Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2002
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata del vino "Lago di Caldaro", in lingua tedesca rispettivamente "Kalterersee" o "Kalterer".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer") ed il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 e dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 3 agosto 1993;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer");
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata al vino "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.
 
Art. 2.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LAGO DI CALDARO" O "CALDARO" (IN LINGUA TEDESCA
"KALTERERSEE" O "KALTERER")

Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca rispettivamente "Kalterersee" o "Kalterer") e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. - Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" deve essere ottenuto da uve provenienti dai vitigni Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia.
E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Pinot nero e Lagrein, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.
Art. 3. - La zona di produzione del vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" e' costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonche' dai territori ad essi vicini.
Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magre' all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Rovere' della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento - e' delimitata, per ciascuna di dette province, come appresso: Provincia di Bolzano.
Il territorio di produzione e' costituito dalle seguenti sottozone:
Zona A. - Per tale zona - cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magre' all'Adige, Termeno e Vadena - la delimitazione inizia a sud di Magre' all'Adige, in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, e' dato dal bosco raggiungendo solo per brevi tratti e cioe' in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia, delle localita' Sant'Antonio e San Nicolo' nel comune di Caldaro, del Maso San Valentino, nonche' della localita' Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.
In particolare, tale limite ovest, rimane cosi' delimitato: dal bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magre' all'Adige, quindi passa in prossimita' della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimita' del Castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimita' delle localita' Rain di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre in maniera pressocche' parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415-457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il confine - del lato ovest della zona, sempre verso nord - tocca la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per Platterhof da dove aggira alla base il Monte di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite di zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi, aggira la localita' Moslen, costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa per Sant'Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati di San Rocco e San Nicolo'. A nord di San Nicolo', il confine segue verso nord-est la carrareccia che si inserisce sulla strada per Pianizza di Sopra e costeggia, verso destra, detta strada finche' a nord dell'abitato di Pianizza, il limite volge verso est, aggira escludendole le cosiddette Buche di Ghiaccio. Risale, quindi, verso nord e in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello di 600 metri sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraverso Rio dei Prati, passa per Castel Corba (quota 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello di Appiano fino a intersecare la strada Andriano-Riva di Sotto.
Il limite della zona, lasciato il versante ovest, corre in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 42 lasciandola prima del bivio a quota 250 per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42 fino al km 240 della strada stessa nella frazione di Frangarto. Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an de Etsch).
Costeggia il bosco comprendendo la localita' Bellavista nonche' la frazione di Colterenzio. Raggiunge Sant'Antonio di Monticolo poi il Lido di Monticolo, si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la Valle Fuscalai congiungendosi, cosi', con il Maso Kreit nel comune di Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena seguendolo fino all'altezza del Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso Stadio nel comune di Vadena. All'altezza del Maso Stadio si volge quindi verso ovest comprendendo la localita' Novale al Varco dello stesso comune, raggiungendo la quota 227 sulla sponda est del Lago di Caldaro.
Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest e aggirando - escludendoli - i cosiddetti Prati dei Cavalli, raggiunge sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la localita' San Giuseppe al Lago, comprendendola. Toccando al km 10,5 la strada del vino, segue il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota 218, raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (quota 229), passa al di sopra del Maso Moser (quota 225) e del Maso Staffler (quota 215) pure esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-ovest, le quote 213 in corrispondenza del centro abitato di Cortaccia, 214 nella localita' Rio Largo, 221 all'altezza della localita' Niclara, seguendo, dopo aver intersecato il confine comunale tra Cortaccia e Magre' all'Adige, la carrareccia che a quota 215 circa taglia la strada provinciale che porta da Magre' alla stazione ferroviaria di Magre-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino a incontrare a quota 215 il punto di partenza della descrizione.
Vanno inclusi nella zona precedentemente descritta i vigneti situati nella localita' Piccolungo del comune di Vadena; tale zona e' delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e 223 e anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.
Zona B. - Tale zona cui appartiene il comune di Andriano e' circoscritta come segue: il limite, partendo a sud della Cava di Pietra in corrispondenza della quota 251, segue in direzione nord-ovest la rotabile e costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il Castello Tordilupo, continua lungo la linea altimetrica di m 400 a pie' del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Güsshübel per immettersi in corrispondenza del ponte sul Gaido (quota 254) sulla vecchia strada Terlano-Andriano. Segue quest'ultima fino all'imbocco della stessa nella nuova strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire volgendo verso sud la curva di livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione.
Zona C. - Per tale zona cui appartiene il comune di Nalles, la delimitazione ha inizio a sud del comune stesso, in corrispondenza del bivio (quota 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (quota 357), passa per le quote 385 e 429 fino a incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280, lascia quindi la linea di confine e piega verso sud passando per quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-Terlano a quota 263 e prosegue quindi in direzione sud lungo la carrabile che passando per le quote 265 e 261 chiude la zona al punto di partenza della descrizione.
Zona D. - Per tale zona, cui appartengono i comuni di Ora, Montagna ed Egna la linea di delimitazione ha inizio a sud di Egna dal km 413,500 della nuova strada statale n. 12 (circonvallazione), segue quest'ultima in direzione nord fino all'incrocio nord con la vecchia strada statale n. 12.
Piega verso nord-est e raggiunge la strada statale n. 48 nei pressi della quota 416; prosegue verso nord per raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.
Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio Nero; discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige.
La delimitazione segue, in direzione nord, prima il corso dell'Adige e poi la Fossa di Bronzolo fino a quota 226 nei pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso est e passando per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420,500.
Da questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta Tenz comprendendola.
Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496 raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per poi deviare verso ovest e raggiungere il rio Trodena passando per Maso Claus e Gleno Inferiore. La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito il bosco fino al punto di partenza in corrispondenza del km 413,500 della strada statale n. 12.
Zona E. - Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo, la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato, per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.
Segue detta fossa fino alla strada provinciale (quota 228) per raggiungere, in direzione nord est, il cimitero di Bronzolo, ritorna quindi verso sud costeggiando il bosco cedulo cosiddetto Judenberg e passando a sud di San Leonardo (quota 290) si riallaccia al punto di partenza (quota 229). Provincia di Trento.
Il territorio di produzione e' costituito dalle seguenti sottozone:
Zona A. - Per tale zona, cui appartengono in parte i comuni di Rovere' della Luna e di Mezzocorona, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Attraversa tale confine per proseguire, sempre in direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del Laibatol, del Tovo del Parol e attraversata la Valle del Piaget costeggia, in direzione ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest per proseguire verso ovest lungo quelle a sud dei monti Faltari sino a incontrare il confine occidentale di Mezzocorona. Segue quindi tale confine verso sud-ovest e poi in direzione sud-est lungo il T. Noce fino a incontrare la strada Mezzolombardo-Mezzocorona a quota 228, prosegue lungo questa verso Mezzocorona e giunta a quota 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219 e 212.
Da quota 212, in direzione est, la linea di delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimita' della ferrovia prosegue in direzione nord lungo il sentiero che attraversa la localita' Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Rovere' della Luna, la segue in direzione del centro abitato e superata sorgente Boioni prosegue per la strada carrareccia e quindi il sentiero che costeggia F.so Boioni fino a incrociare nuovamente la strada per Rovere' della Luna a quota 213. Segue quest'ultima in direzione del centro abitato e al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di quota 216, prosegue in direzione est e poi nord-est lungo il sentiero che si immette sulla strada in uscita est del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est, la quota 213 da dove prosegue verso nord fino a incontrare la quota 212 (localita' Dosseni) da dove costeggiando in direzione ovest il costone roccioso raggiunge quota 324 da dove e' iniziata la delimitazione.
Zona B. - Per tale zona cui appartengono in parte i comuni di S. Michele all'Adige, Faedo, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra la delimitazione inizia dal km 398,150 (quota 213) della strada statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per seguire poi il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la localita' Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12 in prossimita' del km 395,700 circa, segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il km 389,150 (quota 213) da dove segue per breve tratto la strada per Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la quota 225 sulla strada per Lavis, lungo la strada che costeggia l'acquedotto attraversa il centro abitato di Lavis e raggiunge il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio in direzione nord e quindi nord-est e in localita' Pizzanga prosegue verso nord-ovest lungo il Rivo Mercor fino a incontrare la strada Cembra-Faver (quota 680) al km 15.150 circa. Segue tale strada in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a sud sulla strada che passa per le quote 670, 664, 660 (S. Rocco), 654 (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignago, la segue in direzione sud-ovest, attraversa il centro abitato di Lisignago e prosegue per Verla fino a raggiungere il km 6,800 circa da dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville di Giovo fino a raggiungere quota 642 in localita' Pigiorin. Da quota 612 segue un sentiero in direzione ovest fino a incrociare quello che costeggiando la localita' Chiaradone raggiunge Ville di Giovo. Dall'incrocio segue una linea retta in direzione ovest sino alla quota 574 sulla carrareccia per Palu', prosegue per tale strada sino al centro abitato di Palu' e quindi la strada che in direzione ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratta l'acquedotto e poi quella Mosana-Lavis nella quale va poi a confluire con un sentiero in prossimita' del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il confine fino a M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le localita' Fovi e Vie Rosse, prosegue per tale strada verso nord e poco prima del M.so Sette Fontane prende il sentiero che lo costeggia a est, supera quota 502 e all'altezza di M.so S. Valentino, prosegue per una retta in direzione nord-ovest fino a quota 471 e poi, verso ovest, l'impluvio incrociando il confine di S. Michele all'Adige. Segue tale confine, lo segue in direzione nord e poi est incrociando il sentiero che costeggia a ovest la localita' Fartoni e lungo questi verso nord-est raggiunge la strada per Faedo, la segue verso ovest e a quota 513 raggiunge i Molini seguendo la carrareccia per proseguire poi discendendo il corso d'acqua che da' origine al Rivo di Faedo fino in localita' Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436 raggiungendo il fosso sul lato nord-est del Castello. Segue tale fosso in direzione nord-ovest e raggiunge la carrareccia che segue poi verso nord fino alla strada statale n. 12 (quota 213) da dove e' iniziata la delimitazione.
Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di Cembra denominate: Valvalle', Casella, Saosent, Vedron, Lovergan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.
La zona comprende anche la porzione denominata "Nasci" in comune di Faedo, sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori a m 600 e con esclusione di quelli siti nel fondo valle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso non e' da considerarsi tale.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.
Le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali annualmente, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, possono fissare produzioni massime per ettaro aventi diritto alla D.O.C. inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00%vol e dell'11,00%vol per la tipologia con la qualifica "scelto" (in lingua tedesca Auslese).
In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo, con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, possono ridurre ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 164/1992 - con esclusione della tipologia lago di Caldaro classico superiore - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo nella misura massima dello 0,50%vol.
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate nel precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bolzano e Trento.
La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale resa maggiore non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro", ma puo' essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola.
E' ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.
Art. 6. - Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0% vol.
Il vino "Lago di Caldaro" scelto in lingua tedesca "Kalterersee" auslese, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7. - L'uso della specificazione "classico", in lingua tedesca "klassisches ursprungsgebiet" o "klassisch", in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" e' consentito per il vino ottenuto da uve prodotte e vinificate nei territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, gia' delimitati nel precedente art. 3.
La vinificazione del vino designabile con la menzione aggiuntiva di cui al comma precedente deve essere effettuata all'interno della relativa zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto di situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni di vinificazione possono essere effettuate fuori dai territori suddetti purche' ricadenti nella provincia di Bolzano.
Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" che ha diritto alla qualifica di classico, ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%vol e che sia stato sottoposto ad adeguate operazioni di affinamento, puo' portare la qualifica di "classico superiore".
Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuto da uve selezionate aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%vol ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11,50%vol puo' portare la qualificazione aggiuntiva "scelto" (in lingua tedesca auslese).
In caso di annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto, possono ridurre il predetto titolo alcolometrico volumico naturale minimo dall'11,00%vol al 10,50%vol.
Per il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "scelto" (in lingua tedesca auslese) non sono consentiti ne' l'arricchimento.
E' vietato usare assieme alla denominazione "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi riserva, vecchio e similari non ammessi dal presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" di cui al presente disciplinare, puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.
Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ("Kalterersee" o "Kalterer") con la specificazione classico o classico superiore, ottenuto da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo come previsto dal precedente art. 7 puo' essere designato con la specificazione aggiuntiva "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol") in conformita' all'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
Art. 8. - Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "scelto" (o auslese) deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di volume nominale da 0,750 a 0,375 litri.
Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 10 - Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro", e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge n. 164. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
 
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