Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
PROVVEDIMENTO 5 settembre 2001
Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale.

IL COMITATO
di indirizzo "e coordinamento
dell'informazione statistica

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica";
Visto l'art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152;
Ritenuto necessario disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonche' le modalita' ed i limiti per l'interscambio dei dati individuali con gli altri enti ed uffici del Sistema;

A d o t t a

il seguente atto di indirizzo n. 2:
Art. 1.

Aspetti organizzativi di carattere generale

1. L'ufficio di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale e' organizzato in modo da garantire l'unitarieta' e l'autonomia della funzione da esso svolta quale componente del Sistema statistico nazionale. A tal fine ciascun soggetto partecipa al Sistema con un unico ufficio di statistica, costituito come struttura distinta rispetto agli altri uffici e preposto allo svolgimento esclusivo della funzione statistica.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, a tutti i dati non soggetti a vincolo di riservatezza in possesso dell'ente di appartenenza.
4. Qualora per l'espletamento dei propri compiti debba avvalersi della collaborazione di altre strutture dello stesso ente, detentrici o produttrici dei dati, l'ufficio e' tenuto ad assicurare la correttezza metodologica della rilevazione, l'attendibilita', la completezza e la coerenza dei dati utilizzati, nonche' l'osservanza delle disposizioni per la tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali trattati. In ogni caso l'ufficio e' responsabile dei dati acquisiti, della puntualita' degli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale e della correttezza dei risultati.
5. Dei provvedimenti di riorganizzazione dell'ufficio di statistica deve essere data comunicazione al Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.
 
Art. 2.

Compiti dell'ufficio di statistica

1. A norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'ufficio di statistica svolge i seguenti compiti:
promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici previste dal Programma statistico nazionale, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza;
collabora con gli altri soggetti del Sistema per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
qualora non abbia la potesta' di attivare autonomamente la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989, segnala all'Istat i casi di violazione dell'obbligo di fornire dati e notizie, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo;
assicura il coordinamento funzionale dell'attivita' statistica svolta dall'ente di appartenenza al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
2. L'ufficio di statistica fornisce all'Istat:
entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la predisposizione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1 gennaio dell'anno successivo, utilizzando l'apposita scheda predisposta dall'Istat;
entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attivita' svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/1989), redatto secondo le indicazioni fornite dall'Istat.
3. L'ufficio cura la pubblicazione e la diffusione dei dati elaborati in esecuzione del Programma statistico nazionale.
 
Art. 3.

Personale dell'ufficio di statistica

1. All'ufficio e' preposto un responsabile in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche, o anche in altre discipline qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche, ovvero abbia acquisito precedenti esperienze statistiche, come responsabile di uffici di statistica, o per avere effettuato rilevazioni ricerche o pubblicazioni di rilievo in campo statistico. Delle variazioni riguardanti il responsabile dell'ufficio e' data comunicazione al Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.
2. All'ufficio di statistica e' assegnato personale in numero adeguato alle necessita' operative connesse all'attuazione del Programma statistico nazionale ed in possesso della necessaria preparazione statistica ed informatica.
 
Art. 4.

Interscambio di dati individuali

1. L'interscambio di dati individuali, tra l'ufficio di statistica e i corrispondenti uffici delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale e' finalizzato, nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico, all'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 2 e al soddisfacimento delle esigenze statistiche connesse all'attivita' istituzionale dell'ente di appartenenza.
2. Nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi essenziali per iI raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale ma non di interesse pubblico, l'interscambio di dati individuali e' consentito esclusivamente per l'espletamento dei compiti spettanti all'ufficio di statistica ai sensi del precedente art. 2.
3. In entrambi i casi, l'interscambio dei dati deve avvenire secondo le modalita' definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
 
Art. 5.

Limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati

1. Nell'acquisizione, elaborazione, trasmissione, comunicazione e diffusione dei dati necessari per l'espletamento dei propri compiti l'ufficio assicura il rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 322/1989, articoli 6-bis, 8, 9 e 10, alle leggi n. 675/1996 e n. 676/1996, e successivi decreti legislativi di attuazione, nonche' al codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, previsto dagli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
2. In nessun caso l'ufficio di statistica puo' utilizzare i dati individuali di cui sia entrato in possesso per l'espletamento dei propri compiti per scopi commerciali o, comunque, per finalita' non statistiche.
3. E' fatto divieto all'ufficio di statistica di comunicare ad altri uffici dell'ente di appartenenza i dati individuali di cui ai precedenti commi.
 
Art. 6.

Cessazione dell'appartenenza al Sistan

1. Il COMSTAT verifica la persistenza dei requisiti strutturali e dinamici che hanno consentito l'ammissione del soggetto privato nel Sistema e l'osservanza dei limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati di cui al precedente articolo.
2. Per lo svolgimento del compito indicato al comma precedente, il COMSTAT si avvale della collaborazione dell'Istat - Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.
Roma, 5 settembre 2001

Il presidente: Biggeri
 
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