Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 gennaio 2002
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Don Carlo", in Contursi Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la societa' Nocera Umbra Sud S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Don Carlo" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Contursi Terme (Salerno);
Visto il decreto dirigenziale della regione Campania 19 dicembre 2001, n. 2378/A.G.C., con il quale la concessione mineraria dell'acqua minerale naturale Don Carlo e' stata rilasciata alla societa' Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex (Aosta), piazza Beato Vuillerme De Leaval n. 611;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla societa' Terme di Courmayeur S.p.a. con nota datata 6 novembre 2001;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Don Carlo" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Contursi Terme (Salerno).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicata' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 31 gennaio 2002
p. Il direttore generale: Scriva
 
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