Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6 giugno 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 4 per mille.
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. di elevare la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da Euro 103,29 a Euro 180,00.
4. di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere - categorie catastali D2 e D10, nella misura del 6 per mille.
5. di fissare l'aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno 24 mesi alla data del 1 gennaio 2002, e non ricomprese nei precedenti punti, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione aventi durata di almeno 12 mesi nel corso dei due anni precedenti all'anno di imposta 2002, nella misura del 9 per mille. In caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale) durante l'anno 2002, l'assoggettamento all'aliquota del nove per mille avviene per il periodo antecedente alla data di registrazione, ricomprendendo il mese durante il quale viene registrato il contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici.
6. di fissare l'aliquota per le restanti unita' immobiliari nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria).
(Omissis).
02A05701
Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
abitazione principale: 5,5 per mille;
pertinenze all'abitazione principale (solo se risultano tali dall'atto notarile o dal certificato catastale): 5,5 per mille;
abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado: 5,5 per mille;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata: 5,5 per mille;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione: 6,5 per mille;
aliquota I.C.I. da applicare agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni: 9 per mille;
aliquota I.C.I. da applicare agli altri immobili: 7 per mille;
detrazione spettante alle soli unita' immobiliari' adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario: Euro 129,11 (L. 250.000).
(Omissis).
02A05702
Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. Per l'anno 2002 l'Imposta comunale sugli immobili I.C.I., viene confermata nella misura del 4,5 per mille con l'abbattimento per la prima casa di Euro 103,29;
3. Per l'anno 2002 tutte le rimanenti tariffe di competenza comunale vengono confermate nella misura in atto;
(Omissis).
02A05703
Il comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ridotta al 4,5 per mille per:
le persone fisiche soggetti passivi, anagraficamente residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anagraficamente residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari, anagraficamente residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota ordinaria al 7 per mille per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a);
II). ...omissis;
III) L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, ...omissis...;
IV) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 154,94 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ...omissis...;
(Omissis).
02A05704
Il comune di ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A);
Allegato A delibera G.C. 27 del 14 febbraio 2002
In vigore Nuova I.C.I. terreni agricoli .... 0,60% 0,60%
aree fabbricabili .... 0,60% 0,70%
abitazioni principali (al netto
della detrazione) .... 0,50% 0,50%
altri fabbricati .... 0,60% 0,65%
detrazione 1a casa .... 103,29 Euro 103,29 Euro
detrazione pensione minima e
una sola abitazione .... 180,76 Euro
(non cumulabile con abitazione
principale) *
* Subordinato all'approvazione in consiglio comunale della modifica del regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 15 del 25 marzo 1999.
(Omissis).
02A05705
Il comune di ANNONE VENETO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota prima casa 5 per mille Pertinenze abitazione principale .... 5 per mille Aliquota ordinaria .... 6,5 per mille Aliquota fabbricati categoria A (escluso A/10)
sfitti per più di sei mesi l'anno .... 7 per mille Assimilazioni ad abitazione principale .... 5 per mille Per immobili inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico od architettonico localizzati nel centro
storico .... 0,5 per mille Detrazione per abitazione principale .... Euro 104,00
(Omissis).
02A05706
Il comune di ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote, le detrazioni e le riduzioni in vigore per l'anno 2001 e quant'altro stabilito con atto consiliare n. 20/2001 cosi' come appresso specificato:
Aliquote I.C.I.:
aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di coop. edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Antrodoco per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recuperodi unita' immobiliari inagibili o inabitabili e fabbricati rurali;
b) opere di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia localizzati nel centro storico;
c) al recupero di sottotetti,
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tali unita' immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza del soggetto passivo e dell'immobile.
aliquota agevolata del 4 per mille per soggetti passivi che intendono acquistare un fabbricato nel comune di Antrodoco e trasferirvi la propria residenza, da applicare per la durata di anni tre dalla data di iscrizione, in qualita' di residente, all'anagrafe del comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tale unita' immobiliare l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo;
aliquota del 6,5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;
di esentare, per la durata di anni tre, dal pagamento dell'I.C.I. coloro i quali si insidieranno in questo territorio con nuove attivita' produttive o amplieranno quelle gia' esistenti in loro possesso. Tale agevolazione decorrera' dalla data di effettivo inizio di attivita' lavorativa o di effettivo utilizzo della parte ampliata. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tali unita' immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile del soggetto passivo;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
di stabilire che ai fini della determinazione dell'imposta l'aliquota e la detrazione applicata per le abitazioni principali va applicata anche alle pertinenze. Detta agevolazione e' applicabile limitatamente alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione e ne sara' data comunicazione a l'ente mediante presentazione di autocertificazione. (Omissis).
02A05707
Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
A) 5 per mille per:
abitazione principale, cosi' come intesa dall'art. 5 del vigente regolamento I.C.I.
Ai fini della fruizione della detrazione d'imposta rientrante nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettere d) e) f) del regolamento I.C.I., i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare all'ufficio tributi del comune dichiarazione sostitutiva di certificazione entro l'anno d'imposta di riferimento;
Tale dichiarazione va presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni;
B) 7 per mille per:
alloggi non costituenti abitazione principale;
aree fabbricabili;
alloggi non locati (sono considerate sfitte "a disposizione" le abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di affitto);
immobili adibiti all'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni (artigianali, commerciali, industriali e professionali). Di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile le aliquote sopra determinate;
(Omissis).
02A05708
Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito delIart. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 4, comma 1, deI decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, in legge 24 ottobre 1996, n. 556, le seguenti aliquote I.C.l. per l'anno 2002:
a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a sub 1 - a);
c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29;.
(Omissis).
02A05709
Il comune di APRILA (provincia di Latina) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
che l'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, e' determinata nella misura del:
5.25 per mille per le abitazioni principali (residenza) e pertinenze;
5.25 per mille per le abitazioni (escluse le pertinenze) destinate a parenti in linea diretta, che non possiedono altre abitazioni (es. genitore che ha l'usufrutto dell'appartamento del proprio figlio);
6 per mille unita' abitativa concessa in locazione a soggetti residenti che la utilizzeranno come abitazione principale con contratto assoggettato a registrazione;
6.5 per mille per gli altri casi non compresi nelle fattispecie precedenti (agricoltori - artigiani);
7 per mille per il settore industriale.
La detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 210.000 per:
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residente nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale.
(Omissis).
02A05710
Il comune di AREZZO ha adottato, l'8 e l'11 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di approvare l'aliquota e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nei termini che seguono:
1. aliquota deI 6,2 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/92 e succ. modificazioni ed integrazioni;
2. di determinare in Euro 130,00 (corrispondenti a L. 251.715) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92;
3. di determinare in Euro 258,23 (corrispondenti a L. 500.000) (Euro 130,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/92, come determinata dalla presente deliberazione + Euro 128,23 ulteriore detrazione), l'importo della "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:
Categorie di soggetti: soggetto passivo pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di Euro 7.000,00 (corrispondenti a L. 13.553.890) ovvero famiglia composta da due pensionati, o in eta' di pensione, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali dell'importo di Euro 10.500,00 (corrispondenti a L. 20.330.835), con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto a); i quali tuttavia non concorrono alla determinazione dei predetti limiti di reddito. I redditi sopraddetti si intendono relativi all'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta;
soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto: all'assegno di invalidita' Inps e/o pensione di inabilita' Inps e o indennita' di accompagnamento;
Requisiti: a) possedere, nell'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore a Euro 200,00 (corrispondenti a L. 387.254) annui lordi ovvero eventuali immobili accessori in uso proprio (C2, C6, C7), diversi dalle abitazioni, ciascuno con rendita catastale non superiore a Euro 200,00 (corrispondenti a L. 387.254);
b) l'immobile adibito ad abitazione principale deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4- A/5 - A/6;
4. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, deI "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazioni C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 1999.
di approvare, quali indirizzi generali per le successive determinazioni della Giunta comunale, sulla base di quanto descritto in premessa, i criteri aplicativi per l'I.C.I. anno di imposta 2002 relativamente alle agevolazioni per le seguenti fattispecie, e nei termini che seguono:
1. "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:
Categorie di soggetti:
soggetto passivo pensionato che vive solo e percepisce un reddito nel limite di Euro 7.000,00 (corrispondenti a L. 13.553.890) ovvero famiglia composta da due pensionati, o in eta' di pensione, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali dell'importo di Euro 10.500,00 (corrispondenti a L. 20.330.835), con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto a); i quali tuttavia non concorrono alla determinazione dei predetti limiti di reddito. I redditi sopraddetti si intendono relativi all'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta;
soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto: all'assegno di invalidita' INPS e/o pensione di inabilita' INPS e/o indennita' di accompagnamento;
Requisiti:
a) possedere, nell'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito (dominicale + agrario) non sia superiore a Euro 200,00 (corrispondente a L. 387.254) annui lordi ovvero eventuali immobili accessori in uso proprio (C2, C6, C7), diversi dalle abitazioni, ciascuno con rendita catastale non superiore a Euro 200,00 (corrispondenti a L. 387.254);
b) l'immobile adibito ad abitazione principale deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
2. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa no risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenitmento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con Deliberazioni del consiglio comunale n. 390 del 21 dicembre 1988 e n. 10 del 27 gennaio 1999. (Omissis).
02A05711
Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. 7 per mille sulla prima casa.
2. 7 per mille sulle seconde case, terreni. e aree fabbricabili.
3. L. 200.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
4. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi e' presente almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il cui reddito complessivo del nucleo familiare stesso sia uguale o inferiore a L. 20.000.000. Tale agevolazione si applica sull'intera abitazione principale anche se in comproprieta' con il coniuge, purche' sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne o del coniuge, anche se quest'ultimo ha un limite di eta' inferiore.
5. L. 300.000 quale detrazione cer l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano presenti uno o piu' disabili con una percentuale di invalidita' che va dal 70 al 100%.
(Omissis).
02A05712
Il comune di ARIZZANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota diversificata dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune come in appresso specificata:
a) abitazione principale cosi' come definita dall'art. 5, comma 1 e comma 2 del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000;
b) pertinenze abitazioni principali cosi' come definiti dall'art. 5 comma 3, lettera a) del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza);
c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
1) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
2) al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
3) agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000;
d) pertinenza unita' immobiliari di cui sopra lettera c) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola pertinenza;
e) seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille;
f) terreni aliquota 4,6 per mille;
g) pertinenze che non rientrano nei casi sub b) sub c) aliquota 5,5 per mille.
2. di determinare il valore per le aree fabbricabili in Euro 72,30 il mq.
(Omissis).
02A05713
Il comune di ARNO (provincia di Imperia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura deI 6,5 per mille.
(Omissis).
02A05714
Il comune di ARMUNGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, (che peraltro non subiscono variazioni rispetto all'anno 2001) nel modo seguente:
abitazione principale 4 per mille;
abitazioni secondarie 4,5 per mille;
aree fabbricabili 4,5 per mille;
immobili utilizzati per attivita' commerciali 5 per mille.
2. di stabilire in L. 200.000 - Euro 103,29 la detrazione per le abitazioni principali ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996;
3. di definire il valore delle aree fabbricabili (che non subisce variazioni rispetto all'anno 2001), ai fini dell'imposta in oggetto come indicato nella seguente tabella: Zone urbanistiche Descrizione Valore venale
- - - Zona A Centro storico 15,49 - 30.000 Zona B1 Completamento "ove sono
compresi aggregati edifici
costituenti organismi storici" 20,66 - 40.000 Zona B2 Completamento "ove sono compresi
aggregati edifici interessati
da completa ed irreversibile
sostituzione del tessuto urbano
originario" 30,99 - 60.000 Zona C Espansione residenziale non
urbanizzata 7,75 - 15.000 Zona B2 All'interno Tav. 3 PUC Completamento ove gli edifici
mantengono le posizioni attuali 25,82 - 50.000
(Omissis).
02A05715
Il comune di ARQUA' PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b), nella misura del 6 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e gli altri casi previsti nello specifico regolamento per la disciplina dell'I.C.I.
(Omissis).
02A05716
Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze e al 5,5 per mille dell'aliquota I.C.I. relativa agli immobili diversi dell'abitazione principale e sue pertinenze con l'aumento della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenze da L. 300.000, Euro 154,94 a L. 350.000 Euro 180,76, e aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001.
(Omissis).
02A05717
Il comune di AURONZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 2002 in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni nelle seguenti misure:
a) nella misura ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come da regolamento;
b) nella misura del 7 per mille per gli immobili delle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
c) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
2. di determinare per l'esercizio 2002, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a Euro 156,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo "A" nella quale l'immobile e' iscritto.
(Omissis).
02A05718
Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d);
b) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;
c) aliquota del 4 per mille:
per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*);
per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);
d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonche' in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341;
e) confermare per l'anno 2002 che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte Euro 123,95 (L. 240.000), fino a concorrenza del suo ammontare; la detrazione e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
(*) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto;
(**) sono equiparate alle abitazioni principali:
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi rcgularmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
(Omissis).
02A05719
Il comune di AZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;
aliquota ridotta del 5 per mille nel caso di alloggi locati ad uso abitativo ai sensi della legge n. 431/98 senza detrazione.
2. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' di Euro 103,29137 (pari a L. 200.000).
(Omissis).
02A05720
Il comune di BALLABIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;
di confermare, in base all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali;
di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 5 della legge 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale in Euro. 113,62 (L. 219.998) dando atto del permanere degli equilibri di bilancio.
(Omissis).
02A05721
Il comune di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata nel 5 per mille;
l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune e' fissata nel 5,50 per mille;
l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate e' fissata nel 7 per mille;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel Regolamento I.C.I. sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A05722
Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione, nella misura del 6 per mille per le restanti unita' immobiliari e nella misura del 6 per mille per le aree fabbricabili, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di fissare, altresi la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29;
(Omissis).
02A05723
Il comune di BASSANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
il consiglio comunale (omissis) delibera di disciplinare l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 determinando le corrispondenti aliquote nella misura del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le relative pertinenze (art. 817 del c.c.), del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso;
7 per mille per gli altri immobili;
4 per mille per alloggi di proprieta' IACP;
confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis).
02A05724
Il comune di BÊE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. º504 del 30 dicembre 1992, nelle seguenti aliquote:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;
2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,30 (L. 200.000);
(Omissis).
02A05725
Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale;
2. di confermare nella misura ordinaria di Euro 103,29 (L. 200.000) annue, l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
02A05726
Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I. nella seguente misura:
5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5 per mille per tutti gli altri immobili;
di confermare per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella seguente misura:
Euro103,29 (L. 200.000) (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis).
02A05727
Il comune di BETTONA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, la misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e loro pertinenze (vedi art. 5 Regolamento applicazione I.C.I. approvato con delibera del commissario prefettizio n. 29 del 28 marzo 2000) e di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni ed altri fabbricati; per i motivi di cui in premessa;
2. di confermare, altresi', la detrazione dell'imposta da Euro 103,30 a Euro 258,23 per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, cosi' come individuate con atto del consiglio comunale n. 29 del 29 aprile 1998 e riconfermate, per il 2001, con deliberazione G.M. n. 23 del 21 febbraio 2001 qui di seguito riportate:
anziani: di eta' superiore a 65 anni che possiedono un'unica abitazione e che abbiano un reddito imponibile ai fini IRPEF, al netto di quelle derivanti dall'abitazione stessa non superiore ad Euro 4.648,11 e per il nucleo familiare formato da 2 persone (di cui una ultrasessantacinquenne) di Euro 8.263,31 al netto come sopra;
nuclei familiari: di quattro o piu' persone, che possiedono un'unica unita' immobiliare, con un reddito complessivo ai fini IRPEF che derivi esclusivamente dai redditi di lavoro dipendente non superiore ad Euro 10.329,14.
Condizione principale e' la titolarieta' di una sola casa.
(Omissis).
02A05728
Il comune di BEVILACQUA (provincia di Verona) ha adottato il 25 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, per tutto quanto sopra esposto e che si da' qui per riportato, nelle misure del 5 per mille sulla prima casa, compreso le pertinenze, e del 5,5 per mille relativamente agli altri immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' fissata nel 2001;
2. (omissis);
(Omissis).
02A05729
Il comune di BORGHETTO DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. l'aliquota I.C.I. e' stabilita, in misura unica, per l'anno 2002 nella percentuale del 5 per mille;
2. di dare atto, in conformita' all'art. 8, comma 3o, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per quanto di competenza:
che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione;
che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
che, se l'unita' immobiliare in parola e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
che, per abitazione principale, si intende quella nella quale, il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
(Omissis).
02A05730
Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A1 abitazione principale e sue pertinenze aliquota deI 5,3 per mille, con l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (pari a euro 103,29);
A2 abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille;
A3 abitazione non locata e sue pertinenze aliquota del 7 per mille;
A4 fabbricati destinati ad attivita' non residenziali e loro pertinenze aliquota del 5,8 per mille;
A5 abitazione e/o fabbricato di proprieta' dell'impresa di costruzione e/o cooperativa ultimata e non venduta aliquota 5,3 per mille;
B aree fabbricabili aliquota 6,3 per mille;
C terreno agricolo aliquota 5,3 per mille;
(Omissis).
02A05731
Il comune di Borgofranco d'Ivrea (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ===================================================================== n. ro ordine|Riferita a |Aliquota anno 2002 ===================================================================== 1 |Ordinaria .... |6 --------------------------------------------------------------------- 2 |Abitazione principale .... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale anziani o |
|disabili - art. 3 comma 56 - legge | 3 |23 dicembre 1996, n. 662.... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari appartenenti alle |
|cooperative edilizie a proprieta' |
|indivisa, adibite ad abitazione |
|principale dei soci assegnatari - |
|art. 8, comma 4, del D.Lgs.n. | 4 |504/1992 .... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi regolarmente assegnati dagli |
|I.A.C.P. - art. 8, comma 4, del | 5 |D.Lgs. n. 504/1992 .... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni locate utilizzate come |
|abitazione principale (art. 4, comma |
|1 - legge 24 ottobre 1996, n. 556) | 6 |.... |6 --------------------------------------------------------------------- 7 |Alloggi non locati .... |6 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari di proprieta' di |
|Enti senza scopi di lucro, in misura |
|non diversificata, in relazione alla |
|loro diversa tipologia (art. 6 comma | 8 |2, del D.Lgs. n. 504/1992) .... |4
di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.
E' altresi' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti dl primo grado in linea retta. Tale agevolazione viene concessa per una sola unita' abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario.
di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50%.
(Omissis).
02A05732
Il comune di BORGOLAVEZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 Ialiquota I.C.I. nelle misure come di seguito articolate:
5 per mille per abitazione principale;
6 per mille per terreni, altri fabbricati e aree edificabili;
4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
7 per mille da applicare alle unita' immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate;
2. di dare atto che all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica la riduzione di Euro 103,29 prevista dal secondo comma delIart. 8 D. Lgs. 504/1992;
3. dl stabilire il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
terreni per fabbricati produttivi: Euro 13,00;
terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano esecutivo o concessione convenzionata accolta dall'Ente: Euro 31,00;
terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano esecutivo o concessione convenzionata non accolta dall'Ente: Euro 21,00;
terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano per l'edilizia economico popolare: Euro 16,00;
terreni a destinazione residenziale classificati nel P.R.G.C. in "zona di completamento", edificabili a semplice richiesta di concessione edilizia: Euro 42,00;
(Omissis).
02A05733
Il comune di BORGORATTO ALESSANDRINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in Lire 200.000 pari a Euro 103,29;
3. dare atto:
(Omissis).
02A05734
Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis).
02A05735
Il comune di BOVES (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare la detrazione unica per abitazione principale in Euro 129,11, pari a lire 250.000;
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale da soggetto passivo, in Euro 180,76, pari a lire 350.000, nel caso in cui l'immobile sia utilizzato da nuclei familiari con piu' di quattro componenti e con un reddito complessivo IRPEF non superiore a Euro 12.394,97, pari a lire 24.000.000, sempre che l'immobile sia l'unico posseduto e non risulti accatastato in A7 e A8.
(Omissis).
1. di approvare l'aliquota per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili nelle misura del 6 per mille, confermando quella in vigore lo scorso anno.
(Omissis).
02A05736
Il comune di BUCCHIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di approvare la proposta di deliberazione;
1. di confermare le aliquote dell'anno 2001 dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come di seguito specificato:
I. aliquote:
aliquota da applicare per i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille;
aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
aliquota ridotta, pari al 4 per mille da applicare per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992, alle seguenti condizioni:
in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/1997, il soggetto passivo dell'I.C.I. deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia;
la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.
L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore dl autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune.
L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succesive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III. L'imposta e' ridotta (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, - o autodichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 - nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile o autodichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamen ti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
IV. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (lire 200.000) rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
V. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) dovunque ubicate e non solo quelle ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado o affini entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale purche' la concessione venga dimostrata dal proprietario;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02A05737
Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;
nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10), per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D);
nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari censite nella categoria catastale C/6;
2. la detrazione per l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/1992 (come modificato dalla legge 662/1996 articolo 3 comma 55) pari a Euro 103,29 (pari a lire 200.000);
(Omissis).
02A05738
Il comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, con decorrenza dal 1o gennaio 2002 e per quanto esposto in premessa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura unica deI 6,5 per mille, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e che tale detrazione puo' riguardare anche le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali i box, cantine, garage ubicati nello stesso immobile che comprende l'abitazione principale e che si configurano quindi come un complesso unitario di beni.
(Omissis).
02A05739
Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigenti per l'anno 2001 come si evince dal seguente prospetto:
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili (aliquota ordinaria): 7 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
02A05740
Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) di modificare il deliberato di cui all'atto giuntale n. 13 deI 15 gennaio 2002 che viene pertanto cosi' ridefinito e rideliberato:
1. di istituire, a valere per l'anno 2002, l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato:
a) aliquota del 4,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatarlo;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile, gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2001 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
L'aliquota del quattro virgola otto per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:
il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati), comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.l., aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3,comma 55, legge 662/1996);
c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1o gennaio 2002 non locata ne' data in comodato a terzi;
d) aliquota deI 4 per mille per:
l'unita' immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di nuova attivita' produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1o gennaio 2001, per i primi tre anni di attivita', a condizione che venga presentata comunicazione al comune di anno in anno entro i termini di versamento dell'imposta. Per le attivita' iniziate in corso d'anno l'agevolazione e' riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi;
e) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
f) aliquota dello zero per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 3 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
2. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione annua di Euro 103,29 per l'abitazione principale, e piu' precisamente per:
l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente;
l`unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
l'abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
le unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2001 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
(Omissis).
di ristabilire e rideterminare ai fini I.C.I. i requisiti e i criteri necessari per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione per l'abitazione principale anno 2002 da Euro 103,29 a Euro 154,94 per particolari categorie di utenti come segue:
1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di Euro 51,65 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 gia' prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a Euro 154,94, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1 - A6 - A7- A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;
2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
a) Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno 2001 dei componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002 non superiore a Euro 10.329,14 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...);
b) Non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
c) Il reddito familiare riferito all'anno 2001 (10.329,14 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002) viene elevato di una somma pari a Euro 5.164,57 in presenza di una delle seguenti condizioni.
1. Per la presenza nel nucleo familiare di:
anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1o gennaio 2002;
persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovra' essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);
2. Per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1o gennaio dell'anno di imposizione;
3. Nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
4. Qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o gennaio 2002.
3) di stabilire che:
i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata;
i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta;
l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;
4) di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in Euro 103,29 per le abitazioni principali, di cui all'atto giuntale n. 34 in data odierna che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2002;
(Omissis).
02A05741
Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come evidenziato nell'allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; (Omissis). ===================================================================== Immobile |Aliquota |Detrazione |Note =====================================================================
| | |Per quanto concerne
| | |le pertinenze (box
| | |auto, garage, etc...)
| | |viene fatto
| | |riferimento
| | |all'articolo 5 del Abitazione principale|5 per mille |Euro 103,29|regolamento I.C.I. --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | se locata |5,7 per mille|0 | --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | non locata |6 per mille |0 | --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili, | | | terreni agricoli | | | rientranti nella base| | | impositiva e per | | | tutti gli altri tipi | | | di fabbricati |5,7 per mille|0 | ---------------------------------------------------------------------
| | |Richiesta della
| | |dichiarazione di
| | |inagibilita' o
| | |inabitabilita' entro
| | |il 10 giugno all'UTC
| | |pagamento diritti per
| | |perizia L. 70.000 o
| | |dichiarazione
| | |sostitutiva ai sensi Abitazioni inagibili | | |della L. n. 15 del o inabitabili |2,5 per mille|0 |4 gennaio 1968 --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati| | | per la vendita e non | | | venduti dalle imprese| | | che hanno per oggetto| | | esclusivo o | | | prevalente | | | dell'attivita' la | | | costruzione e | | |Limitatamente ad un alienazione di | | |periodo non superiore immobili |4 per mille |0 |ai tre anni --------------------------------------------------------------------- Prima unita' | | | immobiliare posseduta| | | a titolo di | | | proprieta' o | | | usufrutto da anziani | | | o disabili con | | | residenza permanente | | | in istituti di | | |Abitazione che non ricovero o sanitari |5 per mille |Euro 103,29|sia locata
(Omissis).
02A05742
Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare per Ianno 2002 l'aliquota deIl'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del sei per mille con la detrazione di euro 103,29 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge del 22 dicembre 1996, n. 662 e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a sequito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. riconfermare per l'anno 2002 l'aumento della detrazione principale da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore dei soqqetti passivi proprietari di immobili che acquisiscano la residenza nel comune nell'anno 2002.
(Omissis).
02A05743
Il comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha adottato, l'8 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, negli importi appresso elencati:
A) Immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille - Deduzione Euro 103,29;
B) Immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: Aliquota del 6,5 per mille.
(Omissis).
02A05744
Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di istituire a valere per l'anno 2002 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota del 6,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
pertinenze, cosi' come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., modificato nella seduta odierna del consiglio comunale, ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprieta' delle abitazioni concesse in uso gratuito);
b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al 1o gennaio 2002 non locate ne' date in comodato a terzi;
(Omissis).
3. di riconoscere per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonche' dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., una detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000);
4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, e' prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 del regolamento comunale I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
(Omissis).
02A05745
Il comune di CAPOLIVERI (provincia di Livorno) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, con decorrenza 1o gennaio 2002, nel 6 per mille l'aliquota per abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l'applicazione della imposta comunale sugli immobili;
2. di dare, altresi', atto che per l'anno 2002 rimangono invariate:
la ulteriore aliquota di imposta fissata nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
la detrazione fissata in Euro 103,29 e le ipotesi agevolative vigenti al 31 dicembre 2001;
la detrazione fissata in Euro 258,23 da applicare agli ultrasessantacinquenni per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A05746
Il comune di CAPPELLE SUL TAVO (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote relative all'I.C.I. nel modo seguente:
a) 5 per mille per la prima casa e pertinenze;
b) 6,5 per mille quale aliquota ordinaria.
2. confermare in Euro 103,29 (originarie L. 200.000) la detrazione per abitazione principale.
(Omissis).
02A05747
Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote gia' in vigore nell'anno 2001, come di seguito specificate;
2. di mantenere nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 2002 sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
3. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 2002 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. di fissare in Euro 123,95 (pari a L. 240.001) annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
6. di fissare in Euro 258,23 (pari a L. 500.003) la detrazione ai fini l.C.l. a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione per le seguenti categorie di persone:
pensionati, portatori di handicap con attestato dl invalidita' civile, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione e/o mobilita' aventi i seguenti requisiti:
A) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a Euro 12.911,43 (pari a L. 25.000.015) aumentato di Euro 1.032,92 pari a L. 2.000.012) per ogni persona a carico;
B) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a Euro 25.822,85 pari a L. 50.000.010) aumentato di Euro 1,032,92 pari a L. 2.000.012) per ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo famigliare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL;
C) immobile accatastato in una delle seguenti categorie A/3, A/4, A/5;
Per reddito annuale imponibile IRPEF si intende quello dichiarato ai fini dell'anno d'imposta 2001 e il numero dei componenti il nucleo famigliare e' quello risultante in anagrafe al 31 dicembre 2001.
Il richiedente, per poter usufruire della detrazione di Euro 258,23 pari a L. 500.003), dovra' possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto A o i requisiti di cui al punto B, congiuntamente ai requisiti di cui al punto C. Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 31 luglio 2002, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione.
Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 31 luglio 2002, il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione.
(Omissis).
02A05748
Il comune di CARBOGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare:(1)
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: sei per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: sei per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sei per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: sei per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: sei per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: sei per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: sei per mille;
5.3..... ....
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: sei per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: sei per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: sei per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: sei per mille;
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: sei per mille;
8) aliquota agevolata speciale del sei per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
9) aliquota speciale del sei per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
(1) L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata:
a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa;
b) soltanto per gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
c) congiuntamente per le unita' immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il comune puo' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre non inferiori al 4 per mille - una per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b).
(Omissis).
02A05749
Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta sugli immobili comunali nella misura unica del 7 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione di Euro 103,30 per l'abitazione principale;
di dare atto che per le pertinenze delle abitazioni principali sara' applicato quanto stabilito dall'art. 30, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(Omissis).
02A05750
Il comune di CARINI (provincia di Palermo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
4 per mille relativamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
5,5 per mille per gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili;
Euro 103,29 per la detrazione per abitazione principale.
(Omissis).
02A05751
Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.
(Omissis).
02A05752
Il comune di CASALSERUGO (provincia di Padova) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille come gia' applicata negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001;
2) di confermare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale a Euro 155,00;
3) di confermare anche per l'anno 2002 una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., pari a Euro 260,00 con riferimento alle situazioni di carattere sociale di seguito indicate:
a) soggetti assistiti in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
b) quando il reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia data da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i limiti di seguito riportati: (imponibile lordo anno 2001):
Euro 5.706,85 per il nucleo composto da una sola persona;
Euro 8.560,27 per il nucleo composto da due persone;
Euro 10.272,33 per il nucleo composto da tre persone;
Euro 11.984,38 per il nucleo composto da quattro persone;
Euro 13.696,44 per il nucleo composto da cinque persone;
Euro 15.408,49 per il nucleo composto da sei persone;
c) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2002 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel comune di Casalserugo che in altri comuni d'Italia;
d) ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo;
e) il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio 2002.
(Omissis).
02A05753
Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di fissare, per l'anno 2002, in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
(Omissis).
02A05754
Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente;
2. di confermare anche per l'anno 2001 quanto previsto nella liberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero la detrazione in misura di L. 300.000 per i percettori di redditi di sola pensione non superiori a L. 12.000.000, e proprietari di una sola casa di abitazione.
(Omissis).
02A05755
Il comune di CASTELGUGLIELMO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'I.C.I. come determinate con deliberazione di consiglio comunale n. 4 in data 29 febbraio 2000, e conforme per l'anno 2001 con delibera di giunta comunale n. 14 in data 15 febbraio 2001, come di seguito specificate:
5,5 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni;
2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione di L. 200.000, convertita in Euro 103,29 per l'abitazione principale cosi' come fissata con deliberazione di consiglio comunale n. 4 in data 29 febbraio 2000.
(Omissis).
02A05756
Il comune di CASTRO DEI VOLSCI (provincia di Frosinone) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
02A05757
Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima per legge, prevista del 7 per mille, relativamente a tutte le tipologie di immobili ricadenti nel territorio del comune di Catenanuova, cosi' come era stata determinata per l'anno 2001 con delibera di questa giunta municipale n. 1 del 24 gennaio 2001;
2. di riconfermare, sempre per l'anno 2002, la somma di L. 200.000 quale detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05758
Il comune di CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D |TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote % (2002) =====================================================================
1 |2 |3
1 |Tutte le tipologie degli immobili |5 per mille
2) di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
|TIPOLOGIA DEGLI | |
|IMMOBILI nonche' | |
|categorie di soggetti | |
|in situazioni di | |Detrazione d'imposta -
|particolare disagio | |(Euro in ragione N.D|economico-sociale |Riduzione d'imposta|annua) =====================================================================
1 |2 |3 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari | |
|adibite a prima | |
1 |abitazione |- |103,29
(Omissis).
02A05759
Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di determinare per l'anno finanziario 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali:
prima casa 5 per mille;
seconda casa e tutto quello che non e' prima casa 6,5 per mille;
detrazione prima casa L. 200.000.
(Omissis).
02A05760
Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:
5,5 per mille per tutti gli immobili nell'ambito del territorio comunale;
2. di stabilire, per l'anno 2002 nella misura di Euro 190,00 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis).
02A05761
Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Cerreto Grue nella misura unitaria del 6 per mille;
2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 d.lgs. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 L. 662/1996 e' determinata nella misura di Euro 103,29;
3. di dare atto che il regime fiscale delle pertinenze e', ai sensi di quanto in narrativa, con particolare riferimento alle abitazioni principali, quello dell'immobile principale;
4. di dare atto che, con riferimento al regime fiscale dei terreni agricoli ai sensi di quanto in narrativa, fermi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento ai parametri reddituali, il regime agevolativo dei titolari di terreni agricoli e' estensibile altresi' a soggetti percepenti trattamenti pensionistici agricoli.
(Omissis).
02A05762
Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
abitazione principale: 5 per mille;
seconda abitazione e altri fabbricati: 6 per mille;
aree edificabili: 4,5 per mille;
2. di determinare in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A05763
Il comune di CHIARI (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
7 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di dare atto che l'aliquota ridotta stabilita nel punto precedente non riduce il gettito complessivo previsto rispetto all'ultimo gettito annuale realizzato;
3. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 129,11 pari a L. 250.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di' quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96.
(Omissis).
02A05764
Il comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di applicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di Euro 103,29.
(Omissis).
02A05765
Il comune di CLES (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria del cinque per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
2. aliquota ridotta del 4 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, sulle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
3. aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati merce invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano costituite, relativamente agli immobili di nuova edificazione realizzati per la vendita e rimasti invenduti per un periodo non superiore ad un anno;
4. aliquota del 6 per mille per gli alloggi sfitti:
di fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n. 2, a Euro 130,00 e per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale in misura massima di Euro 258,00 secondo criteri e modalita' approvati con deliberazione consiliare n. 57 deI 28 ottobre 1998;
di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di assimilare, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purche' nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d'imposta per tale immobile. A tali unita' immobiliari e' riconosciuta l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale.
(omissis);
(omissis);
(Omissis).
02A05766
Il comune di COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire e quindi confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, senza applicazione di riduzioni e maggiorazioni.
(Omissis).
02A05767
Il comune di COLLECORVINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
6 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per gli altri immobili, quale aliquota ordinaria;
confermare la detrazione d'imposta di Euro 123,95 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
(Omissis).
02A05768
Il comune di COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote in vigore per l'anno 2001;
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze rimane fissata in Euro 103,29, cosi' come stabilito dall'art. 24 del vigente regolamento comunale;
3. di dare atto che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno 2002 sono solo quelle previste dagli articoli 20 e 21 del gia' richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;
4. di dare atto infine che eventuali ulteriori detrazioni e riduzioni sottoposte al potere discrezionale saranno applicate in conformita' di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali in materia;
(Omissis).
02A05769
Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002 nelle seguenti aliquote:
5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse;
5 per mille per l'abitazione secondaria, pertinenze incluse, solo se data in locazione con contratto di affitto registrato;
6 per mille per le altre abitazioni secondarie;
7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non;
3 per mille l'aliquota agevolata, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a:
a) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
b) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel Centro storico,
c) realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
d) utilizzo di sottotetti;
4 per mille per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale;
di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in Euro 113,62 (L. 220.000);
di elevare la detrazionºe d'imposta ad Euro 129,11 (L. 250.000) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio:
a) invalido o portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile non inferiore al 70%;
b) soggetti anziani di eta' superiore a 60 anni unici occupanti dell'immobile;
(Omissis).
02A05770
Il comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;
b) altre unita' immobiliari 5 per mille;
c) terreni agricoli 5 per mille;
d) aree edijicabili 5 per mille;
di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,291 la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis).
02A05771
Il comune di COMMEZZADURA (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di stabilire, per quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta (I.C.I.) a valere per l'anno 2002:
4,5 per mille aliquota ordinaria;
4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;
4 per mille per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale - dando atto che si considera abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 622/1996.
(Omissis).
1. di determinare, per quanto espresso in premessa a valere per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale e pertinenze agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 208,00 (pari a L. 402.744) stabilendo inoltre che detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile e pertinenze, come definite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., manterra' la caratteristica di prima abitazione.
(Omissis).
02A05772
Il comune di CONCAMARISE (provincia di Verona) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
5,5 per mille le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili.
(Omissis).
02A05773
Il comune di CONCORDIA SAGITTARIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, fissando in Euro 103,29 la detrazione per la prima casa ed elevando a Euro 130,00 la detrazione stessa nel caso di nuclei familiari titolari di solo reddito da pensione inferiore a Euro 8.263,00 (con esclusione dal calcolo del reddito derivante da abitazione principale);
2. di considerare, a norma dell'art. 8, comma 3, regolamento comunale I.C.I., abitazione principale le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis).
02A05774
Il comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata nella misura del 5,5 per mille. Per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune ovvero utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata, per l'anno 2002, nella misura ridotta del 5 per mille.
2. la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, applicandosi la disposizione anche alle fattispecie di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre ne restano esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni disciplinate dall'art. 2-bis del regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili.
3. nessuna altra riduzione o detrazione d'imposta, tra quelle previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica nella determinazione dell'obbligazione d'imposta per l'anno 2002.
(Omissis).
02A05775
Il comune di CORREZZANA (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 7 per mille e nella misura agevolata del 6 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis).
02A05776
Il comune di CORVINO SAN QUIRICO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
02A05777
Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2002 relativamente a tutti i beni immobili oggetto della tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agncoli) nella misura unica del 6 per mille;
2. di rideterminare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e in Euro 139,44 solo nei seguenti casi:
persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in quello precedente, si sia verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo dei beneficiari del comune e la corrispondente erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dai vigenti regolamenti approvati dal consiglio comunale con delibera del 26 settembre 1991, n. 39, e del 27 marzo 1992, n. 18;
persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai citati vigenti regolamenti comunali;
persone titolari di un solo reddito di pensione sociale e di reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale;
nucleo familiare con "mono - reddito"º annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con portatore di handicap facente parte del nucleo stesso;
nucleo familiare con "mono - reddito" annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con tre figli a carico.
(Omissis).
02A05778
Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille;
di riconfermare per l'anno 2002 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05779
Il comune di CREDERA RUBBIANO (provincia di Cremona) ha adottato, l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 2002 in misura unica deI 4,5 per mille;
b) di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
02A05780
Il comune di CREMONA ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
modificare come segue la propria deliberazione n. 546/64306 del 13 dicembre 2001:
aliquota del 5 per mille in favore delle abitazioni adibite ad abitazione principale date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti).
Dare atto che le aliquote determinate per l'anno 2002 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sono le seguenti:
aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;
aliquota del 5 per mille in favore delle abitazioni adibite ad abitazione principale date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli,nipoti);
aliquota del 4,5 per mille in favore delle O.N.L.U.S. e degli enti senza scopo di lucro proprietarie dell'immobile in cui svolgono la loro attivita';
aliquota del 3,65 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate.
02A05781
Il comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
fabbricati adibiti ad abitazione principale 6 per mille;
fabbricati adibiti ad uso seconda abitazione 6 per mille;
aree fabbricabili 6 per mille.
di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:
fabbricati adibiti ad abitazione principale detrazione Euro 103,29 (pari a L. 200.000).
(Omissis).
02A05782
Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, Omissis le aliquote per l'anno 2002 relative all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
7 per mille per gli alloggi non locati;
6 per mille per tutti gli altri casi.
2. di determinare in Euro 119,00 la detrazione di imposta a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
02A05783
Il comune di DARE' (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille.
2. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota l.C.l. ridotta ai 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti residenti, quali proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, nonche' per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado (padre, madre e figli) se negli stessi il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
3. di assimilare all'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta da persona anziana e/o disabile ospite di case di riposo o altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purche' non locata.
4. di riconfermare, per l'anno 2002, in L. 300.000 - Euro 154,94 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
a) del soggetto passivo residente nel comune;
b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
(Omissis).
02A05784
Il comune di DAVERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati;
aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte.
2. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' di Euro 103,29137 (pari a L. 200.000).
(Omissis).
02A05785
Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare anche per il 2002, in applicazione del disposto dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento a Euro 155,00 della detrazione di Euro 103,29, prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonche' alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
2. di confermare, altresi', le seguenti aliquote deliberate dalla giunta comunale con atto n. 8 del 19 gennaio 2002;
6,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
4 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 2002 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
4 per mille l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale.
(Omissis).
02A05786
Il comune di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota abitazione principale 5,5 per mille.
2. Di stabilire che:
a) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazione;
b) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 autenticata nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha inoltre l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di costruzione o di restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato del contribuente;
c) l'imposta e' ridotta del 50% per le nuove costruzioni e del 90% per le ristrutturazioni per un periodo di 5 anni dalla dichiarazione di abitabilita' dell'abitazione, quale intervento teso a favorire l'insediamento delle giovani coppie e l'acquisto della prima casa;
d) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare Euro 113,62 - L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima sia verificata. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi famigliari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
e) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02A05787
Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. aliquota agevolata del 4 per mille da applicare a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Diano Marina, esclusivamente all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purche' vi sia dimora abituale;
2. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie immobili, (compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili) diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi;
3. aliquota del 6,5 per mille da applicare ad immobili attualmente utilizzati per le attivita' produttive, come di seguito specificati:
gruppo "A" categoria A/10 uffici e studi privati;
gruppo "C" categorie: C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori per arti e mestieri; C/4 fabbricati e locali per sportivi.
GRUPPO "D" Tutte le categorie.
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi, sottoposta all' aliquota agevolata del 4 per mille; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I:
art. 10, comma 4, punto a) - anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; a condizione che l'abitazione non risulti locata;
art. 10, comma 4, punto b) - soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari dello stesso;
art. 10, comma 4, punto c) - due o piu' unita' immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
art. 10, commi 2 e 3 - cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, cosi' come individuate dal regolamento comunale per lapplicazione dell'I.C.I., purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potra' essere applicata tale agevolazione per piu' di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si puo' detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell' abitazione principale;
art. 11, commi 3 e 4 - abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori - figli) se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali;
art. 11, comma 5 - proprietari che concedono in locazione immobili classificati o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali con contratti -tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge n. 431/1998. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali.
Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono indicare i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovra' poi essere trasmessa entro il termine di consegna delle denunce di variazione (I.C.I.) per l'anno 2002 all'ufficio protocollo del comune od inviata tramite raccomandata a.r;
di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000), come per l'anno 2001, la detrazione per l'imposta dovuta per la "prima casa", rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile e' adibito ad abitazione principale, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996.
(Omissis)
02A05788
Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del d.lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/96:
5,8 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
7 per mille per gli altri immobili.
2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000 = Euro 108,46, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96.
(Omissis).
02A05789
Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura sottoelencata:
per tutti gli immobili una aliquota ordinaria del 5,8 per mille.
2. di aumentare per l'esercizio 2002 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo vigente da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.100.000 (Euro 568,10) l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente.
3. (Omissis).
4. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02A05790
Il comune di DOLEGNA DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille.
2. di applicare la detrazione base per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, art. 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 (Euro 103,29).
3. "Omissis".
4. "Omissis".
(Omissis).
02A05791
Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota riguardante l'I.C.I. nella misura:
6 per mille, in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Domanico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa);
7 per mille, relativamente agli altri immobili di proprieta' non ricompresi nella precedente lettera a);
2 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
(Omissis).
02A05792
Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nella misura unica del 6,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
2. di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta di L. 250.000;
3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unita' imimobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2;
(Omissis).
02A05793
Il comune di DOZZA (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, per le ragioni in premessa esposte l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 4 dicembre 1998;
del 4.5 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente a una unita' immobiliare di categoria C/6 o C/7 piu' una C/2.;
del 5.4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' alle relative pertinenze limitatamente ad una unita' immobiliare di categoria C/6 o C/7 piu' una C/2;
del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
02A05794
Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione per la prima casa in Euro 118,79 pari a L 230.000, dando atto che, in base alla riscossione in proprio dell'imposta e al prevedibile aumento della base imponibile si prevede di incassare un gettito non inferiore a Euro 1.071.000,00 pari a L. 2.073.745.170;
(Omissis).
02A05795
Il comune di ENNA ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Confermare per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 4,80 per mille;
2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di Euro 103,29.
(Omissis).
02A05796
Il comune di ERCHIE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 1o febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
1. nella misura del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e degli assegnatari di alloggi da parte dell`Istituto autonomo case popolari residenti nel Comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. La stessa aliquota e' applicata per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) nella misura del 6 per mille sugli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni principali;
2. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il proprietario puo' predisporre la dichiarazione sostitutiva con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La perizia tecnica oppure l'autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione;
(Omissis).
02A05797
Il comune di FABRO (provincia di TERNI) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2002, la misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e relative pertinenze e 6 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili, resta determinata in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A05798
Il comune di FAICCHIO (provincia di Benevento) ha adottato il 29 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno di imposta 2002, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune:
a) aliquota ordinaria per tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6 per mille;
b) aliquota ridotta per i soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: 5 per mille;
c) riduzione del 50% per l'abitazione principale posseduta dai disabili con invalidita' riconosciuta del 100%;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente
3. l'imposta e' ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabilitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. (Omissis).
5. di dare atto che i terreni agricoli del comune di Faicchio godono dell'esenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come ribadito dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze.
(Omissis).
02A05799
Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come di seguito indicato:
5.5 per mille per l'abitazione principale;
6.90 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili:
di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,30.
(Omissis).
02A05800
Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
aliquota del 5 per mille da applicare alle unita' catastali abitazione principale dei residenti (aliquota ridotta);
aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria).
3. di confermare la detrazione per abitazione principale di importo pari a L. 200.000, cosi' come disciplinato dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92.
(Omissis).
02A05801
Il comune di FARA VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;
2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale in Euro 104,00.
(Omissis).
02A05802
Il comune di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare nei seguenti valori l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e con la diversificazione sotto riportata:
1. per la seconda casa e tutti egli usi non abitativi: 6,5 per mille;
2. per le abitazioni non locate: 6,5 per mille;
3. per le abitazioni principali: 5,5 per mille;
4. per le abitazioni locate, ma usate come abitazione principale: 5,5 per mille.
Di proporre al consiglio comunale di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 59, decreto legislativo 446/1997.
(Omissis).
02A05803
Il comune di FARRA DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per il periodo d'imposta 2002, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota unica del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. di prendete atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29 (pari a L. 199.997).
3. che sono equiparare alle abitazioni principali (come da previsione regolamentare):
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
(Omissis).
02A05804
Il comune di FARRA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di seguito elencate:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari destinare ad abitazione diversa dalla principale.
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' riconfermata in euro 103,30 (L. 200.000).
(Omissis).
02A05805
Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di mantenere invariate le seguenti tariffe e aliquote per l'anno 2002 come segue:
I.C.I. .... pari a 6 per mille.
(Omissis).
02A05806
Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria al 5,75 per mille;
aliquota al 5 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate, dove per equiparate si intendono:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
agli affini entro il primo grado;
a condizione che siano dagli stessi adibite a dimora abituale in conformita' alle risultanze anagrafiche;
aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e tenuti a disposizione;
aliquota al 4 per mille a favore dei proprietari che nel corso dell'anno 2002 concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
(Omissis).
1. di determinare per il 2002 l'importo della detrazione da applicarsi all'abitazione principale nella misura di Euro 104,00 (L. 201,372);
2. di estendere l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale alle unita' immobiliari equiparate alla stessa, come da regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
3. di precisare che, poiche' le pertinenze dell'abitazione principale, riconoscibili sulla base dei principi civilistici (art. 817 del codice civile), seguono lo stesso trattamento agevolativo dell'abitazione principale, in tema di detrazione restando fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esso, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e che la detrazione di cui al precedente punto 2 spetta soltanto per l'abitazione principale, il soggetto passivo di imposta avra' la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la/le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis).
02A05807
 
Il comune di FELTRE (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, legge n. 431/1998;
del 6 per mille per tutti gli altri immobili con esclusione delle aree edificabili per le quali e' stabilita una aliquota del 7 per mille;
un'aliquota del 2 per mille, per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore ai tre anni, e limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei lavori, a favore di proprietari degli immobili che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici come individuati nell'Atlante dei centri storici della provincia di Belluno redatto dalla Regione Veneto con atto in data giugno 1983; sono inoltre considerati centri storici le zone comprese nei predetti centri storici ma delimitate nelle zone "A" del vigente piano regolatore generale. Per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 2 per mille il proprietario dell'immobile dovra' presentare copia della documentazione al comune prevista dal regolamento richiamato dall'art. 1, comma 3 della legge collegata alla Finanziaria 1998 e successive modificazioni e proroghe;
un'aliquota del 2 per mille per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini istituzionali;
2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di Euro 119,00 comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e compresa l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. di determinare altresi' per l'anno 2002 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale, nella misura del doppio del minimo arrotondato per eccesso, pari a Euro 207,00 la detrazione di imposta a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art. 1 della legge n. 295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidita' ai fini del lavoro.
(Omissis).
02A05808
Il comune di FENESTRELLE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nel seguente modo:
a) aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite a negozi ed attivita' artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale;
a) aliquota del 6 per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili;
2. di confermare in L. 300.000, euro 154,94 la detrazione relativa all'abitazione principale.
(Omissis).
02A05809
Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, aumentando la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 251.715 (euro 130,00), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992;
2. di fissare per alcuni fabbricati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e dell'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con delibera del consiglio comunale n. 3 del 25 marzo 1999, le seguenti aliquote agevolate:
4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG), che risultino essere inagibili o inabitabili e/o fatiscenti;
5 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi di manutenzione straordinaria, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 8 agosto 1978 n. 457, su altri fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG);
con la precisazione che le predette aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, purche' i lavori siano iniziati, come evidenziato nella dichiarazione di inizio attivita' presentata al comune, o i relativi progetti di ristrutturazione, se necessari, siano presentati nel corso dell'anno 2001.
(Omissis).
02A05810
Il comune di FIASTRA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille;
di fissare un'aliquota ridotta del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 in favore di:
persone fisiche per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.
di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene fissata nella misura di Euro 103,29.
(Omissis).
02A05811
Il comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ===================================================================== Aliquota |FATTISPECIE IMPOSITIVA |Detrazione =====================================================================
| |Spettante (vedere misura 4,3 (per mille)|a1. abitazione principale;|detrazione) ---------------------------------------------------------------------
|a2. unita' immobiliari |
|appartenenti alle |
|cooperative edilizie a |
|proprieta' indivisa, |
|adibite ad abitazione |
|principale dai soci |
|assegnatari; | ---------------------------------------------------------------------
|a3. unita' immobiliari |
|possedute a titolo di |
|proprieta' o usufrutto da |
|anziani o disabili che |
|acquisiscono la residenza |
|in istituti di ricovero o |
|sanitari a seguito di |
|ricovero permanente, a |
|condizione che le stesse |
|non risultino locate; | ---------------------------------------------------------------------
|a4. unita' immobiliari |
|regolarmente assegnate |
|agli isitituti autonomi |
|per le case popolari | ---------------------------------------------------------------------
|b1. per le unita' |
|immobiliari adibite a |
|civile abitazione concesse|
|in locazione a titolo di |
|abitazione principale con |
|contratto concertato ai |
|sensi dell'art. 2, comma |
|4, della legge n. | 4,3(per mille) |431/1998; |Non spettante ---------------------------------------------------------------------
|b2. unita' immobiliari |
|destinate a pertinenza |
|dell'abitazione |
|principale. (Per |
|pertinenze dell'abitazione|
|principale si intendono le|
|unita' immobiliari |
|classificate o |
|classificabili nelle |
|categorie catastali C2 |
|(magazzini, cantine, |
|locali di deposito), c6 |
|(garage, box, posto auto),|
|C7 (tettoie) destinate in |
|modo diretto e permanente |
|al servizio |
|dell'abitazione |
|principale. Possono essere|
|considerate pertinenze |
|fino ad un numero massimo |
|di una per categoria |
|catastale) | ---------------------------------------------------------------------
|c1. fabbricati e/o |
|immobili a qualsiasi uso |
|destinati, diversi |
|comunque da quelli adibiti| 5,8(per mille) |a civile abitazione; |Non spettante ---------------------------------------------------------------------
|c2. fabbricati realizzati |
|per la vendita e non |
|venduti dalle imprese che |
|hanno per oggetto |
|esclusivo o prevalente |
|dell'attivita' la |
|costruzione e |
|l'alienazione degli |
|immobili; | ---------------------------------------------------------------------
|c3. unita' immobiliari |
|dichiarate inagibili o |
|inabitabili; | ---------------------------------------------------------------------
|c4. abitazione concessa in|
|uso gratuito a parenti |
|fino al secondo grado o |
|affini di primo grado che |
|nella stessa abbiano |
|stabilito la propria |
|residenza; | ---------------------------------------------------------------------
|c5. abitazione locata a |
|soggetti residenti nella |
|stessa con contratto |
|registrato; | ---------------------------------------------------------------------
|d1. unita' immobiliari |
|adibite a civile |
|abitazione, in numero |
|massimo di una per singolo|
|soggetto passivo (persona |
|fisica) residente in altro|
|comune, tenute a |
|disposizione dallo stesso |
|per uso personale (seconda| 7(per mille) |casa); |Non spettante ---------------------------------------------------------------------
|d2. abitazioni per le |
|quali risultino contratti |
|di lacazione regolarmente |
|registrati di durata |
|almeno annuale, nel corso |
|dell'utimo biennio; | ---------------------------------------------------------------------
|e1. unita' immobiliari |
|destinate ad abitazione e |
|per le quali non risultino|
|essere stati registrati |
|contratti di locazione di |
|durata almeno annuale, | 9(per mille) |nell'ultimo biennio |Non spettante
2. di confermare la misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale nel minimo di legge pari a euro 103,29.
3. di confermare, per i contribuenti residenti nel comune e titolari di pensione, che alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta hanno gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', la detrazione d'imposta per abitazione principale a euro 258,23, a condizione:
che risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (si intendono comprese le relative pertinenze);
che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto dell'imposta;
che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a euro 11.878,51.
4. di dare atto che per poter usufruire dell'uolteriore detrazione, di cui al punto precedente, il soggetto passivo e' tenuto a presentare all'ufficio tributi, per ogni anno d'imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresi' l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.
5. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1., lettere a2; b1 e b2; c2, c4 e c5; d1 e d2, i soggetti passivi d'imposta devono presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, pena la decadenza dal beneficio. Chi ha gia' presentato analoga autocertificazione negli anni passati, e' esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che da' diritto all'aliquota agevolata.
(Omissis).
02A05812
Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2) Sono confermate per l'anno 2002 le aliquote, detrazioni e riduzioni dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni principali, intendendo tali le unita' immobiliari di fatto abitate per un periodo continuativo, nel corso dell'anno, superiore ad otto mesi;
b) aliquota del 7 per mille per le altre abitazioni e aree fabbricabili;
c) detrazione di Euro 155,00 per le abitazioni principali di cui alla precedente lettera a);
d) riduzione della tariffa al 50% per i fabbricati dichiarati inabili ed inabitabili.
(Omissis).
02A05813
Il comune di FIVIZZANO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, nel 4,9 per mille la misura dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
2. di confermare nel 6 per mille la misura dell'aliquota ordinaria da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze, diversi dall'abitazione principale, in favore dei soggetti passivi residente nel territorio comunale;
3. di confermare nel 7,5 per mille quale aliquota da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni, a carico dei soggetti passivi non residenti nel territorio comunale.
Ogni soggetto e' obbligato a presentare copia del contratto di locazione in essere entro il termine del 30 giugno 2002;
4. Di confermare in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Di confermare in Euro 129,11 (lire 250.000) la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare di proprieta' di soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidita' superiore al 67%, direttamente adibita ad abitazione principale dagli stessi, e siano in possesso dei segunti requisiti:
a) proprietari o usufruttuari unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantina);
b) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a Euro 15.493,71 in quanto solo, ovvero maggiorato di Euro 5.164,57 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
c) i limiti di reddito sono riferiti a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.
Ogni soggetto passivo ha l'obbligo di presentare sotto la propria responsabilita' apposita autocertificazione, nei modi di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Detta autocertificazione dovra' essere presentata entro il termine del 30 giugno 2002.
(Omissis).
02A05814
Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota per abitazione principale 5,5 per mille.
2. di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 108,46 (L. 210.000);
3. di stabilire la seguente ulteriore agevolazione:
aumento della detrazione d'imposta a Euro 206,58 (L. 400.000), ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo avente la seguente condizione socio-economica:
possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta, pari a:
Euro 5.104,94 (L. 9.884.550) per nucleo familiare anagrafico di un componente;
Euro 3.158,91 (L. 6.116.500) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.
Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico" compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
I contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta, da Euro 108,46 (L. 210.000) a Euro 206,58 (L. 400.000), dovranno presentare specifica domanda all'Ufficio I.C.I. del comune di Fiesso Umbertiano, entro il termine del 30 giugno 2002, allegando alla domanda copia dell'autodichiarazione, presentata dalle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, dalla legge 15 maggio, n, 127, e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 a comprova dei requisiti sopra indicati.
(Omissis).
02A05815
Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota riservata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille.
2. di determinare in lire 300.000 la detrazione spettante alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
3. di escludere dai benefici di cui al precedente punto, riconoscendo pertanto la sola detrazione di lire 200.000, ai soggetti passivi aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1 (abitazioni tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico);
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta ai benefici sia dell'aliquota ridotta che delle detrazioni, l'unita' immobiare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02A05816
Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota 5,5 per mille, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, detrazione lire (200.000).
Aliquota del 7 per mille, per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.
(Omissis).
02A05817
Il comune di FONZASO (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle segunti misure:
4,5 per mille per le abitazioni principali e le abitazioni concesse in locazione ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri immobili;
7 per mille per le aree edificabili.
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis).
02A05818
Il comune di FORNI DI SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare ed applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nelle misure di seguito indicate:
aliquota del 4,5 per mille:
per l'abitazione principale e relative pertinenze;
per gli immobili di categoria B / C / D / A10;
per le aree fabbricabili;
aliquota del 5 per mille:
per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
aliquota del 4 per mille:
per gli immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro;
per gli immobili definiti "Rustici" ed "Edifici del territorio non urbano del fondovalle" (normati dal Piano regolatore generale comunale);
aliquota dello 0,5 per mille; per gli immobili definiti "Rustici" ed "Edifici del territorio non urbano del fondavalle" (normati dal piano regolatore generale comunale) per i quali non e' ammessa la modifica di destinazione d'uso.
2. di proporre in Euro 155,00 (pari a L. 300.122) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale estesa anche ai casi previsti nell'art. 4 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta;
3. di stabilire la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi colti al recupero di unita' immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge n. 499/1997;
4. di dare atto che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.
(Omissis).
02A05819
Il comune di FORNI DI SOTTO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, in misura unica del 5 per mille per l'anno 2002 ed a valere per le diverse fattispecie e destinazione degli immobili menzionati nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento;
2. di proporre all'organo comunale quanto segue:
la detrazione nella misura di Euro 130,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
le agevolazioni, esenzioni e riduzioni come previste dalla legge e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'aliquota.
(Omissis).
02A05820
Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, senza differenziazione o riduzione.
(Omissis).
02A05821
Il comune di FOSSANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille.
2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5 per mille; la medesima aliquota si applica agli immobili qualificati come pertinenze dell'abitazione principale dal regolamento comunale I.C.I..
3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base degli accordi previsti dal comma 3, art. 2, legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che sara' applicata in questo comune nella misura del 3 per mille.
4. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di Euro 108,46 (L. 210.000).
5. di confermare per l'anno 2002 la detrazione nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale secondo i criteri e le procedure sottoelencate:
a) possesso alla data del 31 dicembre 2001 della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C6), quali uniche proprieta' immobilliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;
b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2001, non superiore complessivamente a: Nucleo familiare Reddito complessivo I.R.P.E.F. 1 persona Euro 6.905 (13.370.000 lire) 2 persone Euro 9.595 (18.578.000lire) 3 persone Euro 12.337 (23.888.000 lire) 4 persone Euro 15.079 (29.197.000 lire) 5 persone Euro 17.821 (34.506.000 lire) 6 persone Euro 20.562 (39.813.000 lire) 7 persone Euro 23.304 (45.122.000lire) 8 persone Euro 26.045 (50.430.000 lire) 9 persone Euro 28.787 (55.739.000 lire) 10 persone Euro 31.529 (61.048.000 lire)
c) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
d) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di Euro 108,46 (L. 210.000).
e) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2002 su modulo predisposto dall'ufficio tributi.
(Omissis).
02A05822
Il comune di FOSSATO DI VICO (provincia di Perugia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis).
02A05823
Il comune di FRAGNETO MONFORTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille non avvalendosi della possibilita' di diversificarne l'applicazione.
(Omissis).
02A05824
Il comune di FRANCAVILLA SUL SINNI (provincia di Potenza) ha adottato, il 4 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di approvare l'aliquota unica deIl'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del 6 per mille;
3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. darsi atto che, ai sensi della normativa in materia, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
5. darsi atto che ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale dell'imposta, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini della detrazione d'imposta per abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale:
a) due o piu' unita' immobiliari contigue di fatto destinate ad uso abitazione dal contribuente e dei suoi familiari a condizione che venga presentata apposita dichiarazione al comune che accertera' l'esistenza del detto requisito;
b) resta a carico del contribuente l'onere di presentare all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime.
(Omissis).
02A05825
Il comune di FRANCOLISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosi come previsto dall'art. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. di stabilire nella misura di Euro 103.29 la detrazione per la prima casa.
(Omissis).
02A05826
Il comune di FRASSINETTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
che per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' determinata nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
che la detrazione da applicarsi sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale e' determinata in L. 200.000 - Euro 103,30.
(Omissis).
02A05827
Il comune di FRASSO TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 nella misura del sei per mille, gia' stabilita per l'anno 2001, l'aliquota da applicarsi alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
di stabilire che dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 104,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
02A05828
Il comune di FRATTAMINORE (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: aliquota 5 per mille; detrazione Euro 103,29;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del parente, del soggetto passivo, in linea retta di primo grado (concessa in uso gratuito con scrittura privata registrata o dichiarazione sotitutiva di atto notorio): aliquota 5 per mille; detrazione =;
tutte le altre unita' immobiliari: aliquota 6 per mille; detrazione =.
(Omissis).
02A05829
Il comune di FREGONA (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) e nell'importo di Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A05830
Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
(Omissis).
02A05831
Il comune di FURNARI (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, le aliquote e la detrazione per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come di seguito riportate:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille;
b) terreni agricoli 5 per mille;
c) altri fabbricati 7 per mille;
d) detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali - Euro 105,00.
(Omissis).
02A05832
Il comune di GAIARINE (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
5,5 per mille, con le seguenti eccezioni:
4 per mille sulle abitazioni principali con una detrazione massima di Euro 104,00;
7 per mille sui fabbricati, ad uso residenziale, non locati iscrivibili alla categoria A, escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari e/o anziani (ultrasessantacinquenni), per le quali viene applicata l'aliquota del 5,5 per mille;
7 per mille sui fabbricati non locati iscrivibili alle categorie C/3 - D/1 - D/7.
(Omissis).
02A05833
Il comune di GAIOLE IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
4,2 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune.
Si considera altresi' abitazione principale, con applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado.
Si considera altresi' abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
5,5 per mille l'aliquota ordinaria.
Gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ordinaria, a condizione che l'interessato presenti copia del contratto registrato.
7 per mille per abitazioni tenute a disposizione e non locate.
2) di stabilire per l'anno 2002 la misura della detrazione per abitazione principale, in Euro 104,00 (lire 201.372) detta detrazione viene elevata a Euro 155,00 (lire 300.121), e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nei seguenti casi:
pensionato, di eta' non inferiore a 65 anni alla data del 1o gennaio 2002, che viva solo o in coppia, proprietario della sola abitazione principale, con un reddito pro-capite percepito nell'anno 2001 non superiore a lire 14.436.850. Resta inteso che ai fini della determinazione del reddito e' escluso il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla USL, ai sensi della legge n. 104/1992 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1o gennaio 2002.
L'immobile oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, restando escluse tutte le altre categorie.
(Omissis).
02A05834
Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) aliquota ordinaria del 4,7 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli della categoria catastale;
b) aliquota differenziata del 5 per mille per gli immobili classificati o classificabili nella categoria catastale D (immobili a destinazione speciale gruppo D);
2. di stabilire per l'anno 2002 una detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104,00.
3. di stabilire per l'anno 2002 una maggiore detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 100,00 e cosi' per una detrazione complessiva di Euro 204,00 se nel nucleo familiare del possessore sono presenti almeno 3 componenti minorenni.
(Omissis).
02A05835
Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare le seguenti aliquote per l'anno 2002:
aliquota ordinaria: 6,8 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi quelli di seguito citati;
aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
2. di confermare in lire 250.000, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
3. di stabilire la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:
b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;
c) in alternativa al precedente punto b), godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli 740, 101, 201, ecc.. rilasciati dal datore di lavoro, entro il tetto del "minimo vitale" fissato dal comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce al reddito goduto.
(Omissis).
02A05836
Il comune di GARBAGNA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
6,8 per mille aliquota generale;
3 per mille aliquota per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili, o di interesse artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto; (omissis).
di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione e' nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02A05837
Il comune di GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per quanto premesso, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicabili per l'anno 2002:
aliquota ordinaria: 5,9 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
detrazione: Euro 170,00 (L. 329.166) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02A05838
Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
determinata l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille e la conferma delle riduzioni ed agevolazioni previste per l'anno 2001.
(Omissis).
02A05839
Il comune di GAVIGNANO (provincia di Roma) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Confermare, per l'esercizio 2002, le aliquote di imposta e le tariffe approvate con gli atti richiamati in premessa, e che, in allegato (numeri 1, 2, 3, 4, 5), si riportano nel presente provvedimento.
aliquota anno n. ordine aliquota 2001 riferita a 2002
per mille per mille
1 7 ordinaria 7
2 6 abitazione principale 6
3 6 abitazione principale
anziani o disabili art. 3,
comma 56, legge 23 dicembre
1996 n. 662 6
4 6 abitazione principale anziani
o disabili art. 4, comma 3,
legge 24 ottobre 1996 n. 556 6
5 7 alloggi non locati 7
resta confermata la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale. L'aliquota agevolata e' estesa anche alle pertinenze dell'abitazione principale, come previsto dal vigente regolamento I.C.I.
(Omissis).
02A05840
Il comune di GENAZZANO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) sara' applicata da questo comune per il 2002 con le seguenti aliquote differenziate:
a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille salvo quanto previsto nel successivo punto b);
b) aliquota ridotta: 6,3 per mille da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma 1, dell'art. 14, del richiamato regolamento.
2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune e' confermata per il 2002 in euro 103,29 (L. 200.000).
3).
(Omissis).
02A05841
Il comune di GERMASINO (provincia di Como) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare come di seguito le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2002:
immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille della base imponibile;
immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed altri immobili: 5 per mille della base imponibile.
(Omissis).
02A05842
Il comune di GHEMME (provincia di Novara) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota 5,25 per mille e detrazione pari a lire 220.000, relativamente alle abitazioni principali ed alle loro pertinenze;
aliquota 5,75 per mille relativamente agli immobili classificati D, A10, C1 ed alle case sfitte;
(Omissis).
3. di dare atto che vengono considerati abitazione principale gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto e non locati, da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
(Omissis).
02A05843
Il comune di GIOIA TAURO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale (detrazione L. 400.000 pari a Euro 206,58, del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
(Omissis).
02A05844
Il comune di GORDONA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 15 gennaio e 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota abitazione principale 4 per mille;
(Omissis).
2. di confermare e stabilire per l'anno 2002, in euro 129,00 la detrazione I.C.I. dovuta per le unita' immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le pertinenze, direttamente adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi di imposta.
(Omissis).
02A05845
Il comune di GORLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
L'imposta sara' applicata con le seguenti aliquote differenziate:
5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze destinate al servizio di tale immobile;
5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
6 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale individuate nelle categorie catastali:
A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - C/6 e terreni agricoli;
6,5 per mille per le unita' immobiliari individuate nelle categorie catastali:
A/10;
gruppo catastale B;
gruppo catastale C, con esclusione del C/6;
gruppo catastale D
aree fabbricabili.
di determinare in euro 129,11 (lire 250.000) la detrazione per l'abitazione principale.
di elevare a euro 154,94 (lire 300.000) la detrazione per l'abitazione principale alle seguenti condizioni:
1. unica proprieta' abitativa la casa nella quale risiedono e le relative pertinenze;
2. rendita catastale rivalutata, per detta abitazione, comprensiva delle pertinenze, non superiore a euro 542,28 (lire 1.050.000);
3. reddito annuo complessivo imponibile per il nucleo familiare, diminuito di euro 516,46 (lire 1.000.000) per ogni figlio a carico e calcolato al 60% per i redditi di lavoro dipendente o da pensione, non superiore a euro 20.658,28 (lire 40.000.000);
Nel caso in cui manchi anche una sola delle tre condizioni sopra esposte, la detrazione spettante per l'abitazione principale e' pari a euro 129,11 (lire 250.000).
(Omissis).
02A05846
Il comune di GOSALDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2002, (Omissis), le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquote delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale nella misura del 5 per mille;
aliquota delle unita' immobiliari classificate C1 (negozi e botteghe) e D2 e D8 (alberghi) nella misura del 5 per mille;
aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 124,00.
(Omissis).
02A05847
Il comune di GRANDOLA ED UNITI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I. nella seguente misura:
4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
di confermare per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella seguente misura: L. 200.000 - Euro 103,29 (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis).
02A05848
Il comune di GROMO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, aliquota che verra' ridotta a 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze; la detrazione per abitazione principale e pertinenze e' stabilita in Euro 118,79.
L'aliquota ordinaria e' ridotta al 6 per mille in caso di unita' immobiliari e le loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzino come abitazione principale.
(Omissis).
02A05849
Il comune di GROTTOLELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
aliquota ordinaria 6,25 per mille;
aliquota abitazione principale 5,75 per mille;
detrazione abitazione principale euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02A05850
Il comune di GUAGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria: 6 per mille;
2. aliquota ridotta, da applicare:
per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale e concesse in uso gratuito a genitori e figli: 5,5 per mille;
pertinenze dell'abitazione principale quali le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ancorche' distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta del 5,5 per mille, nel limite massimo di una unita' immobiliare e a condizione che la proprieta' od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce l'abitazione principale.
3. aliquota da applicare per i terreni agricoli: 6 per mille;
4. aliquota da applicare per le aree edificabili: 5 per mille;
(Omissis).
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Inoltre la detrazione di Euro 103,29 si applica alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a genitori e figli;
di stabilire che la detrazione di Euro 103,29 viene elevata ad Euro 154,94 esclusivamente per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purche' inseriti nel nucleo familiare del contribuente I.C.I. Tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in questo comune e previa istanza da produrre all'ufficio Tributi con allegata la documentazione probatoria per l'ottenimento di tali benefici (legge 104/1992), anche per gli anni successivi.
(Omissis).
02A05851
Il comune di GUALDO TADINO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. agevolata del 4,5 per mille relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (ed iscritti all'AIRE), da anziani oltre i settanta anni d'eta' alla data del 1o gennaio 2002 con reddito nell'anno 2001 non superiore ai ventidue milioni che abitino da soli od esclusivamente con il coniuge, nonche' da soggetti di cui almeno un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, riconosciuto in base alla vigente normativa;
di determinare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. agevolata deI 5 per mille relativamente alle abitazioni principali ed assimilate (abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado; abitazione, purche' non locata, posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o similari a seguito di ricovero permanente) nonche' relative pertinenze;
di determinare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille relativamente agli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
di determinare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille relativamente alle abitazioni non locate (e non concesse in uso gratuito od in comodato) possedute in aggiunta all'abitazione principale;
di determinare per l'anno d'imposta 2002 la detrazione I.C.I. di Euro 130,00 relativamente alle abitazioni principali ed assimilate;
(Omissis).
02A05852
Il comune di GUARDISTALLO (provincia di Pisa) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556): 5 per mille;
aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, villaggi turistici compresi nella categoria catastale "D", residence: 7 per mille;
aliquota aree edificabili: 7 per mille.
Di aumentare, per l'anno 2002, dal L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano di redditi lordi sotto la soglia dei minimi INPS maggiorata dell'assegno sociale.
(Omissis).
02A05853
Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
Tipologia Aliquota
- - Terreni agricoli.... 6,5 per mille Aree fabbricabili.... 6,5 per mille Fabbricati adibiti ad abitazione
principale.... 6 per mille Altri fabbricati.... 6 per mille
(Omissis).
02A05854
Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni:
a) 5,6 per mille per:
1. le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
2. le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
4. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo;
5. le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente a una unita' immobiliare per ciascuna categoria;
6. le unita' immobiliari locate sulla base di contratti di locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998;
b) 7 per mille per:
1. le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo comune alla data del 1o gennaio 2002, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente;
2. le unita' immobiliari locate con contratti di locazione liberi purche' stipulati ai sensi del comma 1, art. 2. della legge 431/1998 o con contratti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) n. 6.;
3. le aree edificabili;
4. i terreni agricoli;
5. tutte le altre unita' immobiliari non comprese nei punti a) o c)
c) 9 per mille per:
1. le unita' immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2002, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 431/1998;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 2002 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:
a) Euro 154,937 detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
b) Euro 206,582 detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
abbiano compiuto al 31 dicembre 2001 il 65o anno di eta';
siano titolari nell'anno 2002 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 2002 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra;
non esercitino attivita' retribuita di alcun genere;
siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I. sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purche' annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio;
che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio;
per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche;
c) non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze delle abitazioni; qualora l'imposta dovuta per l'abitazione principale risultasse inferiore alla detrazione spettante, la parte residua della detrazione trovera' capienza nell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa, limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 fino alla concorrenza di Euro 154,937 (o Euro 206,582);
3. di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2. lettera b) e quelli di cui al punto 1. lettera b) numero 1, debbano far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaº", nella quale si attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del Comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
(Omissis).
02A05855
Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come d'appresso indicato:
prima casa e relative pertinenze: 4 per mille;
detrazione prima casa: Euro 113,62;
per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.
(Omissis).
02A05856
Il comune di ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
in esecuzione alla delibera sopracitata, rende noto il dispositivo della stessa, ivi di seguito riportato;
(Omissis)
di determinare l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del 6,3 per mille per le prime case ed in 7 per mille per le seconde case e di prevedere comunque l'aliquota ordinaria del 6,3 per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo definite negli accordi fra le organizzazioni dei proprietari e quelle dei conduttori (vedere art. 2 e 4 della legge n. 431/1998).
Di prevedere aliquota agevolata deI 6 per mille per i seguenti casi:
proprietari di abitazioni, con responsabilita' di cura per non autosufficienti o disabili (art. 16, comma 5 legge n. 265/2000) sempreche' siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unita' immobiliare adibita ad autorimessa;
proprietari che eseguono interventi previsti dall'art. 1, comma 5 e 6, della legge n. 449/1997. Gli interventi che danno luogo ad agevolazione sono: recupero di unita' inagibili o inabitabili, realizzazione di autorimesse o posti-auto, utilizzo di sottotetti, etc....
Di prevedere le seguenti detrazioni:
1. le famiglie composte solo da una o due persone, entrambi di eta' non inferiore a 65 anni, e non siano in condizione lavorativa, con un reddito familiare non superiore a L. 18.000.000 (Euro 9.296,22) se il nucleo e' formato da due unita', non superiore a L. 12.000.000 (Euro 6197,48) se formato da una sola persona - hanno diritto alla detrazione di L. 300.000, (Euro 154,95) sempreche' siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unita' immobiliare adibita ad autorimessa;
2. detrazione di L. 300.000 (Euro 154,95) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 100% e con reddito annuo complessivo, del nucleo familiare, non superiore a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) o anziano non autosufficiente con certificato A.S.L. a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini dell'IRPEF 2000 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato L. 30.000.000 (Euro 15.493,71);
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a L. 300.000 (Euro 154,95).
(Omissis).
02A05857
Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate nell'anno 2001, e fissate come segue:
a) 5 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa e art. 15 del reg. com.le I.C.I.);
b) 6 per mille da applicare alla base imponibilie degli immobili adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale, da soggetti passivi residenti nel comune di Ispani;
c) 7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) da soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani;
d) 6 per mille in tutti i rimanenti casi,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i..
(Omissis).
02A05858
Il comune di ITALA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. tariffa ordinaria aliquota del 6 per mille;
2. abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
3. abitazione locate utilizzate come abitazione principale art. 4 ,comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, aliquota del 5,5 per mille;
4. alloggi non locati aliquota del 5,5 per mille;
5. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille;
6. abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille.
Dare atto che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene fissata la detrazione nella misura di Euro 103,29.
(Omissis).
02A05859
Il comune di LA CASSA (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come segue:
l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari appartenenti al gruppo D) "Immobili a destinazione speciale"º, classificate nella categoria D1 (Opifici) e D7 (Fabbricati costruiti ed adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) siti nel "Parco regionale La Mandria"º riconosciuto di particolare pregio ambientale e sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale o in zona impropria secondo le previsioni di piano regolatore;
di dare atto che per tutte le rimanenti unita' immobiliari rimane confermata l'aliquota del 5 per mille.
2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000 duecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.
(Omissis).
02A05860
Il comune di LA SPEZIA ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota agevolata del 2 per mille: per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune in data 11 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. L'aliquota agevolata del 2 per mille potra' essere applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato;
c) aliquota agevolata del 4 per mille:
1. per le unita' immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero - unita' immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori;
2. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili come consentito dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 (viene concessa l'aliquota agevolata per i primi tre anni dalla data di ultimazione lavori);
3. per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione di unita' immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o ampliamento di attivita' esistenti, attivita' turistiche. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori e per un massimo di tre anni;
4. per unita' immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghierie ed extraalberghiere o ampliamento di attivita' esistenti, attivita' turistiche, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori);
5. per le unita' immobiliari gia' esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghierie ed extraalberghiere, attivita' turistiche, finalizzate all'inizio di nuove attivita' commerciali o all'ampliamento di attivita' gia' esistenti (intese come apertura di unita' locale) per un periodo di tre anni dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa; (la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata certificazione della camera di commercio attestante la destinazione dell'unita' locale aggiuntiva);
6. per le unita' immobiliari di cui ai punti 4 e 5 nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell'arco del triennio dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni, purche' permanga tale condizione.
7. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra comune della Spezia e Confedilizia in data 22 ottobre 2001, ai sensi della legge 431/1998, per il reperimento di alloggi sul libero mercato al fine di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio per le fasce deboli. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato
d) aliquota agevolata del 5,25 per mille:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
per le unita' immobiliari di proprieta' di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga rinnovata la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra A.R.T.E. e comune della Spezia;
e) aliquota del 9 per mille:
per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unita' immobiliari tenute a disposizione (nel numero di una unita' per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilita' del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresi' considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unita' viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta;
f) riduzione dell'aliquota dello 0,5 per mille (ordinaria od agevolata, a seconda delle diverse fattispecie):
per le unita' immobiliari per le quali sia stato predisposto il "fascicolo del fabbricato" per attestare l'integrita' statico-funzionale dell'edificio, sulla base di quanto sancito dagli emanandi provvedimenti legislativi o provvedimenti comunali in materia.
La riduzione dell'aliquota e' subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta.
2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,291 a Euro 258,228 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate:
a) da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per L. 13.500.000 se composto da una persona; L. 16.000.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente.
Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto. n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a Euro 25,82 o da valori imponibili I.C.I. di importo non superiore a Euro 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tass ativamente elencate;
b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a L. 17.500.000 se composto da una persona; L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente.
Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennita' di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a Euro 25,82 o da valori imponibili I.C.I. di importo non superiore a Euro 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi;
c) da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione e/o nelle liste di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a L. 15.500.000.
d) da soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidita' non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali di cui ai punti a) , b) e c) non superiori a L. 17.500.000 se composto da una persona; L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente.
Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione.
I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.
Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinita'.
Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione e' da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.
Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta.
3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,291 a Euro 154,937 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
a) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a L. 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unita' immobiliare nel territorio nazionale.
b) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2001, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a L. 40.000.000, maggiorato di L. 2000.000 per ogni eventuale figlio a carico ed a condizione che non possegga altra unita' immobiliare nel territorio nazionale.
c) per le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario.
4. di subordinare la concessione dell'elevazione della detrazione di cui ai punti 2 - 3 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta. In riferimento al punto 3. c) si considera valida l'istanza gia' presentata negli anni precedenti.
(Omissis).
02A05861
Il comune di LA VALLE AGORDINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 e 27 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
5,5 per mille, per:
1. le unita' immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte ripostigli ecc);
2. le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
3. le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;
4. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
5. le unita' immobiliari concesse con contratto registrato in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
6. gli immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
7 per mille per gli altri immobili e le aree edificabili.
4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, le seguenti detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili: Euro 104,00 per le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota del 5,5 per mille di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) in premessa precisate. (Omissis).
02A05862
Il comune di LAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota I.C.I. per l'anno 2002: 4,50 per mille.
(Omissis).
02A05863
Il comune di LAJATICO (provincia di Pisa) ha adottato, il 29 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
e) 6,5 per mille per le aree fabbricabili;
f) 4,8 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitazioni principali e/o abitate da residenti nel nostro comune e relative pertinenze dirette cosi' come stabilito dalla normativa vigente;
g) 6,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitazione non principale censite nel gruppo "a" e non abitate da residenti nel nostro comune;
h) 5,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per abitazione principale in Euro 180,76 (L. 350.000) a favore di famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap, in condizioni di assoluta non autosufficenza permanente, certificata dalle competenti autorita' sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/1992, come previsto dall'art. 7, comma 4, lettera B del regolamento I.C.I.
3. di dare atto che l'importo della tariffa base per abitazione principale viene confermato per l'anno 2002 quello previsto dal decreto legislativo n. 504/1992: 4.200.000 (Euro 103,30).
(Omissis).
02A05864
Il comune di LAMA DEI PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Lama dei Peligni nelle seguenti misure:
abitazione principale (comprese le pertinenze secondo quanto stabilito dal regolamento comunale) - aliquota I.C.I. 5 per mille, provvedendo altresi' ad un aumento della detrazione abitazione principale a L. 230.000, pari ad Euro 118,79;
abitazione secondaria, terreni edificabili ed altro - aliquota I.C.I. 6,5 per mille. (Omissis).
02A05865
Il comune di LAMBRUGO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota relativa all'I.C.I. nelle seguenti misure:
aliquota per abitazione principale comprese le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile pari al 5,3 per mille;
aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili pari al 6,5 per mille;
(Omissis).
di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 nel testo vigente, per le unita' adibite ad abitazione principale e' confermata in Euro 113,62 (L. 219.999) annue;
(Omissis).
di far proprio il disposto dell'art. 3 comma 56, legge n. 662/96, il quale testualmente recita: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
di far proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 prevedendo un'aliquota agevolata pari al 2 per mille. (Omissis).
02A05866
Il comune di LANGHIRANO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
5,5 per mille per l'abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
5,8 per mille per i rimanenti immobili;
7 per mille per le aree fabbricabili;
3 per mille aliquota ridotta per le unita' immobiliari, inabitabili, inagibili, di interesse artistico od architettonico site nel centro storico di Torrechiara i cui proprietari intendanto procedere ad interventi di recupero edilizio;
detrazione per abitazione principale Euro 121,37 ( L. 235.000).
(Omissis).
02A05867
Il comune di LANGOSCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure di seguito indicate:
5 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri immobili;
di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, cosi' come previsto dalla legge. (Omissis).
02A05868
Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002, come di seguito:
prima abitazione 5 per mille;
altri immobili 5,5, per mille;
detrazione di Euro 103,30 (L. 200.000) sull'abitazione principale.
(Omissis).
02A05869
Il comune di LAPEDONA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di dare atto che per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. sono cosi' stabilite:
ordinaria 6 per mille;
ridotta per la prima abitazione 5 per mille, con detrazione come per legge;
ridotta per la prima abitazione detenuta da soggetto inabile al 100%, 4,5 per mille con detrazione come per legge;
ridotta per le abitazioni situate nel centro storico ed oggetto di recupero e/o restauro 3 per mille per tre anni consecutivi a partire da quello in cui e' stata dichiarata la fine lavori;
aliquota del 7 per mille per la seconda abitazione non locata da almeno due anni o comunque non abitata per almeno un mese all'anno dai proprietari e/o familiari. (Omissis).
02A05870
Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002, le seguenti aliquote (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per una sola pertinenza che sia iscritta all'U.T.E. nella categoria C2 (magazzini e locali deposito) o C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e che sia situata nello stesso stabile o comprensorio di immobile oppure, se distaccata, situata ad una distanza non superiore a m. 100 dall'abitazione principale;
2. di stabilire in Euro 113,62 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che:
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usofrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
la detrazione, quando l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
02A05871
Il comune di LAVAGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata nel comune di Lavagno in relazione all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.
2. che viene stabilita in via generale in Euro 103,29 (pari a circa L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.
3. che la detrazione di cui sopra, pari ad Euro 103,29, viene portata da Euro 154,94 (pari a circa L. 300.000) e sino a concorrenza dell'imposta dovuta, per quelle unita' adibite ad abitazione principale del soggetto passivo disabile avente una incapacita/invalidita' accertata non inferiore al 75% e con un I.S.E.E. non superiore a Euro 15.368,72.
(Omissis).
02A05872
Il comune di LAZZATE (provincia di Milano) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 un unica aliquota (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
02A05873
Il comune di LENTATE SUL SEVESO (provincia di Milano) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di applicare in questo comune per l'anno 2002 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di unita' immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998;
aliquota aumentata nella misura del 7 per mille nei confronti di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05874
Il comune di LEQUIO BERRIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5 per mille, confermando anche tutte le modalita' del 2001.
(Omissis).
02A05875
Il comune di LEQUIO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con determinazione di Euro 103,30 (L. 200.016) per la prima abitazione.
(Omissis).
02A05876
Il comune di LESSOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 1o dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota unica del'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille.
2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo base di Euro 103,29.
(Omissis).
02A05877
Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.
2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di Euro 130,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02A05878
Il comune di LETTERE (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille.
2. detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
02A05879
Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare la misura del 6 per mille per l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 da applicarsi per l'abitazione principale e la misura del 7 per mille per l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 da applicarsi a tutti gli altri immobili, approvate dalla giunta comunale con provvedimento n. 5 del 9 febbraio 2002.
3. di determinare e confermare in Euro 103,30 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis).
02A05880
Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota ordinaria 4 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2002 la seguente detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
Euro 129.00.
3. di considerare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione quali abitazioni principali le seguenti unita' immobiliari:
le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
4. di considerare per l'anno 2002, limitatamente all'applicazione dell'aliquota agevolata, quale abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari:
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis).
02A05881
Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato, il 2 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, confermando quanto stabilito per l'anno 2001, le seguenti norme/aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune:
aliquota da applicare alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000 - Euro 103,29, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4,5 per mille;
aliquota da applicare alla unita' immobiliare ad uso di abitazione, posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 4,5 per mille;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate, con regolare contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 7 per mille;
aliquota ordinaria da applicare agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni e utilizzazioni 5,5 per mille.
(Omissis).
02A05882
Il comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per le motivazioni specificate in premessa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Lonato per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille;
aeree fabbricabili 6,5 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille;
detrazione sull'abitazione principale L. 300.000.
(Omissis).
02A05883
Il comune di LUMARZO (provincia di Genova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
che il comune con deliberazione G.M. n. 01 del 2 febbraio 2002 ha confermato per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura vigente del 6,5, per mille, sia con riguardo all'abitazione principale che per le altre fattispecie, e la detrazione per l'abitazione principale, prima casa, nella misura vigente di Euro103,29.
(Omissis).
02A05884
Il comune di LUMEZZANE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le fattispecie soggette a tassazione per i motivi in premessa indicati;
(Omissis).
atteso che l'art. 3 deI decreto-legge 11 marzo 1995, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 9 maggio 1997, n. 112, ha disposto che la facolta' di determinare un'ulteriore elevazione della detrazione per l'abitazione principale, puo' essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in relazione ai criteri di seguito indicati.
Rilevato che i criteri specificati ai successivi punti 1 e 2 devono coesistere affinche' il soggetto passivo possa usufruire della maggiore detrazione.
1. livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari:
a) usufruiscono del beneficio i soggetti passivi d'imposta che sono titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Usufruiscono altresi' del beneficio i soggetti passivi d'imposta che, oltre all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, siano proprietari delle seguenti pertinenze:
1. cantine (C/2) o locali di deposito (C/2);
2. rimesse o autorimesse (C/6);
3. posti auto (C/7);
Le pertinenze sopra indicate devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
b) si escludono dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che, oltre all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unita' immobiliare, fatte salve le pertinenze di cui al precedente punto a);
c) sono altresi' esclusi dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:
A1-abitazioni di tipo signorile;
A7-abitazioni in villini;
A8-abitazioni in ville;
A9-castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.
d) la maggiore detrazione deve essere rapportata al valore catastale dell'abitazione principale. L'importo della maggiore detrazione e' di Euro 103,30 (L. 200.017) per le unita' immobiliari di valore inferiore o uguale ad Euro 72.304,00 (L. 140.000.066) e ad Euro 73,00 (L. 141.348) per le unita' immobiliari il cui valore non sia superiore ad Euro 98.127 (L. 190.000.366) come sotto evidenziato:
maggiore detrazione:
abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100 inferiore o uguale ad Euro 72.304 (L. 140.000.066) Euro 103,30 (L. 200.017);
abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100 non superiore ad Euro 98.127 (L. 190.000.366) Euro 73,00 (L. 141.348);
abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100 superiore ad Euro 98.127 (L. 190.000.366) Euro 0,00 (L. 0);
2. situazioni di particolare disagio economico.
Hanno diritto alla maggiore detrazione coloro il cui l.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente), risulti pari od inferiore all'indicatore I.S.E.E. come definito dal protocollo d'intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il comune, conformemente al Regolamento I.S.E.E.
Il reddito e' riferito al nucleo di convivenza familiare. Per il calcolo della situazione economica, al fine di poter usufruire dell'agevolazione in oggetto, si fa riferimento ai criteri e ai parametri previsti nel protocollo d'intesa sopra richiamato e nel regolamento comunale per la determinazione dell'l.S.E.E.
Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario presentare al settore tributi del comune un'apposita domanda entro il 14 giugno 2002.
Ritenuto altresi' di indicare per i criteri sopra enunciati ai numeri 1) e 2):
che la nozione di "abitazione principale" e' quella cosi' definita dalla normativa fiscale, e dal regolamento in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 27 novembre 1998 e sue successive modificazioni;
che per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;
dato atto che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale e' limitata all'anno 2002;
(Omissis).
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura annua di Euro 103,30 (L. 200.017);
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le agevolazioni in tema di maggiore detrazione l.C.l., previste per i proprietari dell'abitazione principale, per l'importo di ulteriori Euro 103,30 (L. 200.017) o di ulteriori Euro 73,00 (L. 141.348), in conformita' ai criteri e secondo le modalita' in premessa specificate;
3. di estendere il beneficio della maggiore detrazione all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente a condizione che l'unita immobiliare non risulti locata;
4. di estendere altresi' l'agevolazione in oggetto alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale che abbiano ivi stabilito la residenza, secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento comunale sull'l.C.I.
(Omissis).
02A05885
Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;.
tutti gli altri immobili aliquota del 7 per mille;
detrazione per abitazione principale Euro 102,29.
(Omissis).
02A05886
Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002:
fabbricati appartenenti al gruppo D 6,5 per mille;
abitazione principale 4 per mille;
abitazione in aggiunta a quella principale (seconda casa) 6 per mille.
di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
02A05887
Il comune di LURATE CACCIVIO (provincia di Como) ha adottato, il 5 e il 17 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
ritenuto di dover elevare a Euro 258,22 fino a concorrenza del suo ammontare, per l'anno 2002, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, di cui alle categorie a), b), c), d), gia' individuate con deliberazione c.c. n. 8 del 28 febbraio 2002:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a Euro 14,461, piu' Euro 878,00 per ogni familiare a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad Euro 14,461, piu' Euro 878,00 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a Euro 14,461 piu' Euro 878,00 per ogni persona a carico;
d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti;
Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da Euro 878,00 a Euro 1.498;
sono escluse dall'aumento di detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in catasto in categoria A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui alle lettere a), b), c), d);
l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprieta', usufrutto, uso abitazione;
sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita' immobiliari possedute a titolo d proprieta', uso, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che dette unita' immobiliari non risultino locale;
isoggetti interessati, per usufruire della maggior detrazione di cui sopra, dovranno presentare richiesta contenente, nella forma dell'autocertificazione, i seguenti dati:
1. nome, cognome, indirizzo e codice fiscale;
2. ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente dal nucleo familiare;
3. possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai punti a), b), c), d);
la richiesta dovra' essere presentata, a pena di decadenza entro il 20 giugno 2002 all'Ufficio protocollo del comune o inviata entro gli stessi termini con raccomandata con avviso di ricevimento;
gli aventi diritto che avranno presentato la richiesta, entro il predetto termine, dovranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tener conto della maggior detrazione;
l'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagi economico - sociale di cui alle lettere a), b), c), d) e nel rispetto delle modalita' stabilite in premessa, la detrazione fino a Euro 258,22, e dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
1. di applicare in questo comune, per l'anno 2002, l'imposta in oggetto nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 7, ultimo periodo, del vigente regolamento comunale I.C.I., l'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
02A05888
Il comune di MACCAGNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali;
aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili soggetti all'imposta;
riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati;
detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis).
02A05889
Il comune di MAGLIANO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) di determinare l'aliquota dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille, con detrazione per l'abitazione principale (prima casa) di L. 300.000 annue.
(Omissis).
02A05890
Il comune di MANTELLO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per le altre abitazione e per le aree fabbricabili;
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in Euro 103,29.
(Omissis).
02A05891
Il comune di MANZIANA (provincia di Roma) ha adottato, il 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. sulla prima abitazione per l'anno 2002.
di mantenere l'aliquota aI 7 per mille l'aliquota per gli altri immobili per l'anno 2002;
(Omissis).
2. di modificare il regolamento comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 97 del 22 dicembre 1998, integrando l'art. 6 con il seguente comma: "5. Le abitazioni concesse in uso gratuito e pertanto in linea diretta e collaterale fino al primo grado sono considerate "abitazioni principali" con l'applicazione dell'aliquota ridotta estesa anche alle pertinenze per tale agevolazione i proprietari debbono essere residenti e debbono, entro sessanta giorni dalla concessione dell'immobile in uso gratuito, effettuare apposita dichiarazione su stampati predisposti dall'ufficio tributi del comune, che restera' valida finche' non muteranno i termini della concessione. Ai fini della prima applicazione della presente norma, le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 30 luglio dell'anno 2002".
(Omissis).
02A05892
Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando altresi' la detrazione per le unita' imniobiliari adibite ad abitazione principali, ai sensi dell'art. 3, legge finanziaria 1996 la detrazione in Euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale tale destinazione si protrae.
(Omissis).
02A05893
Il comune di MARCON (provincia di Venezia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille, fissando nel 4 per mille l'aliquota per le abitazioni principali, nel 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati e nell'8 per mille l'aliquota per le abitazioni e per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2. di dare atto che costituiscono, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., come in premessa indicato, parte integrante dell'abitazione principale le relative pertinenze;
3. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'l.C.I., come in premessa indicato, l'aliquota per le abitazioni principali, ma non la detrazione, e' estesa alle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito e/o comodato a parenti in linea retta fino al primo grado, a condizione che la occupino come abitazione principale e vi risiedano;
4. di determinare, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille, come per le abitazioni principali, per gli immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
5. di disporre, per l'anno di imposta 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la conferma dell'elevazione ad Euro 155,00 (L. 300.122) della detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale come individuate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
(Omissis).
02A05894
Il comune di MARETTO (provincia di Asti) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per tutte le categorie di immobili;
di confermare per l'anno 2002 la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis).
02A05895
Il comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille e la detrazione per la prima casa in Euro 103,00 (L. 200.000).
(Omissis).
02A05896
Il comune di MARINO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 dicembre 2001 e 21 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
A - aliquota agevolata 4,7 per mille:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per le unita' immobiliari concesse dal titolare in uso o in comodato gratuito, con atto regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, o al coniuge, i quali le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza anagrafica.
Per gli immobili di cui alla lettera A si applicano le seguenti detrazioni di imposta:
a1: detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.016);
a2: ulteriore detrazione di Euro 12,00 (pari a L. 23.235, 24) per i contribuenti che risultino in regola con i pagamenti relativi agli anni pregressi 1996/2001 per I.C.I., TARSU e servizio idrico integrato;
a3: ulteriore detrazione di Euro 16,00 (pari a L. 30.980,32) per imposta dovuta per immobili adibiti ad abitazione principale di famiglie che comprendono portatori di handicap con invalidita' superiore all'80%, o anziani non autosufficienti, e di famiglie mono parentali con minori a carico (ragazze madri, vedovi/e, separati/e);
Le detrazioni di cui ai punti a1, a2, a3, sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione prevista per l'applicazione.
B - Aliquota 7 per mille:
per le unita' immobiliari censite nelle categorie catastali A10, D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, (corrispondenti alle nuove categorie catastali T/7, Z/1, Z/4, Z/3, Z/1, Z/2, V/1, V/7;
per le aree edificabili.
(Omissis).
C - Aliquota 5,9 per mille:
per tutti gli altri immobili che non rientrano nella casistica delle altre aliquote.
Per gli immobili di cui alla lettera C sono consentite le seguenti detrazioni di imposta:
(Omissis).
Le detrazioni di imposta di cui a punti a2 e a3, b1 e b2, c1 e c2, sono consentite previa presentazione all'ufficio tributi del comune, entro il 31 maggio 2002, di domanda in carta semplice, corredata da dichiarazione documentata di essere in regola con i pagamenti pregressi e certificazioni idonee.
(Omissis).
Di rettificare come segue il punto B) della delibera della giunta comunale n. 269 del 6 dicembre 2001:
"B) aliquota 7 per mille:
per le unita' immobiliari censite nelle categorie catastali A10, D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, (corrispondenti alle nuove categorie catastali T/7, Z/1, Z/4, Z/3, Z/1, Z/2);
per le aree fabbricabili.
(Omissis).
02A05897
Il comune di MATHI (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare, per l'anno 2002, all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le seguenti aliquote:
5,5 per mille, per l'abitazione principale;
6 per mille per gli altri fabbricati.
(Omissis).
02A05898
Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis)..
1. approvare, per l'anno 2002, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille;
2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; (legge n. 75/1993);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge n. 66/1996).
3. stabilire che:
alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione.
L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (Sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto art. 3 regolamento comunale I.C.I.).
Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
(Omissis).
02A05899
Il comune di MEZZOLDO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata nel comune di Mezzoldo nella misura unica del 5 per mille;
2. di dare atto che l'ex art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02A05900
Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:. N.D. tipologia degli immobili aliquote per mille
- - -
1 immobili in genere 7 per mille
2 abitazione principale 5 per mille
2. di determinare, per l'anno 2002 le riduzioni e detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
tipologia degli immobili
nonché categorie di detrazione
soggetti in situazioni d'imposta
di particolare disagio riduzione (lire in ragione N.U. economico-sociale d'imposta % annua)
- - - - 1 anziani di età superiore ai 300.000
65 anni in possesso di un
reddito del nucleo familiare
complessivo non superiore a
lire 7.000.000 annue, al
lordo delle ritenute di
legge 2 disabili di qualsiasi età 300.000
con invalidità superiore
ai 2/3 3 ciechi, civili e sordomuti 300.000
con reddito del nucleo fa-
miliare complessivo non
superiore a lire 5.000.000
annue al lordo delle ritenute
di legge
(Omissis).
02A05901
Il comune di MINTURNO (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire per l'anno 2002, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.);
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille;
unita' immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 5 per mille;
unita' immobiliare categoria "D" 5 per mille.
tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie 6 per mille.
Dare atto che per tutte le tipologie degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione e' di Euro 104,00 cosi' come stabilito dall'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996, inoltre i soggetti passivi d'imposta di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 50411992, il cui reddito complessivo derivi esclusivamente da pensione d'invalidita', sono esentati dal pagamento dell'imposta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per poter usufruire di detta esenzione, l'interessato dovra' produrre idonea documentazione da presentare entro il 31 maggio 2002 all'ufficio servizi sociali del comune.
(Omissis).
02A05902
Il comune di MONACILIONI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
abitazioni principali: 6 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille.
(Omissis).
02A05903
Il comune di MONTAGNANA (provincia di Padova) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di avvalersi per l'anno 2002 della facolta' di articolazione dell'imposta comunale sugli immobili consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, comma 53, della legge 662/1996, determinando nel 6,75 per mille l'aliquota ordinaria e nel 5 per mille l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e proprie pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto, da applicarsi nell'ambito territoriale del comune di Montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di mantenere in lire 200.000, pari ad Euro 103,29, la detrazione per l'abitazione principale e proprie pertinenze.
(Omissis).
02A05904
Il comune di MONTALE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 53, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002;
2. determinare altresi', avvalendosi della possibilita' offerta dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 4,8 per mille (riduzione del 31,42% sull'aliquota ordinaria);
3. elevare infine la detrazione di imposta, fissata a Euro 103,29 in via ordinaria, a Euro 165,27 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:
reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 2001 e derivante unicamente da pensione, di Euro 6.648,66 se trattasi di nucleo familiare composta da un solo componente;
Euro 11.081,10 se trattasi di nucleo familiare composto da piu' componenti.
Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:
a) eventuali redditi esenti da IRPEF;
b) il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8 e A9;
c) l'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unita' immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di Euro 154,94;
4. stabilire che l'esenzione e' concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; tale domanda dovra' essere inoltrata entro il 20 dicembre 2002 in tempo utile per il versamento e/o il conguaglio della seconda rata I.C.I.
(Omissis).
02A05905
Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquote:
5.9 per mille da applicare alle abitazioni principali e alle pertinenze (nel concetto di pertinenza devono intendersi quelle elencate come tali dall'art. 3 del regolamento comunale);
prescrizioni: nel caso di possesso di piu' di due unita' immobiliari classificate catastalmente in categoria C6, per poter usufruire dell'aliquota agevolata, occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi dell'art. 46 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente, a pena di nullita' su modulo da ritirarsi presso il comune. La dichiarazione in oggetto dovra' contenere l'elencazione delle unita' immobiliari (pertinenze) possedute, con la specifica delle due assoggettate ad aliquota agevolata.
7 per mille da applicare agli alloggi non locati (per alloggio non locato deve intendersi quello definito nell'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.);
4 per mille da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di:
unita' immobiliari inagibili o inabitabili,;
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
oppure interventi volti:
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata puo' essere applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori
prescrizzioni: per gli immobili soggetti agli interventi suindicati, l'aliquota agevolata potra' essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi dell'art. 46 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente, a pena di nullita', su modulo da ritirarsi presso il comune.
6,5 per mille da applicare a tutti gli immobili rimanenti salvo quelli previsti nei punti suindicati.
detrazioni:
ordinaria: per abitazione principale, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
ulteriore detrazione: viene stabilito un aumento della detrazione da Euro 103,29 a Euro 130,00 per particolari situazioni di carattere sociale individuate sulla base dei seguenti criteri:
1. soggetti con reddito annuo lordo di importa inferiore o pari a Euro 13.000,00;
2. maggiorazione del tetto massimo di reddito pari a Euro 1.033,00 per ogni componente il nucleo familiare, oltre il primo (es. nucleo familiare con due persone, reddito complessivo ammissibile, Euro 14.033,00);
3. il nucleo familiare, al quale fare riferimento, e' determinato in base alle risultanze anagrafiche cosi' come rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione;
Modalita' per l'applicazione: per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso dell'anno precedente.
Per applicare l'aumento della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi dell'art. 46 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente, a pena di nullita' su modulo da ritirarsi presso il comune.
(Omissis).
02A05906
Il comune di MONTANO LUCINO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. e le relative riduzioni e detrazioni:
a) per abitazione principale del contribuente e sue pertinenze (ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge 388/2000, con esclusione delle unita' immobiliari locate con contratto a soggetti che li utilizzino come abitazione principale: 4,6 per mille;
b) per tutte le altre tipologie di immobili: 6,2 per mille;
c) detrazione per abitazione principale: Euro 103,291;
d) detrazione per abitazione principale elevabile a Euro 206,583 ai sensi art. 8, comma 5, del regolamento comunale I.C.I., ovvero per particolari soggetti il cui reddito annuo non sia superiore a Euro 9.296,224.
(Omissis).
02A05907
Il comune di MONTE GIBERTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
per l'anno 2002, di ridurre dell'0,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, e pertanto:
a) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, con la detrazione per la prima abitazione di Euro 103,29;
b) di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti i restanti cespiti.
(Omissis).
02A05908
Il comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e di 6,5 per mille per gli altri fabbricati.
2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta in Euro 103,29.
(Omissis).
02A05909
Il comune di MONTEBRUNO (provincia di Genova) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. e' stabilita nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 2002, agli immobili adibiti ad abitazione principale.
2. e' stabilita nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 2002, agli immobili posseduti oltre alla prima casa e agli immobili sfitti.
3. e' stabilita nella misura del 3 per mille l'aliquota I.C.I., da applicarsi, per l'anno 2002. a casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.
4. e' stabilita nella misura prevista per legge (Euro 104,00) la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze.
(Omissis).
02A05910
Il comune di MONTECASTRILLI (provincia di Terni) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le sole abitazzioni principali; di confermare altresi', nella misura del 6,5 per mille, l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili soggetti alla stessa imposta; di confermare infine in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05911
Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, ai sensi deIl'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431, le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2002, neI seguente modo:
a) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5,75 per mille;
b) per la unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale come cantina, garage, box, o posto auto, iscritta in catasto in categoria C/2, C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): 5,75 per mille;
c) per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille;
d) per le unita' immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;
e) per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c) e d): 7 per mille;
2. di precisare che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. di determinare una ulteriore detrazione di Euro 48,00, per un totale di Euro 151,29 da applicare all'abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:
reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno 2001, pari o inferiore agli importi sottoindicati, tenendo conto che nel nucleo familiare sono ricomprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita':
1 componente - Euro 8.500,00;
2 componenti - Euro 13.000,00;
3 componenti - Euro 17.000,00;
4 componenti - Euro 20.500,00;
5 componenti - Euro 23.500,00.
il reddito deve essere maggiorato di Euro 2.500,00 per ogni componente oltre il quinto.
i componenti del nucleo familiare non devono possedere (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) su tutto il territorio nazionale neanche in quota parte altro immobile, ad eccezione dell'abitazione principale e della relativa pertinenza;
l'unita' immobiliare per la quale il soggetto passivo richiede l'agevolazione deve essere classificata o classificabile in catasto in categoria A/3, A/4, A/5 o A/6;
5. di stabilire una ulteriore detrazione per abitazione principale di Euro 96,00, per un totale di Euro 199,29, nel caso in cui il soggetto passivo, oltre a possedere tutti i requisiti indicati al precedente punto 4), appartenga ad una delle seguenti categorie di soggetti: pensionati, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 2001, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno 2001 e relativi coniugi a carico;
inoltre detta detrazione spetta ai soggetti passivi con i requisiti di cui al punto 4) nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile;
6. di stabilire che l'ottenimento dei benefici indicati ai punti 4) e 5) sia subordinato alla presentazione entro il 31 dicembre 2002 di apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti, sui modelli predisposti dall'Ufficio tributi, approvati con determinazione dirigenziale.
(Omissis).
02A05912
Il comune di MONTECCHIA DI CROSARA (provincia di Verona) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
Fabbricato Aliquota Detrazione
- - - Unità immobiliare 5 per mille Euro 103,29
adibita a prima
abitazione Tutti gli altri 5 per mille Euro 0,00
fabbricati
(Omissis).
02A05913
Il comune di MONTECCHIO MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2002, come segue:
aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 103,29 (pari a L. 199.997);
alloggi non locati: 7 per mille.
2. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta a Euro 258,23 (pari a L. 500.003) prevista per l'abitazione principale, a valere per l'anno 2002, con riferimento alle situazioni di carattere sociale precisate nella parte espositiva del presente provvedimento;
3. di approvare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da parte di possessori di "Botteghe storicheº riconosciute con provvedimento da parte del comune.
(Omissis).
02A05914
 
Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ridotta per prima abitazione e una pertinenza nella misura del 5 per mille; (detrazione per abitazione principale di Euro 124,00);
b) aliquota ordinaria per le unita' immobiliari diverse da quelle di cui ai successivi punti C) e D), nella misura del 5,9 per mille;
c) aliquota per le aree edificabili nella misura del 7 per mille;
d) aliquota per abitazioni e relative pertinenze, non locate per un periodo superiore a sei mesi all'anno, nella misura del 7 per mille.
(Omissis).
02A05915
Il comune di MONTELEONE DI SPOLETO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I.C.I. 6 per mille.
(Omissis).
02A05916
Il comune di MONTEMARANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 6 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
02A05917
Il comune di MONTERODUNI (provincia di Isernia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2002 nella misura del 4,5 per mille, confermando quanto determinato per l'anno 2001.
(Omissis).
02A05918
Il comune di MONTU' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 5,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:
immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni, terreni diversi dagli agricoli) 6 per mille;
fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale 6 per mille:
alloggi non locati 6 per mille;
terreni agricoli 5,5 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
(Omissis).
02A05919
Il comune di MORANO SUL PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata nel 4, 5 per mille;
l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune e' fissata nel 5,5 per mille;
l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliare adibite ad abitazione a disposizione e non locate e' fissata nel 7 per mille;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel regolamento I.C.I., sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A05920
Il comune di MORFASSO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, in misura analoga a quella vigente nell'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessita di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
b) aliquota ridotta del 5,5 per mille per:
le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
2. di determinare in Euro 103,29 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 55, deI D.Lgs. 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
02A05921
Il comune di MORUZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Imposta comunale sugli immobili anno 2002: si confermano le aliquote I.C.I. dell'anno 2001 per quanto riguarda i seguenti immobili: ===================================================================== Descrizione |Aliquota |Detrazione ===================================================================== unita' immobiliare adibita ad abitazione | | principale (compr. autorimesse) |4,85 per mille|Euro 103,26 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare posseduta in aggiunta | | all'abitazione principale |7 per mille | --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle abitazioni |7 per mille | --------------------------------------------------------------------- Immobili destinati ad attivita' produttive|4,85 per mille|
(Omissis).
02A05922
Il comune di NEIRONE (provincia di Genova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare nella misura vigente l'aliquota unica per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille;
2. di confermare la detrazione per la prima casa (l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale), anche per l'anno 2002, in Euro 103,29 pari a L. 200.000.
(Omissis).
02A05923
Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'esercizio finanziario 2002, le aliquote I.C.I, nelle seguenti misure:
a) aliquota per le abitazioni destinate ad abitazioni principali 4,5 per mille;
a) aliquota 5,5 per mille per gli altri immobili;
1. di determinare in Euro 103,29 (200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02A05924
Il comune di NEVIANO DEGLI ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI):
aliquota ordinaria 4,8 per mille;
aliquota per unita' immobiliare ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale del proprietario 6,25 per mille e specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale;
aliquota ridotta al 4 per mille e detrazione pari a L. 500.000 (Euro 258,22), per abitazioni principale e relative pertinenze la cui richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000 per cinque anni;
2. di dare atto che la detrazione spettante per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' di L. 200.000 (Euro 103,30) cosi' come stabilito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996.
(Omissis).
02A05925
Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) 5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile;
b) 6,25 per tutti gli altri soggetti passivi;
c) la detrazione per l'abitazione principale e' quella stabilita dall'art. 8 del d.lgs. 504/1992 (Euro 103,30).
(Omissis).
02A05926
Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
ordinaria 5 per mille;
per abitazione principale 4 per mille;
per immobili uso commerciale/produttivo sfitti da almeno un anno 7 per mille;
per immobili uso abitativo sfitti da almeno 3 anni 7 per mille detrazione per abitazione principale Euro 104,00;
detrazione per abitazione principale dei soggetti di cui alla delibera di giunta comunale n. 36/2002 Euro 181,00.
(Omissis).
1. di elevare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale da Euro 104,00 a Euro 181,00, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, comma 3, per i soggetti che si trovano nella seguente situazione:
persona fisica proprietario dell'immobile che utilizza come abitazione principale per se e per il proprio nucleo familiare nel quale vi sia anche una persona convivente con invalidita' al cento per cento, opportunamente documentata dall'apposita commissione sanitaria ed il cui nucleo abbia un reddito imponibile inferiore a Euro 36,152.
(Omissis).
02A05927
Il comune di OLGINATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota l.C.l per l'anno 2002 e' fissata nelle seguenti misure:
aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale (1) (2);
aliquota del 5,1 per mille per altri fabbricati;
aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate;
aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopi di lucro;
aliquota del 4 per mille per un periodo di tre anni, per quei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
riduzione dell'imposta: L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' fissata in Euro 103.29.
(1) Viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(2) Alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse questi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, sono applicate la aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale. Le condizioni per ottenere le agevolazioni devono sussistere al primo gennaio dell'anno di imposizione. La richiesta per ottenere le agevolazioni deve essere presentata, a pena di inapplicabilita' delle stesse, entro il 30 giugno utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali. Le agevolazioni decadono con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate con i termini di cui al art. 7 del regolamento comunale; in caso di inosservanza di tali termini si applicano le sanzioni ivi previste.
Il consiglio comunale con atto n. 8 del 28 febbraio 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 55 della legge 662/1996 ha approvato la detrazione in Euro 258,23 per l'abitazione principale.
I proprietari soggetti all'l.C.l. per applicare la citata detrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: il reddito complessivo 2001 dal nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 11.878,51 aumentabile di:
Euro 1.032,91 se il capofamiglia nell'anno 2001 non era autosufficiente;
Euro 1.032,91 per ogni famigliare a carico nell'intero anno 2001;
Euro 1.032,91 per ogni famigliare a carico non autosufficiente.
Nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi le rendite, pensioni ed altri emolumenti che per legge non costituiscono reddito, non si tiene conto della rendita catastale riferita all'abitazione principale compresi accessori e pertinenze.
L'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare. Sono escluse dal beneficiario le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a Euro 774,69 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.
I soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione, devono presentare richiesta agli uffici comunali che dispongono gia' apposita modulistica.
La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2002.
I contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra, gia' in sede di determinazione dell'importo l.C.l. pofranno tenere conto della maggiore detrazione.
L'Amministrazione pofra' chiedere ogni documento comprovante quanto dichiarato dal confribuente.
Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 504/1992; cui seguira' la segnalazione all'autorita' giudiziaria.
(Omissis).
02A05928
Il comune di OLIVA GESSI (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;
(Omissis).
02A05929
Il comune di OLTRE IL COLLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune come segue: 7 per mille per la generalita' dei soggetti passivi, comprese le abitazioni principali, con una detrazione ordinaria, per queste ultime di Euro 156,00 annue.
(Omissis).
02A05930
Il comune di ONETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
6 per mille aliquota unica.
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la somma di Euro 103,29.
3. di dare atto che ai fini dell'individuazione della "pertinenza" si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I.
(Omissis).
02A05931
Il comune di ORCIANO DI PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' le riduzioni ed agevolazioni nel seguente modo:
a) aliquota 5 per mille per unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale del proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
b) aliquota 4 per mille per unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
c) aliquota 5 per mille per unita' immobiliari ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;
d) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale;
e) aliquota 5 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte al catasto, anche non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale;
f) aliquota del 5 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione immobili;
g) aliquota del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale;
h) aliquota del 7 per mille per tutte aree fabbricabili;
i) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in Euro 103,30 con elevazione a Euro 154,94 per i seguenti casi:
i.1. contribuenti' pensionati titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2000 con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 10.329,24 piu' Euro 826,34 per ogni persona a carico;
i.2. contribuenti titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore all'80% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 10.329,14 piu' Euro 826,34 per ogni persona a carico;
l) Iimposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento o di inagibilita' dell'ufficio tecnico comunale od, in alternativa, idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
(Omissis).
02A05932
Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I., al 6 per mille per la generalita' dei contribuenti.
2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche, sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale cosi' come individuata dal regolamento vigente approvato con deliberazione del codice civile n. 103 del 30 dicembre 1998 esecutiva ai sensi di legge, viene confermata in lire 260.000.
(Omissis).
02A05933
Il comune di ORTA DI ATELLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille.
(Omissis).
02A05934
Il comune di OSTIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi deIl'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura unica del 6,5 per mille;
di fissare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05935
Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
a) aliquota ordinaria dei 6,5 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unita' immmobiliare adibita ad abitazione principale;
c) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'autorimesse private magazzini, ecc. accatastati alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale;
d) aliquota del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili come da destinazione urbanistica del P.R.G.;
di confermare in Euro 113,62 (diconsi Euro centotredici/62), (L. 220.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02A05936
Il comune di PAESE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) sulle abitazioni principali e relative pertinenze (intendendosi per tali quelle ubicate nello stesso edificio o in edifici contigui, ovvero nell'area di pertinenza dell'abitazione principale, ancorche' disgiunte dalla stessa) viene applicata l'aliquota del 5 per mille con l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale a Euro 130,00.
Sono assimilate alle abitazioni principali, anche al fine dell'applicazione della detrazione prevista per le stesse, quelle che il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, concede in uso gratuito ai genitori, ai figli o ai fratelli che la occupano quale loro abitazione principale.
b) sugli altri immobili viene applicata l'aliquota del 6 per mille.
(Omissis).
02A05937
Il comune di PALANZANO (provincia di Parma) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota delIimposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 5,9 per mille;
di determinare la detrazione per abitazione principale in lire 200.000.
(Omissis).
02A05938
Il comune di PALAZZO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili: 5,5 per mille;
3. detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
4. versamenti su c.c. postale n. 748103.
(Omissis).
02A05939
Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per il periodo di imposta 2002 ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote e le detrazioni cosi come analiticamente riportate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento. =====================================================================
|Riferimento alla | | Tipo Immobile |normativa |Aliquota|Detrazione =====================================================================
|Art. 6 del decreto | | Aliquota ordinaria |legislativo n. 504/1992 |5x1000 |- ---------------------------------------------------------------------
|Art. 8, comma 2, del | |
|decreto legislativo n. | | Abitazione principale |504/1992 |5x1000 |200.000 --------------------------------------------------------------------- Pertinenze abitazione |Art. 30, comma 12, legge| | principale |n. 488/1999 |5x1000 |- --------------------------------------------------------------------- Abitazione cittadini | | | italiani residenti |Art. 1, comma 4 ter, | | all'estero |legge n. 75/1993 |5x1000 |- ---------------------------------------------------------------------
|Art. 59, lettera e), del| |
|decreto legislativo n. | | Abitazione principale in|446/1997 Art. 10 | | uso gratuito ai parenti |regolamento comunale |5x1000 |200.000
(Omissis).
02A05940
Il comune di PANCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis).
02A05941
Il comune di PAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze in un numero massimo di due: 4 per mille;
b) altre unita' immobiliari: 7 per mille;
c) terreni agricoli: =;
d) aree adificabili: 7 per mille;
e) aliquota agevolata ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con contratto regolarmente registrato: 5,7 per mille;
f) aliquota agevolata ai proprietari che concedono in comodato gratuito, a parenti di primo grado (genitori e figli) in linea retta e sempre che il parente abbia stabilito, in tale immobile la propria residenza e non sia proprietario di altri immobili: 4 per mille;.
2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A05942
Il comune di PARLASCO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, (omissis), ed attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiazioni, l'aliquota dell'imposta comunale suglli immobili nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 2002.
(Omissis).
02A05943
Il comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' in vigore per l'anno 2001, nella seguente misura:
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente scritte in catasto. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4 per mille Terreni agricoli 4 per mille Aree fabbricabili 5 per mille Immobili diversi dalle abitazioni
principali, ecc.... 6 per mille
2. di riconfermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nella misura di Euro 154,94 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;.
(Omissis).
02A05944
Il comune di PARZANIGA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili gia' vigenti per l'anno 2001 e precisamente:
aliquota del 6 per mille sugli immobili utilizzati come residenza principale;
aliquota del 6 per mille sui terreni agricoli, sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 662/1996;
l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
02A05945
Il comune di PAVAROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
abitazione principale e sue pertinenze: 5,5 per mille;
altri fabbricati ed aree fabbricabili: 7 per mille;
2. di fissare in Euro 104,00 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05946
Il comune di PAVIA ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota l.C.l. ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2002 la maggiore aliquota deI 7 per mille per gli alloggi sfitti;
3. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
4. di stabilire per l'anno 2002 un'aliquota pari al 2 per mille per i proprietari di immobili concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale denominato "Accordo locale per la citta' di Pavia" e utilizzati dai conduttori come abitazione principale (art. 2, comma 3, Legge 431/1998)
5. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,30 pari a L. 200.017;
6. di confermare alle stesse seguenti categorie (cosi' come individuate per l'anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000), la maggiore detrazione d'imposta di seguito indicata:
a) Euro 258,22 pari a L. 499.983 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il cui reddito per nucleo familiare non superi Euro 12.911,23 pari a L. 25.000.015, aumentati di Euro 1.549,38 pari a L. 3.000.018 per ogni familiare a carico, elevati a Euro 3.098,75 pari a L. 6.000.017 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
b) Euro 258,22 pari a L. 499.983 per i nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini IRPEF/01 lino a Euro 18.076,00 pari a L. 35.000.017, aumentati di Euro 1.549,38 pari a L. 3.000.018 per ogni familiare a carico, elevati a Euro 3.098,75 pari a L. 6.000.017 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
7. di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in catasto nelle categorie A1, A8 e A9.
(omissis)
13. di dare atto che ai fini dei benefici relativi all'applicazione dell'aliquota ridotta per gli alloggi concessi in locazione ai sensi della Legge 431/98 e per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primoo grado, e da questi utilizzati come abitazione principale, occorre presentare domanda su apposito modulo prestampato al servizio tributi - ufficio I.C.I. entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.. Per gli immobili concessi in uso gratuito dopo tale data, la domanda dovra' essere presentata dal 1oo al 20 dicembre 2002
Le agevolazioni sopra indicate, una volte accordate competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno informare il comune di Pavia entro la scadenza ordinaria del termine di presentazione delle dichiarazioni I.C.I..
(Omissis).
02A05947
Il comune di PELLEGRINO PARMENSE (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille per tutto il territorio, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale risulta fissata dal consiglio comunale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
02A05948
Il comune di PENNA SAN GIOVANNI (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
3. di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I., nella misura unica del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e per tutte le tipologie degli stessi, con detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari ad Euro 103,29 - L. 200.000 annue, comprese le relative pertinenze.
(Omissis).
02A05949
Il comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;
2. di confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 , fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. di confermare che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purcha' l'unita' immobiliare non risulti locata
4. di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
(Omissis).
02A05950
Il comune di PETRELLA TIFERNINA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
stabilire e confermare per l'anno 2002, a seguito dell'istituzione dell'I.C.I. in favore dei comuni, l'applicazione dell'aliquota pari al 5,25 per mille.
(Omissis).
02A05951
Il comune di PETRIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille;
2. di confermare ancora la detrazione di euro 103,29 pari a lire 200.000 (art. 3, comma 55, della legge n. 662/96) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05952
Il comune di PETTENASCO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e' la seguente: 6 per mille con detrazione di Euro 154,94 per l'abitazione principale;
7 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis).
02A05953
Il comune di PIETRA ROIA (provincia di Benevento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
"Omissis... L'anno duemiladue, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 16 nella sala delle adunanze si e' riunita la Giunta Municipale... omissis ... La giunta municipale... omissis... delibera... di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune viene fissata nella misura del 5 per mille... omissis".
(Omissis).
02A05954
Il comune di PIOVENE ROCCHETTE (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille;
altri immobili 6,5 per mille;
alloggi non locati 7 per mille.
2. di confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione prevista dall'art. 8 comma 20, del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
02A05955
Il comune di PISCINA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di dare atto che per l'anno 2002, saranno vigenti sul territorio comunale, le seguenti aliquote I.C.I.:
4,5 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per abitazione diversa dalla principale;
detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.
(Omissis).
02A05956
Il comune di PLODIO (provincia di Savona) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 5,9 per mille;
2. di stabilire poi la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2002 nella misura di euro 103,29.
(Omissis).
02A05957
Il comune di POFI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 al 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 6, comma 2, e confermare altresi' la detrazione per la prima casa nell'importo dei euro 103,29.
(Omissis).
02A05958
Il comune di POGGIARDO (provincia di Lecce) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a).
2. dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02A05959
Il comune di POGGIO SAN LORENZO (provincia di Rienti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di detenninare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
b) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
2. di fissare nella misura minima di Euro 103,29 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02A05960
Il comune di POGGIOREALE (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 12 gennaio 2002 nella misura deI 5,5 per mille.
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle urina immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
02A05961
Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002, l'applicazione delle sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
aliquota per abitazione principale, 4 per mille;
aliquota per altri immobili e terreni agricoli, 7 per mille;
aliquota per aree edificabili, 7 per mille.
2. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per "abitazione principale" nella misura di L. 220.000 annue, da confermarsi con atto del Consiglio Comunale.
(Omissis).
02A05962
Il comune di POMARETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille;
di confermare la riduzioni dell'aliquota al 6 per mille nelle seguenti ipotesi:
a) unita' immobiliari appartenenti a persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) unita' immobiliari locate ad uso abitativo qualora in esse il conduttore fissi la propria residenza. Il rapporto locatizio deve essere documentato da contratto registrato.
c) immobile concesso in un uso a titolo gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ed in linea collaterale entro il secondo;
d) unita' abitativa posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario, purche' la stessa non sia concessa in locazione a terzi;
di confermare la detrazioni dell'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di Euro 103,29 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
02A05963
Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo, per i succitati motivi, che si intendono qui richiamati ed approvati:
a) l'aliquota del 5 per mille, da applicare per l'abitazione principale;
b) l'aliquota del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.
di dare atto che resta confermata in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione da applicare per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A05964
Il comune di PONTI SUL MINCIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;
2. aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
3. detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Lire 250.000.
(Omissis).
02A05965
Il comune di PONZANO DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota ordinaria: 6 per mille;
Abitazione principale: 5 per mille - detrazione Euro 103,29.
(Omissis).
02A05966
Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Per l'anno 2002 vengono confermate le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata);
7 per mille immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione principale (aliquota ordinaria).
Le precitate aliquote vengono diversificate per effetto della lettera g) dell'art. 7 del regolamento I.C.I. vigente nel modo seguente:
1) per le abitazioni principali localizzate nel Comune nel caso in cui vengano realizzati, a partire dall'anno in corso, interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo, l'aliquota e' ridotta dal 5 al 4 per mille;
2) per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, localizzati sempre nel Comune, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 1), l'aliquota e' ridotta dal 7 al 6 per mille;
3) l'abbattimento dal 5 al 4 per mille avviene anche per i cittadini non residenti e per i cittadini residenti non in possesso di prima abitazione, nel caso in cui la ristrutturazione di cui al punto 1) coincida con l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento stesso e siano abitazioni principali;
4) le riduzioni di cui al punto 1), 2), 3) decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all'Ufficio tributi ed avranno la durata di 3 anni. Gli interventi dovranno partire da un importo minimo di euro 10.500,00, con rendicontazione finale e presentazione dei documenti fiscali ed eventuale rogito notarile. I relativi lavori dovranno essere eseguiti da imprese regolarmente iscritte all'Albo camerale e secondo preventivo dichiarato congruo da un tecnico iscritto all'albo professionale. Se i lavori non fossero eseguiti, occorrera' versare II.C.I. non pagata in precedenza;
(Omissis).
02A05967
Il comune di PORPETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002, le aliquote come di seguito riportate:
abitazione principale e pertinenze ex art. 817 c.c. (garage, box, ...), 4,8 per mille;
abitazione non locata in aggiunta a quella principale e relative pertinenze, 5,8 per mille;
fabbricato ad uso diverso dall'abitazione, 5,8 per mille;
terreni agricoli, 5,8 per mille;
aree edificabili, 5,8 per mille.
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
02A05968
Il comune di PORTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota nella misura deI 5,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili prime case;
aliquota nella misura del 6,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli altri immobili;
di stabilire la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in Euro 154,94.
(Omissis).
02A05969
Il comune di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo Comune, nella misura cosi diversificata:
fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;
altri immobili classificati abitazione e aree fabbricabili 7 per mille;
altri fabbricati e terreni agricoli 5,5 per mille.
2. di confermare la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze in Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di determinare, per l'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di carattere sociale:
persone titolari di solo reddito di pensione integrata al minimo dell'INPS o invalidita' (con importo non superiore alla pensione integrata al minimo dell'INPS) e di quello relativo alla unita' immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione per Euro 165,27;
persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoro dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a Euro 8.263,31 e a Euro 6.197,48 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attivita' autonoma: detrazione per Euro 139,44;
nucleo familiare composto da piu' persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a Euro 6.197,48 per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito: detrazione per Euro 139,44.
4. di stabilire che i soggetti passivi per poter usufruire dell'applicazione delle agevolazioni previste, devono presentare apposita autocertificazione al Comune entro l'anno di imposizione attestando i requisiti richiesti nei vari casi.
(Omissis).
02A05970
Il comune di POSTUA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le seguenti pertinenze: n. 1 C6 - n. 1 C7 - n. 1 C2 aliquota del 5 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
b) Altre unita' immobiliari: aliquota 6 per mille.
c) Terreni agricoli: esenti.
d) Aree edificabili: aliquota 6 per mille.
2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui al punto 1).
3. di proporre al consiglio comunale la seguente modifica al regolamento per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili:
art. 3, terzo comma "il comune puo' individuare zone del territorio comunale, esterne ai centri abitati, ove applicare un'aliquota differenziata agli immobili, con esclusione di quelli accatastati nelle categorie A2/A3/A4/A7", prevedendo l'aliquota nella misura del 4 per mille.
(Omissis).
02A05971
Il comune di POVEGLIANO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del cinque per mille;
2. di stabilire, inoltre che, per l'anno 2002, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di Euro 104,00 in ragione annua.
(Omissis).
02A05972
Il comune di POZZONOVO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni I.C.I. gia' adottate per l'anno 2001 con la precedente deliberazione del G.C. n. 102/2000 nelle misure sottoindicate, nonche' le rimanenti disposizioni adottate con la predetta deliberazione, che vengono anch'esse di seguito riportate:
Aliquote: a) abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente accatastate rispetto all'abitazione principale: 5,5 per mille;
b) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, destinati ad abitazione principale di ascendenti, discendenti e/o affini di primo grado: 5,5 per mille;
c) alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5 per mille;
d) alloggi non locati: 7 per mille;
e) aree edificabili:
a partire dal 1o gennaio del terzo anno successivo alla individuazione dell'area come "area fabbricabile" senza che la stessa venga utilizzata coerentemente alla sua destinazione d'uso: 7 per mille;
nelle altre ipotesi: 5,5 per mille;
f) per tutti gli altri immobili: 5,5 per mille.
Detrazione per l'abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000);
Euro 154,94 (L. 300.000) a favore di quei contribuenti che si trovano in condizione di particolare disagio economico e sociale che ne facciano motivata e documentata richiesta almeno 45 giorni prima della data di scadenza della prima rata. La richiesta verra' istruita congiuntamente dall'assistente sociale e dall'apposita commissione comunale che si occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre all'esame della giunta comunale, entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta, una relazione sulla situazione del richiedente corredandola con il loro parere sulla concedibilita' o meno della maggior detrazione. La giunta comunale deliberera' sulla richiesta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della predetta documentazione.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02A05973
Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
abitazione principale per residenti: 5,5 per mille;
opifici industriali, insediamenti artigianali e commerciali (cat. C1-C3-D): 6 per mille;
altri immobili: 7 per mille;
2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
3. di stabilire altresi' che la detrazione di Euro 103,29 di cui al punto 2. sia elevata a Euro 258,23 per i soggetti passivi di imposta che siano utilizzatori diretti, ove nel proprio nucleo familiare siano presenti persone portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, oppure percepiscano indennita' di accompagnamento, qualora il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, ai fini Irpef per il 2001 sia pari o inferiore a Euro 8.857,70 (L. 17.150.900, pari al doppio dell'assegno sociale Inps per il 2001) escluso il reddito dell'abitazione principale e l'indennita' di accompagnamento. (E' persona portatrice di handicap, indipendentemente dall'eta', chi e' in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 - art. 4, nonche' chiunque usufruisca dell'indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 e successive modificazioni).
Tale circostanza, ai fini della concessione del beneficio, dovra' essere comunicata al comune tramite certificazione e/o autocertificazione, onde permettere la verifica d'ufficio dei requisiti previsti.
(Omissis).
02A05974
Il comune di PREDAZZO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella seguente misura:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
6 per mille per gli altri fabbricati e aree fabbricabili;
2. di determinare in Euro 233,00 la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di dare atto che sia l'aliquota per l'abitazione principale che la detrazione d'imposta si intendono estese alle unita' immobiliari richiamate all'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1994, nonche' alle fattispecie previste agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento I.C.I.
(Omissis).
02A05975
Il comune di PREGANZIOL (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare la detrazione ordinaria di Euro 104,00 per le abitazioni possedute a titolo principale;
2. di elevare la detrazione di Euro 259,00 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale per i contribuenti appartenenti alla seguente categoria:
nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da lavoro dipendente o da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima Inps comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo e' composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
3. di condizionare la fruizione della maggiore detrazione alla presentazione di una domanda su apposito modello, da presentare all'ufficio entro il 20 dicembre 2002, allegando la documentazione necessaria a permettere la verifica dei redditi percepiti nell'anno precedente;
(Omissis);
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) 7 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli, abitazioni diverse dall'abitazione principale con esclusione di quelle comprese nel sub b);
b) 5,5 per mille per: abitazioni principali, unita' immobiliari diverse dalle abitazioni, abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che hanno provveduto alla definizione di contratti-tipo, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
(Omissis).
02A05976
Il comune di PREMOSELLO-CHIOVENDA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e seguenti unita' immobiliari, equiparate alla prima casa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili:
a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
b) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e similari), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); al coniuge, ancorche' separato o divorziato; agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati): 5,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 108,50;
unita' immobiliari diverse dalla abitazione principale o possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case): 6,5 per mille;
aree edificabili: 7 per mille.
(Omissis).
02A05977
Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di avvalersi di quanto disposto all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituendo l'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come recepito dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo che per l'anno 2002, questo comune applichera' per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), secondo le aliquote meglio distinte nell'allegato al presente provvedimento; ===================================================================== Gruppo e categorie | | catastali |Descrizione |Aliquota I.C.I. ===================================================================== GRUPPO A | | ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni di tipo | A/1 |signorile |5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/2 |Abitazioni di tipo civile |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni di tipo | A/3 |economico |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni di tipo | A/4 |popolare |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni di tipo | A/5 |ultrapopolare |5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/6 |Abitazioni di tipo rurale |5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/7 |Abitazioni in villini |5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/8 |Abitazioni in ville |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Castelli, palazzi di |
|eminenti pregi artistici o| A/9 |storici |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni ed alloggi | A/11 |tipici dei luoghi |5 per mille --------------------------------------------------------------------- Gruppo A da A/1 a A/9 e | | A/11 alloggi non locati |6 per mille | --------------------------------------------------------------------- GRUPPO C | | ---------------------------------------------------------------------
|Stalle, scuderie, rimesse,| C/6 |autorimesse |5 per mille --------------------------------------------------------------------- C/7 |Tettoie |5 per mille --------------------------------------------------------------------- GRUPPO A | | --------------------------------------------------------------------- A/10 |Uffici e studi privati |6 per mille --------------------------------------------------------------------- GRUPPO B | | ---------------------------------------------------------------------
|Collegi e convitti, |
|educanti, ricoveri, |
|orfanotrofi, ospizi, |
|conventi, seminari e | B/1 |caserme |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Case di cura ed ospedali |
|(costruiti o ad attati per|
|tali scopi e non |
|suscettibili di |
|destinazione diversa senza|
|radicali trasformazioni, | B/2 |se non hanno fine di lucro|6 per mille --------------------------------------------------------------------- B/3 |Prigioni e riformatori |6 per mille --------------------------------------------------------------------- B/4 |Uffici pubblici |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Scuole, laboratori | B/5 |scientifici |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Biblioteche, pinacoteche, |
|musei, gallerie, |
|accademie, che non hanno |
|sede in edifici della | B/6 |catecoria A/9 |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Cappelle ed oratori non |
|destinati all'esercizio | B/7 |pubblico dei culti |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Magazzini sotterranei per | B/8 |depositi di derrate |6 per mille --------------------------------------------------------------------- GRUPPO C | | --------------------------------------------------------------------- C/1 |Negozi e botteghe |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Magazzini e locali di | C/2 |deposito |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Laboratori per arti e | C/3 |mestieri |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati e locali per |
|esercizi sportivi |
|(costruiti o adattati per |
|tali scopi e non |
|suscettibili di |
|destinazione diversa senza|
|radicali trasformazioni, |
|se non hanno fine di | C/4 |lucro) |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti balneari e di|
|acque curative (costruiti |
|o adattati per tali scopi |
|e non suscettibili di |
|destinazione diversa senza|
|radicali trasformazioni, | C/5 |se non hanno fine di lucro|6 per mille --------------------------------------------------------------------- GRUPPO D | | --------------------------------------------------------------------- D/1 |Opifici |6 per mille --------------------------------------------------------------------- D/2 |Alberghi e pensioni |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Teatri, cinamatografi, |
|sale per concerti e | D/3 |spettacoli e simili |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Case di cura ed ospedali | D/4 |(se a fini di lucro) |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Istituti di credito, | D/5 |cambio, ed assicurazione |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati, locali, aree |
|attrezzate per esercizi | D/6 |sportivi |6 per mille
D/7
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
6 per mille
D/8
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
6 per mille
D/9
Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo: ponti privati soggetti a pedaggio
6 per mille
Terreni agricoli
6 per mille
Aree fabbricabili
6 per mille
GRUPPO E
Esente
2. di avvalersi altresi' della facolta' concessa dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, prevedendo per gli alloggi non locati, catastalmente identificati nella categoria "A" (da A/1 a A/9 e A/11), l'aliquota in ragione del 6 per mille;
3. di determinare in Euro 140,00 la detrazione per abitazione principale del contribuente I.C.I.;
4. di avvalersi del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come riportato in narrativa (applicazione della detrazione per abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
(Omissis).
02A05978
Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale;
5,5 per mille per i restanti immobili:
abitazioni secondarie;
altri fabbricati;
aree edificabili.
Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02A05979
Il comune di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che, (omissis), saranno applicate in questo comune:
aliquota fissa del 5 per mille per terreni e fabbricati;
aliquota fissa deI 6,5 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani. Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo.
(Omissis).
02A05980
Il comune di RAMPONIO VERNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni I.C.I. come appresso:
a) 5 per mille per la prima casa e relative pertinenze;
b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;
c) detrazione per la prima casa L. 200.000.
(Omissis).
02A05981
Il comune di REZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura gia' determinata per l'anno 2001 e corrispondente alla misura del 5 per mille per l'abitazione principale; la detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di Euro 104,00;
2. di elevare di un punto percentuale l'aliquota ordinaria, che passa cosi' dal 6 al 7 per mille, con esclusione delle abitazioni locate con affitti convenzionati a norma dell'art. 2 comma 5 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, e che saranno pertanto soggette alla medesima aliquota delle abitazioni principali.
(Omissis).
02A05982
Il comune di RIPALTA ARPINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, fatti salvi, naturalmente, i casi di riduzione e/o detrazione dall'imposta obbligatori per legge e fatta eccezione per le aree fabbricabili la cui aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille.
(Omissis).
02A05983
Il comune di RIPALTA GUERINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica deI 5,5 per mille, con la seguente differenziazione:
aliquota diversificata del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni:
aree e fabbricati in zone produttive e commerciali con destinazione urbanistica in zona D1 e D2, nonche' fabbricati e aree commerciali posti in centro storico (zona A);
aree edificabili libere da costruzioni;
la detrazione per abitazione principale fissata in L. 300.000 e' estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli del soggetto passivo, compresi quelli rientranti nel primo grado di parentela, i quali dovranno darne dimostrazione.
(Omissis).
02A05984
Il comune di RIVA PRESSO CHIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4,9 per mille, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo "D" (anche se non iscritti in catasto - art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992) per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille.
2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A05985
Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
2. riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02A05986
Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2002 nella misura del 5,5 per mille;
2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662, in ordine alla diversificazione delle aliquote;
3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art. 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi di recupero;
4. di confermare per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, nella misura di L. 200.000;
5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 legge 662/1996;
6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02A05987
Il comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, la seguente aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune:
aliquota I.C.I. abitazione principale: 5 per mille;
aliquota I.C.I. altre categorie di immobili: 6 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29;
detrazione per unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di abitazione art. 9, comma d), del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: Euro;
2. di determinare, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 155,00 per l'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purche' in possesso di tutti i seguenti requisiti:
A) Reddito Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare. Reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2002: componenti nucleo familiare reddito annuo
- - 1 persona Euro 11.365,00 2 persone Euro 15.495,00 3 persone Euro 18.595,00 4 persone Euro 22.210,00 5 persone Euro 25.320,00 6 persone o più Euro 28.925,00
B) Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale.
C) Tipo di reddito:
lavoro dipendente ed autonomo:
per i lavoratori autonomi, per reddito si intende il reddito di impresa; qualora nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo, il reddito familiare sara' ottenuto dalla somma del reddito di lavoro dipendente piu' il fatturato del lavoro autonomo;
reddito da pensione;
D) Categorie catastali:
A/2 abitazione di tipo civile
A/3 abitazione di' tipo economico
A/4 abitazione di tipo popolare
A/5 abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 abitazione di tipo rurale
A/7 abitazioni in villini
Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di' imposta che abbiano immobili compresa l'abitazione principale appartenenti a categorie catastali di particolare pregio quali: A/1, A/8, A/9.
(Omissis).
02A05988
Il comune di ROCCA DE' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa (ex L. 200.000);
3. di autorizzare l'invio dei bollettini da parte dell'esattore G.E.C. s.p.a. contestualmente all'emissione delle bollette dei ruoli raccolta rifiuti, al fine di contenere le spese. In caso non fosse possibile l'invio contemporaneo non si procedera' al singolo invio dei bollettini I.C.I.; in alternativa l'amministrazione mettera' gli stessi a disposizione presso gli uffici comunali e postale.
(Omissis).
02A05989
Il comune di ROCCA PRIORA (provincia di Roma) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquote:
5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
5 per mille, per l'unita immobiliare (abitazione) posseduta da soci di cooperative edilizie;
5 per mille, per l'unita' immobiliare (abitazione) posseduta da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero;
5 per mille, per la sola abitazione concessa ad uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta;
5 per mille, per l'immobile di pertinenza dell'abitazione principale del titolare del diritto reale, purche' a servizio dell'abitazione principale del titolare del diritto;
7 per mille, per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione come residenza secondaria o comunque diversi dagli immobili sopra indicati;
7 per mille, per terreni, box, garage, posto auto, tettoie, soffitte, porticati, cantine, legnaie, lavatoi-stenditoi, che non sono di pertinenza dell'abitazione principale.
1. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabii e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione e' estesa alle pertinenze per la sola parte di essa che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale del solo titolare del diritto reale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari.
(Omissis).
02A05990
Il comune di ROCCA SANTA MARIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di satabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
02A05991
Il comune di ROCCAVIVARA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.
2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per la prima casa, con le sue pertinenze che siano destinate a servizi della casa di abitazione in modo durevole.
(Omissis).
02A05992
Il comune di RODDINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis).
02A05993
Il comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota del 6,5 per mille;
b) altre unita' immobiliari di categoria A - B - C - D - E e per le aree fabbricabili aliquota del 7 per mille;
c) unita' immobiliari concessi in locazione alle condizioni previste dagli accordi "tipo" ad un soggetto che li utilizzi a titolo di abitazione principale aliquota del 6,5 per mille;
(Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.)
2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 154,00 la detrazione per l'abitazione principale;
3. di determinare l'elevazione della detrazione spettante a Euro 250,00 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio socioeconomico:
anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli, che non siano proprietari di altri beni immobili oltre alla abitazione principale, e che possiedono un reddito di importo non superiore a quello stabilito per la pensione sociale.
(Omissis).
02A05994
Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
sono state determinate le seguenti aliquote:
6 per mille immobili di categoria D;
5,5 per mille A10, C1, C3, C4;
5 per mille per tutti i restanti immobili.
e' stata confermata la detrazione per l'abitazione principale (e pertinenze come da Regolamento I.C.I.) di Euro 103,29.
(Omissis).
02A05995
Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' stabilita nelle seguenti misure:
a) immobili destinati ad abitazione principale, compresa una sola pertinenza:
aliquota: 4,5 per mille;
b) tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze di abitazioni:
aliquota: 5,5 per mille;
L' importo della detrazione per la prima casa di cui alIart. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992 e' stabilito in Euro 129,00.
Detta detrazione e' applicabile fino alla sua concorrenza anche sulle pertinenze della prima casa fino al massimo di un immobile di pertinenza.
(Omissis).
02A05996
Il comune di RONDISSONE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le vigenti aliquote e detrazioni I.C.I., come segue:
aliquota ordinaria immobili 5.5 per mille;
unita' immobiliari a disposizione o sfitte 7 per mille;
detrazione di Euro 103,30 (L. 200.016) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02A05997
Il comune di ROTONDELLA (provincia di Matera) ha adottato, il 4 e 11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dell'aliquota 4 per mille per la prima casa e del 6 per mille per altri fabbricati o aree fabbricabili,
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2002 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di L. 300.000 dell'imposta dovuta per quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale sulle quali i cittadini residenti eseguano lavori di manutenzione ordinaria esterna ai fabbricati in proprieta' (realizzazione di intonaco, rifacimento esterno, pitturazione esterna fabbricato).
(Omissis).
02A05998
Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune viene stabilita nella misura del 5 per mille;
la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale risulta pari a Euro 103,29.
(Omissis).
02A05999
Il comune di S. SEBASTIANO CURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,75 per mille per tutte le tipologie di immobili.
2. di confermare in Euro 103.29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A06000
Il comune di SALA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare ...omissis... per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 5,5 per mille, e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 129,11.
(Omissis).
02A06001
Il comune di SALANDRA (provincia di Matera) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'esercizio finanziario 2002, con effetto sul bilancio di previsione del medesimo anno l'aliquota e le detrazioni I.C.I. sono cosi' distinte:
4 per mille per tutti i fabbricati e aree fabbricabili i cui proprietari, usufruttuari, titolare del diritto d'uso o di abitazione, sono residenti a Salandra;
6 per mille per tutti i fabbricati e aree fabbricabili i cui proprietari, usufruttuari, titolare del diritto d'uso o di abitazione, non sono residenti a Salandra;
detrazione per abitazione principale pari ad Euro 258,23, L. 500.000;
7 per mille per tuffi gli immobili e le aree edificabili adibite ad attivita' produttive nell'ambito di tutto il territorio comunale nella zona PIP e nella zona industriale;
4 per mille se le attivita' produttive occuperanno manodopera locale in misura non inferiore al 70 per cento.
(Omissis).
02A06002
Il comune di SAN CIPRIANO PO (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;
2. di confermare in Euro 103,29 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A06003
Il comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 17-19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
confermata per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,2 per mille;
per l'anno 2002 la detrazione ordinaria per l'immobile adibito ad abitazione principale e' fissata in Euro 110,00 (L. 213.000);
di stabilire, per il 2002, la detrazione per l'abitazione principale in euro 110,00 (lire 213.000) anche:
a) alle pertinenze specificate nell'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) alle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado oppure ad affini entro il primo grado, di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del succitato vigente regolamento I.C.I.
c) alle unita' immobiliari, possedute da anziani o disabili, a titolo di proprieta', di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 3 del regolamento comunale piu' volte citato
(Omissis).
detrazione fino a concorrenza dell'imposta sull'abitazione principale e sulle eventuali pertinenze (limitatamente ad un immobile di categoria C/2 ed un immobile di categoria C/6) in caso di I.S.E.E. non superiore a Euro 6.714,00 (lire 13.000.000);
detrazione per abitazione principale (estendibile se non totalmente assorbita dall'abitazione principale anche alle eventuali pertinenze limitatamente ad un immobile di categoria C/2 ed un immobile di categoria C/6 elevata a Euro 180,00 (lire 348.528) in caso di I.S.E.E. superiore a euro 6.714,00 (lire 13.000.000) ed inferiore o uguale a Euro 10.330,00 (lire 20.001.669).
(Omissis).
02A06004
Il comune di SAN LORENZO BELLIZZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), aI 6 per mille l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per Ianno 2002;
2. di dare atto che, per come stabilito al comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A06005
Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002 nella seguente misura:
aliquota ordinaria: aliquota: 5,5 per mille;
aliquota diversificata: aliquota: 6,5 per mille:
per le aree editicabili;
per unita' immobiliari, ivi comprese le relative pertinenze, (alloggi) che non abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano adibite ad abitazione principale;
b) siano cedute in locazione con contratto registrato;
c) siano cedute in uso gratuito a parenti in linea retta entro il quarto grado;
(per le fattispecie di cui lettere a) b) e c) si applica aliquota ordinaria del 5,5 per mille).
2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per l'unita' immobiliare ceduta ad uso gratuito ad un parente in linea retta fino al quarto grado in L. 230.000.
(Omissis).
02A06006
Il comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi' come segue:
l'aliquota del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosi' come previsto dall'art. 30, comma 12 della legge n. 448 del 23 dicembre 1999;
l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2 e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalla abitazione principale e relative pertinenze alle stesse.
(Omissis).
02A06007
Il comune di SAN PIETRO A MAIDA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e' stabilita come segue:
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili aliquota 5,5 per mille;
2. per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura minima di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A06008
Il comune di SAN SALVATORE TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, Ialiquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
immobili direttamente abitati ed abitazione principale cinque per mille;
aree edificabili cinque per mille;
altri fabbricati sei per mille.
(Omissis).
02A06009
Il comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale ed eventuale pertinenza e del 6 per mille per tutti gli altri immobili, unitamente alla detrazione per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale fissata in Euro 103,29, elevabile a euro 206,58 per i seguenti casi:
titolare portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio, nella misura del 66% almeno, con reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 30.987,41 annue lorde;
nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo netto di Euro 6.713,94, oltre al reddito dell'abitazione principale;
nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a Euro 30.987,41 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% almeno, convivente;
gli interessati ad avvalersi della predetta maggior detrazione, ricorrendo uno dei tre casi teste' elencati;
dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione, corredata da documenti idonei a dimostrare il preteso diritto (es. Mod. O bis M, per pensioni INPS - Mod.730 - 740 ....), qualora l'ufficio tributi ne faccIa richiesta per eventuali controlli/verifiche della periodicita' delle medesime (decreto del Presidente della Repubblica 403/1998 artt.1/11).
(Omissis).
02A06010
Il comune di SANTA MARIA NUOVA (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di stabilire per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio del comune di Santa Maria Nuova e di stabilire, altresi', in Euro 142,00 (L. 274.950) la misura della detrazione per abitazione principale, che viene estesa a quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado;
3. di applicare l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille ai fabbricati invenduti di proprieta' delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione ed alienazione di immobili ai sensi dell art. 12 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 89 del 29 dicembre 1998.
(Omissis).
02A06011
Il comune di SANTA MARINELLA (provincia di Roma) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
5,3 aliquota per le abitazioni principali;
6,3 aliquota ordinaria;
di elevare a lire 300.000 (Euro 154,93) l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
02A06012
Il comune di SARNANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare per l'anno 2002 le tariffe ed aliquote dei tributi comunali, come segue:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. 7 per mille per la generalita' dei fabbricati e delle aree edificabili;
6,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica in questo comune, con detrazione annua di Euro 103,29;
6,5 per mille per le unita immobiliari utilizzate come abitazione principale da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta indivisa, anch'essi purche' residenti in questo comune, con detrazione annua di Euro 103,29;
6,5 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze;
2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sia urbano che frazioni, come definiti dai vigenti strumenti urbanistici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
aumento della detrazione a Euro 180,76 in favore di quei soggetti che, con riferimento all'anno precedente a quello di imposta, percepiscono solamente una pensione integrata al trattamento minimo ed eventuali maggiorazioni ad essa applicate a condizione che siano proprietari solamente dell'abitazione di residenza; nel caso in cui la detrazione debba essere ripartita tra piu soggetti, le predette condizioni dovranno far capo ad ognuno di essi.
(Omissis).
02A06013
Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue:
1) aliquota del 5,5 per mille:
a) abitazione principale e sue pertinenze (C2 - C6);
b) gli immobili e relative pertinenze concessi ad uso gratuito a parenti entro il secondo grado, ed affini entro il primo grado, risultante da scrittura privata registrata o da dichiarazione sostitutiva, e da questi adibiti ad abitazione principale;
c) terreni agricoli: -;
2) aliquota del 6,75 per mille:
a) altri fabbricati e loro pertinenze;
b) aree fabbricabili;
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
detrazione per abitazione principale per i soggetti titolari di un'unica unita' immobiliare ad uso di residenza cha abbiano minori in affido o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74% L. 350.000.
(Omissis).
02A06014
Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille prevedendo una aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti "abitazione principale" e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) destinati al servizio delle abitazioni principali medesime, nonche' per quelli classificati nei gruppi catastali "B", "D", "C1" e nella categoria A/10, purche' utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti, che li possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale;
2. di stabilire, a decorrere dal corrente anno, che dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare. L.220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A06015
Il comune di SCHIGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002, in attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta l.C.l. nella misura unica del 4,5 per mille;
di confermare nella misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in Euro 113,62.
(Omissis).
02A06016
Il comune di SEGUSINO (provincia di Treviso) ha adottato il 5 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate:
aliquota ordinaria 6 per mille (seconde case, aree edificabili ed altri immobili);
aliquota abitazione principale 5 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 104,00.
(Omissis).
02A06017
Il comune di SERAVEZZA (provincia di Lucca) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
ridotta aI 4,1 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
ridotta al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi in locazione con contratti stipulati in base agli accordi territoriali previsti dalla L. 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni;
2. di stabilire la misura della detrazione spettante all'abitazione principale nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29);
3. di stabilire l'aumento della detrazione nei limiti di seguito indicati in relazione alle condizioni economiche dei soggetti d'imposta cosi come specificate:
A - Detrazione fino a concorrenza dell'imposta E' condizione per l'accesso all'agevolazione il possesso di un:
a) - Reddito fino a L. 15.000.000 (Euro 7.746,85);
b) - Reddito fino a L. 17.000.000 (Euro 8.779,77) in caso di unico genitore con un figlio a carico. Il limite per l'accesso e' aumentato di L. 4.000.000 (Euro 2.065,83) per ogni figlio a carico oltre il primo.
B - Detrazione fino a L. 500.000 (Euro 258.23). E' condizione per l'accesso all'agevolazione il possesso di un:
a) - Reddito oltre L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) fino a L. 27.000.000 (Euro 13.944,34);
b) - Reddito fino a L. 27.000.000 (Euro 13.944,34) in caso di unico genitore con un figlio a carico. Il limite per l'accesso e' aumentato di L. 4.000.000 (Euro 2.065,83) per ogni figlio a carico oltre il primo.
4. di specificare che entrambe le agevolazioni saranno accordate in presenza dei requisiti che seguono:
il reddito e' riferito all'intero nucleo familiare ed e' considerato al lordo delle eventuali trattenute;
il reddito di riferimento e' quello dell'anno di imposta precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione;
il reddito deve derivare unicamente da pensione, lavoro dipendente, da fabbricati;
il contribuente deve possedere unicamente la casa di abitazione e le eventuali relative pertinenze. La casa di abitazione non deve appartenere alla categoria catastale A7 - abitazioni in villini;
non concorre a formare il reddito quello derivante dalla casa di abitazione ed dalle eventuali relative pertinenze;
comprende qualsiasi contributo che il contribuente percepisca, a qualsiasi titolo e da qualsiasi ente (pensioni di guerra, pensioni di invalidita', indennita' di accompagnamento, contributi ecc.);
(Omissis).
02A06018
Il comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002:
aliquota I.C.l. ordinaria: 7 per mille;
aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille per:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' all'unita' immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato;
b) unita' immobiliare considerata abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado;
c) unita' immobiliare che ai sensi del comma 56, dell'art. 3 della legge 662/1996 e' adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprieta' ed usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
2. di confermare per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000 limitatamente ai paragrafi (1.a e 1.c).
(Omissis).
02A06019
Il comune di SERRA PEDACE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille dando atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei casi previsti dal regolamento I.C.I. e' confermata in Euro 129,11 (L. 250.000).
(Omissis).
02A06020
Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
abitazione principale: 5,8 per mille;
2. di determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A06021
Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
02A06022
Il comune di SERRENTI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le stesse aliquote da applicare relativamente all'imposta comunale sugli immobili previste nel 2001, cosi' come segue:
a) aliquota del 4,25 per mille per gli immobili;
b) aliquota del 4 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di intervento di ristrutturazione;
c) aliquota dell'1 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di restauro conservativo. Tale agevolazione e' applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori;
di determinare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in 103,30 euro per l'anno 2002, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
02A06023
Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I., di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1995, n. 504 e s.m.i., per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, come gia' determinata per l'anno 2002.
(Omissis).
02A06024
Il comune di SETTIMO VITTONE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2002 nella seguente misura l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente:
1. Aliquota ordinaria del 5,25 per mille;
2. Aliquota agevolata per abitazioni principali 4,75 per mille;
di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis).
02A06025
Il comune di SILVANO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Silvano d'Orba nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
l'aliquota differenziata, relativa alle unita' immobiliari adibite a prime abitazioni e relative pertinenze, nella misura del 5 per mille;
2. di stimare, in base ai dati a disposizione del comune relativamente agli introiti della medesima imposta relativi all'anno 2001, in Euro 325.000 il gettito complessivo relativamente all'anno 2002, tenuto conto dell'aumento della base imponibile a seguito delle verifiche in corso;
3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, dell'art. 3, legge n. 662/1996 e' fissata nella misura di Euro 113,62 (L. 220.000).
(Omissis).
02A06026
Il comune di SORICO (provincia di Como) ha adottato, il 24 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
4,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze;
5,5 per mille tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;
di determinare la detrazione fissa sull'imposta dovuta per l'abitazione principale con le relative pertinenze in L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis).
02A06027
Il comune di STRA (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote d'imposta:
aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale e per Euro 103,29 (L. 200.000) per le pertinenze cosi' come individuate dal regolamento comunale in vigore;
aliquota ordinaria pari al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.
2. di confermare la detrazione dell'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000) stabilita dalla legge.
Di elevare la predetta detrazione da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) in favore delle seguenti categorie:
le famiglie che possiedono solo redditi da pensione e nelle quali il reddito pro-capite del 2001 cioe' il reddito totale diviso il numero di componenti non sia superiore a Euro 5.850 (L. 11.327.198);
contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' pari al 100% indipendentemente dal reddito.
Il beneficio dalla maggiore detrazione e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale.
I contribuenti in possesso dei requisiti devono chiedere informazioni all'ufficio tributi del comune per la documentazione da presentare.
(Omissis).
02A06028
Il comune di SUNO (provincia di Novara) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Sono state determinate le seguenti aliquote:
abitazione principale: 4,5 per mille;
altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati): 6,5 per mille;
alloggi sfitti che rimangono tali nel 2002, senza contratto di locazione da almeno 6 mesi: 7 per mille.
E' stata determinata in Euro 105,00 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze.
(Omissis).
02A06029
Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
02A06030
Il comune di TEANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille adottata nell'anno 2001 con deliberazione di G.C. n. 46 del 25 gennaio 2001;
stabilire, per l'anno 2002 che per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, si applichi l'aliquota del 4,5 per mille;
confermare per l'anno 2002 Ia detrazione da applicare per la sola unita' immobiliare adibila ad abitazione principale in Euro 118,79;
riconoscere un'ulteriore detrazione d'imposta di Euro 51,65 da aggiungersi alla detrazione di Euro 118,79 gia' prevista per le abitazioni principali ai soggelti passivi del tributo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del vigente regolamento comunale.
(Omissis).
02A06031
Il comune di TELESE TERME (provincia di Benevento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
abitazioni principali 5,5 per mille;
restanti abitazioni 7 per mille;
terreni agricoli 5,5 per mille;
aree edificabili 7 per mille.
(Omissis).
02A06032
Il comune di TERME VIGLIATORE (provincia di Messina) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di confermare per l'anno 2002, in L. 250.000 la detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali site sul territorio comunale giusta delibera di c.c. n. 18 del 31 marzo 1999;
3. di confermare nella misura del 4 per mille l'imposta comunale sugli immobili per i fabbricati realizzati per la vendita, e non venduti e non locati dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione o la l'alienazione di immobili.
(Omissis).
02A06033
Il comune di TERRASSA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5,25 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura base di L. 200.000.
(Omissis).
02A06034
Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) aliquota ordinaria del 7 per mille;
B) aliquota ridotta del 5,5 per mille:
b1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;
b2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
b3) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a) del registro I.C.I. ("abitazione posseduta da anziani e disabili....");
b4) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b) del registro l.C.l. ("abitazione concessa in uso gratuito....");
b5) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c) del registro l.C.l. ("unita' immobiliari locate con contratto....");
b6) fattispecie prevista dall'art. 8 del registro I.C.I. ("pertinenza dell'abitazione principale....").
C) detrazione abitazione principale: Euro 103,30 con le modalita' previste per legge.
D) aliquota diversificata del 6 per mille:
d1) immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili;
d2) si precisa che:
per immobili diversi dalle abitazioni si intendono le categorie catastali A10 - B- C- D;
d3) sono escluse dall'applicazione di questa aliquota:
le aree fabbricabili, alle quali si applica l'aliquota ordinaria;
la pertinenza intesa ai sensi dell'art. 88 del registro I.CI., alla quale si applica l'aliquota ridotta;
E) detrazione da applicare ai casi previsti dall'art. 7, comma 2 del regolamento I.C.I.: Euro 129,12.
3. dare atto che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'l.C.l.
(Omissis).
02A06035
Il comune di TERZIGNO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire le aliquote I.C.I., per l'anno 2002 nel modo seguente:
abitazione principale e pertinenze 5,5 per mille;
altri fabbricati 7 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000 = Euro103,29.
(Omissis).
02A06036
Il comune di TERZO DI AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
1) aliquota del 5 per mille per:
a) unita' immobiiari adibite ad abitazione principale;
b) pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2 - C/6 - C/7 destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' siano direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
c) terreni agricoli;
2) aliqouota del 5.5 per mille per:
a) aree fabbricabili;
b) gli alloggi non locati o tenuti a disposizione del proprietario, o titolare del diritto reale di godimento, e le relative pertinenze;
c) tutte le altre unita' immobiliari, ivi comprese le "abitazioni secondarie" o "seconde case".
(Omissis).
02A06037
Il comune di TEVEROLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di ridurre l'imposta comunale sugli immobili dello 0,5 per mille rispetto all'anno 2001;
2. di approvare, conseguentemente, per l'I.C.I., con effetto dal 1 gennaio 2002, l'aliquota nella misura del 5,5 per mille;
3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 124,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A06038
Il comune di TIZZANO VAL PARMA (provincia di Parma) ha adottato, l'11 dicembre 2001 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
14. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 19 dicembre 2000 e precisamente:
6,3 per mille in misura unica;
detrazione per l'abitazione principale L. 400.000, pari a Euro 206,58.
(Omissis).
02A06039
Il comune di TORELLA DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare e confermare nella misura dei 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002.
(Omissis).
02A06040
Il comune di TORITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 4 e 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote del 5 per mille dell'imposta I.C.I. sul valore dell'abitazione principale e del 7 per mille su quello degli altri immobili, ivi comprese le aree fabbricabili.
(Omissis).
1. di stabilire per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli a questa equiparati la seguente detrazione dall'imposta dovuta: L. 250.000, riducibile a L. 230.000 per le abitazioni aventi superficie superiore a mq. 150, se non ancora censite nel catasto urbano, o composte di vani 8,5 ed oltre se censite; elevabile a L. 280.000 nel caso di abitazione principale posseduta da anziani soli ultrasessantacinquenni e da nuclei familiari composti esclusivamente da due o piu' componenti ultrasessantacinquenni aventi complessivamente redditi non superiori al prodotto degli importi di una pensione sociale per il numero dei componenti stessi.
(Omissis).
02A06041
Il comune di TORRACA (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille;
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deI soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;
3. in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesssa risulti non locata;
b) l'abitazione concessa dal proprietario o usufruttuario in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale con residenza;
c) coniuge ancorche' separato o divorziato;
d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la Iegge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale con residenza, dai familiari di cui al punto "b" del possessore.
(Omissis).
02A06042
Il comune di TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
approvare l'aliquota I.C.I. anno 2002 nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale con detrazione di Euro 103,29 e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali.
(Omissis).
02A06043
Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
1) aliquota ordinaria 7 per mille;
2) aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze 5,7 per mille;
3) aliquota ridotta, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in favore di:
A) persone fisiche soggetti passivi;
B) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
C) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
D) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto C);
E) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 4,5 per mille;
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni da applicare a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nelle seguenti misure:
1. Euro 104,00:
A) sull'unita' immobiliare considerata abitazione principale, qualora proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su piu' di una unita' immobiliare adibita ad abitazione;
B) sulle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
C) sulle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito (al di fuori delle tipologie di cui al punto B).
2. Euro 114,00:
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione di non essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento su altre abitazioni.
3. Euro 176,00:
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, alle seguenti condizioni:
A) non essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento su altri beni immobili;
B) che il soggetto passivo sia ultrasessantacinquenne nel corso dell'anno;
C) che il nucleo familiare deI beneficiario abbia un valore I.S.E.E. non superiore a Euro 9.000,00.
Di stabilire che per beneficiare della maggior detrazione i contribuenti interessati dovranno presentare all'ufficio Tributi del comune, entro il termine del 31 luglio 2002, a pena di decadenza, apposita domanda unitamente all'attestato I.S.E.E. contenente il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente che deve essere richiesto presso il comune (Settore servizi alla persona), o presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) o presso le sedi territoriali dell'INPS; la presentazione della domanda e' condizione necessaria per poter usufruire del beneficio in questione.
(Omissis).
02A06044
Il comune di TREVIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille;
La suddetta aliquota e':
A) Elevata al 7 per mille per le unita' sfitte.
Per unita' immobiliare sfitta si intende quella unita' che pur essendo idonea all'uso a cui e' destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno 12 mesi continuativi alla data del 30 giugno 2002;
B) ridotta al 4 per mille per le sole unita' residenziali di proprieta' deIl'A.L.E.R. di Bergamo regolarmente concesse in locazione.
2. di modificare la deliberazione giunta comunale n. 426 del 21 dicembre 2001 relativamente alla determinazione delle detrazioni per l'abitazione principale, come segue:
A) Euro 156,00 (L. 302.058) annue per i contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad euro 15.493,71 (L. 30.000.000);
B) Euro 207,00 (L. 400.807) annue per i contribuenti portatori di handicap o che convivano con soggetti portatori di handicap, individuati ai sensi della legge n. 104/1992;
C) Euro 105,00 (L. 203.308) in tutti gli altri casi.
La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.
I contribuenti che intendano avvalersi della facolta' di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettera A) dovranno presentare entro il giorno 30 giugno 2002 l'apposita autocertificazione predisposta dall'ufficio Tributi, mentre i contribuenti che intendano avvalersi della agevolazione prevista dal punto 2 lettera B) dovranno presentare entro lo stesso termine apposita istanza in carta libera corredata di idonea certificazione. Tale termine e' prorogato al 20 dicembre 2002 qualora l'immobile venga acquisito nel secondo semestre dell'anno in oggetto.
(Omissis).
02A06045
Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille)
2. di confermare contestualmente in euro Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A06046
Il comune di TRICHINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
a) aliquota ridotta del 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese:
l'unita' immobiliare posseduta nel teriltorio dei comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata;
l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado di parentela (fratelli - sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale;
l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto o Azienda per l'edilizia economica residenziale;
b) aliquota ordinaria del 6 per mille per le residenze secondarie o seconda casa intendendosi per tale l'unita' immobiliare arredata ed idonea ad essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso personale diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
c) aliquota ordinaria del 6 per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;
d) aliquota ordinaria del 6 per mille per immobili solo posseduti ma non utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS);
e) aliquota del 7 per mille per le case sfitte ed aree edificabili;
f) aliquota del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti ai recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
g) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.
2 di stabilire la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di euro 103,30 (lire 200.000) e di dare atto che anche per l'anno 2002 la detrazione spetta anche per l'unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che in entrambi i casi l'abitazione non risulti locata.
3. di dare atto che le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado di parentela (fratelli - sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale sono equiparate alle abitazioni principali per quanto riguarda l'aliquota ma non per quanto riguarda la detrazione prevista al sopra citato punto 2 che pertanto per tale fattispecie non compete;
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la disciplina dell'l.C.l. agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tal fine si intende per pertinenza:
garage o box o posto auto;
cantina;
soffitta;
limitatamente ad una unita' che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresi' fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
(Omissis).
02A06047
 
Il comune di TRIVIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili in misura unica nell'aliquota del 5 per mille e di riservarsi di rivedere tale determinazione.
(Omissis).
02A06048
Il comune di TROVO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
3. di mantenere per l'anno 2002 invariate le tariffe I.C.I. del 6 per mille.
(Omissis).
02A06049
Il comune di Tuscania (provincia di Viterbo) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
determinare le aliquote e le detrazioni di imposta, applicapili nel comune di Tuscania per l'anno 2002, agli effetti dell'I.C.I. come segue:
abitazione principale e relativa pertinenza 5,5 per mille;
detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza fino alla concorrenza di euro 103,29 (pari a L. 200.000);
altri fabbricati ed aree fabbricabili 7 per mille.
(Omissis).
02A06050
Il comune di UCRIA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire, ai sensi deIl'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 7 per mille;
2. dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del citato decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;
3. di confermare, ai sensi del comma 3 del citato art. 8, per l'anno 2002, l'aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale solo a favore di soggetti passivi portatori di handicap grave documentato con certificato rilasciato dalla competente A.S.L., dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta ne' alcuna altra elevazione della detrazione dall'imposta.
(Omissis).
02A06051
Il comune di URBE (provincia di Savona) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. l'aliquota del 5,5 per mille, da applicare abitazione principale;
2. l'aliquota del 6 per mille, da applicare a tutte le altre tipologie di immobili;
3. la relativa detrazione per abitazione principale nella misura di euro 113,62 ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche.
(Omissis).
02A06052
Il comune di USMATE VELATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquote:
1. 4,5 per mille. Si applica nei seguenti casi:
a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche, inclusa la pertinenza. In tal senso si precisa che ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione n. 61 del 30 novembre 1999, si considerano parti integranti dell'abitazione principale: il garage o box (C/6), la cantina (C/2) e la soffitta (C/7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota sopra considerata e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel d.lgs. 504/1992, ivi comprese la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e dell'imposta dovuta secondo l 'applicazione dell'aliquota prevista nella presente deliberazione. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale spettando alla pertinenza solo quella parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
b) alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari (adesso ALER);
c) unita immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino residente all'estero per ragioni di lavoro, e condizione che non risulti locata.
Sono equiparate ai fini dell'applicazione di questa aliquota:
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata alIU.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso l'equiparazione decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;
f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado che la occupano quale loro abitazione principale. In tale caso l'agevolazione e' subordinata alla presentazione, entro il termine per versare l'acconto I.C.I. per l'anno di riferimento, del contratto di comodato d'uso regolarmente registrato.
2. 6 per mille. Si applica nei seguenti casi:
a) aree edificabili;
b) terreni agricoli;
c) tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale cosi' come individuati al punto precedente.
3. 7 per mille. Si applica nel seguente caso:
per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A/10 - B - C - D) e non locati.
Detrazione: Euro 118,79 (controvalore in lire = Lire 230.009).
Tale detrazione si applica nel caso di abitazione principale cosi' come precisato al punto 1 precedente ad esclusione della lettera f) (immobili concessi in comodato d'uso gratuito a famigliari entro il primo grado di parentela per i quali si applica solo l'aliquota ridotta del 4,5 per mille e non anche la detrazione).
La detrazione e' elevata a Euro 154,94 (controvalore in Lire = Lire 300.005), nel caso si verifichino le seguenti condizioni:
1. reddito del nucleo famigliare inferiore ai limiti sotto elencati:
a) nucleo famigliare composto da una persona Euro 8.780 (controvalore in Lire = Lire 17.000.450);
b) nucleo famigliare composto da due persone Euro 13.428 (controvalore in Lire = Lire 26.000.233);
c) per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare si aggiungono ai limiti precedenti Euro 1.033 (controvalore in Lire = Lire 2.000.167).
2. che i componenti del nucleo famigliare non siano proprietari di:
a) altre abitazioni o immobili, oltre all'abitazione principale, comprese residenze secondarie in multiproprieta', residenze secondarie in locazione anche stagionale su tutto il territorio nazionale;
3. che la rendita catastale di detta unita' immobiliare, non sia superiore a Euro 619,75 (controvalore in Lire = Lire 1.200.003).
Al fine di poter usufruire di tale maggiore detrazione il contribuente dovra' presentare entro il termine per il versamento dell'acconto I.C.I. un'autocertificazione in carta libera attestante l'esistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui sopra richiamati.
(Omissis).
02A06053
Il comune di VAL DI NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare nella misura del 6 per mille, per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2002, de applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di fissare in Euro 103.29 (gia' L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
02A06054
Il comune di VALDERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 marzo 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002, relative alle abitazioni principali nella misura deI cinque per mille;
2. di confermare, rispetto, all'anno d'imposta 2001, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000 ) elevabile a Euro 154,94 (L 300.000 ) per gli ultrassessantacinquenni con nucleo familiare il cui reddito nell'anno d'imposta 2001, oltre che riferito all'unita' immobiliare per la quale si ha diritto alla detrazione, sia costituito unicamente da una pensione sociale o da un assegno sociale o da una pensione integrata al trattamento minimo e sempre che tutti i componenti il nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ex art. 1, comma 2 decreto legislativo 504/1992 (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), su tutto il territorio nazionale;
3. di estendere l'agevolazione di cui al punto 1, cioe' Ialiquota I.C.I. al 5 per mille, alle abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo) ad un suo familiare (parente in linea retta entro il primo grado: genitori, figli deI soggetto passivo) che ivi sia residente sin dal primo gennaio dell'anno d'imposta 2002;
4. di fissare, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa agli immobili rientranti nelle seguenti categorie. catastali: A/10 - C1 - C2 - C3 - D1 - D7 - D8, esclusivamente adibiti ad attivita' produttive/commerciali e di servizi, a condizione che l'immobile stesso sia di proprieta' del titolare dell'attivita' medesima ed abbia la destinazione d'uso pertinente rispetto all'attivita' svolta. L'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere preceduta da apposita comunicazione a firma del soggetto titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, corredata da planimetria dell'immobile e relativo certificato di destinazione d'uso o da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la superficie netta in mq dell'immobile e la destinazione d'uso relativa all'attivita' svolta;
5. di fissare, inoltre, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 relativamente a tutte le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale del sogetio passivo e di quelle previste nel punto (4) del presente provvedimento. nella misura del 6,5 per mille).
(Omissis).
02A06055
Il comune di VALLE CASTELLANA (provincia di Teramo) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l`aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
confermare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione per la prima casa.
(Omissis).
02A06056
Il comune di VALLELONGA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
3. di confermare per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.
(Omissis).
02A06057
Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria indifferenziata 5 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02A06058
Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria e per abitazione principale, con una detrazione di Euro 155,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, mentre l'aliquota del 6 per mille per le seconde case e relative pertinenze ad esclusione di quelle date in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado.
(Omissis).
02A06059
Il comune di VALMALA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di aumentare, unicamente per le seconde case, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;
2. di confermare per i residente l'aliquota, gia' in vigore, del 6,5 per mille, confermando la detrazione per la prima casa di L. 200.000 pari a euro 103,29 ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 622 del 23 dicembre 1996, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A06060
Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
a) 5 per mille per la prima casa e le pertinenze della stessa (art. 10, regolamento);
b) 5,5 per mille per gli altri fabbricati;
c) 5,5 per mille per i terreni;
d) 4 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero per un periodo di anni tre dalla data di inizio lavori;
e) 4 per mille per le unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore ad anni tre dalla data di inizio lavori);
f) 2 per mille per gli immobili classificati nei gruppi catastali D, C1 (negozi e botteghe) C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione, per un periodo di 3 anni;
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per nuclei familiari:
i cui componenti percepiscano esclusivamente la pensione minima o sociale e che siano esclusivamente proprietari o titolari del diritto d'uso, usufrutto o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze.
(Omissis).
02A06061
Il comune di Varapodio (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terrreni agricoli, si condiderano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, a titolo principale, le persone iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1968, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
02A06062
Il comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come di seguito indicato:
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
di determinare per l'anno 2002 a euro 103,291 l'importo della detrazione fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di aumentare la detrazione per abitazione principale da Euro 103,291 a Euro 154,937 in favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:
a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2001;
b) soggetti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2002 per stati di indigenza;
di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;
b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi entro la data del 1o luglio 2002.
(Omissis).
02A06063
Il comune di VENDROGNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille;
2. di stabilire in Euro 144,61 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente.
(Omissis).
02A06064
Il comune di VERGHERETO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili situati nel comune di Verghereto nella misura del 6.5 per mille, stabilendo che la detrazione per l'abitazione principale rimanga fissata nella misura di L. 103,29 cosi' come stabilito dal comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;
2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 6 per mille a favore degli immobili, diversi da civili abitazioni, posseduti da imprese artigianali (iscritte all'apposita sezione dell'albo tenuto presso la CCIAA) ed adibiti effettivamente ad attivita' artigianale.
3. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi sulle area fabbricabili situate nel comune di Verghereto;
4. di precisare che non vengono previsti ulteriori agevolazioni e ulteriori detrazioni dell'importo.
(Omissis).
02A06065
Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare e determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2002 per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale;
di confermare e determinare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per questa prevista anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) a condizione che vi dimorano abitualmente e vi abbiano la residenza, come previsto dai vigente regolamento I.C.I.;
di istituire e determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta per tutte le aree edificabili individuate nel PRG vigente;
di confermare e determinare per l'anno 2002 in Euro 103,30 (L. 200.000) la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del citato regolamento I.C.I.
(Omissis).
02A06066
Il comune di VEROLENGO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
02A06067
Il comune di VIALFRE' (provincia di Torino) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per tutti i tipi di fabbricati e pertinenze nella misura unica del 5 per mille, stabilendo in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione fissa annua, commisurata per il periodo di possesso dell'immobile, per la prima casa di residenza.
(Omissis).
02A06068
Il comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura:
immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 6,25 per mille;
immobili adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze: 5 per mille;
ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 6,25 per mille.
2) di dare atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in Euro 103,29.
(Omissis).
02A06069
Il comune di VIGNALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
6 per mille per le abitazione principali, con detrazione di Euro 103,3 (L. 200.017);
5,5 per i terreni;
7 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e le aree edificabii (ordinaria);
6,5 per mille per tutti i soggetti passivi d'imposta per le unita' immobliari locate, alle seguenti condizioni:
che il contratto di locazione sia registrato;
che l'unita' immobiliare locata sia utilizzata come abitazione principale dal locatario (art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modifiche dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556).
Per dichiarare tali condizioni, sara' necessario presentare in Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000.
(Omissis).
02A06070
Il comune di VIGNATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille;
2. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2002, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed, eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5 per mille;
3. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale tutte le fattispecie individuate dal vigente regolamento comunale I.C.I. e dal presente atto, oltre a quelle considerate tali per espressa previsione di legge;
4. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ed, eventualmente, per l'unica pertinenza con effetto per l'anno 2002, per i casi sociali e con le modalita' cosi come in premessa indicato.
5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2002 in favore dei soggetti passivi che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
(Omissis).
02A06071
Il comune di VIGNOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel modo seguente: 5 per mille: per tutte le abitazioni principali e pertinenze:
terreni agricoli;
altri fabbricati;
5,5 per mille: per tutti i terreni fabbricabili.
(Omissis).
02A06072
Il comune di VIGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, quanto qui di seguito riportato:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale : 6,5 per mille;
detrazione per abitazione: Euro 154,94.
(Omissis).
02A06073
Il comune di VIGODARZERE (provincia di Padova) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare e confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e 5 per mille per gli altri immobili ed i terreni (agricoli ed aree fabbricabili), nonche' la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000, convertita in Euro 103,29.
(Omissis).
02A06074
Il comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il 10 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, le sequenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ferme restando le riduzioni e detrazioni previste direttamente dalla legge e dal regolamento comunale:
a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, Ialiquota dell'imposta fissata al 5 per mille.
b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta, diversi da quelli di cui alle precedente lettera A, l'aliquota fissata al 7 per mille.
(Omissis).
02A06075
Il comune di VILLA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:
a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;
c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari:
d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;
g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di variazione;
h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore;
i) numero 1 pertinenza classificata nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell'abitazione principale anche non appartenente allo stesso fabbricato;
aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili;
aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le altre pertinenze dell'abitazione principale e per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabiltabilita' o fatiscenza e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445 del 28 dicembre 2000;
Aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per i quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni;
2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali e' prevista l'aliquota del 5 per mille in Euro 113,62. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non gia' assorbita per l'abitazione principale.
(Omissis).
02A06076
Il comune di VILLA DEL BOSCO (provincia di Biella) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicala per questo comune per l'anno 2002 nel seguente modo:
a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 6 per mille;
b) introducendo l'aliquota del 7 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56 art. 3 legge n. 662/1996, agli alloggi non locati nonche' riguardo le fattispecie ex art. 1 comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
c) confermare anche per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
02A06077
Il comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di elevare a L. 350.000 la detrazione per le sole unita' inimobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale, come di seguito individuate:
Euro 180,76;
a) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari o superiore al 66%.
3. di dare atto che per i soggetti che non rientrano nel caso suindicato resta confermata la detrazione minima di L. 200.00 Euro 103,29;
4. di dare altresi' atto che l'ammontare della detrazione che non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale appartenenti al titolare di questa.
(Omissis).
02A06078
Il comune di VILLANOVA MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 con decorrenza 1o gennaio 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota l.C.l. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti;
2. di non ridurre ne' di elevare l'importo di Euro 103,29 dovuto come detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02A06079
Il comune di VILLANOVA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune con l'effetto dal 1o' gennaio 2002:
a) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
b) di stabilire in Euro 120,00 (pari a L. 232.352) la quota esente;
c) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopraddetta: 5,5 per mille.
(Omissis).
02A06080
Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune e' applicata con le seguenti aliquote:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprieta' indivise residenti nel comune: 4 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille;
immobili di cui al gruppo "A" posseduti oltre all'abitazione principale: 5 per mille;
immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille;
2. di dare atto che, con effetto dal 1o' gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tenere presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento.
3. di dare altresi' atto che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono Euro 103,29, ossia L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis).
02A06081
Il comune di VILLAVERLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: ===================================================================== Tipologia |Aliquote 2002 |Detrazione ===================================================================== Terreni agricoli |6 per mille |- Aree fabbricabili |6,5 per mille |- Abitazione principale |4,5 per mille |Euro 104,00 Altri fabbricati |6 per mille |- Abitazione e relative pertinenze |7 per mille |-
(Omissis).
02A06082
Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille, la aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. di confermare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per abitazione principale in L. 200.000 pari a Euro 103,29.
(Omissis).
02A06083
Il comune di VITORCHIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 10 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel territorio del comune di Vitorchiano nelle seguenti misure:
5 per mille, per l'abitazione principale;
7 per mille, aliquota ordinaria, per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;
con il riconoscimento delle seguenti detrazioni:
a) casa principale di abitazione: L. 200.000 - Euro 103,29;
b) casa di abitazione di parenti fino al secondo grado: L. 200.000 - Euro 103,29;
c) casa di abitazione di pensionato al minimo INPS (reddito familiare annuo complessivo non superiore a:
pensione minima INPS, per una persona, L. 15.000.000 Euro 7.746,85, per due persone): L. 300.000 - Euro 154,94;
d) nuove residenze in case ristrutturate nel centro storico (per la durata di anni 5 dalla acquisizione della residenza): L. 400.000 Euro 206,58;
con la precisazione che le detrazioni di cui trattasi non sono cumulabili per la stessa casa di abitazione e, per i punti b), c), d), verranno riconosciute dietro presentazione di idonea e documentata richiesta entro la data di scadenza della prima rata di acconto.
(Omissis).
02A06084
Il comune di VOLTURINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5.5 per mille.
(Omissis).
02A06085
Il comune di VOTTIGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.
(Omissis).
02A06086
Il comune di ZAGARISE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di riconfermare per il 2002 la stessa aliquota I.C.l. determinata fin dalla sua istituzione in 4 per mille.
(Omissis).
02A06087
Il comune di ZANE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria applicata nella misura del 5 per mille;
aliquota ridotta applicata nella misura del 4.5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale nonche' quelle equiparate, cosi' come definito dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale' sugli immobili, e per tutte le unita' di pertinenza catastalmente descritte alla categoria "C6";
2. di concedere, relativamente all'anno d'imposta 2002, le seguenti agevolazioni per l'abitazione principale:
elevazione della detrazione d'imposta determinata in Euro 134,28;
elevazione della detrazione d'imposta determinata in Euro 258,23 in favore dei soggetti passivi che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale nonche' di handicap grave o invalidita' assoluta in possesso dei seguenti requisiti:
A) possesso a titolo di proprieta', usufrutto a altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, di un'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza;
B1) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare costituito unicamente da pensioni sociali, oltre al reddito della sola prima casa;
B2) in alternativa al punto B1): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, uguale od inferiore a Euro 15.493,71 e presenza all'interno del nucleo familiare di handicappato grave o invalido che necessiti di assistenza esterna.
3. di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 2 dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2002.
(Omissis).
02A06088
Il comune di ZEME (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare (omissis), per l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02A06089
Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio e 11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura gia' vigente del 6 per mille.
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale di Euro 129,11 a tutti i soggetti possessori di abitazione ad uso principale;
2. di estendere la detrazione per abitazione principale al proprietario di immobile ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, purche' utilizzata da questi come abitazione principale e previa presentazione, all'ufficio tributi del comune, da parte del soggetto proprietario, del contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a norma decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale si dichiara la concessione in comodato gratuito dell'immobile, entro la scadenza della prima rata I.C.I. (30 giugno 2002);
3. di determinare per l'anno 2002 l'elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 180,76 alla presenza delle seguenti condizioni di disagio economico-sociale:
a) titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritti di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili fra i vari componenti del nucleo familiare;
b) oltre alla condizione di cui alla lettera a), godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al cd "minimo vitale" nella misura stabilita dal regolamento approvato con delibera di c.c. n. 27 del 11 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le categorie di cui alle lettere a) e b) la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. I redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante autocertificazione;
4. di applicare tale maggiore detrazione di Euro 51,65, cosi' come indicato nel punto 3 del presente provvedimento, alle famiglie con persona portatrice di handicap (Iegge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata entro il termine assegnato per la presentazione della dichiarazione I.C.I.
(Omissis).
 
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