Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2002
Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001 della proroga dell'indennita' di mobilita', per un periodo massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Decreto n. 30952).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita';
Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 446, successivamente modificato dall'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha previsto la concessione della proroga dell'indennita' di mobilita', per un periodo massimo di 12 mesi in favore dei lavoralori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Vista la nota datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive gestione separata terremoto, ha individuato nelle provincie di Avellino, Salerno e Potenza le zone interessate agli interventi di cui alla citata legge n. 219/1981, nelle quali sono state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area nonche' l'elenco delle aziende, ivi ubicate, che hanno operato licenziamenti di manodopera;
Visti i decreti direttoriali n. 27331 del 5 novembre 1999 e n. 28128 del 12 aprile 2000, di proroga dell'indennita' di mobilita', in favore dei predetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2000;
Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione dei predetti art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 30466 del 25 ottobre 2001, art. 2 che ha esteso la proroga dell'indennita' di mobilita' fino al 31 dicembre 2001, in favore di alcuni lavoratori, i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari del citato art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, non avevano potuto godere del beneficio previsto dalla soprarichiamata norma, per motivi connessi alle disposizioni amministrative in materia di mobilita';
Visto il verbale della riunione svoltasi presso la direzione regionale del lavoro per la Basilicata in data 12 marzo 2002, in cui le parti convenute hanno richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2002, del trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori gia' fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2001, sulla base delle predette disposizioni e hanno confermato gli impegni a favorire la nascita di attivita' imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;
Vista la nota del 19 marzo 2002, con la quale la direzione regionale del lavoro per la Basilicata, ha inviato, come parte integrante del predetto verbale di riunione del 12 marzo 2002, l'elenco dei lavoratori, pari a 174 unita', gia' beneficiari del trattamento di mobilita' al 31 dicembre 2001 e, pertanto, aventi diritto alla proroga del predetto trattamento fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 174 unita' sulla base del predetto elenco nominativo dei lavoratori inviato dalla Direzione regionale del lavoro di Potenza;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 174 unita'.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 2.588.068,81 euro (pari a L. 5.011.200.000) l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002 Ufficio di controllo previsto sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 310
 
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