Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 aprile 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's confezioni, unita' di Bozzolo. (Decreto n. 30962).

Il DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa' Simons's confezioni inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 11 dicembre 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 novembre 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, a decorrere dal 12 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato - a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unita', su un organico complessivo di sessantasei unita', comprese tre dipendenti con rapporto di lavoro part-time, delle quali una con riduzione da 25 a 12,5 ore medie settimanali, una da 20 a 10 ore medie settimanali e una da 24 a 14 ore medie settimanali;
Considerato che il predetto contratto di solidarieta' e' stato esteso anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che alla data di decorrenza del trattamento non avevano maturato l'anzianita' lavorativa prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, ai fini della fruizione del beneficio in questione, nonche' a cinque lavoratori assunti in qualita' di apprendisti, che sono esclusi dal trattamento CIGS;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale richiesto, con esclusione di quattro dipendenti, che al momento della decorrenza del contratto di solidarieta' non avevano conseguito l'anzianita' lavorativa prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cinque dipendenti con contratto di apprendistato;
Considerato che il predetto contratto e' stato, comunque, stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simon's confezioni S.r.l., con sede in Bozzolo (Mantova), unita' di Bozzolo (Mantova).
Per le motivazioni in premessa esplicitate, il predetto trattamento e' autorizzato, limitatamente a un numero di lavoratori pari a cinquantasette unita', a fronte delle sessantasei unita' previste dal verbale d'accordo, delle quali cinquantaquattro unita' con riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali e tre dipendenti con rapporto di lavoro part-time, delle quali una con riduzione da 25 a 12,5 ore medie settimanali, una da venti a dieci ore medie settimanali e una da 24 a 12 ore medie settimanali.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simon's confezioni S.r.l. - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2002
Il direttore generale: Achille
 
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