Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 gennaio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Kirova Alekova Diana di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL CAPO
del Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti".
Vista l'istanza della sig.ra Kirova Alekova Diana, nata a Sofia (Bulgaria) il 31 luglio 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indiccato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale bulgaro di "Ingegnere edile in idroalimentazione e canalizzazione" conseguito il 27 gennaio 1989 presso l'Istituto superiore di architettura e edilizia di Sofia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
Considerato inoltre che la richiedente e' in possesso di esperienza professionale nel suo Paese;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da una prova orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Kirova Alekova Diana, nata a Sofia (Bulgaria) il 31 luglio 1962, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" - Sezione A settore civile e ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie:
a) tecnica delle costruzioni;
b) architettura tecnica.
Roma, 23 gennaio 2002
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 
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