Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 giugno 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3217).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale sono state delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nella laguna di Marano Lagunare e Grado;
Considerato che la naturale dinamica evolutiva dell'idrografia lagunare ha subito modificazioni con un progressivo e sempre piu' accentuato interramento della laguna;
Considerato che, in base agli studi effettuati sulla presenza di inquinanti nella laguna di Marano e Grado, la laguna risulta interessata da gravissimi fenomeni di contaminazione connessi, non solo alle attivita' antropiche che vi si svolgono, ma anche alla presenza di sostanze inquinanti riconducibili all'esercizio di attivita' economico-produttive svolte in aree contermini alla laguna;
Considerato che la parte della laguna interessata da fenomeni di inquinamento di origine industriale e' stata individuata come sito di interesse nazionale dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 18 settembre 2001, adottato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Considerato che la continuita' morfologica ed idrodinamica lagunare esige un intervento globale ed unitario che miri a ridurre drasticamente e tempestivamente l'apporto di inquinanti provenienti da varie fonti;
Considerato che costituisce ineludibile esigenza ovviare urgentemente al pericolo concreto di ulteriore accumulo di sostanze inquinanti nei sedimenti, derivante, altresi', dall'aumento dei livelli di contaminazione della laguna e dalla diffusione dell'inquinamento;
Considerati inoltre, gli effetti assolutamente negativi per l'ambiente derivanti dalla dispersione e messa in circolo degli agenti inquinanti gia' depositati nei sedimenti dei canali;
Considerato che il peggioramento delle condizioni ambientali comporta un ulteriore aggravamento dell'emergenza sanitaria ed ambientale in atto;
Considerato in particolare, che la compromissione della vita acquatica e la conseguente alterazione dell'habitat naturale aggravano la situazione igienico-sanitaria e rendono oltremodo probabile il passaggio di sostanze inquinanti nella catena alimentare, con grave pregiudizio per la salute;
Stante l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le misure di messa in sicurezza necessarie per evitare la diffusione delle fonti inquinanti in laguna, con riferimento, in particolare, a quelle provenienti dalla terraferma e dai bacini scolanti;
Tenuto conto altresi', dell'aggravarsi della situazione emergenziale di cui trattasi, a causa della movimentazione dei sedimenti inquinanti, provocata dal transito delle imbarcazioni nei canali di navigazione;
Considerata altresi' l'urgenza di provvedere alla caratterizzazione dell'area lagunare e delle aree terrestri che la influenzano, cosi' come individuata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, al fine di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale, provvedendo, contestualmente, a definire adeguate misure di messa in sicurezza;
Considerato inoltre, che l'interramento dei canali navigabili comporta situazioni di pericolo per la navigazione a causa del quale sono stati giudizialmente ritenuti necessari interventi urgenti volti a riportare detti canali in condizioni tali da consentire la navigazione in sicurezza, e con le profondita' previste dalla vigente normativa in materia, assicurando, altresi', che a seguito del transito dei natanti non si produca l'ulteriore messa in circolo di sedimenti inquinanti;
Considerato altresi', che la navigabilita' dei canali risulta indispensabile per consentire l'effettuazione di interventi di emergenza e per le attivita' di soccorso in ambito lagunare, in considerazione dell'impossibilita' di assumere determinazioni interdittive della navigazione;
Considerato che un tempestivo intervento deve essere diretto al perseguimento del duplice fine di definire, da un lato, un piano per il superamento della situazione emergenziale sopra descritta, e, dall'altro, un programma per prevenire ulteriori fenomeni di diffusioni degli inquinanti;
Considerata l'esigenza di garantire un intervento integrato e coordinato sulla laguna, sulle aree terrestri contermini e sui bacini scolanti, cosi come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, derivante dalla gravissima alterazione dell'ecosistema lagunare, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota n. 53/SP del 26 marzo 2002, con la quale il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nella laguna di Marano Lagunare e Grado;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Dispone:
Art. 1.
1. Il dott. Paolo Ciani, assessore all'ambiente alla protezione civile e al personale della regione Friuli-Venezia Giulia, e' nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002.
2. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato attua i seguenti interventi:
a) caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica delle aree inquinate e ripristino ambientale coerentemente con i principi generali in materia di risanamento ambientale;
b) riduzione degli apporti inquinanti in laguna;
c) applicazione nel bacino scolante in laguna delle misure agroambientali adottate dalla regione FriuliVenezia Giulia in attuazione dei regolamenti comunitari;
d) adozione delle misure atte a favorire la circolazione lagunare delle acque e gli scambi laguna-mare;
e) realizzazione del sistema di monitoraggio dinamico qualitativo e del sistema di gestione della laguna;
f) sviluppo delle fanerogame acquatiche che svolgono un positivo ruolo negli equilibri ecologici della laguna;
g) realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza della navigazione nei canali della laguna, mediante il ripristino delle profondita' necessarie, anche in relazione al transito di imbarcazioni, evitando la formazione di torbide, provvedendo, altresi', alla corretta gestione dei sedimenti asportati.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato, nell'area perimetrata come sito di bonifica di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:
a) predispone i progetti per la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti;
b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;
c) interviene, in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti privati obbligati;
d) provvede alle attivita' di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ove ricorra l'inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro soggetto interessato.
2. Il Commissario delegato, nelle zone della laguna di Marano Lagunare e Grado non comprese nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale, sostituisce gli enti ordinariamente competenti per l'attuazione delle disposizioni in materia di bonifica, provvedendo, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:
a) ad approvare le misure di messa in sicurezza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;
b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche, compresi i litorali ed i sedimenti, nonche' a realizzare gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;
c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti privati obbligati.
3. Il Commissario delegato attiva una struttura di monitoraggio e controllo al fine di verificare l'efficacia delle misure di messa in sicurezza, l'esecuzione delle attivita' di caratterizzazione, la realizzazione degli interventi di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi definiti per le diverse matrici ambientali, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale.
4. Al fine di sviluppare approfondimenti su eventuali patologie collegate alla esposizione agli inquinanti presenti nel contermine lagunare, il commissario delegato attiva strumenti di indagine epidemiologica.
 
Art. 4.
1. Nelle more della predisposizione, elaborazione, approvazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica e ripristino ambientale, il commissario delegato puo' progettare e realizzare:
a) interventi di dragaggio al fine di impedire la diffusione degli inquinanti;
b) interventi di gestione dei sedimenti derivanti dalle operazioni di dragaggio;
c) interventi di deposizione nell'ambito lagunare dei sedimenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 88, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) interventi di mitigazione ambientale;
e) interventi di compensazione di cui all'art. 6 della direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992. Tali interventi sono realizzati contestualmente a quelli di deposizione dei sedimenti e comprendono:
la ricreazione di un habitat su un sito nuovo o ampliato;
il miglioramento di un habitat su parte del sito o su un altro sito in maniera proporzionale alla perdita dovuta al progetto;
la proposta, in casi eccezionali, di un nuovo sito nell'ambito della direttiva "Habitat";
f) opere infrastrutturali primarie e secondarie eventualmente necessarie per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, e che non pregiudichino la successiva bonifica.
2. La gestione dei sedimenti deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti precauzioni:
a) l'asportazione dei sedimenti deve avvenire con modalita' che minimizzino la formazione di torbide, privilegino tecniche di dragaggio selettivo, riducano la diffusione degli inquinanti;
b) nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 145, comma 88, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
il limite di inquinanti consentito per il collocamento dei sedimenti finalizzato alla formazione di barene e' rappresentato, fino alla definizione di uno specifico protocollo che dovra' essere sottoscritto dal commissario delegato, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della salute, dalla colonna "A" del "Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia" dell'8 aprile 1993;
il limite di inquinanti consentito per l'utilizzo dei sedimenti finalizzato alla costituzione di isole da destinare ad aree ad elevata valenza naturalistica ed al rafforzamento delle isole facenti parte del cordone di isole litoranee e' rappresentato dalla colonna "A" della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
il limite di inquinanti consentito per l'utilizzo dei sedimenti finalizzato alla costituzione di casse di colmate ed al rafforzamento delle aree di colmata esistenti e' rappresentato dalla colonna "B" della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
le acque che residuano dalle operazioni di pompaggio sono rilasciate in laguna, senza creare torbide e previa filtrazione, nel rispetto dei limiti di legge in materia di scarichi;
c) la gestione dei sedimenti con livelli di inquinanti superiori a quelli di cui alla colonna "B" della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di rifiuti, con l'obiettivo di ridurne la tossicita', di favorirne il recupero, di operarne lo smaltimento finale - in caso di mancanza di alternative - in condizioni di massima sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale.
3. L'utilizzo dei sedimenti per la costituzione ed il rafforzamento di isole richiede la conterminazione nei confronti della laguna circostante con un sistema di impermeabilizzazione, naturale o artificiale, al perimetro, in grado di assicurare un coefficiente di permeabilita' K minore o uguale a 1,0 \times 10-7 cm/sec con spessore maggiore o uguale a 50 centimetri. L'utilizzo delle isole e' finalizzato alla costituzione di habitat idonei alla nidificazione di avifauna protetta.
4. L'utilizzo dei sedimenti per la costituzione di casse di colmata ed il rafforzamento delle aree di colmata esistenti richiede una conterminazione nei confronti dell'ambiente esterno con un sistema di impermeabilizzazione, naturale o artificiale, al perimetro e sul fondo in grado di assicurare un coefficiente di impermeabilita' K minore o uguale a 1,0\times 10-7 cm/sec con spessore maggiore o uguale a 100 centimetri. L'utilizzo delle aree di colmata e' limitato a finalita' compatibili con le attivita' di portualita' connesse con le attivita' di pesca, acquacultura e diporto.
 
Art. 5.
1. Il Commissario delegato adotta, altresi', tutte le iniziative, anche di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attivita', ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilita' delle aree e di tutte le strutture occorrenti.
2. Il Commissario delegato potra' usufruire anche degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque, presenti nell'ambito territoriale di intervento, qualora utilizzabili.
 
Art. 6.
1. I progetti degli impianti e delle opere di cui alla presente ordinanza sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo decreto, previa comunicazione alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.
2. Sui progetti di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esprime il parere di compatibilita' ambientale con l'ambiente naturale di vita e di lavoro, avvalendosi della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilita' e' verificata con la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati.
 
Art. 7.
1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' adottare nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 2, commi 4 e 4-bis, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 e 34;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141;
legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, cosi' come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
legge 5 marzo 1963, n. 366;
legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 22, 27 e 28;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
legge regionale 7 settembre 1990, n. 43;
decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0245/Pres. Dd. 8 luglio 1996;
deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 2780;
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, articoli 5, 6, 8 e 10;
decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 2 gennaio 1998, n. 01/Pres;
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30;
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, art. 8;
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, art. 89 e titolo X;
 
Art. 8.
1. Il Commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalita' di svolgimento ed al regime di competenze, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonche' ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in bonifica ambientale, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
3. Al fine di evitare il ripetersi di situazioni di crisi ambientale, il Commissario delegato, sentite le amministrazioni e gli enti locali interessati, predispone un programma per lo sviluppo sostenibile della laguna di Marano Lagunare e Grado.
 
Art. 9.
1. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione del Magistrato alle acque, delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli istituti universitari, dell'A.N.P.A., dell'A.R.P.A., dell'I.C.R.A.M., dei servizi tecnici nazionali, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di rispettiva competenza.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore - nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - e di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di personale della pubblica amministrazione.
3. Il Commissario delegato puo', altresi', avvalersi, fino ad un massimo di tre unita', di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il corrispettivo da riconoscere a favore di tale personale e' determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.
4. Il compenso spettante al Commissario delegato ed al soggetto attuatore, sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il personale appartenente alla struttura di cui al comma 2 e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili; calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa. Al personale appartenente alla struttura commissariale cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario delegato sulla base delle documentate richieste.
6. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle norme ordinarie e alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme contrattuali in materia di orario di servizio.
7. Per le attivita' in materia di tutela delle acque ed in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' avvalersi di due unita' di personale anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determinato con decreto interministeriale n. 62/1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Per l'espletamento delle attivita' di monitoraggio e controllo di cui al precedente art. 3, comma 3, il commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e del laboratorio di biologia marina di Trieste.
9. Per l'espletamento delle attivita' di indagine epidemiologica di cui al precedente art. 3, comma 4, il commissario delegato si avvale delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A. o dell'A.R.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' delle strutture sanitarie locali. A tali istituzioni il commissario delegato, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.
 
Art. 10.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e un esperto designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un esperto designato dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e due esperti designati dal presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. La commissione ha sede presso gli uffici della struttura commissariale e coadiuva il commissario medesimo ed il soggetto attuatore nell'esercizio dei loro incombenti.
2. Il compenso spettante ai componenti della commissione di cui al precedente comma l sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Al presidente e ai componenti della commissione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 17, comma quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, n. 486.
 
Art. 11.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al commissario delegato sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:
a) l'introito dei mutui ventennali che la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, l'importo di euro 413.165,52, a valere sulle risorse finanziarie iscritte all'U.P.B. 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'anno 2001 all'anno 2020, cosi' come indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, allegato G, e relativamente alla voce "Friuli-Venezia Giulia - laguna di Grado-Marano"; a tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia trasferisce le risorse finanziarie, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alla contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria, allo scopo istituita, intestata al commissario delegato;
b) euro 2.582.284,49 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a valere sulle risorse finanziarie previste dal gia' citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, allegato G, relativamente alla voce "Friuli-Venezia Giulia - laguna di Grado-Marano", che sono trasferite al commissario delegato con le modalita' di cui alla lettera a);
c) ulteriori risorse finanziarie di competenza regionali o sub-regionali che gli enti competenti possono trasferire al commissario delegato;
d) fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati alla realizzazione delle opere di tutela dell'area interessata dall'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza; a tal fine il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a nuovi finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.
2. Relativamente ai fondi di cui al precedente comma 1, lettera a), qualora l'accensione del mutuo avvenga presso la Cassa depositi e prestiti, la concessione del mutuo potra' avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verra' comunicata, alla prima adunanza utile, la concessione effettuata.
3. Il Commissario delegato puo' impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 12.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2002
Il Ministro: Scajola
 
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