Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 marzo 2002
Disposizioni integrative sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2002, per l'autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'autotrasporto persone e cose

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 12 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;
Considerato che le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota hanno gia' utilizzato la maggiorparte delle autorizzazioni ottenute e che necessitano di ulteriori congrui quantitativi di autorizzazioni per programmare l'attivita' di trasporto delle merci senza soluzione di continuita';
Ritenuto opportuno modificare il numero di autorizzazioni da attribuire in via precaria per garantire anche alle imprese che non hanno ottenuto autorizzazioni in quota la possibilita' di programmare meglio l'attivita' di trasporto;
Decreta:
Art. 1.
Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno 2002 e che hanno restituito utilizzato l'80% della quota stessa potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.
Le imprese richiedenti potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari al 50% dell'intera quota attribuita per l'anno, cioe' un numero uguale alla prima tranche.
Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la distribuzione prevista nell'allegato 5 al decreto dirigenziale 12 novembre 2001, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, verra' distribuito un numero di autorizzazioni piu' favorevole all'impresa.
 
Art. 2.
L'allegato n. 5 del decreto dirigenziale 12 novembre 2001 viene modificato come segue:
"Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) imprese che hanno in disponibilita' da uno a dieci veicoli: fino ad un massimo di dieci autorizzazioni;
b) imprese che hanno in disponibilita' oltre dieci veicoli: un'autorizzazione per ogni veicolo fino ad un massimo di cento autorizzazioni".
 
Art. 3.
Il testo del presente decreto e' disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it
 
Art. 4.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 marzo 2002
Il direttore generale: Ricozzi
 
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