Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 maggio 2002
Modifiche ed integrazioni recate all'ordinanza n. 3057 del 21 aprile 2000 riguardante l'intervento di consolidamento del monastero delle Clarisse nel comune di San Casciano in Val di Pesa. (Ordinanza n. 3213).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno pro-tempore delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2666 del 23 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, n. 2782 del 9 aprile 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998, n. 3057 del 21 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2000;
Viste le note n. 22941 del 13 settembre 2001 e n. 104/37607/26.01 del 27 settembre 2001, rispettivamente, del comune di San Casciano in Val di Pesa e della regione Toscana, inerenti, rispettivamente, alla richiesta di proroga di ventuno mesi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di consolidamento del monastero delle Clarisse di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3057 del 21 aprile 2000 ed al parere favorevole espresso dalla regione medesima;
Considerato che il termine di ultimazione dei lavori, di cui in precedenza, e' scaduto il giorno 8 novembre 2001 e che nel cronoprogramma dei lavori il tempo fissato per la loro ultimazione e' di ventuno mesi dall'inizio dei lavori avviati in data 7 gennaio 2002;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, il tempo massimo per la collaudazione dei lavori e' fissato in sei mesi dalla relativa ultimazione;
Ritenuto che la richiesta di proroga avanzata per l'ultimazione dei lavori sia meritevole di accoglimento, in considerazione della particolarita' e della difficolta' realizzativa degli stessi;
Ravvisata l'opportunita' di indicare nel nuovo provvedimento di proroga termini perentori per l'ultimazione e la collaudazione dei lavori;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.
1. I termini temporali da applicare ai fini dell'ultimazione dei lavori di consolidamento del monastero "l'Immacolata" delle Clarisse sito nel comune di San Casciano in Val di Pesa da parte del comune medesimo, gia' previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/1997 e dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3057/2000, connessi allo stanziamento delle somme relative all'intervento previsto dal programma di cui al citato art. 1, vengono cosi' di seguito determinati perentoriamente:
31 dicembre 2002, tempo utile per richiedere l'anticipazione del 20% e del 30% in conformita' con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997;
31 ottobre 2003, tempo utile per richiedere l'anticipazione del 40% in conformita' con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997;
30 aprile 2004, tempo utile per ultimare e collaudare i lavori e comunicare l'approvazione del quadro economico finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Il superamento dei termini temporali indicati nel precedente comma comporta la revoca delle somme non utilizzate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2002
Il Ministro: Scajola
 
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