Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 aprile 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli nel comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 10 ottobre 2001, n. 140;
Visto il parere favorevole espresso della regione Puglia, comunicato con nota dell'assessorato trasporti n. 26/06100 del 27 dicembre 2001;
Visto il parere favorevole dell'ufficio territoriale del Governo di Foggia n. 2975.10.2/Gab del 27 febbraio 2002 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 534/27-3/78/Gab del 29 marzo 2002 con la quale l'ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1 maggio 2002 al 31 ottobre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.
 
Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli adibiti al trasporto di cose, al rifornimento degli esercizi commerciali e dei cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale, per il tempo strettamente necessario e con l'obbligo di non sostare nell'area portuale dell'isola di San Domino;
b) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che, pur non essendo residenti nel comune, siano proprietarie di abitazioni ivi ubicate, o ne abbiano il godimento, purche' iscritte da almeno un triennio nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune;
c) autoveicoli che trasportano persone e attrezzature occorrenti per servizi televisivi e cinematografici, per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune, secondo la necessita';
d) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
e) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
 
Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
 
Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al comune di Isole Tremiti e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.
 
Art. 5.

Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 16 aprile 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 229
 
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