Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 maggio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Montani Ferreira Fernanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Montani Ferreira Fernanda, nata a Coritiba (Brasile) il 22 novembre 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di abogado di cui e' in possesso, come attestato dall'Ordem dos Advogados di Parana', cui la richiedente e' iscritta dal 23 agosto 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico brasiliano di bacharel em direito conseguito nel gennaio 2000 presso la Universidade Tuiuti di Parana';
Considerato inoltre che ha conseguito l'abilitazione professionale nel luglio 2000 presso lo stesso ordine professionale cui e' iscritta;
Considerato altresi' che ha frequentato un corso di diritto civile, nell'anno accademico 2000-2001 presso l'Universita' degli studi di Milano;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;
Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Montani Ferreira Fernanda, nata a Coritiba (Brasile) il 22 novembre 1977, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti sii tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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