Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 febbraio 2002 |
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1 febbraio 2002 e scadenza 1 agosto 2017, tramite consorzio di collocamento. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 18.090 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1 febbraio 2002 e scadenza 1 agosto 2017; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento del prestito ad un consorzio organizzato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroeder Salomon Smith Barney, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito e al contempo contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Decreta: Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: importo: 4.000 milioni di euro; durata: 15 anni; decorrenza: 1 febbraio 2002; scadenza: 1 agosto 2017; tasso di interesse: 5,25% annuo, pagabile in due semestralita', il 1 febbraio ed il 1 agosto di ogni anno di durata del prestito; dietimi d'interesse: 13 giorni (dal 1 febbraio al 14 febbraio 2002); prezzo di emissione: 98,345%; rimborso: alla pari; commissione di collocamento: 0,175%; risultato dell'operazione, al netto della commissione: 3.926.800.000 euro; netto ricavo: 3.933.800.000 euro. |
| Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori verra' riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'. |
| Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 1 agosto 2017, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi fra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a le richieste di separazione delle "componenti cedolari" dal "mantello" del titolo (operazioni di "coupon stripping"). L'importo minimo delle predette richieste sara' pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sara' pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. |
| Art. 4.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento guidato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroeder Salomon Smith Barney. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' alle predette istituzioni finanziarie, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione. |
| Art. 5.
Il giorno 14 febbraio 2002 la Banca d'Italia ricevera' l'importo di euro 3.926.800.000, di cui all'art. 1 del presente decreto, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tredici giorni direttamente dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroeder Salomon Smith Barney tramite il sistema TARGET. Il 14 febbraio 2002 la Banca d'Italia provvedera' a versare i suddetti importi, nonche' l'importo corrispondente alla provvigione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno. La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'ammontare della suddetta provvigione di collocamento sara' scritturato dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. |
| Art. 6.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali. |
| Art. 7.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. |
| Art. 8.
Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, 1'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2002 Il Ministro: Tremonti |
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