato accademico, di cui due esterni all'Universita' di Firenze, scelti fra esperti nella valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;
c) quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due esterni all'Universita' di Firenze, scelti fra esperti di organizzazione di enti pubblici e valutazione del rendimento e della qualita' dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria nonche' di contabilita' pubblica e di diritto amministrativo.
6. I membri del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati per non piu' di una volta consecutivamente. Il presidente dura in carica quattro anni e non puo' essere confermato.
7. Il nucleo opera in piena autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo dell'Ateneo. Tutte le decisioni sono assunte collegialmente.
8. I risultati delle attivita' del nucleo di cui al presente articolo costituiscono elemento di conoscenza per la formulazione del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle peculiarita' dell'area scientifica di afferenza.".
"Art. 13 (Il senato accademico). - 1. Il senato accademico e' l'organo di indirizzo e di governo dell'Universita' in materia di programmazione e di coordinamento dell'attivita' didattica e di ricerca.
In particolare il senato accademico:
a) delibera il regolamento didattico di Ateneo, nonche', per quanto di sua competenza le norme regolamentari di cui al precedente art. 4;
b) delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 2, lettera a) e 8 dell'art. 5, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e di quelle del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili;
c) delibera le richieste al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentiti per gli aspetti di propria competenza il consiglio di amministrazione e le facolta';
d) formula al consiglio di amministrazione proposte sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal rettore ed esaminati dal consiglio di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla lettera b);
f) coordina le attivita' didattiche e scientifiche, determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e ne delibera la ripartizione tra le facolta', nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo;
g) valuta l'efficienza e l'efficacia nell'organizzazione della didattica e della ricerca secondo quanto previsto dall'art. 5 commi 2, lettera a) e 8;
h) delibera un regolamento per le attivita' formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341;
i) esprime il proprio parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e delle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.
2. Il senato accademico e' composto da:
il rettore che lo presiede;
il pro-rettore vicario con funzioni di vice-presidente;
i presidi di facolta';
un rappresentante per ogni area di ricerca di cui all'art. 8, eletto fra i professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno, afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco relativo a ciascun area;
tre rappresentanti degli studenti;
il direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario.
Il pro-rettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore.
3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Essi convocano almeno una volta l'anno i direttori dei dipartimenti compresi in ciascuna area di ricerca, ai quali riferiscono sull'attivita' svolta.
I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli e tra gli studenti presenti nei consigli di facolta'; non puo' essere eletto piu' di uno studente per facolta'.
4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, mentre i rappresentanti degli studenti cessano al momento in cui decadono da membri del consiglio di facolta'.
5. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne fissa tempi e modalita'.
6. I rappresentanti, membri elettivi del consiglio di amministrazione, non possono far parte del senato accademico.
7. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore.
8. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza.
"Art. 17 (La facolta). - 1. La facolta' e' la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attivita' didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle facolta' nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo.
Sono organi necessari della facolta', il consiglio, la giunta e il preside. Tutte le componenti del consiglio di facolta' hanno voto deliberativo.
2. Il consiglio di facolta' si compone:
del preside che lo convoca e lo presiede;
dei professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
di tutti i ricercatori della facolta';
di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4.
Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e laurea specialistica della facolta', ma sono inquadrati in altre facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'.
3. Spettano al consiglio di facolta':
a) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;
b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), secondo le modalita' ivi previste;
c) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facolta', sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali e' richiesta dalla legge la deliberazione della facolta';
e) la predisposizione della relazione biennale sulla attivita' didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate;
f) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;
g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
h) il coordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica;
i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;
l) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di facolta';
4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti a) e d) del comma 3 nonche' quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facolta' ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica. In tal caso il consiglio di facolta' indichera' quali materie intende delegare.
5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate, nonche' le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore.
Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal D. MURST 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio.
6. La giunta coadiuva il preside ed e' competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio di facolta' ai sensi dei precedenti commi 3 e 5 del presente articolo; ad essa il consiglio di facolta' puo' delegare le materie di sua competenza relative al punto 1 del comma 3; essa e' composta, oltre che dal preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal preside, non inferiore a tre e non superiore a dodici tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e, dell'articolazione della facolta' in corsi di laurea e in corsi di laurea specialistica.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facolta' puo' deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.
Nella stessa seduta il consiglio di facolta', a maggioranza dei suoi componenti, definira' il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti e' garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facolta'.
La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potra' essere composta da un numero di membri inferiore a sei e superiore a trenta.
I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facolta'.
Il consiglio di facolta' dovra' indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere a) e d) comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e le dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate di cui al comma 5.
Il preside convochera' il consiglio di facolta' almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva.
8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti.
9. Il preside e' eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della facolta', da un corpo elettorale composto:
da tutti professori di ruolo e fuori ruolo;
da tutti i ricercatori della facolta';
dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.
Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.
Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero piu' alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 40 per la validita' della votazione.
Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari della facolta' almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvedera' alla costituzione del seggio elettorale.
10. Il preside presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla facolta'. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
11. Il preside puo' designare tra i professori di ruolo membri della giunta, il vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
12. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile una sola volta consecutivamente.
13. La carica di preside e' incompatibile con quella di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'Universita'.
14. Alle facolta' e' attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma.
Il consiglio di facolta' o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione delle responsabilita' collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Firenze, 17 giugno 2002
Il rettore: Marinelli
 
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