Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 maggio 2001
Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 - (decreto n. 116)

IL MINISTRO

VISTA la legge 14.11.2000, n. 338, recante "disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", la quale all'articolo 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentite la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;
VISTO l'articolo 144, comma 18, della legge 23.12.2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 338/2000, nonche' un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo;
VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 19 aprile 2001;
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane, espresso nell'assemblea del 19 aprile 2001;

DECRETA
Articolo 1
(Oggetto del decreto)
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della legge n. 388/2000.
2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di un Piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto.
3. Il Piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni ed alle Provincie autonome dalla normativa vigente in materia.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilita' ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.
 
Articolo 2
(Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento)
1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:
a) le regioni;
b) le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) le universita' statali, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000;
e) le universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle universita' e ad esse stabilmente collegate;
f) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
g) i consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
h) le cooperative di studenti senza fini di lucro, costituite ai sensi articolo 2511 e ss. del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
i) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
l) le fondazioni e le Istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.
2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere g), h), i), l) del comma precedente devono essere validamente documentati, a pena di esclusione.
 
Articolo 3
(Interventi che possono essere realizzati)
1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo 1 del presente decreto:
A) i seguenti interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari:
1) abbattimento delle barriere architettoniche;
2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi;
3) manutenzione straordinaria;
4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento;
B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie;
C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere g), h), i), l), di edifici gia' adibiti a tale scopo.
2. Le spese tecniche e generali diverse da quelle di intervento e di acquisto di cui al comma precedente sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per le attrezzature didattiche e scientifiche sono ammesse al cofinanziamento limitatamente agli interventi di cui al precedente comma 1, lettere A4, B, C, mentre le spese per arredi sono ammesse al cofinanziamento limitatamente agli interventi di cui alle lettere B e C del precedente comma, sino ad un massimo di tre milioni per posto alloggio.
3. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata, effettivamente sostenute in data successiva a quella del decreto di assegnazione del cofinanziamento previsto all'art. 8, comma 1 del presente decreto. Nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera A, sono ammesse al cofinanziamento anche le spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta di cofinanziamento.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. Pertanto nei casi di interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettere A4, B, C, le aree di servizio, come determinate nel decreto sugli standard, devono essere utilizzabili anche dagli studenti universitari non residenti nelle strutture.
5. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'articolo 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, lettere A4, B, C, vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore ai sensi del citato decreto, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, con le modalita' e le tariffe stabilite dalle Regioni e dalla Province autonome, in percentuale non inferiore al settanta per cento sul totale, ridotta al venticinque per cento per i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere e), f),
h), i), l), a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione specificata nella apposita convenzione.
La Scuola normale superiore di Pisa e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse.
6. Sulla struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che saranno riportati nella apposita convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari:
(a) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venti anni;
(b) obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come indicato al precedente comma;
(c) divieto di alienazione per venti anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;
(d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), che abbiano competenza o sede per la localita' ove l'immobile/i e' posto. Questi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica dovra' essere fatta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione;
(e) nel caso di alienazione prima del periodo di 20 anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;
(f) controllo della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del precedente comma 5.
7. La violazione delle condizioni poste al comma precedente dara' luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto.
8. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione, la iscrizione nei registri immobiliari e la attuazione delle condizioni specificate e' a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento.
 
Articolo 4
(Formulazione delle richieste di cofinanziamento)
1. Le richieste da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini del cofinanziamento degli interventi indicati al precedente articolo 3, devono essere formulate
mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria priorita'. Tale modello, con le note per la compilazione, e' adottato con separato decreto ministeriale, e' reso disponibile presso il sito Internet del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (www.murst.it), e deve essere spedito debitamente compilato, entro il termine indicato al successivo articolo 5, comma 1, per posta elettronica al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (residuniv@murst.it).
2. A pena di esclusione, il corrispondente modello cartaceo, sottoscritto pagina per pagina dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al predetto articolo 5, comma 1, per raccomandata, al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII, Piazza Kennedy n. 20, 00144 Roma. Copia del medesimo modello deve essere trasmessa, entro gli stessi termini, alle Regioni o Province autonome competenti per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali forniscono alla Commissione, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 5, comma 1, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente. Tale indicazione costituisce elemento di valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), del presente decreto. La busta contenente la richiesta deve riportare la dicitura "Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari".
3. In allegato al modello di cui al precedente comma, a pena di esclusione, devono essere inviati al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il progetto e la documentazione di seguito specificata, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione:
(a) per i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere g), h), i), l): documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria;
(b) relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto atta a consentire alla Commissione di individuare gli elementi salienti dello stesso;
(c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni come indicato al successivo articolo 6, comma 1, lettere a), b), c);
(d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilita' dei beni immobili, come descritto al successivo articolo 6, comma 1, lettera e);
(e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;
(f) il piano economico-finanziario dell'intervento composto da quadro economico e da piano di fattibilita' economica;
(g) la relazione e la documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella localita' di realizzazione;
(h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato al successivo articolo 6, comma 1, lettera d);
(i) la documentazione dimostrativa della verifica di conformita' agli standard prescritti nell'allegato "A" del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1 comma 4, della legge n. 338/2000, in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B, C, come indicato al successivo articolo 6, comma 1, lettera f);
(l) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruita' del costo previsto e la disponibilita' anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto.
4. La documentazione di cui ai precedenti punti (d), (h), puo' essere sostituita da autocertificazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere (a), (b), (c), (d), (e). Ove lo ritenga opportuno la Commissione puo' richiedere la relativa documentazione.
5. La documentazione presentata include inoltre quanto necessario per l'accesso al finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalita' da essa definite.
6. Per interventi che comprendano due o piu' tipologie, come definite all'art. 3, comma 1, devono essere presentati distinti modelli con diversi numeri progressivi, che potranno eventualmente fare riferimento a progetto e ad allegati in unico esemplare, ove questi siano validi per tutti gli interventi.
7. A pena di esclusione, le domande devono riguardare esclusivamente interventi di cui all'articolo 3 del presente decreto.
 
Articolo 5
(Presentazione delle richieste di cofinanziamento e
scadenze per i successivi adempimenti)
1. La richiesta completa della documentazione indicata all'articolo 4, deve essere presentata al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto relativo agli standard, previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 338/2000. A tal fine si considera valida la data dell'ufficio postale accettante. Copia della richiesta, senza la predetta documentazione, deve essere presentata, entro gli stessi termini e con le stesse modalita', alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Piano triennale di cui al successivo articolo 7, per gli interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, allo stesso indirizzo e con le stesse modalita' sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo, come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera a) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi, come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera b).
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto, a partire dalla predisposizione del cronogramma di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve essere tenuto presente che i lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A, B, a pena di esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1. Entro tale scadenza deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera C. Nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A, il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza.
4. Ove il Piano triennale definito con le modalita' indicate dal presente decreto non preveda la completa utilizzazione delle risorse, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, potra' essere prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.
 
Articolo 6
(Individuazione degli interventi finanziabili)
1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 338/2000, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente articolo 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:
a) il progetto allegato alla richiesta deve essere di livello esecutivo, ovvero definitivo, cosi' come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di tutti gli elaborati ivi previsti e completo altresi' di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonche' dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, sia di livello definitivo, entro e non oltre il termine di cui
all'articolo 5, comma 2, la domanda deve essere integrata, a pena di esclusione, con il progetto esecutivo completo della relativa documentazione sopra elencata, secondo le modalita' previste all'articolo 5, comma 2;
b) le previsioni temporali di realizzazione devono risultare congrue in relazione ai termini di cui all'articolo 5, e devono altresi' risultare congrue in relazione al grado di complessita' dell'intervento ed al grado di definizione dichiarato come acquisito. La congruita' delle previsioni temporali deve risultare dalla compilazione del cronogramma compreso nella modulistica di presentazione, eventualmente integrato da documentazione di maggiore dettaglio. Il progetto deve risultare immediatamente eseguibile, a pena di esclusione, entro il termine prescritto all'articolo 5, comma 2, e pertanto entro detto termine la richiesta deve risultare completa della documentazione dimostrativa consistente in copia dei provvedimenti autorizzativi (concessione, autorizzazione, asseveramento, nulla osta e quanto altro necessario e sufficiente a dare immediatamente inizio ai lavori ovvero alla procedura di gara, ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici), completa di dichiarazione del richiedente e/o del responsabile del procedimento che elenchi ed attesti i requisiti di cui sopra;
c) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere ed alle prestazioni attese. Il progetto esecutivo deve essere completo di stima analitica redatta conformemente ai prezzi unitari dei prezziari del Provveditorato regionale OO.PP. di competenza o, in mancanza di questi, dei prezziari del Provveditorato avente sede piu' prossima, ovvero dei prezziari regionali; tale conformita' deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal tecnico progettista. Ove il livello esecutivo non sia immediatamente disponibile, il progetto definitivo deve essere comunque corredato di stima attendibile redatta sulla base dei medesimi criteri. Il prezzo di acquisizione di eventuali aree o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese ed ai prezzi di mercato locali, sommando costi di acquisto e di intervento. Il valore dell'area o dell'immobile deve risultare da apposita stima dell'U.T.E. competente, ovvero da perizia giurata redatta da tecnico abilitato con riserva di opportune verifiche che la Commissione potra' ordinare. Le stime di lavori e/o acquisto presentate insieme alla domanda entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, non possono, a pena di esclusione, essere suscettibili di incremento in sede di successiva integrazione;
d) deve essere garantita la disponibilita' della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti. Tale disponibilita' deve risultare da idonea documentazione dimostrativa allegata alla richiesta. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h), i), l) e' necessaria la presentazione di specifica garanzia fideiussoria. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
e) l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare nella piena disponibilita' del richiedente (proprieta' o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, uso), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione solo per interventi per lavori che prevedano acquisizioni,
per i quali tali requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di godimento e destinazione d'uso almeno per i venti anni successivi all'intervento. Dette condizioni devono essere opportunamente dichiarate e documentate;
f) gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B, C sono ammessi al cofinanziamento a condizione che venga verificato e documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato "A" del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 338/2000. In prima applicazione del presente decreto, e' ammessa una tolleranza rispetto agli standard pari al 15%;
g) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una estensione minima comprendente cinquanta posti alloggio. Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, nonche' di acquisto di edifici, l'intervento e' ammissibile a condizione che comporti un incremento minimo di cinquanta e massimo di duecento posti alloggio; gli interventi che superano tale soglia saranno considerati, ai fini del contributo, solo entro il limite massimo dei duecento posti alloggio. Negli altri casi l'intervento e' ammissibile a condizione che interessi e comprenda almeno cinquanta posti alloggio, anche gia' esistenti.
2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla base delle priorita' di seguito indicate e delle ponderazioni stabilite per ciascuna priorita' dalla Commissione stessa, formula le due graduatorie degli interventi, come distinti all'articolo 7, comma 4, del presente decreto, attribuendo particolare considerazione agli interventi che assicurino posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi in percentuali superiori a quelle previste all'articolo 3, comma 5, del presente decreto.
3. Costituiscono inoltre titolo di valutazione:
a) il grado di coerenza degli interventi con la programmazione delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) il cofinanziamento da parte delle Regioni e delle Province autonome degli interventi proposti;
c) la previsione della successiva gestione in convenzione con le Regioni, le Province autonome o gli organismi regionali di gestione;
d) il recupero, risanamento e restauro di immobili preesistenti, con particolare riferimento a quelli di interesse storico;
e) i seguenti indicatori relativi al progetto:
* rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera, valutato in rapporto all'entita' dei lavori;
* dotazione di servizi collettivi, valutata in percentuale degli spazi per servizi collettivi rispetto a quelli totali;
* dotazione generale di spazi, valutata in termini di standard sulla intera struttura entro gli ambiti minimi e massimi prefissati;
f1) il rientrare nelle categorie a), b), c), d) e) f) di cui all'articolo 2, comma1,
f2) oppure per gli altri soggetti, i seguenti requisiti:
* il maggiore numero di anni di attivita' nel settore del diritto allo studio universitario;
* la maggiore entita' di finanziamenti assegnati al soggetto proponente da parte di enti pubblici e utilizzati per interventi diversi da quelli ai quali si riferisce la richiesta di cofinanziamento;
* il maggiore numero medio di posti alloggio gestiti negli ultimi tre anni;
g) la congruita' dell'intervento rispetto al fabbisogno del contesto locale sul quale lo stesso si colloca.
4. I suddetti requisiti di priorita', cumulabili ai fini dell'inserimento nella proposta di Piano, sono valutati solo ove validamente documentati secondo quanto previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 4 e 5.
 
Articolo 7
(Piano triennale)
1. Lo Stato cofinanzia gli interventi indicati dall'articolo 3 del presente decreto mediante un contributo pari al cinquanta per cento del costo totale degli interventi; sono ammesse richieste di cofinanziamento per importi inferiori.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, non possono utilizzare per l'autofinanziamento le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento delle stesse.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprieta' dei soggetti indicati al precedente articolo 2, lettere a), b), c), d), e) ovvero concessi agli stessi in uso gratuito almeno trentennale, si applicano i seguenti criteri:
- nel caso di immobili acquisiti dopo l'8.12.1997, il valore degli stessi alla data dell'acquisizione viene considerato come apporto del soggetto ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico;
- nel caso di immobili acquisiti sino all'8.12.1997, il cinquanta per cento del valore degli stessi alla data di acquisizione viene considerato come apporto del soggetto ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico, nella misura comunque non superiore al cinquanta per cento del valore di tale quota.
4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:
a) 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000), per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1, A2, A3;
b) i limiti di impegno quindicennali di 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 (previsti dall'articolo 144, comma 18, della legge n. 388/2000) destinati al pagamento dell'ammortamento relativo ai mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B, C.
5. Ai fini della definizione, da parte della Commissione, della proposta di Piano triennale, vengono ripartite su base regionale quote pari al trenta per cento per ciascuna delle risorse di cui al precedente comma in rapporto:
- al numero dei posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari alla data del 31 ottobre 2000, per quanto riguarda le risorse indicate al punto a) del precedente comma;
- al numero medio degli studenti idonei alla assegnazione di alloggi, ma non beneficiari degli stessi, negli ultimi tre anni accademici, per quanto riguarda le risorse indicate al punto b) del precedente comma.
6. Le quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla collocazione regionale, sulla base delle graduatorie di cui al precedente articolo 6, comma 2.
7. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta il Piano triennale, che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e la graduatoria di quelli ammessi con riserva.
8. Il Piano triennale, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede anche le condizioni e le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei cronogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), e quelle previste dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto, nonche' le modalita' di assegnazione dei finanziamenti stessi e di quelli derivanti dalle economie di cui al successivo articolo 8, comma 2, a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.
 
Articolo 8
(Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti)
1. Per gli interventi inseriti nel Piano triennale, verificata da parte della Commissione la disponibilita' del progetto esecutivo e della documentazione relativa alla immediata
realizzabilita' degli interventi, sono adottati i decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento.
2. L'adozione di tali decreti e' subordinata alla preventiva stipula di una apposita convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'articolo 3, comma 6, del presente decreto.
3. La individuazione degli interventi da cofinanziare e l'assegnazione del cofinanziamento effettuata con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono determinate sulla base delle perizie particolareggiate del progetto esecutivo, ovvero del definitivo. La misura del cofinanziamento assegnato e' successivamente rideterminata tenendo conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'entita' effettiva del contributo e' rideterminata sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento.
4. Le somme assegnate secondo quanto previsto al precedente comma sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ovvero dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalita' previsti nei cronogrammi indicati all'articolo 4, comma 3, lettera e) del presente decreto, trasferiti negli atti contrattuali.
 
Articolo 9
(Affidamento della realizzazione degli interventi)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 9 maggio 2001
p. IL MINISTRO: Guerzoni

Registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 156.
 
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