Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
COMUNICATO
Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane gia' Segretariato generale del C.E.R. e la regione Toscana per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 29 del mese di gennaio presso la sede della regione Toscana in Firenze, i sottoscritti:
dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.
dott. Riccardo Conti, assessore all'urbanistica della regione Toscana

PREMESSO CHE:

- l'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 112 ha fissato le disposizioni
finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi
di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi
1 e 2 dello stesso articolo 61; - l'art. 63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza
Stato-regioni, di cui all'art. 9 della legge 15.3.1997 n. 59, il
compito di fissare i criteri, le modalita' ed i tempi per il
trasferimento delle competenze alle regioni da rendere operativo
mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente
Amministrazione dello Stato e ciascuna regione; - l'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il
trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita'
della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al
31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai
programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e
posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.
457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da
raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato
art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98; - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del
2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29
febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP.
in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva
presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo
2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della
citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei
commi 1 e 2 dell'art. 61 del citato decreto legislativo 112/98
quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalita'.
"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.
2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.
3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilita'.
4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualita' future nonche' i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n. 457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.
5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/98.
6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3".

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualita' iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalita'.
Per l'erogazione delle annualita' relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.
A partire dall'anno 2001 dette annualita' vengono accreditate dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.
Per l'annualita' 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualita' ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I termini di restituzione delle annualita' slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonche' di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.
Il reintegro alle singole regioni secondo le modalita' di cui al predetto allegato n. 2 dell'importo di L. 118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualita' slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall' amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.
Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalita'.
1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.
2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/98.

- il decreto ministeriale n. 1819 del 1/7/99 con il quale e' stata
effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i
programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Toscana
giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia
residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione
nella misura complessiva di L. 422.665.016.200; - l'art. 1 del D.M. n. 2725 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
4.836.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge 5/8/78
n. 457. - l'art. 1 del D.M. n. 2747 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
4.836.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge 5/8/78
n. 457. - l'art. 1 del D.M. n. 2768 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
4.253.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge 5.8.78
n. 457; - l'art. 1 del D.M. n. 2788 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
4.253.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge 5.8.78
n. 457. - l'art. 1 del D.M. n. 2810 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
9.084.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art. 1 comma 4 del
D.L. 23/11/1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
ridotto dall'art. 5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O.
sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio
1978-81. - l'art. 1 del D.M. n. 2831 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
2.657.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23
novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. n. 2873 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
7.087.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il
finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio
1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n. 9, convertito in
legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. 2852 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
7.081.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23
novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. n. 3041 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
6.491.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23
novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94 ridotto
dall'art. 5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in
legge 5 aprile 1985 n. 118; - l'art. 1 del D.M. n. 2936 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
7.083.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il
finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto
biennio previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12
convertito in legge 5/4/1985 n. 118. - l'art. 1 del D.M. n. 3020 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
7.674.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art. 3 comma 7
del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.
118. - l'art. 1 del D.M. n. 2999 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
8.721.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.
22 comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del
bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei
programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio. - l'art. 1 del D.M. n. 2978 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
5.814.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art. 22 comma
3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto con la legge di
bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della
spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici
per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti
al sesto biennio. - l'art. 1 del D.M. n. 2957 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
5.903.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul
capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del
bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei
programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di
attuazione della legge 11 marzo 1922 n. 67 art. 22 comma 3o. - l'art. 1 del D.M. n. 3062 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
1.454.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto
sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei
programmi di edilizia agevolata previsti dall'art. 38 della legge
5/8/78 n. 457. - l'art. 1 del D.M. n. 2915 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
4.282.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul
capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti all'art. 9 comma 15 del D.L. 15.12.79
n. 629 convertito in legge 15.2.80 n. 25. - l'art. 1 del D.M. 2894 del 13/10/99 con il quale a favore della
Regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
3.057.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul
capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi
di edilizia agevolata riferiti all'art. 9 comma 15 del D.L.
15/12/79 n. 629 convertito in legge 15/2/80 n. 25. - l'art. 1 del D.M. n. 3083 del 13/10/99 con il quale a favore della
regione Toscana e' stato individuato il limite iniziale di L.
1.834.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul
capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti all'art. 2 comma 12 del D.L. 23/1/1982
n. 9 convertito nella legge 25/3/82 n. 94. - la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero
dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia
Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica
Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio
Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa
per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in
conto residui per l'anno 1999 per L. 526.500.000.000
(cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di
provvedere all'erogazione delle annualita' rimaste insolute per
insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari; - le ministeriali nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del
19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione
Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato
Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed
al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione
Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per
le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di
competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210; - la nota n. 709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro
del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il
numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione; - l'art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e successive
modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilita' di
cessione in proprieta' del patrimonio realizzato dalle Cooperative
a proprieta' indivisa in forza di autorizzazione rilasciata
dall'ente concedente il contributo; - l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale e' stato stabilito che in
sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione
per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta
autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Toscana competono le seguenti annualita':

sul capitolo 4208 ex 8267

1978 L. 4.836.000.000 1979 L. 4.836.000.000 1980 L. 4.253.500.000 1981 L. 4.253.500.000 1982 L. 2.657.500.000 1982 (M.O.) L. 9.084.000.000 1983 L. 7.087.500.000 1984 L. 7.081.500.000 1985 L. 6.491.400.000 1986 L. 7.083.800.000 3987 L. 7.674.200.000 1988 L. 8.721.000.000 1989 L. 5.814.000.000 1990 L. 5.903.000.000
----------------
Totale 85.776.900.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977 L. 1.454.000.000
----------------
Totale 1.454.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 4.282.000.000 1981 L. 3.057.000.000 1982 L. 1.834.800.000
----------------
Totale 9.173.800.000

Tot. comples. 96.404.700.000

- tali annualita' dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate
direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del
21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse e' stata richiesta la
variazione di bilancio per la cancelLazione dei relativi importi
dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici; - la situazione di tali annualita' in c/residui 1999 ed in termini di
cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni
operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella
di bilancio dell'anno 2000 per la regione Toscana risulta essere la
seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualita' 1984 L. 7.081.500.000
---------------- Totale compl. 99 7.081.500.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualita' 1978 L. 4.836.000.000 " 1979 L. 4.836.000.000 " 1980 L. 4.253.500.000 " 1981 L. 4.253.500.000 " 1982 L. 2.657.500.000 " 1982(MO) L. 9.084.000.000 " 1983 L. 7.087.500.000 " 1984 L. 7.081.500.000 " 1985 L. 6.491.400.000 " 1986 L. 7.083.800.000 " 1987 L. 7.674.200.000 " 1988 L. 8.721.000.000 " 1989 L. 5.814.000.000 " 1990 L. 5.903.000.000
----------------
Totale 85.776.900.000

sul capitolo 4210 ex 8270

" 1982 L. 1.834.800.000
----------------
Totale 1.834.800.000

Tot. com. 2000 87.611.700.000

- tali annualita' saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale -
Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti
nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di
bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse; - per effetto della rimoduLazione disposta dall'allegato n. 2 lett. B
punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 2 marzo 2000, rep. n. 909 modificata con la presa d'atto
della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle
annualita' slittate dalle leggi finanziarie 1993-94-95 e 96 e
rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla
regione Toscana compete un importo complessivo di L.
482.023.500.000; - e' stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza
Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalita'
ivi fissate; - e' stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia
residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi
esposti nel decreto n. 1819 del 1/7/99 relativo alla ricognizione
dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo
complessivo di L. 422.665.016.200; - la regione Toscana ha manifestato la volonta' di avvalersi
dell'opzione prevista dall'art. 18 della legge 17/2/1992 n. 179 a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art. 61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutivita' del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Toscana sul c/corrente n. 22703 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 422.665.016.200 (Euro 218.288.263,62) come individuato dal D.M. n. 1819 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale - contributi Stato".
 
ART. 3

Trasferimento delle annualita' 1999/2000 (art. 61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Toscana sul c/corrente n 22703 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale della Stato l'importo di L. 7.081.500.000 (Euro 3.657.289,53) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 87.611.700.000 (Euro 45.247.666,91) in conto competenza dell'anno 2000.
 
ART. 4

Trasferimento delle annualita' dal 2001 (art. 61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualita', nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalita' ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett. B punto 6 dell'intesa del 2/16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Toscana a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
 
ART. 5

Cessione in proprieta' patrimonio cooperative edilizie a proprieta' indivisa.

Per l'attuazione dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 entro 30 giorni dalla data di esecutivita' del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Toscana la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' da parte delle Cooperative a proprieta' indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
 
ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutivita' e' notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.
 
ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo e' sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
ART. 8

Esecutivita'

L'esecutivita' del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore all'urbanistica della regione Toscana CONTI
 
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