Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002
Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attivita' in corso di emersione e della relativa integrazione, da utilizzare nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attivita' in corso di emersione.
1.1. E' approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, il modello di dichiarazione riservata delle attivita' in corso di emersione con le relative istruzioni per la compilazione, di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. Tale modello deve essere utilizzato esclusivamente per le operazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 12 del 2002, che non possono essere concluse entro il 15 maggio 2002 per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, in sostituzione del modello approvato con provvedimento del 23 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2001.
2. Modalita' e contenuti di dichiarazione riservata delle attivita' in corso di emersione.
2.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 e' composto da due parti. La parte prima comprende i quadri A, B, C, D ed E, concernenti, rispettivamente, i dati del soggetto che intende procedere al rimpatrio e/o alla regolarizzazione, i dati del legale rappresentante del predetto soggetto se diverso da persona fisica, le attivita' in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o le attivita' in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, l'opzione per il versamento e/o la sottoscrizione di titoli e l'indicazione delle cause ostative, nonche' gli estremi relativi alla presentazione della dichiarazione riservata. La parte seconda comprende i quadri F e G, concernenti, rispettivamente, la distinta delle attivita' rimpatriate detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o delle attivita' regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, nonche' gli estremi relativi alla presentazione dell'integrazione della dichiarazione riservata.
2.2. La parte prima del modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 deve essere presentata dall'interessato entro il 15 maggio 2002, compilando i quadri da A a D; l'intermediario compila il quadro E e rilascia all'interessato copia di tale parte del modello, datata e sottoscritta, quale ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. All'atto della presentazione della parte prima del suddetto modello di dichiarazione l'interessato deve versare all'intermediario la somma pari al 2,5% dell'ammontare complessivo delle attivita' in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione e/o la somma necessaria per la sottoscrizione dei titoli di Stato di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. All'atto dell'effettivo rimpatrio delle attivita' finanziarie ovvero della definitiva regolarizzazione e, comunque, entro il 30 giugno 2002, l'interessato presenta al medesimo intermediario l'integrazione della dichiarazione riservata gia' prodotta, compilando il quadro F della parte seconda; l'intermediario compila il quadro G e rilascia all'interessato copia della parte seconda del modello, datata e sottoscritta, quale ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
2.3. I soggetti che utilizzano il modello di cui al punto 1.1 possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, con riferimento ai redditi delle attivita' rimpatriate percepiti dal 1 agosto 2001 alla data di presentazione della parte seconda della dichiarazione riservata.
3. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
3.1. Il modello di cui al punto 1.1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it
3.2. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo. Motivazioni.
Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato fino al 15 maggio 2002 il termine, in precedenza stabilito al 28 febbraio 2002, per la presentazione della dichiarazione riservata delle attivita' detenute all'estero e oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2002, n. 409. Lo stesso decreto-legge n. 12 del 2002 ha previsto che per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione avviate entro il 15 maggio 2002, ma non ancora concluse alla predetta data per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si producono a condizione che gli interessati presentino entro il 15 maggio 2002 un'apposita dichiarazione riservata indicando, fra l'altro, le cause ostative che non consentono la definizione delle operazioni a tale data e che le operazioni stesse siano concluse entro il 30 giugno 2002, con la conseguente integrazione della medesima dichiarazione riservata.
Il predetto termine del 30 giugno 2002, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 12 del 2002, e' differito al 1 luglio 2002 in quanto il 30 giugno 2002 e' un giorno festivo.
Il presente provvedimento si rende pertanto necessario al fine di stabilire, in base all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 12/2002, le modalita' e i contenuti della dichiarazione riservata delle attivita' in corso di emersione e della relativa integrazione.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' del suddetto modello di dichiarazione, che puo' essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dai siti internet dell'amministrazione finanziaria, nonche' ne viene autorizzata la stampa mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante, purche' sia garantita la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo. Riferimenti normativi:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
Provvedimento 23 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2001, concernente l'approvazione del nuovo modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse, in conformita' al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA
DELLE ATTIVITA' IN CORSO DI EMERSIONE

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 22 FEBBRAIO 2002, N. 12 E DEL D.L N. 350/2001 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.
409/2001

1. Ambito soggettivo

La presente dichiarazione riservata (di seguito, "dichiarazione") prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle societa' semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi degli articoli 12, 15 e 16, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, vogliano far emergere attivita' comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e che, per cause oggettive non dipendenti dalla loro volonta', non possano concludere le operazioni di emersione entro il 15 maggio 2002, sempreche' le stesse siano comunque operate entro il 30 giugno 2002 (differito al 1 luglio 2002 in quanto il 30 giugno 2002 e' un giorno festivo).

2. Attivita' oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attivita' finanziarie, le attivita' immobiliari e gli altri investimenti, comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per i quali il rimpatrio e/o la regolarizzazione non sono possibili entro la data del 15 maggio 2002 per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato. Debbono essere dichiarate:

i. le attivita' (denaro e altre attivita' finanziarie) detenute
all'estero alla data del 1 agosto 2001, che sono trasferite in
Italia entro la data del 1 luglio 2002; ii. le attivita' (denaro, altre attivita' finanziarie, attivita'
immobiliari, altri investimenti) detenute all'estero alla data
del 27 settembre 2001, che rimangono fuori dal territorio dello
Stato.

Di seguito, il termine "rimpatrio" viene usato con riferimento alle attivita' di cui al punto i. e il termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle di cui al punto ii.

3. Modalita' di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b):

a) le banche italiane; b) le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1,
comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; c) le societa' di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma
1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle
attivita' di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi; d) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966; e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art.
201 del predetto testo unico; f) la Poste italiane S.p.A.; g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di
investimento non residenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 12/2002 la parte prima della dichiarazione riservata delle attivita' in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione deve essere presentata entro il 15 maggio 2002, indicando le cause ostative che impediscono il rimpatrio e/o la regolarizzazione a tale data. L'intermediario rilascia all'interessato un esemplare della parte prima della dichiarazione riservata, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.
All'atto della presentazione della parte prima della dichiarazione riservata gli interessati devono fornire all'intermediario la provvista per versamento della somma pari al 2,5% dell'ammontare complessivo delle attivita' in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione indicato nella medesima dichiarazione, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 350/2001.
Successivamente, all'atto dell'effettivo rimpatrio delle attivita' finanziarie ovvero della definizione delle attivita' da regolarizzare e, comunque, entro il 1 luglio 2002, gli interessati provvedono a integrare la dichiarazione gia' prodotta, presentando la parte seconda del modello allo stesso intermediario che ha ricevuto la parte prima.
L'intermediario attesta l'avvenuta integrazione e consegna all'interessato un esemplare della parte seconda della dichiarazione firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

4. Guida alla compilazione

La dichiarazione deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire al dichiarante al momento della presentazione e il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario, ai fini di documentazione delle operazioni di trasferimento delle attivita' in caso di rimpatrio delle stesse.
In alto a destra del modello, devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede della banca o di altro intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.
Il modello si compone di due parti. La prima parte, da presentare entro il 15 maggio 2002, comprende i quadri A, B, C, D ed E, concernenti, rispettivamente: i dati del soggetto che intende procedere al rimpatrio e/o alla regolarizzazione; i dati del legale rappresentante del predetto soggetto; le attivita' in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o le attivita' in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001; l'opzione per il versamento e la fornitura della relativa provvista, con l'indicazione delle cause ostative; la presentazione della dichiarazione riservata.
La seconda parte, da presentare entro il 1 luglio 2002, comprende il quadro F, concernente la distinta delle attivita' rimpatriate e/o regolarizzate, il conferimento di incarichi di deposito e il rilascio di attestazioni, nonche' il quadro G, relativo alla presentazione dell'integrazione della dichiarazione riservata.
Gli importi devono essere indicati in unita' di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).
Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.

PARTE PRIMA

QUADRO A - DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Le persone fisiche che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione devono indicare i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aa), sesso (barrare la casella), comune e provincia (sigla) di nascita, comune e provincia (sigla) della residenza anagrafica con il relativo indirizzo.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, societa' semplici, ecc.) vanno riportati il codice fiscale, la denominazione, il comune e la provincia (sigla) della sede legale con il relativo indirizzo.

QUADRO B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attivita', con modalita' analoghe a quelle indicate per la compilazione del quadro A.

QUADRO C - ATTIVITA' IN CORSO DI RIMPATRIO DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1 AGOSTO 2001 E/O ATTIVITA' IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attivita' in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o delle attivita' in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attivita' in corso di rimpatrio e quelli delle attivita' in corso di regolarizzazione, ne' fra le diverse tipologie di attivita' oggetto di emersione.
I singoli importi delle attivita' rimpatriate e/o regolarizzate saranno indicati successivamente nella distinta del quadro F, contenuto nella integrazione della dichiarazione riservata da presentare entro il 1 luglio 2002. Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalita', tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si riferiscono solo all'importo delle attivita' effettivamente emerse, indicato nella casella 6 del quadro F.
Al rigo C1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attivita' in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione soggette al versamento della somma del 2,5% di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350/2001.
Al rigo C2 deve essere indicata la somma di cui al citato art. 12, comma 1, pari al 2,5% dell'importo indicato al rigo C1.
Nei righi C3, casella 2 e C4, casella 2 deve essere ripartito l'ammontare indicato nel rigo C2, secondo la modalita' prescelta di versamento della somma del 2,5%, di cui all'art. 12, comma 1. Possono essere scelte anche contemporaneamente entrambe le modalita' di pagamento purche' la somma dei righi C3, casella 2 e C4, casella 2 sia pari all'importo indicato nel rigo C2.
Nel rigo C3 deve essere indicato nella casella 1 l'importo delle attivita' in corso di rimpatrio/regolarizzazione per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, si e' optato di versare la somma in denaro (l'importo da indicare nella casella 1 e' pari all'ammontare del rigo C3, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta da corrispondere in denaro.
Nel rigo C4 deve essere indicata nella casella 1 la parte residua delle attivita' in corso di rimpatrio/regolarizzazione, per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, si esercita la facolta' di sottoscrivere titoli di Stato a tasso ridotto di cui all'art. 18, comma 2, e cioe' i BTP decennali con tasso di interesse nominale annuo dell'1,9% lordo, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 (l'importo da indicare nella casella 1 e' pari all'ammontare del rigo C4, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta per la quale, in luogo del versamento, si opta per la sottoscrizione dei predetti titoli a tasso ridotto: il differenziale fra il valore nominale dei titoli e il loro valore teorico di mercato e' quindi equivalente alla somma dovuta (tenuto conto del regime di indeducibilita' della perdita).
Nel rigo C5 deve essere indicato il valore nominale dei predetti titoli di Stato a tasso ridotto, di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, pari al 12% dell'importo indicato al rigo C4, casella 1. Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000 Euro, l'importo da indicare in questo rigo deve comunque essere un multiplo di 1.000 Euro.
La somma degli importi indicati nella casella 1 del rigo C3 e nella casella 1 del rigo C4 deve corrispondere, salvo eventuali arrotondamenti, all'importo indicato al rigo C1.

QUADRO D - OPZIONE PER IL VERSAMENTO E/O LA SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI E INDICAZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE

In questo quadro il dichiarante deve esprimere la scelta tra le diverse opzioni previste dal D.L. n. 350 del 2001 per il versamento della somma del 2,5 per cento ed attestare l'impossibilita' di concludere le operazioni di emersione entro il 15 maggio 2002, specificando le relative cause ostative.
Ai fini della predetta opzione il dichiarante deve barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata. Al riguardo si fa presente che possono essere scelte entrambe le modalita' di pagamento della somma di cui all'art. 12, comma 1 (in denaro e mediante la sottoscrizione dei titoli), barrando entrambe le caselle.
Ove venga barrata la prima casella, il dichiarante deve fornire all'intermediario la provvista per il versamento dell'importo indicato al rigo C3, casella 2.
Barrando la seconda casella, il dichiarante conferisce all'intermediario il mandato a sottoscrivere i titoli di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001 per l'importo indicato nel rigo C5 e, conseguentemente, deve fornire la relativa provvista.
Quindi l'interessato dichiara di aver avviato le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione entro il 1 luglio 2002 e si impegna a compilare il quadro F (distinta delle attivita' rimpatriate e/o regolarizzate) entro la stessa data.
L'interessato attesta altresi' che alla data del 15 maggio 2002 la conclusione delle operazioni di emersione non e' possibile per cause oggettive non dipendenti dalla propria volonta', specificando le stesse negli appositi righi.
Le cause ostative indicate nel modello non sono sindacabili da parte dell'intermediario che riceve la dichiarazione riservata.
A titolo meramente esemplificativo, tali cause ostative potrebbero essere rappresentate da:

in caso di rimpatrio:

- ritardi nel materiale trasferimento delle attivita' da parte degli
intermediari non residenti (ritardi nell'esecuzione dei bonifici
transfrontalieri); - necessita' di attendere la scadenza di eventuali operazioni a
termine gia' effettuate dall'interessato con riferimento alle
attivita' destinate al rimpatrio; - necessita' di completare le operazioni di liquidazione delle
attivita' ai fini del rimpatrio del relativo controvalore; - necessita' di attendere l'acquisizione della documentazione
attestante la titolarita' delle partecipazioni non rappresentate da
titoli;

in caso di regolarizzazione:

- necessita' di attendere l'esatta individuazione della composizione
delle attivita' da regolarizzare da parte dell'intermediario non
residente; - necessita' di acquisire la documentazione dell'intermediario non
residente attestante l'esistenza delle attivita' finanziarie da
regolarizzare; - necessita' di acquisire la formale redazione delle eventuali
perizie di stima al fine di attestare il valore delle attivita' da
regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra i quali, gioielli,
oggetti d'arte, immobili) che il contribuente ha la facolta' di
richiedere, ancorche' le stesse non debbano essere
obbligatoriamente allegate alla dichiarazione riservata.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

QUADRO E - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Questo quadro deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario che, in tal modo, attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Con l'apposizione della firma l'intermediario non assume alcuna responsabilita' circa la veridicita' delle cause ostative esposte nel quadro D, la cui responsabilita' rimane esclusivamente a carico dell'interessato.
Un esemplare della parte prima della dichiarazione, datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata all'interessato quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

PARTE SECONDA

Integrazione della dichiarazione riservata

La parte seconda del modello e' costituita dalla integrazione della dichiarazione riservata, che deve essere presentata all'atto dell'effettivo rimpatrio/regolarizzazione delle attivita' indicate nel quadro C e, comunque, entro il 1 luglio 2002.
Si ricorda che la parte seconda del modello deve essere consegnata al medesimo intermediario al quale e' stata presentata la parte prima.
Nel primo riquadro della parte seconda devono essere indicati i dati contenuti nel quadro A della dichiarazione riservata gia' presentata entro il 15 maggio 2002.

QUADRO F - DISTINTA DELLE ATTIVITA' RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1 AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITA' REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attivita' oggetto di emersione.
Come gia' precisato, gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalita', tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si producono solo con riferimento all'importo delle attivita' effettivamente emerse indicato nella casella 6 del presente quadro.
Le attivita' devono essere innanzitutto distinte tra attivita' rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, e attivita' regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16.
Tutti gli importi delle attivita' rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione piu' avanti illustrata. Gli importi delle attivita' regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attivita' continuano ad essere detenute, ovvero, per le attivita' di cui ai righi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.
Nel riquadro A) Denaro, devono essere indicate al rigo F1 le attivita' in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F1 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.
Nel riquadro B) Attivita' finanziarie, al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni - o titoli equiparati - dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.
Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.
Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.
Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attivita' finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righi F2, F3 e F4.
Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righi F2, F3 e F4.
Nel riquadro C) Altre attivita', devono essere indicati i beni e gli altri investimenti oggetto di regolarizzazione, suddividendoli per i Paesi esteri in cui sono ubicati o mantenuti. Nelle caselle "Paese estero" riportare la denominazione dello stesso.
Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.
Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso e' detenuto.
L'ammontare complessivo delle altre attivita' regolarizzate deve essere riportato nella casella 5.
Nella casella 6 deve essere riportato il totale delle attivita' emerse, pari alla somma degli importi indicati nella casella 2 del rigo F1 e nelle caselle 4 e 5. L'importo indicato nella casella 6 non deve essere, comunque, superiore a quello dichiarato nel rigo C1 del quadro C entro il 15 maggio 2002.
Nel caso in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati nella casella "INTERMEDIARIO", la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della filiale presso cui le attivita' regolarizzate sono detenute nonche' il Paese estero ove la filiale stessa e' insediata.
Se le attivita' regolarizzate sono detenute presso piu' di tre intermediari esteri, ovvero presso piu' di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a destra del modello di integrazione della dichiarazione riservata. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.
Per il denaro e le altre attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonche' dei righi F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla integrazione della dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attivita' regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.
La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della parte seconda della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attivita' finanziarie rimpatriate, percepiti fra il 1 agosto 2001 e la data di presentazione della medesima parte seconda della dichiarazione.
La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 5-BIS" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di considerare l'importo indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto delle attivita' finanziarie emerse diverse dal denaro. In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare all'integrazione della dichiarazione riservata nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nell'integrazione della dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attivita'.
I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle eventuali plusvalenze realizzate per effetto della successiva cessione delle attivita' finanziarie emerse. La determinazione delle plusvalenze e della relativa imposta sara' effettuata dall'intermediario qualora le attivita' rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall'interessato, in caso di attivita' regolarizzate o di attivita' rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).
Una copia delle comunicazioni ex art. 14, commi 5-bis e 8, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.
Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 13, comma 1, circa la detenzione all'estero alla data del 1 agosto 2001 delle attivita' rimpatriate e alla data del 27 settembre 2001 delle attivita' regolarizzate, nonche' il conferimento all'intermediario dell'incarico di ricevere in deposito le attivita' rimpatriate.
L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualita' che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attivita' detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle.
Barrando la terza casella il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attivita' rimpatriate, pari alla somma degli importi contenuti nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3 del quadro F.
Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante. Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, le predette attestazioni, la data di presentazione e la sottoscrizione devono essere rese su ciascuno di essi.

QUADRO G - PRESENTAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli e il numero di allegati di cui si compone l'integrazione della dichiarazione riservata (parte seconda del modello) nonche' la data in cui la dichiarazione riservata (parte prima del modello) e' stata presentata al medesimo intermediario.
L'apposizione della firma e della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione dell'integrazione della dichiarazione.
Qualora siano compilati quadri F aggiuntivi, l'intermediario deve firmare e sottoscrivere esclusivamente il quadro G relativo all'ultimo di essi.
Un esemplare della parte seconda della dichiarazione, datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata all'interessato quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.
 
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