Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
COMITATO NAZIONALE DI PARITA' E DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO
PROVVEDIMENTO 7 giugno 2002
Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilita' all'interno delle organizzazioni e per rendere le stesse piu' vicine alle donne.

IL PRESIDENTE
del Comitato nazionale di parita'
e pari opportunita' nel lavoro

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991, concernente "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro";
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, concernente "Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;
Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge citata, nel quale si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma obiettivo nel quale vengano indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;
Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, concernente "Disciplina delle modalita' di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parita' uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125";
Considerato che le caratteristiche del programma obiettivo riguardano:
un investimento qualitativo su un numero piu' limitato di progetti di azioni positive;
la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;
la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;
Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualita' e la necessaria ottica di genere e' necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparita' al fine di eliminarli per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:
azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;
azioni intensive che continuino nel tempo;
azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire, il Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel lavoro, formula:
per il 2002 il programma-obiettivo "Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilita' all'interno delle organizzazioni e per rendere le stesse piu' vicine alle donne.
Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:
1) promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;
2) modificare l'organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilita' attraverso l'adozione di strategie basate sulla valorizzazione delle competenze femminili e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3) sperimentare processi di desegregazione delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici, sia attraverso percorsi formativi professionalizzanti che comprendano il bilancio delle competenze, sia con l'introduzione di modelli organizzativi inclusivi;
4) consolidare imprese femminili (titolarita' e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso:
studi di fattibilita' per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;
azioni di mentoring, di supporto e accompagnamento al ruolo di imprenditrice;
formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;
5) promuovere le pari opportunita' attraverso l'attuazione di progetti integrati concordati da almeno tre soggetti: un'associazione con specializzazione di genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti potranno prevedere anche azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione di Gender Mainstreaming.
Destinatarie/destinatari delle azioni sono disoccupate/disoccupati, inoccupate/inoccupati, occupate/occupati, iscritte/iscritti, associate/associati.
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.
La durata massima dei progetti non potra' essere superiore a ventiquattro mesi.
Nella valutazione dei progetti si terra' conto dei seguenti criteri:
trasversalita' rispetto alle politiche organizzative;
capacita' di produrre effetti di sistema;
qualita' e logica progettuale;
efficacia delle azioni;
congruita' economico-finanziaria;
competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai curricula allegati;
congruita' e specificita' degli studi di fattibilita';
definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.
Roma, 7 giugno 2002
Il presidente del Comitato: Maroni
 
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