Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 aprile 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucana calzature, unita' di Maratea. (Decreto n. 30909).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988; n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ed, in particolare, l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto 1'art. l-sexies del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 29865 del 10 maggio 2001, con il quale e' stato approvato il programma per crisi aziendale della S.r.l. Lucana calzature per il periodo dal 30 novembre 2000 al 29 novembre 2001;
Visto il decreto direttoriale n. 2966 del 10 maggio 2001, con il quale e' stato concesso il sopracitato trattamento in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 30 novembre 2000 al 29 novembre 2001;
Visto che, in data 20 novembre 2001, la S.r.l. Lucana calzature e' stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Lagonegro;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 novembre 2001;
Visto il decreto ministeriale n. 30889 del 5 aprile 2002, con il quale e' stato annullato il decreto ministeriale n. 29865 del 10 maggio 2001 di approvazione del programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 20 novembre 2001 al 29 novembre 2001;
Ritenuto, quindi, di dover annullare il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto direttoriale n. 29866 del 10 maggio 2001 per il predetto periodo e, conseguentemente, di autorizzare il citato trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 21 novembre 2001 al 20 novembre 2002;
Acquisito il prescritto parere;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto direttoriale n. 29866 del 10 maggio 2001 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 2000 al 29 novembre 2001 in favore dei lavoratori dipendenti della Lucana calzature S.r.l., con sede in Lagonegro (Potenza) e stabilimento di Maratea, localita' Passo Colla (Potenza), limitatamente al periodo dal 20 novembre 2001 al 29 novembre 2001;
 
Art. 2.
E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lucana calzature S.r.l. con sede in Lagonegro (Potenza) e stabilimento in Maratea - localita' Passo Colla (Potenza) per un massimo di 275 unita' lavorative per il periodo dal 21 novembre 2001 al 20 novembre 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2002
Il direttore generale: Achille
 
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