Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 marzo 2002
Modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento C.E. n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo alla Organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine;
Visto il regolamento C.E. n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento C.E. n. 2529/2001, per quanto riguarda il regime di premio alla pecora e/o capra, e che modifica il regolamento C.E. n. 2419/2001;
Vista la direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5;
Considerato che il regime di premio di cui al presente decreto e' assoggettato alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 e del regolamento C.E. n. 2419/2001 della Commissione, con i quali e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;
Considerata la necessita' di fornire tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la gestione nazionale del regime di premio alla pecora e alla capra;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 28 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti

Possono accedere ai premi comunitari di cui al presente decreto i produttori di ovini e/o di caprini cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento C.E. n. 2529/2001, in possesso di diritti individuali nonche' dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, recante norme nazionali per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali.
I produttori possono beneficiare, su richiesta:
a) del premio alla pecora, indipendentemente da dove e' ubicata l'azienda;
b) del premio alla capra, per le aziende ubicate nelle zone indicate nell'allegato n. 1.
Le domande vanno presentate dal 7 gennaio alle ore 18 del 31 gennaio; tuttavia, per l'anno 2002 il termine ultimo di presentazione e' fissato alle ore 18 del 19 aprile.
Ogni produttore puo' presentare soltanto una domanda per un numero di almeno dieci pecore e/o capre che devono essere detenute in azienda per almeno cento giorni a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
Non sono ricevibili le domande di premio riguardanti:
1) un numero inferiore a dieci capi;
2) ovini e/o caprini che non rispondano alla definizione di pecora e capra specificata all'art. 3 del regolamento C.E. n. 2529/2001, quale "animale che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di eta' all'ultimo giorno del periodo di detenzione", cosi' come disposto dall'art. 7 del regolamento C.E. n. 2550/2001.
L'AGEA compilera' ogni anno un inventario degli allevatori di ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, sulla base delle dichiarazioni degli interessati o di ogni altra informazione disponibile, entro il trentesimo giorno dal termine del periodo di presentazione delle domande.
 
Art. 2.
Importi di premio

Gli importi di premio sono quelli indicati all'art. 4 del regolamento C.E. n. 2529/2001, di seguito riportati:
a) a) 21 euro/capo per i produttori di agnelli pesanti;
b) 16,8 euro/capo per i produttori di agnelli leggeri e capre;
c) c) 7 euro/capo (premio supplementare) che vanno aggiunti agli importi di cui alle lettere a) e b), alle condizioni di cui all'art. 3.
 
Art. 3.
Premio supplementare

Il premio supplementare di cui alla lettera c) dell'art. 2 puo' essere richiesto e concesso:
ai produttori, la cui azienda ricada totalmente nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento C.E. n. 1257/1999;
ai produttori, a condizione che almeno il 50% della superficie agricola utilizzata sia situata nelle zone svantaggiate di cui al primo trattino. In tal caso gli interessati debbono presentare domanda di compensazione al reddito redatta secondo le disposizioni impartite con apposita normativa - settore cereali - entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati.
Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo proprietario delle superfici in causa.
I produttori la cui azienda ricada nelle zone di pianura di cui all'allegato n. 2 ed almeno il 90% dei capi per i quali e' richiesto il premio, per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, possono beneficiare del premio supplementare purche' corredino la domanda di premio con apposita certificazione, rilasciata dalle autorita' locali o regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in tali zone. Le certificazioni in argomento devono riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.
In assenza della predetta documentazione il premio supplementare non puo' essere erogato.
 
Art. 4.
Pagamenti aggiuntivi

Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva la facolta' dell'utilizzo dell'importo di cui all'art. 11 del regolamento C.E. n. 2529/2001, che per l'Italia e' pari a 6,920 milioni di euro, anche per risolvere eventuali specificita' del settore, mediante apposito atto amministrativo adottato d'intesa con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
 
Art. 5.
Limite individuale di premio

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'AGEA ha comunicato quale "diritti individuali al premio", fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
L'AGEA provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entita' dei limiti individuali di premio.
 
Art. 6.
Riserva nazionale

I diritti al premio presenti nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente su specifica richiesta dei produttori, utilizzando apposito modello predisposto dall'AGEA, alla quale le richieste stesse vanno indirizzate e che, comunque, devono pervenire entro le ore 18 del 15 novembre che precede la richiesta di premio. Tuttavia, per l'anno 2002, il termine ultimo di presentazione delle richieste quote e' fissato al 19 aprile.
L'AGEA effettua la distribuzione gratuita dei diritti al premio attenendosi al seguente ordine di priorita':
a) giovani allevatori di eta' inferiore ai 40 anni, in caso di associazioni tale requisito deve essere rispettato da almeno i due terzi dei soci;
b) nuovi produttori, individuati tra coloro che non hanno mai avuto diritti individuali;
c) altri produttori.
Nell'ambito della predetta priorita' verranno presi in considerazione prima i produttori che operano nelle zone svantaggiate.
L'AGEA provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti. Analoga comunicazione puo' essere effettuata, annualmente, alle regioni.
 
Art. 7.
Trasferimenti dei diritti al premio

I produttori che hanno ottenuto diritti al premio, a titolo gratuito dalla riserva nazionale, non possono cedere ad altri produttori alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'AGEA, nel corso dei tre anni successivi.
Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva nazionale.
La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo in caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.
 
Art. 8.
Utilizzo diritti

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno l'85% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i casi indicati all'art. 11, paragrafo 2 del regolamento C.E. n. 2550/2001, di seguito riportati:
a) un produttore che detiene al massimo 20 diritti al premio; se durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale;
b) un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione U.E.;
c) un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non e' obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
d) casi eccezionali debitamente motivati.
A tal fine viene considerato come utilizzato:
a) il numero dei capi elegibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;
b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;
c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda.
In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno l'85% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
 
Art. 9.
Notifiche

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'AGEA da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.
La notifica di cui sopra, da redigere esclusivamente su apposito modello definito dall'AGEA, deve pervenire alla stessa entro le ore 18 del 15 novembre ed essere compilata correttamente; in caso contrario il trasferimento non sara' ritenuto valido. Tuttavia per l'anno 2002, la data ultima per le notifiche e' fissata alle ore 18 del 19 aprile.
L'AGEA, nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio.
 
Art. 10.
Presentazione domande

Le domande di premio e le richieste di limiti individuali devono essere redatte esclusivamente sui modelli definiti dall'AGEA ed essere indirizzate in originale alla stessa, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o tramite terzi ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente, e devono pervenire alla stessa entro i termini prescritti.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni di cui al presente articolo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E facolta' dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalita' da questa definite.
Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
Per l'acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvedera' a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
 
Art. 11.
Misura orizzontale

Ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 15 settembre 2000, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento C.E. n. 1259/1999 del Consiglio, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni in materia di tutela ambientale debbono essere soddisfatte per l'allevamento di agnelli nei centri di ingrasso.
 
Art. 12.
Controlli e pagamenti

Nel corso del periodo di detenzione degli animali l'AGEA programma l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, attenendosi a quanto disposto dal regolamento C.E. n. 2419/2001.
Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'AGEA provvede ad effettuare i relativi pagamenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
 
Art. 13.
Diminuzione del numero di animali

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del gregge, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'AGEA entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni.
Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro il periodo di detenzione obbligatoria degli animali.
Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda, non imputabile a dolo o colpa grave, possono comunicare all'AGEA dette inesattezze entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, a condizione che non abbiano gia' ricevuto comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarita' di cui trattasi.
Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste e dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivante dalle inesattezze di cui trattasi.
 
Art. 14.
Sanzioni

L'AGEA effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 40 del regolamento C.E. n. 2419/2001, cosi' come modificato dall'art. 22 del regolamento C.E. 2550/2001 e, se del caso, provvede a comminare le sanzioni dallo stesso regolamento previste.
Per eventuali ritardi nella ricezione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'AGEA provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore.
In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.
 
Art. 15.
Comunicazioni

L'AGEA provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte dagli articoli 9 e 17 del regolamento C.E. n. 2550/2001, nonche' dall'art. 52 del regolamento C.E. n. 2419/2001, entro i termini stabiliti, informandone anche il Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2002
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato 1

Zone ammissibili al premio per capra

Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonche' tutte le zone di montagna ai sensi dell'art. 18 del regolamento C.E. n. 1257/1999, situate al di fuori delle suddette regioni.
 
Allegato 2

Zone geografiche per le quali la transumanza e' prassi tradizionale.
Zone non svantaggiate delle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Zone non svantaggiate delle province: Cuneo, Vercelli, Bergamo, Brescia, Treviso, Pavia, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli'.
 
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