Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 febbraio 2002
Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, recante "Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato";
Visto, in particolare, l'allegato 7 al citato regio decreto-legge n. 9 del 1940, recante "Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)";
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia";
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni disciplinanti le seguenti materie non regolate dall'allegato al citato decreto legislativo n. 41 del 1999:
a) prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale;
b) norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto;
c) norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su strada ordinaria;
d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP);
e) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni;
Visti gli esiti dei lavori preparatori in sede tecnica, come rilevabili dalla nota della Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici di questo Ministero prot. 215 del 21 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il presente decreto reca, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 41 del 1999, disposizioni disciplinanti le materie di cui all'art. 2 inerenti al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
 
Art. 2.
1. Le prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale sono quelle di cui all'annesso A;
2. Le norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto sono quelle di cui all'annesso B;
3. Le norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su strada ordinaria sono quelle di cui all'annesso C;
4. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso D;
5. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso E.
 
Art. 3.
1. Gli annessi di cui all'art. 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2002
Il Ministro: Lunardi
 
Annesso A
(Articolo 2, comma 1) PRESCRIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE
MERCI PERICOLOSE IN SERVIZIO NAZIONALE.
Sezione: I
A.1.1 Possono essere autorizzate sul territorio nazionale singole operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dal decreto legislativo n. 41 del 1999 o trasporti effettuati in condizioni diverse da quelle ivi previste: la competenza al riguardo spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A.1.2 Il trasporto delle merci, qualora non siano previste prescrizioni particolari nell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, deve essere effettuato rispettando le prescrizioni stabilite dall'impresa ferroviaria di trasporto.
A.1.3 Per ogni spedizione deve essere presentato dal mittente il documento di trasporto predisposto dall'impresa ferroviaria; detto documento deve accompagnare la spedizione stessa.
Il documento di trasporto nella sua forma grafica deve prevedere idoneo spazio per le iscrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.
Nel caso di spedizione intermodale, il documento di trasporto deve essere integrato da quelli previsti per le modalita' di trasporto precedenti o seguenti la tratta ferroviaria.
A.1.4 Le imprese ferroviarie di trasporto dovranno prevedere nelle proprie condizioni generali di trasporto penalita' nei confronti dei clienti in caso di errata, inesatta o incompleta dichiarazione della qualita' o del peso della merce, oppure di inosservanza delle altre prescrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 4l del 1999.
A.1.5 Oltre a quanto previsto al punto A.1.3, il documento di trasporto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
nome ed indirizzo del mittente;
nome e indirizzo del destinatario;
numero e descrizioni dei colli trasportati;
quantita' totale di merci pericolose trasportate in massa o in volume;
dichiarazione indicante ogni eventuale accordo in deroga;
eventuali preclusioni della stazione di destinazione a ricevere la merce trasportata;
dati identificativi del carro predisposto a cura del mittente che ne ha la disponibilita';
indicazione dei documenti richiesti da altre autorita' amministrative che devono essere allegati al documento di trasporto stesso.

Annesso B
(Articolo 2, comma 2) NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SULLE NAVI
TRAGHETTO
Sezione: I Definizioni.
Ai fini delle presenti norme si definiscono:
B.1.1 Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
B.1.2 Navi traghetto: nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote.
B.1.3 Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose.
B.1.4 Merci pericolose ammesse al traghettamento: merci elencate nel Codice IMDG e quelle autorizzate dall'Amministrazione.
B.1.5 Collo: prodotto finale dell'operazione di imballaggio, pronto alla spedizione e costituito dall'imballaggio o dallo stesso grande imballaggio per trasporto alla rinfusa (GIR) con relativo contenuto il termine comprende i recipienti per il gas indicati al margine 2211 e gli oggetti che, per la loro dimensione, peso e configurazione, possono essere trasportati senza imballaggio o in culle, gabbie da imballaggio o dispositivi di mantenimento. Il termine non si applica agli oggetti non imballati e alle materie solide trasportate sfuse in contenitori, carri o veicoli, ne' alle materie trasportate in cisterne.
B.1.6 Unita' di trasporto del carico: carro, carro batteria, carro cisterna fissa od amovibile, casse mobile, cassa mobile cisterna, cisterna mobile, contenitore, contenitore cisterna, contenitore per gas ed elementi multipli (CGEM).
Sezione II: Trasporto:
B.2.1 L'imbarco, il trasporto, lo sbarco delle merci pericolose, nonche' il loro stivaggio e segregazione a bordo delle navi traghetto devono essere effettuati in conformita' alle vigenti norme stabilite dall'amministrazione. Gli imballaggi, le iscrizione, la marcatura, l'etichettatura e segnalazione nonche' il documento di trasporto possono essere conformi al RID.
B.2.2 Nel caso in cui la merce sia soggetta alla MARPOL, i carri, i carri cisterna e i contenitori cisterna devono essere muniti sulle loro due fiancate di un contrassegno conforme al modello qui riportato.

----> Vedere IMMAGINE a Pag. 31 della G.U. <----

La dimensione del lato del triangolo deve essere di almeno 100 mm. Per i piccoli imballaggi, le cui dimensioni sono incompatibili con quella prima indicata, il contrassegno puo' essere di dimensioni inferiori. Per tutte le altre forme di contenimento, esclusi i colli, la dimensione non deve essere inferiore a 250 mm.

Annesso C
(Articolo 2, comma 3) NORME INTEGRATIVE PER LA SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE PER LE QUALI
E' PREVISTO IL TRASPORTO SU STRADA ORDINARIA
Sezione: I Ambito di applicazione.
C.1.1 Operazioni di trasporto su strada dei carri ferroviari cisterna che portano merci pericolose in conformita' al RID e dei carri ferroviari in genere che trasportano comunque merci pericolose imballate in conformita' al RID.
C.l.2 Trasporto in collo di merci pericolose in conformita' al RID, solo per quelle merci per le quali tale modalita' e' prevista nel capitolo B delle varie classi del RID, ad esclusione della classe 7. Per la predetta modalita' di trasporto, nella parte in cui lo stesso e' effettuato con veicoli stradali, devono essere osservate anche le norme del RID.
Sezione: II Trasporto.
C.2.1 L'operazione di trasporto su strada di un carro ferroviario (carrellamento) di cui al punto a) della sezione I, deve essere effettuata per mezzo di idonei autotreni provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione.
C.2.2 Il trasporto di merci pericolose in colli in conformita' al RID, puo' essere effettuato, in tutto o in parte, con automezzo stradale a condizione che questo sia conforme alle prescrizioni ADR e sia provvisto di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose.
C.2.3 Un carro cisterna che porta merce pericolosa ammessa al trasporto ferroviario ai sensi del RID, puo' essere carrellato su strada senza ulteriori autorizzazioni e/o prescrizioni a condizione che il carro e il carico della merce pericolosa, siano conformi al RID, con l'unica eccezione relativa ai limiti da rispettare, in conformita' al marginale 4.3.2.2.4 dell'ADR, per un eventuale carico parziale della cisterna ferroviaria nel caso di trasporto di merce pericolosa allo stato liquido.
C.2.4 Un carro che trasporta merci pericolose ammesse al trasporto ferroviario ai sensi del RID, nel momento in cui viene carrellato deve rispettare, in termini di quantita' di materie pericolose trasportate, i limiti massimi trasportabili previsti dall'ADR.
E' vietato il trasporto ordinario delle merci della classe 1 nonche' degli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci della medesima classe 1. E 'escluso dal predetto divieto il trasporto delle merci aventi codice di classificazione 1.45.
C.2.5 Un carro cisterna che porta merce pericolosa ammessa al trasporto ferroviario ai sensi del RID, deve rispettare, in funzione della capacita' del serbatoio i limiti di riempimento minimo e massimo previsti dall'ADR.
C.2.6 Oltre alle certificazioni/autorizzazioni/abilitazioni previste dalle norme in vigore, per il veicolo e per il conducente, ciascuna operazione di trasporto di vagoni ferroviari deve essere accompagnata anche dalla seguente documentazione:
a) Una lettera di vettura compilata in conformita' alle norme del RID (capitolo C delle varie classi) per la merce pericolosa trasportata. Tale lettera di vettura sostituisce il documento di trasporto di cui ai marginali 5.4.0., 5.4.1.1.1, 5.4.1.4.1 dell'ADR.
b) Un certificato di formazione per i conducenti e per le persone diverse dai conducenti in conformita' ai marginali 8.2.1.e 1.3.1, 8.2.3. ADR.
c) Istruzioni scritte per l'autista in conformita' al marginale 5.4.3, 8.1.2 ADR.
C.2.7 Non sono ammesse al trasporto le materie comprese nelle elencazioni RID ma non nell'ADR.
C.2.8 Restano in ogni caso applicabili per i veicoli, i conducenti, e gli altri soggetti interessati, anche le altre norme vigenti in materia di circolazione stradale e di sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Annesso D
(Articolo 2, comma 4) NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI APPARTENENTI ALLA CLASSE 1 DEL REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI
PERICOLOSE
Sezione I: Treni di inoltro e preavvisi per la consegna e la riconsegna.
D.1.1 Le merci della classe 1 si trasportano a carro utilizzando treni merci.
Il cliente puo' chiedere che la spedizione sia effettuata con apposito treno speciale alle condizioni stabilite dall'impresa ferroviaria nelle proprie condizioni generali di trasporto. Il cliente puo' rivolgersi all'impresa ferroviaria per conoscere su quali linee si effettuera' il treno speciale o su quale altro itinerario si potrebbe, su richiesta, istradare il trasporto.
D.1.2 I trasporti di' munizioni e di esplosivi della classe 1 effettuati per conto delle amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono essere scortati da militari.
Sono inoltre ammessi al trasporto, in treni esclusivamente militari effettuati per viaggi di truppe, anche gli esplosivi costituenti la dotazione delle truppe stesse.
D.1.3 Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alla classe 1 devono essere annunziate anticipatamente all'impresa ferroviaria, cui spetta di stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro, nonche' il treno con cui dette merci devono essere trasportate.
Il carico e lo scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'impresa ferroviaria e nelle localita' che da questi verranno indicate.
Il mittente e' tenuto ad avvertire per tempo il destinatario dell' arrivo delle spedizioni di esplosivi della classe 1, in modo che quest'ultimo possa provvedere tempestivamente al loro scarico.
D.1.4 Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono prendersi preventivi accordi fra gli uffici militari e l'impresa ferroviaria.
Quest'ultima dovra' comunicare con il mezzo piu' sollecito all'Autorita' militare destinataria il giorno e l'ora di arrivo di ogni treno contenente materie esplodenti.
Sezione II: Notificazioni.
D.2.1 L'impresa ferroviaria deve notificare alle Autorita' di pubblica sicurezza delle province di partenza, transito e arrivo, tutti i trasporti di materie comprese nella classe 1 dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nonche' le giacenze di esplosivi negli impianti ferroviari ovvero in strutture in uso o di proprieta' dell'impresa Ferroviaria stessa.
La medesima comunicazione dovra' essere inoltrata ai compartimenti di Polizia ferroviaria competenti per territorio ed al Ministero degli interni - Dipartimento della Pubblica. sicurezza, Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - Servizio Polizia ferroviaria soggiacciono agli stessi obblighi di notifica e con le medesime modalita' anche i trasporti effettuati per conto delle Forze armate.
L'impresa ferroviaria, nella notifica relativa alla giacenza degli esplosivi della suddetta classe, deve sempre richiedere una vigilanza specifica salvo che per le polveri da caccia in spedizioni di peso non eccedente 300 Kg per le quali l'avviso viene dato a titolo informativo.
Sezione III: Scali ammessi.
D.3.1 Nel rispetto delle norme di legge in materia ed in relazione alla propria organizzazione, l'impresa ferroviaria stabilisce quali scali siano idonei a ricevere e spedire trasporti di esplosivi della classe 1.
Sezione IV: Altre disposizioni riguardanti i trasporti per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato.
D.4.1 Non sono necessari la licenza di trasporto, la dichiarazione ed il certificato richiesti per le spedizioni effettuate dai privati;
D.4.2 Le merci si accettano nelle condizioni di peso e di imballaggio (e anche senza imballaggio) corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime.
D.4.3 Le merci si trasportano di norma in carri coperti; possono essere impiegati, se richiesti, specie per il trasporto di proiettili e delle bombe, carri scoperti a sponde alte o a sponde ribaltabili muniti di copertone;
D.4.4 Le spedizioni di qualsiasi peso rientrano fra quelle a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'impresa ferroviaria e nelle localita' che da questi verranno indicate. Per le eccezioni alle disposizioni di questo comma, avuto riguardo all'entita' dei trasporti, le Amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono prendere, di volta in volta, gli opportuni accordi con l'impresa ferroviaria.
D.4.5 I trasporti devono essere accompagnati da personale militare dal luogo del deposito fino allo scalo di partenza e dallo scalo di arrivo fino al luogo di destinazione.
Per le spedizioni di piccolo peso, cioe' fino a 50 kg, e per quelle costituite da un solo collo o da una sola cassa regolamentare, non e' obbligatorio il personale militare, potendo la merce stessa essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di documento dell'Autorita' militare.
Sezione V: Licenze, dichiarazioni.
D.5.1 Il mittente deve essere in possesso della prescritta licenza di trasporto.
D.5.2 Con la lettera di vettura il mittente deve presentare le licenze di importazione e/o trasporto di esplosivi rilasciate dalle competenti autorita'. Per i manufatti di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, non classificati tra i prodotti esplodenti e per i quali non necessitano le predette licenze, il cliente deve presentare la comunicazione dell'Autorita' competente relativa all'avvenuto esame ed alla non classificazione tra i prodotti esplodenti riferita al materiale di cui si richiede il trasporto. In carenza della documentazione sopraindicata, gli esplosivi non devono essere accettati dall'impresa ferroviaria.

Annesso E
(articolo 2, comma 5) NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI APPARTENENTI ALLA CLASSE 7 DEL REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI
PERICOLOSE
Sezione I: Definizioni.
Oltre alle definizioni di cui al marginale 700 dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, per il trasporto per ferrovia delle materie radioattive e fissili speciali valgono le seguenti definizioni:
E.1.1 Vettore: impresa ferroviaria di trasporto di materie radioattive e fissili speciali che opera in nome e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche' avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilita' e disponibilita' come identificato al comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni.
E.1.2 Autorita' competente:
1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio del nulla osta tecnico di sicurezza di cui al successivo punto E.3.1);
2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale capitaneria di porto per il rilascio del nulla osta tecnico di sicurezza nel caso di trasporto marittimo;
3) ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente competente per:
a) le approvazioni prescritte al marginale 1750 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999;
b) il rilascio dell'attestato di sicurezza per il trasporto ferroviario di cui al successivo punto E.3.1;
c) i casi di cui ai marginali 715 e 716 dell'allegato al decreto legislativo, n. 41 del 1999.
E.1.3 Nulla osta tecnico di sicurezza.
Certificazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la spedizione di materie radioattive di cui alla lettera a) del successivo punto E.3.1.
E.1.4 Attestato di sicurezza.
Certificazione rilasciata dall'ANPA, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per la spedizione di materie radioattive e/o fissili speciali di cui ai successivi punti E.3.1 e E.3.2.
E.1.5 Grandi sorgenti.
Per grandi sorgenti si intendono materiali radioattivi con attivita' superiori a 300 volte A1, in caso di materiale in forma speciale e 300 volte A2 per le altre forme, essendo A1 e A2 i valori di base di cui alla Tabella 1 del marginale 1700 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.
E.1.6 Deposito in corso di trasporto.
Per deposito in corso di trasporto si intende una interruzione temporanea della spedizione, con immagazzinamento della consegna in idonei locali, connessa alle fasi di trasporto con altre modalita' della stessa o conseguente alla necessita' di impiego di diverse tratte ferroviarie.
Sezione II: Autorizzazione al trasporto.
E.2.1 Il trasporto per ferrovia delle materie radioattive e fissili speciali deve essere effettuato da vettori autorizzati con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ANPA ed il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni. L'autorizzazione ha durata massima di sette anni e puo' essere rinnovata.
E.2.2 Per le stazioni ferroviarie e gli scali utilizzati per il trasporto e/o eventuale deposito in corso di trasporto delle materie radioattive e fissili speciali dovra' essere rilasciato da un esperto qualificato il benestare di cui al punto 1), lettera b), comma 1 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche e integrazioni. Copia del benestare dovra' essere trasmesso all'ANPA.
Nel caso in cui nello stesso scalo o stazione ferroviaria operino piu' imprese ferroviarie, il benestare dovra' essere rilasciato dall'esperto qualificato del soggetto gestore dello scalo e/o della stazione ferroviaria.
Sezione III: Certificazione delle spedizioni.
E.3.1 Le spedizioni di cui ai marginali 1757 e 1758 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, applicabili anche per i trasporti nazionali, e le spedizioni di colli che contengano materie radioattive definite come "grandi sorgenti", sono ammesse al trasporto previo rilascio dell'attestato di sicurezza da parte dell'ANPA e del nulla osta tecnico di sicurezza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Comando generale capitanerie di porto nel caso di trasporto marittimo.
E.3.2 Le spedizioni di colli che contengano materie fissili non rientranti nelle definizioni di cui al marginale 1703 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, sono ammesse al trasporto previo rilascio dell'attestato di sicurezza da parte dell'ANPA.
Per il rilascio dei suddetti certificati, il mittente o il vettore dovra' presentare apposita domanda alle autorita' competenti nelle quali dovranno essere fornite le indicazioni di seguito elencate:
1) dati anagrafici o denominazione del richiedente;
2) estremi del decreto interministeriale autorizzativo per il trasporto di materie radioattive;
3) estremi identificativi del mittente e del destinatario;
4) indicazioni relative ai colli da trasportare:
i - Nome, natura chimico - fisica dei contenuti radioattivi e loro radioattivita' (per i miscugli di radionuclidi l'indicazione dei radionuclidi piu' limitativi);
ii - Per il materiale in forma speciale:
Certificato di taratura della sorgente;
Certificato di approvazione di modello di forma speciale;
Se trattasi di certificato estero, gli estremi del documento ANPA di convalida.
5) tipo di imballaggio utilizzato; in particolare il richiedente dovra' fornire con la domanda:
i) il certificato di approvazione del modello di collo rilasciato dall'Autorita' competente; se trattasi di imballaggio estero, gli estremi del documento ANPA di convalida;
ii) il valore dell'indice di trasporto per il collo e la relativa categoria. In caso di trasporto di piu' colli anche l'indice di trasporto totale del carro.
6) dettagliata relazione tecnica sul sistema di ammaraggio dei colli al carro;
7) le precauzioni particolari adottate ai fini della sicurezza della spedizione in tutte le sue fasi;
8) la ripartizione delle responsabilita' per ogni fase del trasporto;
9) le verifiche amministrative riguardanti l'idoneita' del destinatario in ordine alle autorizzazioni previste nel decreto legislativo n. 230 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Sezione IV: Documentazione di accompagnamento della spedizione.
E.4.1 Le materie della Classe 7 dovranno essere accompagnate dalla documentazione prevista per il trasporto ferroviario e, ove applicabile, dalle certificazioni di cui alla precedente sezione III.
Sezione V: Ammaraggio.
E.5.1 Le spedizioni di colli che:
1. contengono materiale radioattivo con attivita' superiore a 300 A1 nel caso di forma speciale o 300 A2 nel caso di altre forme;
2. sono presentati al trasporto con procedura di accordo speciale;
3. che contengono materiale fissile in quantita' eccedente i limiti specificati nel marginale 1703 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999 dovranno essere solidamente ammarati al carro ferroviario con sistema che garantisca criteri di progetto e sollecitazioni non meno restrittivi di quelli prescritti al margine 1.2.8.1 dell'Appendice X al decreto legislativo n. 41 del 1999.
Sezione VI: Rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti nel corso di una spedizione.
E.6.1 Dovra' essere assicurata la conformita' con quanto disposto in materia di radioprotezione dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Sezione VII: Controllo di contaminazione dei carri.
E.7.1 Il vettore, al termine di ogni trasporto, dovra' effettuare controlli di contaminazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al marg. 702, alinea 4 o del marg. 703, alinea 4, dall'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.
Il vettore dovra' inoltre mantenere una registrazione dei carri impiegati nel trasporto di materie della Classe 7.
Sezione VIII: Anormalita' ed incidenti.
E.8.1 Anormalita': dovranno essere predisposte dal vettore e dal gestore delle infrastrutture idonee procedure per far fronte ad eventi anormali, che comportino deviazioni dalle normali condizioni di trasporto, senza pero' danneggiare il materiale radioattivo trasportato, in modo da evitare indebite conseguenze da esposizioni radiologiche ai lavoratori ed alla popolazione.
E.8.2 Incidenti: dovranno essere predisposte dal vettore e dal gestore delle infrastrutture le misure, di cui alle norme generali di radioprotezione previste dal Capo IX del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni, per far fronte ad eventuali incidenti che possano coinvolgere il materiale radioattivo trasportato cosi da causare esposizioni alle radiazioni e/o contaminazioni radioattive indebite. Per tali eventi si dovranno predisporre idonee procedure di emergenza che prevedano, tra l'altro, l'allertamento tempestivo dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio e dell'ANPA, oltre che degli altri organi istituzionalmente competenti per le emergenze.
Sezione IX: Altre norme rilevanti applicabili.
E.9.1 Per il trasporto di materie fissili, valgono le disposizioni relative alla protezione fisica di cui alla legge n. 704 del 7 agosto 1982.
 
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