Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 gennaio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Fernandes Rosana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale della
giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Fernandes Rosana, nata a S. Paulo (Brasile) il 23 ottobre 1964, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di "Bacharel e licenciado em psicologia" di cui e' in possesso dal 17 agosto 1990, conseguito presso l'"Universidade Paulista" di Sao Paulo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "psicologo";
Considerato inoltre che la richiedente e' iscritta al "Conselho regional de psicologia" di Sao Pualo (Brasile) dal 4 settembre 1990, come attestato dal relativo certificato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 25 maggio 1994, rinnovato in data 6 aprile 1998 con validita' fino al 6 aprile 2002, per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Fernandes Rosana, nata a S. Paulo (Brasile) il 23 ottobre 1964, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione allo albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Roma, 16 gennaio 2002
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
 
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