Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2001
Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Parma
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto regionale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni cooperative;
Considerato il vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento di costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali al Servizio sanitario nazionale con l'IRAP;
Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:
operazioni di facchinaggio eseguite in economia Euro 15,86 (L. 30.710)/ora;
operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi Euro 17,61 (L. 34.091)/ora;
operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 21,16 (L. 40.962)/ora.
Anche i compensi a peso, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Parma, 18 dicembre 2001
Il direttore provinciale: Baldini
 
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