Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 8 marzo 2002
Autorizzazione all'Organismo "Consorzio Italcert", in Milano, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25febbraio 2000, n. 93;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Vista l'istanza presentata dall'Organismo "Consorzio Italcert" con sede legale in viale Sarca, n. 336 - Milano in data 31 luglio 2001 acquisita, in data 1 agosto 2001 con prot. 781460, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 21 settembre 2001 ed acquisita, in data 8 febbraio 2002, prot. 779437, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo "Consorzio Italcert - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'Organismo "Consorzio Italcert - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'Organismo "Consorzio Italcert", con sede legale in viale Sarca, n. 336 - Milano, e' autorizzato, in conformita' all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 2.
L'Organismo "Consorzio Italcert", con sede legale in viale Sarca, n. 336 - Milano, e' autorizzato, in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 3.
1. La certificazione CE di cui all'art. 1 ed i compiti di cui all'art. 2 devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attivita' produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Con periodicita' annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attivita' di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 4.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Durante il periodo di validita' delle autorizzazioni il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, disponendo appositi controlli.
3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 5.
Per le attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.
 
Art. 6.
Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
 
Art. 7.
Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attivita' di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.
 
Art. 8.
Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 sono a carico del Consorzio Italcert e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2002
Il direttore generale: Visconti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone