Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 aprile 2002, n. 86
Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti disposizioni in materia di beni di impresa;
Visto, inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 3 della summenzionata legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le modalita' di attuazione del predetto articolo 3 sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 15, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, recante "Modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342";
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed, in particolare, l'articolo 67, comma 7, concernente le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nonche' l'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'articolo 105, commi 2 e 3, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-5970/UCL, del 4 aprile 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Rivalutazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 puo' essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 2001.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione, i beni rivalutabili, le azioni e quote, la rivalutazione per categorie omogenee, la modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili e il limite economico della rivalutazione. Il riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.
 
Art. 2.
Imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 342 del 2000, deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
2. L'imposta sostitutiva indicata nel comma 1 rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 2002):
"1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della
legge 21 novembre 2000, n. 342, puo' essere eseguita anche
con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000,
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di
rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) a decorrere dal secondo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale e'
stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, se si avvalgono della facolta' prevista dal comma 1
del presente articolo, computano l'importo dell'imposta
sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui
all'art. 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle
imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione
del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' riportato nella nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, legge n. 448,
del 28 dicembre 2001 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge
finanziaria 2002) e' riportato nella nota al titolo.
- Il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 6
del decreto del Ministro delle finanze n. 162 del 13 aprile
2001 (Regolamento recante modalita' di attuazione delle
disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei
beni delle imprese e del riconoscimento fiscale
dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342)
e' il seguente:
"Art. 1 (Modi e termini della rivalutazione). - 1. Ai
sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
342, i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono eseguire la rivalutazione nel
bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a
quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il
termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della legge. Tuttavia, le societa' e gli
enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di
pubblicazione del presente decreto possono eseguire la
rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342, le imprese individuali, le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate e gli enti pubblici e privati di cui all'art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle
persone fisiche non residenti che esercitano attivita'
commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel
bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a
quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla pubblicazione del presente
decreto. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di
regimi semplificati di contabilita', entro il termine
indicato nel periodo precedente, eseguono la rivalutazione
nel prospetto di cui al medesimo art. 15, comma 2, ultimo
periodo, da bollare e vidimare entro il predetto termine e
da conservare e presentare a richiesta dell'amministrazione
finanziaria.
Art. 2 (Beni rivalutabili). - 1. La rivalutazione ha
per oggetto i beni di cui all'art. 10 della legge, compresi
i beni di costo unitario non superiore ad un milione di
lire nonche' quelli completamente ammortizzati, posseduti
alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene
eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso
entro il 31 dicembre 1999. Le destinazioni dei beni
indicate nell'art. 10 della legge, gia' risultanti dal
bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre 1999,
devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in
relazione al quale la rivalutazione e' effettuata. Per i
soggetti che fruiscono di regimi di contabilita'
semplificata dette acquisizioni devono risultare dai
registri di cui agli artt. 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente
ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal
bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui
all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti
ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali
completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora
tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
3. I beni si considerano acquisiti alla data del
trasferimento del diritto di proprieta' o altro diritto
reale o della consegna con clausola di riserva della
proprieta'. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente
o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui
sono iscritti, anche parzialmente, in contabilita'.
4. Per i beni provenienti da societa' fuse, incorporate
o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati
acquisiti dalle societa' stesse.
Art. 3 (Azioni e quote). - 1. Le azioni e le quote
possedute dalla societa', ente o impresa che esegue la
rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni
privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse
da societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile. Il rapporto di controllo o di
collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno
dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 4 (Rivalutazione per categorie omogenee). - 1. Ai
fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i
soggetti che fruiscono di regimi di contabilita'
semplificata, nel prospetto di cui all'art. 15, comma 2,
della legge.
2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in
categorie omogenee per natura in conformita' ai criteri di
cui all'art. 61 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni
immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono
essere raggruppati in categorie omogenee per anno di
acquisizione e coefficiente di ammortamento.
4. Per i beni immateriali la rivalutazione puo' essere
effettuata distintamente per ciascuno di essi.
5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai
beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della
classificazione in categorie omogenee, si distinguono in
aree fabbricabili aventi la stessa destinazione
urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non
strumentali, nonche' fabbricati strumentali ai sensi
dell'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati
strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo
periodo, del citato testo unico. Gli impianti e i
macchinari ancorche' infissi al suolo sono raggruppati in
categorie omogenee secondo i criteri indicati nel
precedente comma 3.
6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si
distinguono, ai fini della classificazione in categorie
omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni
iscritte nel registro internazionale e navi ed imbarcazioni
non iscritte in tale registro.
7. I beni a deducibilita' limitata di cui agli
artt. 67, comma 10-bis e 121-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' quelli
ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa
categoria omogenea.
8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna
categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un
unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.
Art. 5 (Modalita' di rivalutazione dei beni
ammortizzabili). - 1. Per i beni ammortizzabili materiali
ed immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, puo'
essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i
fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata
la durata del processo di ammortamento e la misura dei
coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori
dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi
di ammortamento. La rivalutazione puo' essere eseguita
anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti
operati in applicazione di norme tributarie. I criteri
seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere
indicati nella nota integrativa al bilancio.
Art. 6 (Limite economico della rivalutazione). - 1.
Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni
in esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli
10 e seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non
puo' in nessun caso essere superiore al valore realizzabile
nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle
quotazioni di borsa, o al maggior valore che puo' essere
fondatamente attribuito in base alla valutazione della
capacita' produttiva e della possibilita' di utilizzazione
economica nell'impresa. Il valore netto del bene risultante
dal bilancio nel quale la rivalutazione e' eseguita,
aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante
dal valore rivalutato, non puo' essere superiore al valore
realizzabile o fondatamente attribuito.
2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le
partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel
limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al
valore effettivo del patrimonio netto della societa'
partecipata.".
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 342 del
21 novembre 2000 (Misure in materia fiscale) e' il
seguente:
"Art. 12 (Imposta sostitutiva). - 1. Sui maggiori
valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo
11, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive pari al 19 per cento relativamente ai
beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai
beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un
massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita; le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo
attivo ed e' indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio nel cui
bilancio la rivalutazione e' eseguita.".
- Il testo vigente dell'art. 105, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (Testo
unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
"2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle
dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero
2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu'
impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti
definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di
imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene
conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro
la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio,
in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a)
del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica,
altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in
sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale
distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito
d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi
copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente
imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.".



 
Art. 3.
Effetti fiscali
1. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita.
2. A decorrere dall'esercizio di cui al comma 1, le quote di ammortamento, anche finanziario, dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore dei beni.
3. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000 riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime; in caso di versamento rateale dell'imposta, il credito d'imposta e' attribuito in misura pari alla quota parte della rata pagata e per tali beni non sono dovute le residue rate. L'ammontare dell'imposta sostitutiva va portato ad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni oggetto delle ipotesi suindicate.
4. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel primo periodo del comma 3 i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2001 e l'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile a detti beni e' computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 67, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
(Testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente:
"7. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del
costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione
il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio,
sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di
deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di
competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato.".
- Il testo vigente dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge n. 342 del 21 novembre 2000 (Misure in materia
fiscale) e' il seguente:
"1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di
perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.".



 
Art. 4.
Saldo attivo di rivalutazione
1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione e' costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 di tale legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita'. Nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000; tale ammontare va computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Se le predette ipotesi si verificano in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o partecipanti, si considerano fiscalmente riconosciuti, in deroga all'articolo 3, comma 1, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritte ai sensi del citato articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.
 
Art. 5.
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio
1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, in cui il riferimento contenuto alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.



Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 342 del
21 novembre 2000 (Misure in materia fiscale), e' il
seguente:
"Art. 14 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio). - 1. Le disposizioni dell'art. 12
possono essere applicate per il riconoscimento ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma
1 dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11".
- Il testo vigente dell'art. 10 del decreto del
Ministro delle finanze del 13 aprile 2001, n. 162
(Regolamento recante modalita' di attuazione delle
disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei
beni delle imprese e del riconoscimento fiscale
dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342),
e' il seguente:
"Art. 10 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio). - 1. Il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai
sensi dell'art. 14 della legge e l'applicazione della
relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella
dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a
quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il
termine di presentazione scade successivamente alla data di
pubblicazione del presente decreto.
2. Il regime dell'art. 14 e' applicabile ai beni per i
quali l'art. 10 consente la rivalutazione. L'applicazione
di tale regime puo' essere richiesta indipendentemente
dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei
beni, anche singolarmente considerati, di cui all'arti. 10
della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi
titolo.
3. Per le partecipazioni in societa' controllate e in
societa' collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile il regime dell'art. 14 della legge si applica per il
riconoscimento dei maggiori valori di cui all'art. 54,
comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o
rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce
la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al
netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in
una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art.
13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al
precedente art. 9, comma 2. In caso di incapienza di
riserve utilizzabili puo' essere resa disponibile una
corrispondente quota del capitale sociale.".



 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 24
 
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