Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002, n. 32
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, ed in particolare l'articolo 7, parte B, secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1, della direttiva 90/539/CEE;
Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 221, recante regolamento di attuazione della direttiva 93/120/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo le parole: "e pernici" sono aggiunte le seguenti: "nonche' gli uccelli corridori (ratiti),";
b) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.";
c) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria e' riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa:
1) non sono vaccinati;
2) sono vaccinati con vaccino inattivato;
3) sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;
b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:
1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);
2) oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);
c) il pollame riproduttore e da reddito deve:
1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;
2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni di quarantena;
3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalita' stabilite in sede comunitaria;
d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:
1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c);
2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in sede comunitaria.";
d) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - 1. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi.
2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate.".
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 33



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana cosi' recita:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo'
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.".
- La direttiva 13 luglio 1992, n. 92/65/CEE pubblicata
nella G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L 268, reca:
"Direttiva del Consiglio che stabilisce norme sanitarie
per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di
animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I,
della direttiva 90/425/CEE.".
- La direttiva 26 giugno 1990, n. 90/425/CEE pubblicata
nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224, reca:
"Direttiva del Consiglio relativa ai controlli
veterinari e zootecnici applicabili negli scambi
intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di
origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno.".
- La direttiva 15 ottobre 1990, n. 90/539/CEE
pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 1990, n. L 303, reca:
"Direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni
in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.".
- La direttiva 15 novembre 1999, n. 1999/90/CEE
pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1999, n. L 300, reca:
"Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli
scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai
Paesi terzi di pollame e uova da cova.".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario di esecuzione degli obblighi comunitari. Gli
articoli 4 e 5 cosi' recitano:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle
materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
legge, le direttive possono essere attuate mediante
regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui
all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle
modalita' della loro attuazione o se si rende necessario
introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare
le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni
amministrative inerenti alla applicazione della nuova
disciplina, la legge comunitaria detta le relative
disposizioni.
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima
dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e'
sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere.
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa
ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma
dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive
comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che
consentono, per materie particolari, il recepimento di
direttive mediante atti amministrativi.
8. (Comma abrogato).
"Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto
previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di
ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante
regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la
procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono
applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli
altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a).".
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1991)". L'art. 3 cosi' recita:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1,
lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla
presente legge, applicando anche il disposto dell'art. 5,
comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.".
- Il decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221, reca:
"Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
93/120/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa
alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi
terzi di pollame e di uova da cova.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo
1993, n. 587, reca: "Regolamento recante attuazione della
direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
veterinaria per gli scambi intercomunitari e le
importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e
uova da cova. Si riporta il testo degli articoli 2, 11 e
12, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2. - 1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo
valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1 marzo 1992, n. 23.
2. Inoltre si intende per:
a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche,
quaglie, piccioni, fagiani e pernici, nonche' gli uccelli
corridori (ratiti), allevati o tenuti in cattivita' ai fini
della riproduzione, della produzione di carne o di uova da
consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali
definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;
c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di
settantadue ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia
le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi
ibridi possono essere nutriti;
d) pollame riproduttore: i volatili di settantadue
ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova;
e) pollame da reddito: i volatili di settantadue ore
o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da
consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
f) pollame da macellazione: i volatili condotti
direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu'
breve tempo e comunque entro settantadue ore dal loro
arrivo;
g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato
sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che
costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in
batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono
lo stesso ambiente;
h) azienda: un impianto - che puo' includere uno
stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione
di pollame riproduttore o da reddito;
i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto
situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori
d'attivita':
1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la
cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova
destinate alla produzione di pollame riproduttore;
2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento
la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova
destinate alla produzione di pollame da reddito;
3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per
l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo
stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del
pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo,
nonche' lo stabilimento per l'allevamento del pollame da
reddito, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste
nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di
produzione delle uova;
4) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita'
consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella
fornitura di pulcini di un giorno;
l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la
responsabilita' della competente unita' veterinaria applica
in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;
m) laboratorio riconosciuto: l'istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
n) visita sanitaria: la visita effettuata dal
veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per
procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il
pollame di uno stabilimento;
o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le
malattie indicate nell'allegato V;
p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della
ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre
1984;
q) (lettera abrogata dell'art. 1 del decreto
ministeriale 29 aprile 1998, n. 221);
r) quarantena: installazione in cui il pollame e'
tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od
indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad
un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di
controllo nei confronti delle malattie indicate
nell'allegato V;
s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la
quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie
sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i
volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti
i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.".
"Art. 11. - I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10
e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di
pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole
partite comprendenti meno di 20 unita'.
2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1
devono comunque, al momento della spedizione, provenire da
branchi:
a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla
schiusa o da almeno tre mesi;
b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi
clinici di malattie contagiose del pollame;
c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di
vaccinazione fissate nell'allegato III;
d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria
applicabile al pollame;
e) situati al di fuori da una zona soggetta, per
motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi
alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di
una malattia alla quale il pollame e' sensibile;
f) (lettera abrogata dall'art. 1 del decreto
ministeriale 29 aprile 1998, n. 221).
3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il
pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con
esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di
anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella
gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per
le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che
precedono la spedizione il branco d'origine deve essere
sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della
salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da
consentire di individuare con un grado di affidabilita' del
95% un'infezione avente una prevalenza del 5%.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di
ratiti.
Art. 12. - 1. Le spedizioni di pollame e uova da cova
verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in
sede comunitaria e' riconosciuto il regime di zona di non
vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono
essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) le uova da cova devono provenire da branchi che,
in via alternativa:
1) non sono vaccinati;
2) sono vaccinati con vaccino inattivato;
3) sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la
vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni
prima della raccolta delle uova da cova;
b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la
fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere
vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:
1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui
alla lettera a);
2) oltre a quanto previsto al numero 1), un
incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova
in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente
diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni
di cui alla lettera a);
c) il pollame riproduttore e da reddito deve:
1) non essere vaccinato contro la malattia
Newcastle;
2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere
stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena
controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici
giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione
di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere
vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno
giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo
nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della
spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna
vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni di
quarantena;
3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni
che precedono la spedizione, a un controllo sierologico
rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca
di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalita'
stabilite in sede comunitaria;
d) il pollame da macellazione deve prevenire da
branchi che:
1) se non vaccinati contro la malattia di
Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3)
della lettera c);
2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei
quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un
controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus
della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in
sede comunitaria.";
d) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - 1. Sulla base delle decisioni della
Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui
all'art. 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova
da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova
importate, possono essere assoggettati, a misure di
quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a
due mesi.
2. Le importazioni di pollame e uova da cova non
conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III
possono essere effettuate solo sulla base di decisioni
della Commissione europea, adottate secondo la procedura di
cui all'art. 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto
delle specifiche prescrizioni da essa fissate.
2. Ai fini del riconoscimento dello status di zona di
non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo
per alcune regioni di esso, il Ministero della sanita' puo'
presentare in sede comunitaria un programma contenente
anche le garanzie complementari generali o specifiche da
richiedere negli scambi intracomunitari.".
- L'art. 117 della Costituzione della Repubblica
italiana cosi' recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".



 
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