Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 114
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli: - articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma
si e' chiarita la finalita'; - articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata
rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle
finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano
impegni di spesa.
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1 (L)
(Oggetto)
 
ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)
 
ART. 3 (R)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche
onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di
norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale
e civile; b) "magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile
rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" e' il giudice di pace, il giudice onorario
di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario
aggregato; d) "giudice popolare" e' il componente non togato nei collegi di
assise; e) "esperto" e' il componente privato dell'ufficio giudiziario
minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio
giudiziario agrario; f) "ufficio giudiziario" e' l'ufficio del magistrato competente
secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di
procedura penale e civile; g) "ufficio" e' l'apparato della pubblica amministrazione strumentale
all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio
finanziario; h) "ufficio finanziario" e' l'ufficio dell'amministrazione
finanziaria competente secondo l'organizzazione interna; i) "funzionario addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la
funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna; l) "ufficiale giudiziario" e' la persona che svolge la funzione
secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e
protesti (UNEP); m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle
spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della
notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto; n) "ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente,
in una determinata arte o professione o comunque idoneo al
compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto
all'ufficio puo' nominare a norma di legge; o) "processo" e' qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso
di natura giurisdizionale; p) "processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale
militare; q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" e'
l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica,
ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o
di spese a suo carico; r) "annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico
per riportare il dato nei registri; s) "prenotazione a debito" e' l'annotazione a futura memoria di una
voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini
dell'eventuale successivo recupero; t) "anticipazione" e' il pagamento di una voce di spesa che,
ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile; u) "sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base
delle norme del codice di procedura civile e del codice di
procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese; v) "sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria,
anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta
dalle persone giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; z) "concessionario" e' il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
 
ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)
 
ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)
 
ART. 6 (L)
(Remissione del debito)
 
ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
 
ART. 8 (L)
(Onere delle spese)
 
ART. 9 (L)
(Contributo unificato)
 
ART. 10 (L)
(Esenzioni)
 
ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)
 
ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)
 
ART. 13 (L)
(Importi)
 
ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)
 
ART. 15 (R)
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)

1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
 
ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
 
ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)
 
ART. 18 (L) (Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei
processi in cui e' dovuto il contributo unificato)
 
ART. 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli
ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
 
ART. 20 (L)
(Indennita' di trasferta)
 
ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
 
ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.
 
ART. 23 (L)
(Diritti)
 
ART. 24 (L)
(Indennita' di trasferta)
 
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)
 
ART. 26 (L)
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)
 
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
 
ART. 28 (L)
(Contestualita' di trasferte)
 
ART. 29 (L)
(Diritti)
 
ART. 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo
civile)
 
ART. 31 (L)
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)
 
ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
 
ART. 33 (L) (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
 
ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)
 
ART. 35 (L)
(Importo dell'indennita' di trasferta)
 
ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)
 
ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)
 
ART. 38 (L)
(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)
 
ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
 
ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)
 
ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)
 
ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)
 
ART. 43 (L) (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria)
 
ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)
 
ART. 45 (L)
(Indennita' per testimoni residenti)
 
ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)
 
ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)
 
ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)
 
ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)
 
ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)
 
ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e
variabili)
 
ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)
 
ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)
 
ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)
 
ART. 55 (L)
(Indennita' e spese di viaggio)
 
ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)
 
ART. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
 
ART. 58 (L)
(Indennita' di custodia)
 
ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)
 
ART. 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del
magistrato nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica.
Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
 
ART. 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto, la
demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.
 
ART. 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonche' gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
 
ART. 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino
dei luoghi)

1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui e' affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.
 
ART. 64 (L)
(Indennita' dei magistrati onorari)
 
ART. 65 (L)
(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)
 
ART. 66 (L) (Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di
appello per i minori)
 
ART. 67 (L)
(Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza)
 
ART. 68 (L)
(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)
 
ART. 69 (L) (Spese escluse)
 
ART. 70 (L) (Spese straordinarie)
 
ART. 71 (L) (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)
 
ART. 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)

1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
 
ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
 
ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)
 
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilita)
 
ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)
 
ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
 
ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)
 
ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)
 
ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)
 
ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)
 
ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)
 
ART. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente
tecnico di parte)
 
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
 
ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
 
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)
 
ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)
 
ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)
 
ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)
 
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
 
ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
 
ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)
 
ART. 93 (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
 
ART. 94 (L) (Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad
accertare la veridicita)
 
ART. 95 (L)
(Sanzioni)
 
ART. 96 (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)
 
ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)
 
ART. 98 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi
all'ammissione)
 
ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
 
ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)
 
ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)
 
ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
 
ART. 103 (L) (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di
ufficio)
 
ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)
 
ART. 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini
preliminari)
 
ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico di parte)
 
ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)
 
ART. 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del
danno nel processo penale)
 
ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)
 
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
 
ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)
 
ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)
 
ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca)
 
ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)
 
ART. 115 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
 
ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
 
ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di
persona irreperibile)
 
ART. 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
minore)
 
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
 
ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilita)
 
ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
 
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)
 
ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione
necessaria ad accertare la veridicita)
 
ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)
 
ART. 125 (L)
(Sanzioni)
 
ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli
avvocati)
 
ART. 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi
all'ammissione al patrocinio)
 
ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)
 
ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
 
ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del
consulente tecnico di parte)
 
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
 
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
 
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
 
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)
 
ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)
 
ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)
 
ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilita)
 
ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)
 
ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)
 
ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)
 
ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)
 
ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea)
 
ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)
 
ART. 144 (L)
(Processo in cui e' parte un fallimento)
 
ART. 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico
ministero)
 
ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
 
ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
 
ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
 
ART. 149 (R)
(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
 
ART. 150 (L)
(Restituzione di beni sequestrati)
 
ART. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e
vendita in casi particolari)
 
ART. 152 (R)
(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.
 
ART. 153 (R) (Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni
sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
 
ART. 154 (L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)
 
ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
 
ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni
civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennita' di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato.
 
ART. 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
 
ART. 158 (L) (Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica
ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
 
ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.
 
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
 
ART. 161 (R)
(Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
a) registro delle spese pagate dall'erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
 
ART. 162 (R)
(Attivita' dell'ufficio)

1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
 
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.
 
ART. 164 (R)
(Rinvio)

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20 del decreto del Ministro della giustizia, 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.
 
ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
 
ART. 166(L) (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
 
ART. 167 (L) (Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali
giudiziari)
 
ART. 168 (L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
dell'indennita' di custodia)
 
ART. 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione
in pristino dei luoghi)
 
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
 
ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
 
ART. 172 (L)
(Responsabilita)
 
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
 
ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
 
ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
 
ART. 176(R)
(Modalita' di pagamento)

1. Il pagamento e' effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore puo' chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:
a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente e' intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello e' trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonche' al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.
 
ART. 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il
pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi e' soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
2. La fattura puo' essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilita' differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)

1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarita' formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o piu' di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non e' possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.
 
ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)

1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a..
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne da' comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a..
 
ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)

1. Se l'accreditamento non puo' essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui e' pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.
 
ART. 182 (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:
a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
b) i mancati accreditamenti, specificando se gia' risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
d) la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo e' trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.
 
ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarita', anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilita' speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.
 
ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonche' il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.
 
ART. 185 (R)
(Aperture di credito)

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonche' secondo le modalita' previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.
 
ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.
 
ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.
 
ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)
 
ART. 189 (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
b) le modalita' e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
 
ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.
 
ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalita' di pagamento)
 
ART. 192 (R)
(Modalita' di pagamento)

1. Il contributo unificato e' corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
 
ART. 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di
monopolio)

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
 
ART. 194 (R)
(Ricevuta di versamento)

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
a) l'ufficio giudiziario adito;
b) le generalita' e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) le generalita' delle altre parti.
2. In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.
 
ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.
 
ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalita' di pagamento)
 
ART. 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario)
 
ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
 
ART. 199 (L) (Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)
 
ART. 200 (L)
(Applicabilita' della procedura nel processo penale)
 
ART. 201 (L) (Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario)
 
ART. 202 (L) (Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)
 
ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.
 
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche', nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
 
ART. 205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)
 
ART. 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia
cautelare)

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
 
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
 
ART. 208 (R)
(Ufficio competente)

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo.
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
 
ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)

1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato e' stato ristretto.
 
ART. 210 (R)
(Discarico automatico)

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
 
ART. 211 (R)
(Quantificazione dell'importo dovuto)

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.
 
ART. 212 (R)
(Invito al pagamento)

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
 
Articolo 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)

1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.
 
ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
 
ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)

1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
 
ART. 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti
pagamenti)

1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
 
ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.
 
ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.
2. Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.
 
ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilita)

1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
 
ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente.
 
ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
 
ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)
 
ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)
 
ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)
 
ART. 225 (L)
(Esenzioni)
 
ART. 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e
giurisdizionale della riscossione)
 
ART. 227 (L)
(Concessionari)
 
ART. 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento)
 
ART. 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie
processuali)

1. Per l'importo previsto dall'articolo 12-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
 
ART. 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese
processuali e di mantenimento)
 
ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 
ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
 
ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.
 
ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)

1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
 
ART. 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile
reviviscenza)
 
ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)
 
ART. 237 (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)
 
ART. 238 (L)
(Conversione delle pene pecuniarie)
 
ART. 239 (R)
(Comunicazioni)

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
 
ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
 
ART. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile
reviviscenza)
 
ART. 242 (R)
(Raccordo)

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
 
ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
 
ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
 
ART. 245 (L)
(Privilegi)
 
ART. 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
 
ART. 247 (R)
(Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
 
ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. L'invito e' notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
 
ART. 249 (R)
(Norme applicabili)

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
 
ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
 
ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
 
ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
 
Articolo 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)

1. L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
 
ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
 
ART. 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

1. Nel processo contabile di responsabilita' e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.
 
ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
 
ART. 257(L)
(Tassa fissa)
 
ART. 258 (R)
(Modalita' di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
3. Le modalita' di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
 
ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)
 
ART. 260 (R)
(Imposta di bollo)

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.
 
ART. 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di
cassazione)

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.
 
ART. 262 (L)
(Diritto di copia)
 
ART. 263 (L)
(Esenzione)
 
ART. 264 (R)
(Modalita' di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
 
ART. 265 (L)
(Contributo unificato)
 
ART. 266 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
 
ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformita)
 
ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)
 
ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
 
ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)
 
ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
 
ART. 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368)
 
ART. 273 (L)
(Diritto di certificato)
 
ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)
 
ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari e' disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
 
ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennita' di custodia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.
 
ART. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa)

1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
 
ART. 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
amministrativo)

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.
 
ART. 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario)
 
ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
 
ART. 281 (R)
(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)

1. I crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
 
ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
 
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.
 
ART. 284 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
 
ART. 285 (R) (Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio
nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
 
ART. 286 (R)
(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)

1. Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.
 
ART. 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento di un certo importo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
 
ART. 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di
mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)
 
ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
 
ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
 
ART. 291(L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei
reati finanziari)
 
Art. 292 (R)
Versamenti di somme alle casse di previdenza
degli accertatori dei reati finanziari

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
 
ART. 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai
tribunali regionali delle acque pubbliche)
 
ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
 
ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)
 
ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
 
ART. 297 (R)
(Non applicabilita' di norme)

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 
ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)
 
ART. 299 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)
 
ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
 
Art. 301 (R)
Abrogazioni di norme secondarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866
(istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non
pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866
(istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale),
non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non
pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non
pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n.
820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25
gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11
maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non
pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990,
n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264:
l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo
160...regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13,
limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per
l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure
fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al
gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza
della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro
delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro
delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti
ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli";
al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e
"48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma
5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti
persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al
comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate
dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in
cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a
debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; - il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile
2001, n. 204.
 
ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro per la
funzione pubblica

Castelli, Ministro della
giustizia

Tremonti, Ministro del-
l'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 342
 
Allegati 2, 3, 4, 5,

----> vedere allegati da pag. 128 a pag. 131 del S.O. <----
 
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