Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 18
Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige in G.U. 19/3/2002, n. 66: (( Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;
Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialita' e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale e' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, resi nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e del 26 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attivita' svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonche' dai contratti di lavoro.
2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 71, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in "Note
alle premesse".

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 23, 55, 71,
comma 2, e 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, supplemento ordinario:
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1.
7. Al riordino del magistrato delle acque di Venezia e
del magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.".
"Art. 71 (Personale). - 1. (Omissis).
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. (Omissis).".
"Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con
decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette
dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il
Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi
del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle
relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze e dello stato di previsione della spesa
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2.-7. (Omissis).".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2000, n. 177.
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28
novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
"5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43 e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del
codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione.".



 
Art. 2.
Condizioni di organizzazione e funzionamento

1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attivita' di formazione ed aggiornamento permanente, nonche' un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei.
2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attivita' posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalita' acquisite.
3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilita' di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilita' dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attivita' lavorativa ad esse connessa.
4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di molestie o comportamenti lesivi della dignita' e professionalita' dei dipendenti, precostituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.
 
Art. 3.
Indipendenza e autonomia tecniche del personale

1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalita', imparzialita' e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli e' propria.
2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilita' e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza.
3. Il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.
4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilita' dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attivita' di servizio.
5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.
6. Il dipendente evita le attivita' che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacita' di adottare decisioni imparziali.



Nota all'art. 3:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 2000, n. 177.



 
Art. 4.
Incompatibilita' e conflitto di interessi

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attivita' o prestazioni che possano incidere sull'adempimenio corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attivita' di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.
2. Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle attivita' fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonche' delle attivita' relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonche' a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attivita' proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attivita' relative a servizi connessi agli immobili, nonche' delle attivita' proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attivita' che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attivita' affidata all'Agenzia fiscale.
 
Art. 5.
Rapporti con i mezzi di informazione

1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attivita', si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attivita' lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.
 
Art. 6.
Monitoraggio

1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro e' informato il Ministro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 148
 
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