Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 aprile 2002
Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3198).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Vista la nota n. 101/1855543/8.6.2 del 10 dicembre 2001, con la quale il presidente della regione Toscana rappresenta l'esigenza di definire, con il concorso delle amministrazioni locali, il percorso di lavoro finalizzato ad un rapido passaggio dalla fase straordinaria a quella ordinaria per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;
Visto il, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Ravvisata la necessita', nelle more dell'emanazione di un piu' complessivo ed articolato provvedimento, di completare con ogni urgenza, anche in relazione all'approssimarsi della stagione estiva, tutti gli interventi atti ad eliminare o ridurre l'inquinamento, migliorare la circolazione lagunare e lo scambio mare-laguna, nonche' di porre in essere quanto occorrente per rimuovere e smaltire le alghe e bonificare i sedimenti;
Evidenziato quindi che il provvedimento in oggetto rappresenta una prima iniziativa di carattere straordinario dettata dalla necessita' di fronteggiare le situazioni piu' urgenti, riservandosi di procedere prima della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, alla piu' completa definizione delle problematiche connesse al risanamento ambientale della laguna di Orbetello e della riconduzione della gestione straordinaria all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali interessati;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Toscana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:
Art. 1.

1. Al fine di superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello, il presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Il commissario delegato provvede all'approvazione di interventi immediati e di urgenza finalizzati a:
a) completare i lavori in corso relativi al sistema di fognature, collettori e depurazione dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, definito con i necessari criteri di sicurezza ambientale e sanitaria;
b) manutenere il sistema dei canali di collegamento laguna-mare;
c) ridurre l'inquinamento delle acque e dei fondali indotto dalla presenza delle alghe, mediante la loro sistematica raccolta e smaltimento anche ai fini di agevolare un diverso equilibrio basato sullo sviluppo controllato di fanerogame acquatiche, provvedendo inoltre anche alla attivita' di manutenzione dei mezzi e delle apparecchiature intese a quanto sopra;
d) manutenere i canali lagunari per ridurre gli effetti indotti dai sedimenti organici, provvedendo inoltre alla manutenzione e gestione degli impianti idrovori e dei sistemi di paratoie e griglie;
e) predisporre gli atti intesi a raccogliere ed allontanare dalla laguna le acque provenienti dagli impianti di itticoltura;
f) completare, manutenere e gestire il sistema di monitoraggio sulla qualita' e sulla dinamica delle acque della laguna;
g) completare il sistema dei modelli necessari per la valutazione, la progettazione e la gestione degli interventi strutturali sulla laguna e per la definizione dei programmi di manutenzione;
h) completare le opere relative alla realizzazione del laboratorio di ecologia lagunare di cui al patto territoriale per l'agricoltura e la pesca della provincia di Grosseto;
i) provvedere alla gestione del sistema di collettamento e depurazione dell'areale Orbetello Monte Argentario con le medesime modalita' e tariffe dell'ATO di competenza, integrandole, se necessario, con le risorse di cui al successivo art. 4 messe a disposizione del commissario delegato, ed assumendo i provvedimenti necessari ad assicurare la prosecuzione delle attivita' gia' in essere, nonche' ad estenderla agli impianti del comune di Orbetello da conservare in esercizio nelle more dell'attuazione del programma di depurazione facente capo all'impianto di Terrarossa.
 
Art. 2.

1. Il commissario delegato si avvale del sindaco di Orbetello quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, ad eccezione di quelli di cui alle lettere f) e g) la cui esecuzione resta nelle competenze del commissario medesimo, ed i cui risultati saranno concordati con il soggetto attuatore.
2. Al fine di favorire l'organica collaborazione tra le amministrazioni interessate puo' altresi' avvalersi di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai sindaci dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dal presidente della provincia di Grosseto.
3. Il commissario delegato di cui al precedente comma 1 relaziona, con cadenza trimestrale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' il Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successivo provvedimento determina il compenso spettante al soggetto attuatore di cui al precedente comma 1.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario delegato si avvale delle strutture regionali il cui personale, per un numero massimo di sette unita', e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed alla attivita' effettivamente resa.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui al precedente comma 1 si avvale di sette unita' di personale dotate di specifiche professionalita', tra le quali designa un responsabile, dallo stesso scelto tra i dipendenti, anche in quiescenza, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti e delle amministrazioni locali, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle universita', delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale e della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione Toscana. Il predetto personale svolge la propria attivita' a supporto del soggetto attuatore, coordinandosi con le strutture regionali di cui si avvale il commissario delegato.
6. Il personale di cui al precedente comma 5, appartenente alla pubblica amministrazione, e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. I compensi spettanti al personale in quiescenza di cui ai precedente comma 5 ed al responsabile della struttura del soggetto attuatore, sono determinati con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il compenso ed il rimborso spese spettante al personale non appartenente alla pubblica amministrazione e' determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali ridotte del 20%.
7. Per le attivita' di progettazione, direzione dei lavori, gestione della sicurezza e di collaudo e' consentito l'utilizzo di personale estraneo alla pubblica amministrazione.
8. Per le attivita' di propria competenza relative all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' avvalersi di due unita' di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della commissione tecnicoscentifica del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determinato con decreto interministeriale n. 62/88 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.
 
Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito provvedimento, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e un componente designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile e due designati del presidente della regione Toscana. La commissione coadiuva, con funzioni consultive, il commissario medesimo ed il soggetto attuatore di cui al precedente art. 2, comma 1, nell'espletamento dei loro incombenti.
2. Il compenso ed il rimborso spese spettante ai componenti della commissione di cui al precedente comma 1 e' determinato con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e grava sulle risorse assegnate al commissario delegato-presidente della regione Toscana.
3. Al presidente ad ai componenti della commissione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 17, comma quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, n. 486.
 
Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre alle risorse gia' stanziate allo scopo precedentemente alla emanazione del presente provvedimento, sono attribuite al commissario delegato - presidente della regione Toscana Euro 12.911.422,48 a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4 (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C. decreto R l dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.
3. Il commissario delegato, congiuntamente al soggetto attuatore di cui al precedente art. 2, comma 1, per la parte di specifica competenza, rendiconta le spese sostenute con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' di Stato.
4. Per la gestione contabile il commissario delegato ed il soggetto attuatore di cui al precedente art. 2, comma 1, si raccordano, ove necessario, con la struttura organizzativa della prefettura di Grosseto. A tal fine, al personale di detta amministrazione designato dal prefetto di Grosseto, per un numero massimo di cinque unita', e' attribuito, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte a supporto della gestione commissariale, un compenso forfettario rapportato al massimo a quaranta ore di straordinario mensile per ciascuna unita', il cui onere grava sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.
 
Art. 5.

1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Toscana, ove necessario, deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alle seguenti disposizioni di legge:
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 134, 135, 136 e 137;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2 e 95;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 14, 22 e 26;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 1, 2 e 3;
legge regionale della Toscana 11 aprile 1995, n. 49;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, lettera m), e 28, comma 5, primo periodo;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
legge regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32, 36, 45, 48 e successive modifiche e integrazioni;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, articoli 7, 10, 12;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 151, 155, 157, 158;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 34 e 55;
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1952, n. 328, articoli 5, 6 e 36;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 8, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 e 34;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti collegate all'applicazione della legge n. 109/1994;
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti collegate all'applicazione della legge n. 109/1994;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
deliberazione della giunta regionale Toscana n. 4386 del 9 maggio 1994;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7 e 8.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2002
Il Ministro: Scajola
 
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