Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 28 marzo 2002
Risorse aree depresse: modalita' approvazione studi di fattibilita' e definanziamenti. (Deliberazione n. 11/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 1 istituisce presso la Cassa depositi e prestiti, il Fondo rotativo per la progettualita';
Viste le leggi 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 30 giugno 1998, n. 208, recanti risorse per le aree depresse;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1 istituisce apposito fondo per il finanziamento, a fondo perduto, della progettazione preliminare delle opere di competenza delle regioni, di enti locali e degli altri soggetti richiamati all'art. 1, comma 54, della legge n. 549/1995;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, all'art. 54, istituisce un fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui alle citate leggi numeri 641/1996, 135/1997 e 208/1998 ed ha dettato direttive di carattere procedurale per l'attuazione delle iniziative cosi' finanziate;
Vista in particolare la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilita', demandando ad apposito Comitato di coordinamento l'individuazione delle opere e degli studi da proporre per il finanziamento nell'ambito delle citate intese e prevedendo che gli studi venissero predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato stesso e sottoposti a verifiche stabilite dal medesimo;
Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale veniva istituita, in seno a questo Comitato, tra le altre, la Commissione III per il "Coordinamento delle politiche infrastrutturali", alla quale e' demandata l'istruttoria delle questioni inerenti le infrastrutture, e veniva prevista la costituzione di apposita struttura interministeriale di supporto alla Commissione stessa;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1383 in data 6 marzo 2002, con la quale, in ordine alla richiesta di differimento dei termini per l'avvio di un intervento di difesa del suolo nella regione Friuli-Venezia Giulia, viene rappresentata l'opportunita' di inserire l'intervento stesso nell'ambito di apposito accordo di programma quadro;
Vista la nota della regione Lombardia n. 5656 in data 25 marzo 2002 con la quale si propone un uso parzialmente diverso del finanziamento destinato all'area ex Alfa Romeo di Arese, posto a carico delle risorse della legge n. 641/1996, ferme restando le finalita' di supporto alle iniziative per il recupero e la reindustrializzazione dell'area citata;
Considerato che la richiamata delibera n. 70/1998 stabiliva che gli studi in ordine ai quali fosse stato formulato parere favorevole venissero inclusi in una lista di interventi prioritari per i quali programmare sia l'eventuale ricorso al fondo per la progettazione secondo modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, sia l'accesso ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse cui l'intesa possa fare affidamento;
Considerato che il citato art. 4 della legge n. 144/1999 ha rimesso a questo Comitato il riparto delle disponibilita' del fondo istituito dallo stesso art. 4 ed ha subordinato l'accesso al fondo medesimo alla presentazione di specifica certificazione degli organismi regionali ed individuato nell'ordine di presentazione cronologica delle richieste il criterio di selezione delle iniziative da finanziare, escludendo l'effettuazione di istruttorie tecniche da parte della Cassa depositi e prestiti;
Considerato che il suddetto art. 4 della legge n. 144/1999 ha esteso le modalita' e le procedure da esso previste alle anticipazioni del fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art. 1, commi 54 e 58 della legge n. 549/1995;
Preso atto che il Comitato di coordinamento, con l'elaborazione degli schemi per il riparto dei citato importo di 1.807,599 Meuro e con la selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento, ha esaurito il proprio compito, posto che gli ulteriori adempimenti ad esso rimessi dalla delibera n. 70/1998 sono da considerare superati dalla normativa sopravvenuta;
Preso atto che questo Comitato, con la delibera 4 agosto 2000, n. 74, ha rimesso alla III Commissione infrastrutture la soluzione delle problematiche relative, tra l'altro, agli studi finanziati a carico della legge n. 208/1998;
Preso atto che, nella suesposta logica, la III Commissione, nella seduta del 29 marzo 2001, ha delegato specifici adempimenti alla struttura di supporto alla Commissione stessa demandando, tra l'altro, alla medesima di valutare direttamente le richieste di proroga per approfondimenti successivi alla consegna degli studi di fattibilita';
Preso atto delle relazioni del febbraio e marzo 2002 predisposte dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di attuazione, rispettivamente, delle opere commissariate e delle opere di completamento finanziate a carico delle risorse della legge n. 208/1998 con le delibere numeri 52/1999 e 135/1999, relazioni dalle quali si evince che al 31 dicembre 2001 circa il 92% delle opere commissariate risultano in corso o ultimate e che al 28 febbraio 2002 oltre l'86% delle opere di completamento risulta avviato, per un importo complessivo di circa 1.400 Meuro (2.710 miliardi di lire);
Ritenuto di dettare disposizioni aggiornate sugli adempimenti conseguenti alla conclusione delle attivita' cofinanziate, con particolare riferimento alle modalita' di approvazione degli studi ed alle relative comunicazioni finali;
Ritenuto altresi' di procedere al definanziamento dello studio di fattibilita' relativo al "Recupero dei centri storici pugliesi" e delle opere di cui alle citate note del Ministero dell'ambiente e della regione Lombardia per le motivazioni esposte nel dispositivo;
Delibera: I) Studi di fattibilita'.
1. Modalita' di approvazione.
1.1. Rilascio certificazione di coerenza - Come precisato dalla Commissione infrastrutture nella seduta dei 29 marzo 2001, il termine "ultimazione dello studio" individua il momento in cui la societa' affidataria (ATI o professionista incaricato) consegna alla stazione appaltante lo studio redatto e completo. La stazione appaltante ha tuttavia a disposizione un mese, per gli studi sottosoglia, o due mesi, per gli studi sopra-soglia, per le integrazioni e/o approfondimenti che ritenesse necessario chiedere al redattore dello studio: nella citata seduta la Commissione infrastrutture ha altresi' disposto che eventuali istanze per il differimento di tale termine debbano essere adeguatamente motivate e vengano valutate dalla struttura di supporto della Commissione stessa.
Ad effettuata consegna alla stazione appaltante, ovvero dopo l'effettuazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni di cui al punto precedente, lo studio viene assunto dalla stazione appaltante che ne definira' anche gli esiti ai fini della decisione di investimento nell'ipotesi che l'attuazione sia di propria competenza.
La medesima stazione appaltante provvede ad acquisire, qualora non sia stata gia' inviata a corredo dello studio, la documentazione concernente ulteriori indagini condotte a supporto o a latere dello studio stesso ed inviera', accompagnandolo con una propria relazione sintetica, lo studio all'amministrazione proponente (centrale o regionale) che, entro un mese, provvede alla "certificazione di coerenza".
Tale certificazione, che costituisce approvazione in via tecnica dello studio, riguarda la verifica della rispondenza e della completezza dello studio in rapporto al contratto di affidamento (ivi incluso il capitolato d'oneri e l'offerta, quali parti costitutive) ovvero il collaudo della prestazione di servizio. Come tale, detta certificazione di coerenza non e' sostitutiva di quella introdotta dalla legge n. 144/1999 che istituisce, invece, la c.d. "certificazione di utilita'", intesa quale espressione della volonta' di procedere all'investimento.
La certificazione di coerenza, in particolare, riguardera', coerentemente con quanto previsto nell'"indice dei requisiti minimi" contenuto in allegato B alle delibere di questo Comitato numeri 106/99 e 135/99, i seguenti aspetti dello studio:
la completezza dello studio rispetto ai requisiti minimi richiesti al citato allegato B;
la presenza, nella relazione sintetica redatta dall'estensore dello studio, di elementi idonei a sostenere la scelta di investimento, nel caso di esito positivo dello studio, e a indirizzare la successiva fase della progettazione.
Si precisa, ad ogni buon fine, che l'amministrazione proponente - qualora lo ritenga opportuno e motivando la scelta (ad esempio, in considerazione della competenza alla realizzazione in capo allo stesso soggetto attuatore) - puo' demandare all'ente attuatore stesso (ente locale o sottordinato) il rilascio della certificazione di coerenza, purche' faccia poi formalmente propria la certificazione medesima.
A seguito del rilascio della certificazione di coerenza e dalla data d'invio - a questo Comitato - della comunicazione di conclusione dello studio, potra' essere liquidata l'ultima rata (20%) delle competenze al soggetto incaricato.
1.2. Modalita' di trasmissione - L'amministrazione proponente, al termine della procedura di approvazione, inviera' al Servizio centrale di segreteria di questo Comitato comunicazione formale di conclusione dello studio di fattibilita' contenente:
a) gli estremi dell'avvenuto rilascio della "certificazione di coerenza";
b) un "quadro tecnico economico" riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute per la gara, delle eventuali economie derivanti da ribassi d'asta e delle eventuali somme residue a disposizione;
c) comunicazione relativa all'esito dello studio di fattibilita', intendendo con cio' le conclusioni positive/negative a cui lo studio e' pervenuto circa la realizzabilita' dell'intervento, indicando quindi, in caso di esito positivo, le caratteristiche dell'intervento da portare a progettazione, le condizioni e le raccomandazioni per realizzare l'iniziativa infrastrutturale, ovvero riportando la conclusione negativa cui perviene lo studio stesso circa la consistenza del problema che ha dato origine all'approfondimento.
Medesima documentazione sara' inviata all'UVAL, corredata dal rapporto di sintesi dello studio di fattibilita' contenuto in un massimo di 50 pagine, e, su richiesta, da copia del rapporto finale (su supporto cartaceo o magnetico); verra' altresi' inviato un elenco delle ulteriori indagini eventualmente condotte, con indicazione dei dati prodotti e del loro possibile utilizzo per il miglioramento dell'apparato statistico di cui l'Ente fa uso nella programmazione.
Il quadro economico, tra l'altro, evidenziera' separatamente le quote del finanziamento complessivo utilizzate dalla stazione appaltante per la predisposizione dei documenti di gara, per le spese di pubblicazione del bando, per le spese generali, per eventuali gettoni e per le spese dei membri della commissione giudicatrice, per eventuali indagini, rilievi, mappature, cartografie, ecc., ritenuti propedeutici e indispensabili alla redazione dello studio. Gli importi di dette spese generali, se contenute nella percentuale dell'1,5% dell'importo complessivo del finanziamento, non comporteranno obbligo di rendicontazione, obbligo che interviene invece in caso di importi percentualmente superiori. In questo caso, si ricorda che dette spese debbono dettagliatamente essere autorizzate dal responsabile del procedimento per mezzo di apposita certificazione.
Per l'utilizzo delle eventuali economie si rinvia alle disposizioni contenute al punto 3 della delibera del 21 dicembre 2001, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 42/2002).
1.3. Relazione - L'UVAL trasmettera' a questo Comitato una relazione conclusiva in merito agli esiti di questa prima sperimentale tornata di studi di fattibilita', evidenziando le eventuali criticita' riscontrate e prospettando possibili soluzioni al fine del miglior utilizzo futuro dello strumento da parte delle amministrazioni interessate.
La relazione verra' consegnata, in prima versione, entro il mese di giugno 2002 e, in versione finale, entro il successivo mese di ottobre.
1.4. Abrogazione precedenti disposizioni - Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono tutte le direttive finora emanate in materia.
2. Fasi successive.
Per le fasi progettuali successive, riguardanti gli studi di fattibilita' conclusi con esito positivo, le amministrazioni regionali e gli enti locali possono formulare richiesta di accedere ai fondi per la progettazione previsti dalla vigente normativa ed in particolare al fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art. 1, commi 54 e 58, della legge n. 549/1995 ovvero al fondo per la progettazione preliminare istituito dall'art. 4 della legge n. 144/1999, entrambi gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. Si sottolinea, in particolare, che l'accesso al fondo per la progettazione preliminare di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999 - come esposto al punto 1.1 - e' subordinato alla valutazione positiva e relativa certificazione dei risultati dello studio di fattibilita' da parte del Nucleo di valutazione regionale, nonche' all'attestazione di coerenza con i documenti di programmazione regionale rilasciata dal presidente della regione.
3. Definanziamenti.
E' definanziato lo studio di fattibilita' denominato "Recupero centri storici pugliesi" cod. 638 importo complessivo 1,549 Meuro (3.000 milioni di lire), proposto dalla regione Puglia, in quanto finora non risulta avviata la procedura di gara per l'affidamento delle attivita' da svolgere, pur essendo da tempo trascorso il termine entro il quale lo studio doveva essere ultimato, e tenuto conto che, in particolare, non risultano effettuati adempimenti di sorta dopo la seduta della III Commissione "Infrastrutture" del 6 giugno 2001, nella quale era stata esclusa la possibilita' di proroga che eccedesse la durata originariamente assegnata.
Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, 0,775 Meuro pari a 1.500 milioni di lire, vengono attribuite all'intesa istituzionale di programma per il successivo riutilizzo in quell'ambito, preferibilmente per studi di fattibilita' nel medesimo settore. II) Opere: definanziamenti.
1. E' definanziato l'intervento "Realizzazione casse di espansione fiume Tagliamento" posto a carico della legge n. 135/1997 per l'importo di 6,197 Meuro (12.000 milioni di lire) di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ente attuatore regione Friuli-Venezia Giulia, per la complessita' delle problematiche ancora da superare per l'avvio delle opere ed il conseguente rischio che, stante i vincoli della preventiva aggiudicazione delle opere posti dalle direttive emanate in materia, non sia possibile impegnare tempestivamente i relativi fondi.
Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili vengono attribuite all'intesa istituzionale di programma stipulata con la regione Friuli-Venezia Giulia, per il successivo riutilizzo in tale contesto preferibilmente per il finanziamento del medesimo intervento nell'ambito di apposito accordo di programma quadro, come proposto dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, qualora le relative problematiche abbiano nel frattempo trovato soluzione ovvero per altri interventi relativi comunque al settore della difesa del suolo.
2. Sono definanziati gli "Interventi nell'ambito del piano di reindustrializzazione dell'area di Arese" posti a carico della legge n. 641/1996 per l'importo di 5,113 Meuro (9.900 milioni di lire) assegnato alla regione Lombardia con delibera del 18 dicembre 1996, in quanto, per mutate esigenze nel frattempo maturate nella stessa area, la predetta regione ha rappresentato la necessita' di un uso delle risorse parzialmente diverso.
I fondi che si rendono conseguentemente disponibili vengono attribuiti all'intesa istituzionale di programma stipulata con la regione Lombardia, per essere riutilizzati nel medesimo settore infrastrutturale ed anche, come dalla stessa regione rappresentato, per le medesime finalita' di supporto all'area di Arese.
Invita tutte le amministrazioni interessate a conferire carattere prioritario, nell'ambito dei canali di finanziamento previsti dalla vigente normativa, alle fasi progettuali successive riguardanti gli studi di fattibilita' di cui al punto I conclusi con esito positivo;
In particolare il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di presentazione al Parlamento del piano che individua la destinazione delle disponibilita' del "Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche" istituito dall'art. 54 della legge n. 448/2001, a considerare l'opportunita' di riservare parte delle eventuali disponibilita' residue relative all'anno 2002 e parte delle disponibilita' concernenti gli esercizi successivi alla copertura degli oneri di progettazione di opere per le quali sia stato effettuato studio di fattibilita' conclusosi positivamente, valutando altresi' l'opportunita' di conferire, in tale ambito, carattere prioritario agli interventi i cui studi di fattibilita' siano stati finanziati a carico delle risorse della legge n. 208/1998, confermando cosi' quel "canale privilegiato" di finanziamento che le originarie direttive avevano ipotizzato, sia pure in un contesto normativo diverso.
Roma, 28 marzo 2002
Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002 Ufficio di controllo sugli atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 81
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone