Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 maggio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Boriolo Piera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Boriolo Piera, nata a Castelnuovo di Garfagna (Lucca) il 14 febbraio 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psycologue ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;
Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico maitrise de psychologie conseguito presso l'Universite' Aix-Marseille I e rilasciato in data 10 aprile 2001, e del diplome d'etudes superieures specialisees (D.E.S.S.) in psychologie clinique et pathologique conseguito presso l'Universite' de Provence Centre d'Aix nell'anno accademico 2000-2001 e rilasciato il 9 luglio 2001;
Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali e' riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 9 novembre 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Boriolo Piera, nata a Castelnuovo di Garfagna (Lucca) il 14 febbraio 1965, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 14 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
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