Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9
Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dellepolitiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita' della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
sono i seguenti:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo
2001, n. 85, e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e
della navigazione, di concerto con gli altri Ministri
interessati, e nel rispetto della procedura di cui
all'art 4, un decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, nonche' della legislazione
vigente concernente la disciplina della motorizzazione e
della circolazione stradale, in conformita' ai principi ed
ai criteri direttivi di cui all'art. 2".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni reca: "Nuovo codice della strada".



 
Art. 2 (1)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le
gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite
le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate
le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate."; b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono
sostituite dalle seguenti: "le altre"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche
i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la
formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo
delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori
devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i
veicoli di cui all'articolo 60, purche' la velocita' imposta sia
per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia
organizzata in conformita' alle norme tecnico sportive della
federazione di competenza."; d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le
parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite
dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,"; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire
una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di
cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare
la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla
prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le
competizioni sportive su strada, l'autorizzazione"; g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di
uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro
vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da
persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la
scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della
scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate
ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio
di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i
quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata
dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter."; h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validita'
dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza
di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione
in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo
6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo
7, comma 1."; i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad
euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma
da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In
ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI."; l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita'
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad
otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa
alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza
di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti.". ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 1 agosto 2002, n. 168, ha stabilito che "le disposizioni del presente articolo 2 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto".



Note all'art 2:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la
responsabilita' dell'organizzazione degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni
limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
puo' essere effettuata dalla Polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini
della predisposizione del programma per l'anno successivo,
le risultanze della competizione precisando le eventuali
inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma
1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da euro seicentocinquantacinque ad euro
duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in
velocita' con veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da
euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena
soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna
e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore".
- Il capo I, sezione II del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni reca: "Sezione II - Delle sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie".
- Il capo II, sezione II del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni reca: "Sezione II - Sanzioni amministrative
accessorie a sanzioni penali".



 
Art. 3.
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Circolazione dei ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere mu-niti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 7
2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneita' tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 97 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 97 (Circolazione dei ciclomotori). - 1. I
ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati
di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche'
quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalita' stabilite con decreto dingenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in
caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le
modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il
rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima
semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o
vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a
quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti
previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente
ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che
sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo
stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
e' stato rilasciato il certificato di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di
targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una
targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con
caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le
modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla
medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la
cessazione della circolazione. Il certificato di
circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la
violazione ed e' inviato al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli
aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne
denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima
sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni
dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5
e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
polizia stradale che ha accertato la violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore
confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.".
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, reca: "Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto".
- Il testo dell'art. 225 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un
archivio nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un
archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una
anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include
anche incidenti e violazioni".
- Il testo dell'art. 226 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 226. (Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero dei
lavori pubblici e' istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, let-tera n), che eccedqno i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che e'
tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori
pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade
in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'.
Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di, rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano
verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo".



 
Art. 4.
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b)".



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 100 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere
muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da
veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati
la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo
rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici,
di prova e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cuiall'art. 101, comma 1, e
con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il
competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la combinazione
richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il
veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna
delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico
dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della
carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita
la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni distintivi e sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
e 9, lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi
a lire cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanziorne
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanziorne accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI".
- Il testo del comma 1 dell'art. 101 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' il seguente.
"1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei
veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo
Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto,
sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze,
stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo
del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da
destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art.
208, comma 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori
pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla
quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici
nella misura del venti per cento e alla Direzione generale
della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.".
- Il testo del comma 3, dell'art. 102 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita
la circolazione del veicolo previa apposizione sullo
stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo
bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonche' i caratteri di iscrizione devono essere
corrispondenti a quelli della targa originaria".



 
Art. 5.
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola: "motoveicoli" e' anteposta la seguente: "ciclomotori,";
c) al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 115 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Chi guida veicoli o conduce
animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche'
non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera
c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia
munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si
trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al
comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. La stessa sanzione si
applica al conducente di ciclomotore che trasporti un
passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta se si tratta di veicolo
o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi se si tratta di
animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI".



 
Art. 6.
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, e' sostituito dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo periodo, e' soppressa la parola: ", comunque," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.";
f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";
g) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 e' soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale organizzato secondo le
modalita' di cui al comma 11-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni e delle autoscuole di cui all'art. 123.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
a) - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
b) - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
c) - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
d) - autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
e) - autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale
ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non
puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I
conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza
ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sara' definita
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.
14. (Comma soppresso).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
16. (Comma abrogato dall'art. 15, decreto del
Presidente della Repubblica n. 575/1994).
17. Le violazioni delle disposizioni, di cui ai commi
13-bis e 15, importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI".
- Il testo dell'art. 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 25, e successive modificazioni, e il
seguente:
"Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
(La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico
rilasciato dal medico di fiducia).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti chimici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica
centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero,
di esprimere il parere su particolari aspetti
dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle
commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della
navigazione si avvale anche in sede di decisione del
ricorso avverso il provvedimento della sospensione della
patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in
sede di decisione del ricorso avverso la revoca della
patente di guida disposta dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
avvale della collaborazione di medici appartenenti ai
servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti o sintomi
associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni
mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo' intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di suafiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della sanita', e' istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
a motore da parte dei mutilati e minorati fisici".
- Il testo dell'art. 123 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione
stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e
vigilanza amministrativa da parte delle province ed a
vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di
autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei
principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza
tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica
delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice
della motorizzazione e alla estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli
enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la
gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni
patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di
societa' od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a
persona delegata dal legale rappresentante della societa'
od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto
gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in
possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di
istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone
giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla
persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che
rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica,
riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati
con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni
complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a
tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione e' revocata quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri
decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali
e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i
programmi di esame per il conseguimento della patente di
guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza
autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo
stesso regolamento saranno dettate norme per lo
svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici,
dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto
1991, n. 264".
- Per il testo del comma 2, lettera c), dell'art. 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, vedi art. 15 del presente decreto
legislativo.



 
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione puo' essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione della conferma di
validita' della patente di guida. Detto accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro
che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Alla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo.".
- Per i testi degli articoli 225 e 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, vedi note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 128 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1. Gli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187,
possono disporre che siano sottoposti a visita medica
presso la commissione medica locale di cui all'art. 119,
comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di
guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi
dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita'
tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli
accertamenti o esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante
sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario
effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo
alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo
le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.".
- Il testo del comma 3, dell'art. 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o
sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o
dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la
Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente.".



 
Art. 8 (1)

1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.". ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 1 agosto 2002, n. 168, ha stabilito che "le disposizioni del presente articolo 8 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto".



Note all'art. 8:
- Il testo del comma 9 dell'art. 141 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Fuori dei casi previsti
dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque
finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e'
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da
euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del
veicolo con il quale e' stata commessa la violazione.
All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.".



 
Art. 9.
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.".



Note all'art. 9:
- Il testo del comma 1 dell'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art. 142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed
effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.".
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della
strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti
di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a
disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori
pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle
proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre
l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro
dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa
nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b)devono
essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai
Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonche' le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi
previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da due a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto
mesi".
- Il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata). -
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della
carreggiata e in prossimita' del margine destro della
medesima, anche quando la strada e' libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono
essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli
altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una
curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su
strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra; quando e'
divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra o quella centrale, salvo diversa
segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata
e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia piu' libera a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. (Comma soppresso).
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa
segnalazione, quando carreggiata e' a due o piu' corsie per
senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera piu' a
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensita'
del traffico, possono impegnare la corsia piu' opportuna in
relazione alla direzione che essi intendono prendere alla
successiva intersezione; i conducenti stessi non possono
peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare
a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle
norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la
manovra di sorpasso che in tale ipotesi e' consentita anche
a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli
possono procedere sui binari stessi purche',
compatibilmente con le esigenze della circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa
segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso,
entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono
marciare a sinistra della zona interessata dai binari,
purche' rimangano sempre entro la parte della carreggiata
relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata
da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della
strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga
il passaggio su un lato determinato, possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purche' rimangano entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di circolazione e purche' non comportino
intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla
sanzione amminisfrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
limitata visibilita', ovvero percorre la carreggiata
contromano, quando la strada sia divisa in piu' carreggiate
separate, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Dalla violazione prevista
dal presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta".



 
Art. 10.
1. Il comma 6 dell'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso.
 
Art. 11 (1)

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.". ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 1 agosto 2002, n. 168, ha stabilito che "la disposizioni del presente articolo 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto".



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 152 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli). - 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere
ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di
scarsa visibilita'.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi
condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due
ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".



 
Art. 12 (1)

1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori
anabbaglianti:" sono inserite le seguenti: "in autostrada;". ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 1 agosto 2002, n. 168 ha disposto l'abrogazione del presente articolo 12. La suddetta modifica entra in vigore il 7/8/2002.



Note all'art. 12:
- Il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 153 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma
1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le
luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono
tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: in autostrada, nei
centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o
sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i
centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri
abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche
quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando
altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia visibilita'
per il conducente, sia quella del veicolo da parte di
altri;".



 
Art. 13

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le parole:
"di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,". ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del presente articolo 13, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 1 agosto 2002, n. 168. La suddetta modifica entra in vigore il 7/8/2002:
"1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
(( "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2."; ))
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".".



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 186 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1.
E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevandealcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto
fino ad un mese e con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso
di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di un
autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di
guida, sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al
luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando,
hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali
e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita'
stabilite con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei
commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai
limiti stabiliti dal regolamento, il conducente e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2;
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4,, sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,,.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.".
- Il testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144 e' il seguente:
"Art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale). - 1. Al fine di ridurre il numero e
gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al
"Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione
delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione,
definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che
viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di
indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione
di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di
dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e
della navigazione, della pubblica istruzione e della
sanita', definisce gli indirizzi generali del Piano e le
linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al
parere delle competenti commissioni parlamentari, anche ai
fini della determinazione dei costi e della loro
ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi
annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni
o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2,
comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
titolo di anticipazione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma
corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita'
previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere
relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, pari a L. 17.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire
4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per
cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e'
destinata a interventi volti alla repressione
dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica
annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza
degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita'
e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza
stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella
relazione al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".



 
Art. 14.
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalita' stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantita', indicate in conformita' alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.".



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che
il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1
e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
effettuano altresi' tali accertamenti sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e
modalita' stabiliti dal regolamento; ai fini della
determinazione delle quantita', indicate in conformita'
alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico
previsto nell'art. 186. Le strutture sanitarie rilasciano
agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando
il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il
guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art.
119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione,
che deve avvenire, comunque, termine indicato dal
regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
- Per il testo dell'art. 186 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed il
testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi
note all'art. 13.



 
Art. 15.
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.".



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei
comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'art.
32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza
della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,
nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla
sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per i
servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento
del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della
scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione
stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il
certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi
alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto
delle quote come annualmente determinate.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta
alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore
della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore
al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli
stessi enti determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori
pubblici. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da
parte di quelli con popolazione superiore a diecimila
abitanti.".
- Per il testo del comma 4, dell'art. 32, della legge
17 maggio 1999, n. 144, vedi note all'art. 13.
- Il testo dell'art. 2, lettera x) della legge
13 giugno 1991, n. 190, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il codice della strada dovra' essere
informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale
e ai seguenti principi e criteri direttivi:
x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei
proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato
da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per
la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita'
di educazione stradale; previsione che il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e
del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da
destinare alle suddette finalita'".
- La legge 30 dicembre 1988, n. 556, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre
1988, n. 465, recante misure urgeni e straordinarie per la
realizzazione di strutture turistiche, ricettive e
tecnologiche.".



 
Art. 16.
1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis".



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 226 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende
tutte le strade distinte per categorie, come indicato
nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che e'
tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori
pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade
in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'.
Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si
siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata. ed aggiornata con i dati
raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo".



 
Art. 17. Aggiornamento denominazioni
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali gia' operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
 
Art. 18. Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di eta' che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneita', nell'osservanza delle modalita' ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori puo' essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1 gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.
 
Art. 19 (2)
Entrata in vigore

1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284 ha stabilito che "fatte salve le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dal comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 30 giugno 2003".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS =====================================================================
| Norma violata |Punti ===================================================================== Art. 141|Comma 8 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 1° periodo |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 2° periodo |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 142|Comma 8 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 143|Comma 11 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 12 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con rif. al comma 5 |4 --------------------------------------------------------------------- Art. 145|Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con rif. al comma 5 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto | Art. 146|di sosta e di fermata |1 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 |4 --------------------------------------------------------------------- Art. 147|Comma 5 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 148|Comma 15 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 1° periodo |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 2° periodo |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 149|Comma 4 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, 2° periodo |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 150|Comma 4 |1 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5 |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 152|Comma 3 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 153|Comma 10 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 154|Comma 7 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 161|Comma 2 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 162|Comma 5 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 164|Comma 8 |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 165|Comma 3 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 167|Commi 2, 3, 5 e 6, con rif. a: | ---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a 1t |1 ---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a 2t |2 ---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a 3t |3 ---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a 3t |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 168|Comma 7 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 169|Comma 7 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 10 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 170|Comma 6 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 171|Comma 2 |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 172|Commi 8 e 9 |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 173|Comma 3 |4 --------------------------------------------------------------------- Art. 174|Comma 7 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 175|Comma 13 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 16 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 176|Comma 19 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 21 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 178|Comma 4 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 179|Comma 9 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 186|Comma 2 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 187|Comma 4 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 189|Comma 5 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 191|Comma 4 |3
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.
 
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