Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97
Misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dalla L. 19 luglio 2002, n. 141: (( Misure urgenti per assicurare ospitalita' e protezione temporanea ad alcuni palestinesi. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Nativita' di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In deroga alla vigente legislazione e' autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purche' inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano.
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorita' delegata: a) il loro nome e cognome; b) l'indicazione della loro nazionalita'; c) la disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per una
permanenza temporanea; d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo
2.
 
Art. 2.
1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.
2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che cio' costituisca titolo per ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalita'. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorita' di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata.
 
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari
esteri
Scajola, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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