Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 maggio 2002
Riconoscimento al sig. Cirstea Irinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Cirstea Irinel, nato a Onesti (Romania) il 10 ottobre 1967, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di "Inginer, Constructi si echipamente navale - specializarea Nave" conseguito nel giugno 1992 presso la "Universitatea. Dunarea de Jas din Galati" in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 17 luglio 2001 e dell'11 gennaio 2002;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A - settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla Questura di Roma in data 18 marzo 2002 valido fino al 18 febbraio 2003;
Decreta:
Al sig. Cirstea Irinel, nato a Onesti (Romania) il 10 ottobre 1967, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 21 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
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