Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 aprile 2002, n. 64
Testo del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni
internazionali
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data e' differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 31 dicembre 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata (( "Enduring Freedom", nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti )), e' differito al 31 dicembre 2002.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato "International Security Assistance Force" (I.S.A.F.), e' differito al (( 31 dicembre 2002 )).
5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 31 dicembre 2002.
6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 31 dicembre 2002.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 14 e 14-bis del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante
"Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione
italiana a operazioni militari internazionali", come
modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n.
15, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 49 del 27 febbraio 2002:
"Art. 1 (Proroga della partecipazione militare italiana
a operazioni internazionali). - 1. Il termine previsto
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n.
294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto
2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania,
nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in
Etiopia ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 marzo 2002.
Fino alla stessa data e' prorogato il termine per la
partecipazione del personale della Polizia di Stato alle
operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo
art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.
2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406,
relativo alla partecipazione militare italiana alla
missione internazionale di pace in Macedonia, e' prorogato
fino al 31 marzo 2002.
3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo
alla partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata "Enduring Freedom" e al connesso
intervento internazionale denominato ISAF (International
Security Assistance Force) e' prorogato fino al 31 marzo
2002.".
"Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
adottare un programma straordinario di cooperazione tra le
Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad
assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di
cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi
dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
di criminalita' organizzata operante in tale area e nel
controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso
il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un
ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare
rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di
polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della
medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico
aggiuntivo e' corrisposto in euro, per il periodo dal 1
gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e
di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per
l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto
1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal
Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al
Parlamento una relazione sulla realizzazione degli
obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
degli interventi effettuati.".
"Art. 14-bis (Missione di monitoraggio dell'Unione
europea nei territori della ex Jugoslavia). - 1. La
denominazione della missione di monitoraggio della
Comunita' europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM e'
modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea
nei territori della ex Jugoslavia EUMM.
2. Il termine previsto dall'art. 1 della legge
26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione
italiana alla missione di cui al comma 1, e' prorogato fino
al 31 marzo 2002.".
 
Art. 2.
Trattamento economico
1. L'indennita' di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.
2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art.
2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come
modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n.
15 (v. nota all'art. 1):
"Art. 2 (Indennita' di missione) - 1. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale, al personale e' corrisposta, in
aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo,
detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali. L'indennita' e' corrisposta in euro, sulla
base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1
giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa
all'operazione di cui all'art. 1, comma 3, la misura del 90
per cento e' calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e
Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.".
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, v. nota all'art. 1.
 
Art. 3.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di Euro 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art.
1):
"1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in
caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.".
 
Art. 4.
Compagnia di fanteria rumena
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di Euro 1.145.788.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1):
"Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo
2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia
di fanteria rumena da inserire nel contingente militare
italiano impiegato nella missione internazionale di pace in
Kosovo, entro il limite di Euro 425.250.".
 
Art. 5. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi
l. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di Euro 2.582.284.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1):
"Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate
albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di
Euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e
servizi, nonche' per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e
di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti
dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.
8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle
Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia
costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate
albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi
bilaterali nel settore della difesa, in territorio
nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le
Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.".
 
Art. 6.
Cessione di materiali
1. Nell'ambito delle finalita' previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', entro il limite complessivo di Euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.
 
Art. 7.
Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri
1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.
3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di Euro 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge (( 28 dicembre )) 2001, n. 448.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1):
"Art. 10 (Forze di completamento). - 1. Per le esigenze
connesse con le operazioni internazionali di cui all'art.
1, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita'
dei comandi, degli enti e delle unita', l'amministrazione
della difesa puo' richiamare in servizio, su base
volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i
sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il
personale gia' appartenente alle categorie dei militari di
truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve.
Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e'
impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e'
attribuito il trattamento economico dei pari grado in
servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal
servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e'
attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico
dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei
contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti
dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i
sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal
vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di
richiamo con le seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, in quanto applicabile.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
20 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301
del 29 dicembre 2001:
"Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). - 1.
In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva
sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto
stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' attivato un primo
programma di arruolamento di contingenti annui di
carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare
nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al
comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non
superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in
servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
svolto almeno due anni di servizio senza demerito in
qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma
prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la
riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
I posti destinati ai volontari delle Forze armate per
effetto della predetta riserva, e non coperti, sono
riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel
successivo concorso.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante "Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 122 del 27 maggio 1995:
"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri
ausiliari possono permanere in servizio a domanda in
qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei
requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di
ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3,
comma 65, della legge 24 dcembre 1993, n. 537, e dall'art.
10, comma 5, del decreto del Presidente dclla Repubblica
2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si
provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
scorta della documentazione caratteristica e matricolare,
alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito
corso integrativo di formazione i militari in essa
utilmente collocati. Il mancato superamento del corso
integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma
volontaria ed il collocamento in congedo".
 
Art. 8.
Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate (( 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "e quelli in ferma breve";
b) al comma 5, sopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "ed a quelli in ferma breve";
c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa", sono inserite le seguenti: "in ferma breve,".
2. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 251, dopo le parole: "in ferma prefissata", sono inserite le seguenti: "e in ferma breve" ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 19, come
modificati dal decreto-legge qui pubblicato, e dell'art.
18, commi 1 e 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, recante "Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 133
dell'11 giugno 2001:
"Art. 12 (Volontari di truppa in ferma prefissata e in
rafferma). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'Esercito,
la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare
volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque
anni, con la possibilita di concedere, al termine della
ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma
breve sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unita'
dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere
impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale.
3. Ai volontari di cui al comma 1 e' corrisposto il
trattamento economico previsto per i volontari in ferma
breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in
quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico
e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio
permanente.
5. Ai volonari di cui al comma 1 ed a quelli i ferma
breve che, comandati in servizio isolato, si trovino
nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone
il servizio, di usufruire di infrastrutture militari
idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai
pasti e al penottamento in albergo, nei limiti di spesa
previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa
in servizio permanente.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l'Esercito, la
Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare
volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un
anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno
compete il trattamento economico dei volontari di cui
all'art. 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa
sono stabilite le modalita' di valutazione della ferma
prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma
prefissata di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si
applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. I volontari di truppa in ferma breve in ferma
prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo
gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di
servizio.".
"Art. 19 (Eta' massima per il reclutamento dei
volontari di truppa). - L'eta' massima per il reclutamento
dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma
breve e' stabilita in 25 anni.".
"Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri, 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza, 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa, 100%;
d) Polizia di Stato, 45%;
e) Corpo di Polizia penitenziaria, 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 45%;
g) Corpo forestale dello Stato, 45%.
2. (Omissis).
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1983,
n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei
regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'art.
3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del guoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.
 
Art. 9.
Disposizioni di convalida
l. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in (( euro 662.352.426 )), si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 302 del 29 dicembre 1995:
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro.".
 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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