Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2002
Indirizzi per l'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ripartizione di ambiti tra fonti pubblicistiche e privatistiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
Ritenuta la necessita' di definire, in attuazione di recenti impegni assunti dal Governo con le parti sociali, indirizzi ai Ministri per l'applicazione uniforme dei criteri dettati dall'art. 2 del menzionato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;
E m a n a
la seguente direttiva:
Dall'inizio del corrente anno si e' aperta la tornata negoziale per il rinnovo dei contratti e degli accordi dei dipendenti pubblici, sia contrattualizzati sia in regime di diritto pubblico (quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003).
Si tratta di una fase molto delicata sul piano politico-sociale, nella quale il Governo sara' chiamato ad attuare, anche in questo importante versante, le sue linee programmatiche nel quadro del piu' generale processo di riforma della pubblica amministrazione.
La recente legge finanziaria per il 2002 si e' fatta carico delle problematiche del pubblico impiego con norme di particolare rilievo sul piano finanziario e non.
E' ora necessario ricercare tutte le condizioni per consentire alle procedure di negoziazione di dispiegare per intero le loro potenzialita' positive in modo da conseguire risultati efficaci e condivisi nella misura massima possibile.
Quanto sopra e' sorretto, com'e' noto, da un quadro normativo puntuale che, fatti salvi specifici ordinamenti (dei magistrati e degli avvocati dello Stato, ad esempio), riserva alla contrattazione collettiva (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) o ad accordi procedimentalizzati la disciplina dei rapporti di lavoro, in particolare dei trattamenti economici, e cio' con forza derogatoria rispetto ad eventuali disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi in materia.
Tenuto conto del quadro evidenziato, in cui la contrattazione collettiva riveste un ruolo centrale nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, si rende necessario evitare, come d'altronde pattuito nel protocollo recentemente sottoscritto dal Governo con le organizzazioni sindacali, l'assunzione di iniziative che, comportando deroghe alla richiamata riserva negoziale, riconducano determinate materie del rapporto di lavoro sotto la disciplina delle fonti unilaterali.
Roma, 1 marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 103
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone