Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 gennaio 2002
Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 08/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 gennaio 2002;
Premesso che:
in data 10 gennaio e' stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza), di parziale sospensione della esecuzione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: deliberazione n. 308/01);
l'ordinanza ha disposto la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 308/01, nella parte in cui introduce un limite all'assegnazione di capacita' produttiva nella misura del 20% del numero delle bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e del 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali;
l'ordinanza di cui al precedente alinea e' stata adottata sulla base delle seguenti motivazioni:
a) il tenore di una delle disposizioni richiamate quale presupposto giuridico delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 308/01, l'art. 2, comma 12, lettera h, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), non consentirebbe la fissazione di limiti alla quantita' di bande di capacita' produttiva che possono essere assegnate in esito alle procedure concorsuali;
b) la previsione di limiti all'assegnazione della capacita' produttiva si tradurrebbe in una misura in se' contrastante con il meccanismo dell'asta al rialzo, e cio' in misura maggiore se si considera la previsione della facolta' di cessione delle bande di capacita' produttive assegnate in esito alla singola procedura d'asta senza limiti sulle quantita';
c) la quantificazione dei limiti non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, ne' risulta preceduta da indagini istruttorie sulle effettive condizioni del mercato di riferimento;
Visti:
la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
Visti:
il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;
la delibera 21 giugno 2001, n. 133/01 di avvio di istruttoria conoscitiva sullo sviluppo della concorrenza nell'offerta di energia elettrica ai fini della liberalizzazione del mercato e su alcune iniziative dell'Electricite' de France in Italia (di seguito: delibera n. 133/01);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale);
la deliberazione dell'Autorita' n. 308/01;
Considerato che:
l'ordinanza e' intervenuta con effetto sulla terza procedura d'asta per l'assegnazione di capacita' produttiva ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica che non sono disponibili a distacchi di carico;
attraverso la sopra richiamata procedura d'asta deve essere allocata una quantita' superiore al 50% della capacita' produttiva disponibile per il mercato libero per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
la mancata assegnazione dell'energia elettrica di cui allo stesso art. 3, comma 12, in considerazione delle quantita' coinvolte, determina un aggravamento delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero ed in particolare nel caso dei clienti che esercitino per la prima volta la facolta' connessa alla qualifica di cliente idoneo con decorrenza dal 1 gennaio 2002;
la restante parte dell'energia elettrica di cui allo stesso art. 3, comma 12, e' stata assegnata in esito alle due procedure d'asta previste rispettivamente per i clienti del mercato libero disponibili a distacchi di carico con e senza preavviso; e che su dette transazioni i limiti previsti dall'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01 non hanno determinato riduzioni delle quantita' di capacita' produttiva oggetto delle richieste presentate dai soggetti interessati all'assegnazione;
il richiamo all'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, evidenzia il presupposto delle sole disposizioni di cui al titolo III della deliberazione n. 308/01, recanti la definizione di direttive agli esercenti i servizi di pubblica utilita' nel settore elettrico, in ossequio ad un inquadramento gia' ritenuto corretto precedenti decisioni dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
il disposto dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01, recante la definizione di limiti all'assegnazione di capacita' produttiva, e' stato posto in attuazione del mandato, attribuito all'Autorita' dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, avente ad oggetto la disciplina, secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, delle procedure concorsuali attraverso le quali il Gestore della rete cede l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92,
la decisione, assunta con il decreto ministeriale, di assegnare l'energia di cui al precedente alinea al mercato libero mediante procedure concorsuali basate sui prezzi al rialzo e' stata operata al fine di realizzare sia l'obiettivo del contenimento dell'onere, posto a carico degli utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 12, del decreto legislativo n. 79/1999, per la copertura degli oneri del riconoscimento dei prezzi incentivati agli aventi diritto ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 sia l'obiettivo della promozione della concorrenza a fronte della concentrazione dell'offerta nel settore della generazione di energia elettrica;
l'introduzione di limiti all'assegnazione di capacita' produttiva consente di rendere la procedura d'asta compatibile con l'obiettivo della promozione della concorrenza perseguito con il decreto ministeriale garantendo che la detta assegnazione sia effettuata nei confronti di un numero minimo di soggetti coerente con l'esigenza di promozione della concorrenza;
l'opportunita' di introdurre correttivi, rispondenti all'esigenza indicata nel precedente alinea, al metodo di assegnazione dell'energia di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 adottato per l'anno 2001 e' stata segnalata dall'Autorita', in rapporto alle risultanze dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 133/01, nel documento per la consultazione "Proposta per l'adozione di misure urgenti per la promozione dell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002" (si veda la parte II, punto 2.2), diffuso in data 7 agosto 2001;
piu' in particolare, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto precedente, l'Autorita' ha acquisito documentazione dalla quale risulta che, nel primo semestre del 2001, la societa' Enel Trade S.p.a. ha acquistato circa il 50% dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 (circa 8,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che, tra gli altri soggetti, solo la societa' Edison energia S.p.a. ha acquistato quantita' corrispondenti ad una quota superiore al 10% delle medesima energia (circa 2,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che gli altri acquirenti hanno acquistato quantita' corrispondenti ad una quota inferiore al 6%;
la riduzione di una posizione dominante nel mercato della produzione di energia elettrica non si puo' realizzare se l'impresa dominante (che attualmente detiene di una quota complessiva della capacita' di generazione nazionale attualmente di molto superiore al 50%) acquisisce quote rilevanti dell'energia elettrica oggetto delle procedure d'asta disciplinate con la deliberazione n. 308/01 che costituiscono per gli acquirenti la principale alternativa, assieme alle importazioni peraltro razionate, rispetto all'approvvigionamento dalla medesima impresa dominante;
sulla base dei dati di cui ai precedenti alinea, il limite all'assegnazione di capacita' produttiva di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01, e' stato quantificato in modo da ottenere un livello minimo di concorrenza nel mercato di riferimento;
queste considerazioni, sviluppate in vari documenti dell'Autorita' tra cui la relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta presentata il 4 luglio 2001 e la memoria per l'audizione dell'8 novembre 2001 davanti alla X commissione attivita' produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, conducono a determinare in non oltre il 20% la quota massima assegnabile a ciascun richiedente;
all'analogo risultato del 20% si giunge mediante analisi piu' complesse nelle quali, anziche' misurare la quota del maggior operatore, si utilizzi un indicatore complessivo del grado di concentrazione del mercato di riferimento in questione, che tenga conto dell'intera distribuzione delle quote detenute di tutti gli operatori, quale l'indice detto di Hirschman - Herfindahl;
Ritenuto che:
sia necessario garantire condizioni di certezza e operativita' in ordine alla circolazione nel mercato libero dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
l'esigenza di cui al precedente alinea non sia compatibile con i tempi richiesti per lo svolgimento dell'iter giurisdizionale per il riesame dell'ordinanza e la valutazione nel merito del ricorso in relazione al quale e' stata presentata la domanda incidentale di sospensione cautelare della deliberazione n. 308/01 accolta con la detta ordinanza;
per le finalita' indicate nei precedenti alinea si renda necessaria e urgente la modificazione della deliberazione n. 308/01 in attuazione dei criteri sinteticamente declinati dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nell'ordinanza;
sia pertanto necessario applicare un limite all'assegnazione a ciascun soggetto richiedente, a tal fine considerando anche gli acquisti compiuti dai soggetti a questo legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 gennaio 1990, n. 287, della capacita' produttiva in rapporto al mercato di riferimento, costituito dalle procedure di assegnazione complessivamente considerate, nonche' dalle eventuali successive cessioni della capacita' produttiva assegnata;
il limite di cui al precedente alinea debba essere quantificato, tenendo conto delle risultanze istruttorie sopra richiamate, nella misura del 20%;
quanto sopra renda necessaria la reiterazione della sola procedura d'asta sospesa a seguito dell'adozione dell'ordinanza;
Delibera:
Di modificare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui al l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mediante sostituzione dell'art. 4, comma 4.4, della medesima deliberazione, con un comma formulato nel modo seguente:
"4.4. Nessun soggetto in esito alla procedura concorsuale, nonche' alle cessioni di cui al successivo art. 7, puo' detenere un numero di bande disponibili superiore al 20% del numero complessivo delle bande disponibili. Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma viene considerata come unica posizione quella risultante dagli acquisti operati da un soggetto e dai soggetti a questo legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
Di disporre che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. riformuli l'avviso per l'assegnazione della capacita' produttiva disponibile nell'anno 2002 dagli impianti di generazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2001, limitatamente alla procedura d'asta riguardante l'assegnazione ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica non disponibili a distacchi di carico, in conformita' alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, come modificata secondo il disposto di cui al punto precedente.
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 21 gennaio 2002
Il presidente: Ranci
 
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