Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 gennaio 2002
Riconoscimento alla sig.ra De Zela Ana Maria Felicitas di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL CAPO
del Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra De Zela Ana Maria Felicitas, nata a Lima (Peru) il 4 marzo 1962, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" rilasciato dalla Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Peru) il 24 maggio 1989 ai fini dell'esercizio di "avvocato";
Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico peruviano di "Bachiller en Derecho" conseguito il 19 febbraio 1988 presso la stessa Universita';
Considerato inoltre che e' iscritta al Colegio de Abogados de Lima (Peru) dal 14 luglio 1989 come attestato dal relativo certificato;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 268/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 10 ottobre 1995 e valido fino al 25 novembre 2003 per lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra De Zela Ana Maria Felicitas, nata a Lima (Peru) il 4 marzo 1962, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati", fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 gennaio 2002
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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