Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 11 giugno 2001, n. 488
Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 17;
Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza plenaria del 23 aprile 2001;
Vista la nota con cui il provvedimento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a n o
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all'articolo 85 del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' delle visite mediche eccezionali di cui all'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell'effettiva compatibilita' tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed alle sue mansioni.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 84, comma 7, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467,
89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti:
"7. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri
indicativi per la valutazione dell'idoneita'
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materia di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
concerne "Definizione e ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 70, 85 e 91 del
citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
"Art. 70 (Apprendisti e studenti). - 1. Ai fini del
presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi
nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82".
"Art. 85 (Visite mediche periodiche e straordinarie). -
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori
esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'art. 70
siano sottoposti, a cura del medico addetto alla
sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno una
volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la
destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a
tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di
categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi
equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le
visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate
indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2
dell'art. 59 e i medici addetti alla sorveglianza medica
possono disporre che dette visite siano ripetute
con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni
di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo
esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui
ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo
la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni
ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la
prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo
ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti
dei lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o
trasferiti ad attivita' che non espongono ai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali
lavoratori il medico formulera' il giudizio di idoneita' ai
sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale
reinserimento in attivita' con radiazioni.
5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il
datore di lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia
sottoposto a visita medica. In tale occasione il medico
deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui
al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla
valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio
di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui
al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua
efficacia".
"Art. 91 (Sorveglianza medica eccezionale). - 1. Il
datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori che
hanno subito una contaminazione siano sottoposti a
provvedimenti di decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che
siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di
un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una
esposizione tale da comportare il superamento dei valori
stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresi' provvedere a
che i lavoratori in questione siano sottoposti a
sorveglianza medica eccezionale, comprendente in
particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico
e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico
autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le
successive condizioni di esposizione devono essere
subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza
medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato
decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era
assegnato, il datore di lavoro deve darne notizia
all'ispettorato del lavoro e agli organi del Servizio
sanitario nazionale competenti per territorio".



 
Art. 2.
1. Il medico addetto alla sorveglianza medica effettua l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e contenute nella relazione dell'esperto qualificato di cui all'articolo 61, comma 2, del medesimo decreto legislativo, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 83, comma 5, e 61,
comma 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230:
"Art. 83. - (Omissis).
5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui
al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o
documentazione che questi ritengano necessaria per la
valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e
delle condizioni di lavoro incidenti, sono il profilo
medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori".
"Art. 61. - (Omissis).
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle
attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un
esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione
scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine
i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i
dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La
relazione costituisce il documento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti".



 
Art. 3.
1. In funzione delle differenti tipologie di rischio, il medico addetto alla sorveglianza medica considera con particolare attenzione, ai fini della valutazione dell'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, le seguenti condizioni fisiopatologiche:
a) condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti;
b) condizioni suscettibili di aumentare l'assorbimento di sostanze radioattive o di ridurre l'efficacia dei meccanismi fisiologici di depurazione o escrezione;
c) condizioni che pongono problemi di ordine terapeutico in occasione di eventuale sovraesposizione, specie se limitano le possibilita' di decontaminazione;
d) condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti da radiazioni ionizzanti o attribuite all'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti.
2. In relazione alla natura ed alla entita' del rischio ed alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa dovranno inoltre essere considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonche' l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie.
3. Nell'allegato tecnico al presente decreto e' riportato un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche di cui al comma 1, predette lettere a), b), c), d), che, pur non escludendo a priori l'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 giugno 2001

Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 356
 
Allegato tecnico
Elenco non esaustivo delle principali condizioni fisiopatologiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d):
a) lesioni precancerose, malattie neoplastiche, sindromi mielodisplastiche, ecc.;
b) condizioni patologiche che determinino un'abnorme permeabilita' cutaneo/mucosa (affezioni cutanee infiammatorie acute/croniche, eczemi, psoriasi, ecc.), ovvero riduzione della funzionalita' degli emuntori (insufficienza renale, insufficienza epatica, ecc.), tireopatie, ecc.;
c) alcune patologie cutanee (psoriasi, eczemi, ecc.), otorinolaringoiatriche, odontoiatriche, respiratorie, alterazioni della funzionalita' epatica o renale, tireopatie, ecc.;
d) malattie neoplastiche, opacita' del cristallino, alcune emopatie, ecc.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone