Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001
Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Art. 33, legge 6 marzo 1998, n. 40). (Deliberazione n. 117/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visti gli articoli n. 35, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e n. 33, della predetta legge n. 40/1998, in base ai quali si prevede che la copertura degli oneri relativi all'assistenza sanitaria, per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sia posta a carico delle disponibilita' del FSN;
Vista la propria delibera in data 25 maggio 2000, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000), concernente la quota di parte corrente del FSN 2000, con la quale e' stata accantonata una somma pari a 2.139 miliardi di lire in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;
Tenuto conto di quanto proposto dal Ministero della salute circa l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2000, della somma di 60 miliardi di lire per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio nazionale;
Considerato che la predetta assegnazione e' effettuata sulla base delle istanze di regolarizzazione presentate, sul numero minimo stimato degli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno e sulla spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 6 dicembre 2001;

Delibera:
A valere sulla disponibilita' di 2.139 miliardi di lire accantonata con delibera n. 53/2000, richiamata in premessa, e' assegnata alle regioni, per le finalita' sopra indicate, la somma di 60 miliardi di lire (Meuro 30,987).
La predetta somma e' ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti

Registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 365
 
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